Proposta di legge regionale, n. 6280.
Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57
'Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali' e 13
ottobre 1972, n. 10 'Determinazione delle indennita' spettanti ai
membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale'. 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30
dicembre 1981, n. 57 relativa a "Assicurazione contro gli infortuni
dei Consiglieri regionali" e' sostituito dal seguente: 1. All'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57
relativa a "Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri
regionali" e' aggiunto il seguente comma: 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre
1981, n. 57 relativa a "Assicurazione contro gli infortuni dei
Consiglieri regionali" e' sostituito dal seguente: 1. L'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
relativa a "Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del
Consiglio e della Giunta regionale" va interpretato nel senso che
per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello
stesso articolo si da' attuazione alle previsioni contenute
nell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione
con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250. 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre
1972, n. 10 relativa a "Determinazione delle indennita' spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale" e' sostituito dal
seguente: 1. L'articolo 6 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri), va interpretato nel senso che l'ammontare dell'assegno
vitalizio e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla base
dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per
operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le
rilevazioni ISTAT . 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si
fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del
bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Assicurazione dei Consiglieri regionali)
"L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali
assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del
mandato. La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei
Consiglieri che presentino formale impegno di aderire per l'intera
durata della polizza; alle relative convenzioni si applica il comma
2 dell'articolo 3".
(Assicurazione vita)
"L'Ufficio di Presidenza ha facolta' di stipulare a favore dei
Consiglieri regionali richiedenti assicurazione sulla vita che
garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento
del mandato, la corresponsione di un beneficio indennitario a favore
degli aventi diritto; alle relative convenzione si applica il comma
2 dell'articolo 3".
(Assicurazione contro gli infortuni)
"L'Assicurazione per i rischi di morte e di invalidita' permanente
temporanea, ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, copre gli
infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato
consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere
relativo e' a carico del bilancio regionale".
(Rimborso delle spese)
(Trattamento di missione)
"Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in
relazione alle attivita' connesse all'esplicazione del mandato
consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e
ritorno effettuati a mezzo aereo e per ferrovia dal luogo di
residenza in localita' del territorio nazionale fino ad un limite
massimo di undici annuali e dal luogo di residenza presso le
istituzioni dell'Unione europea, fino al un limite massimo di tre
viaggi annuali. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in
ferrovia, in aereo o su altri servizi di linea viene corrisposto nel
limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali
supplementi, nonche' del costo per l'uso di un postoletto in
compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di
aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso e' corrisposto nella
misura e modalita' prevista dall'articolo 10 comma 5 della legge
regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di
missione)".
(Assegni vitalizi)
(Norma finanziaria)