Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6264.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone), cosi' come integrata dalla legge regionale 18 aprile 1985 n. 37.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. L'articolo 6 bis della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 cosi' come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Articolo 6 bis.
1. E' accordato nei limiti delle disponibilita' finanziarie, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente un contributo ad integrazione dei ricavi del traffico alle Aziende o Enti locali che svolgono servizi interurbani in concessione ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1. (Legge generale sui trasporti e sulla viabilita').
2. Il contributo e' definito a parziale ripiano dei minori introiti del traffico effettivi delle Aziende o Enti locali entro la misura massima stabilita con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore).
3. Il contributo e' calcolato sulla base dei bilanci di previsione presentati dalle aziende e dagli Enti locali per l'anno di competenza, tenuto conto altresi' dei volumi dei ricavi del traffico di almeno un triennio ed e' determinato in via definitiva mediante i consuntivi, con conseguente regolazione dei contributi a saldo.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a definire il contributo annualmente, tenuto conto dei seguenti principi:
a) garantire i servizi di trasporto per linee a scarsa utenza di interesse sociale;
b) favorire la mobilita' di particolari categorie di utenti (portatori di handicap, titolari di pensione sociale).
5. Il contributo e' anche erogabile in via straordinaria da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, per fronteggiare eccezionali situazioni di riduzione notevole dei ricavi effettivi del traffico al fine di avviare lo sviluppo di sistemi di integrazione tariffaria per aree e/o direttrici con le Ferrovie dello Stato e/o altri vettori".

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge regionale 16/1982 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 9.
1. I contributi in conto capitale devono essere riportati nei bilanci aziendali di cui all'articolo 4.
2. Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di beni precedentemente acquistati con i contributi di cui all'articolo 8, devono essere riportati nella modulistica regionale relativa al conto economico nella apposita voce dei ricavi riferita ai servizi contribuiti in conto esercizio dalla Regione Piemonte.
3. E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni gli autobus oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione.
4. In caso di alienazione l'Ente o l'Azienda deve provvedere al rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.
5. L'obbligo di non alienare gli autobus oggetto di investimento entro i dieci anni e l'obbligo del rimborso, valgono anche in attuazione di leggi regionali abrogate.
6. Per i restanti beni oggetto di investimento che hanno beneficiato di contributo regionale, e' fatto obbligo di non alienare gli stessi per i periodi cosi' come determinati dalla normativa fiscale relativa all'ammodernamento ordinario.
7. Qualora le Aziende destinatari dei contributi di cui al comma 6 cessino l'attivita' di trasporto pubblico collettivo di persone, sono obbligate alla restituzione dei contributi concessi, in proporzione alle quote non maturate del periodo dell'ammortamento.
8. In via eccezionale, qualora le Aziende di trasporto, previa autorizzazione regionale e delle autorita' competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalita' di esercizio degli stessi e' ammesso il trasferimento del materiale rotabile e dei restanti beni ad altra Azienda concessionaria dei servizi di trasporto pubblico, che per le quote residue di ammortamento conserva l'obbligazione verso l'Amministrazione regionale per un numero di anni pari alle quote residue ancora da ammortizzare dal precedente concessionario.
9. Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare apposita indicazione conforme al progetto approvato dall'autorita' concedente. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti.
10. La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da ulteriori contributi di investimento relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione".

Art. 3.

1. Ai soli fini delle procedure amministrative gia' adottate, i criteri di cui all'articolo 1, sono applicabili a partire dal 1994 con l'esclusione di oneri aggiuntivi a carico degli esercizi finanziari trascorsi.