Disegno di legge regionale, n. 6264.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi
finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di
persone), cosi' come integrata dalla legge regionale 18 aprile 1985
n. 37. 1. L'articolo 6 bis della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16
cosi' come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile
1985, n. 37, e' sostituito dal seguente: 1. L'articolo 9 della legge regionale 16/1982 e' sostituito dal
seguente: 1. Ai soli fini delle procedure amministrative gia' adottate, i
criteri di cui all'articolo 1, sono applicabili a partire dal 1994
con l'esclusione di oneri aggiuntivi a carico degli esercizi
finanziari trascorsi.
"Articolo 6 bis.
1. E' accordato nei limiti delle disponibilita' finanziarie, con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente un contributo ad integrazione dei ricavi del
traffico alle Aziende o Enti locali che svolgono servizi interurbani
in concessione ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.
(Legge generale sui trasporti e sulla viabilita').
2. Il contributo e' definito a parziale ripiano dei minori introiti
del traffico effettivi delle Aziende o Enti locali entro la misura
massima stabilita con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge
quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento
dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per
il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel
settore).
3. Il contributo e' calcolato sulla base dei bilanci di previsione
presentati dalle aziende e dagli Enti locali per l'anno di
competenza, tenuto conto altresi' dei volumi dei ricavi del traffico
di almeno un triennio ed e' determinato in via definitiva mediante i
consuntivi, con conseguente regolazione dei contributi a saldo.
4. La Giunta regionale e' autorizzata a definire il contributo
annualmente, tenuto conto dei seguenti principi:
a) garantire i servizi di trasporto per linee a scarsa utenza di
interesse sociale;
b) favorire la mobilita' di particolari categorie di utenti
(portatori di handicap, titolari di pensione sociale).
5. Il contributo e' anche erogabile in via straordinaria da parte
della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, per fronteggiare eccezionali situazioni di riduzione
notevole dei ricavi effettivi del traffico al fine di avviare lo
sviluppo di sistemi di integrazione tariffaria per aree e/o
direttrici con le Ferrovie dello Stato e/o altri vettori".
"Articolo 9.
1. I contributi in conto capitale devono essere riportati nei
bilanci aziendali di cui all'articolo 4.
2. Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di
beni precedentemente acquistati con i contributi di cui all'articolo
8, devono essere riportati nella modulistica regionale relativa al
conto economico nella apposita voce dei ricavi riferita ai servizi
contribuiti in conto esercizio dalla Regione Piemonte.
3. E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dieci anni
gli autobus oggetto di investimenti che hanno beneficiato di
contributo regionale, fatto salvo il caso di preventiva
autorizzazione.
4. In caso di alienazione l'Ente o l'Azienda deve provvedere al
rimborso alla Regione della quota del contributo non ammortizzata.
5. L'obbligo di non alienare gli autobus oggetto di investimento
entro i dieci anni e l'obbligo del rimborso, valgono anche in
attuazione di leggi regionali abrogate.
6. Per i restanti beni oggetto di investimento che hanno
beneficiato di contributo regionale, e' fatto obbligo di non alienare
gli stessi per i periodi cosi' come determinati dalla normativa
fiscale relativa all'ammodernamento ordinario.
7. Qualora le Aziende destinatari dei contributi di cui al comma 6
cessino l'attivita' di trasporto pubblico collettivo di persone,
sono obbligate alla restituzione dei contributi concessi, in
proporzione alle quote non maturate del periodo dell'ammortamento.
8. In via eccezionale, qualora le Aziende di trasporto, previa
autorizzazione regionale e delle autorita' competenti cessino
l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalita' di esercizio
degli stessi e' ammesso il trasferimento del materiale rotabile e dei
restanti beni ad altra Azienda concessionaria dei servizi di
trasporto pubblico, che per le quote residue di ammortamento
conserva l'obbligazione verso l'Amministrazione regionale per un
numero di anni pari alle quote residue ancora da ammortizzare dal
precedente concessionario.
9. Gli autobus acquistati con il contributo regionale devono recare
apposita indicazione conforme al progetto approvato dall'autorita'
concedente. Tale indicazione deve essere apposta anche agli autobus
che hanno usufruito del contributo regionale negli anni precedenti.
10. La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente
articolo comporta l'esclusione da ulteriori contributi di
investimento relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene
accertata la violazione".