Proposta di legge regionale, n. 6262.
Proroga dei termini di cui agli articoli 8 e 9 della legge
regionale 3 luglio 1996, n. 37 relativi alla riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune
tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli
esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature. 1. I termini di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma
1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge
regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per
talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli
esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature) sono
prorogati sino al 31 dicembre 1997. La disposizione del presente
comma ha efficacia dall'8 gennaio 1997. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
45 della Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 1, 2