Disegno di legge regionale, n. 6259.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 1997 per gli Enti dipendenti dalla Regione. 1. Gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere
adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono
autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e in
applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992,
n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree
protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre
1991, n. 394), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento
dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non
oltre il 31 marzo 1997, il bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1997, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le
spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilita'. 1. La legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi
dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Esercizio provvisorio degli Enti dipendenti)
2. Per gli Enti per i quali non sia applicabile la norma
dell'articolo 36 della legge regionale 55/1981 l'esercizio
provvisorio si esercita sugli stanziamenti relativi al bilancio di
previsione per l'esercizio 1996.
3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2 non e' posto
vincolo al dodicesimo sui capitoli nei quali sono iscritte somme
afferenti al Piano triennale per l'Ambiente.
(Urgenza)