Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6256.

Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica, ( C.T.U. ) del Comitato regionale per le opere pubbliche ( C.R.OO.PP. ) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali ( C.R.B.C.E. e A. ).

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Determinazione gettone di presenza)

1. In deroga all'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale) e' corrisposto un gettone di presenza di lire 150 mila lorde per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, ai componenti delle seguenti Commissioni:
a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) cosi' come modificato dall'articolo 12 legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b);
b) Comitato regionale per le opere pubbliche di cui all'articolo 27 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), limitatamente ai componenti di cui al primo comma, lettera a);
c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91 bis della legge regionale 56/1977, cosi' come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera c).
2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 33/1976 e dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale).

Art. 2.
(Decorrenza)

1. L'ammontare dei gettoni di presenza, cosi' come rideterminato in deroga dal comma 1, si applica alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Art. 3.
(Norma finanziaria)

1. Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilita' del capitolo 10590 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate.