Disegno di legge regionale, n. 6255.
Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale 21 marzo
1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e di lavori
pubblici). 1. Dopo il primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21
marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori
pubblici), e' inserito il seguente: 1. Per l'applicazione dell'articolo 1, e' autorizzata la spesa per
l'anno finanziario 1997 di lire 60 milioni e viene istituito
apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Ai relatori individuati ai sensi dell'articolo 28, terzo comma,
che non siano amministratori o dipendenti regionali, per la
istruttoria e la redazione delle relazioni loro assegnate spetta
un'indennita' rapportata all'entita' e difficolta' dell'affare
trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione
dei professionisti, in ragione di non piu' di venti ore per ogni
relazione nonche' il rimborso delle spese di cui all'articolo 6
della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti)".
"Pagamento ai componenti che ne hanno diritto degli onorari a
vacazione nonche' rimborso delle spese di cui agli articoli 2,
lettera c) e 6 della legge 143/1949 (legge regionale 18/1984,
articolo 30, secondo comma)".
2. Alla copertura finanziaria si provvede in sede di
predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni
successivi viene definita con la legge di bilancio.