Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6255.

Modificazione dell'articolo 30 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e di lavori pubblici).

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), e' inserito il seguente:
"Ai relatori individuati ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, che non siano amministratori o dipendenti regionali, per la istruttoria e la redazione delle relazioni loro assegnate spetta un'indennita' rapportata all'entita' e difficolta' dell'affare trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non piu' di venti ore per ogni relazione nonche' il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti)".

Art. 2.

1. Per l'applicazione dell'articolo 1, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1997 di lire 60 milioni e viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Pagamento ai componenti che ne hanno diritto degli onorari a vacazione nonche' rimborso delle spese di cui agli articoli 2, lettera c) e 6 della legge 143/1949 (legge regionale 18/1984, articolo 30, secondo comma)".
2. Alla copertura finanziaria si provvede in sede di predisposizione del bilancio per l'anno 1997. La spesa per gli anni successivi viene definita con la legge di bilancio.