Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6248.

Interventi per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Disposizioni in ordine alla proprieta' impianti)

1. La Regione trasferisce al Comune di Stresa la proprieta' degli impianti ed attrezzature, pervenuti alla stessa a seguito della scadenza della precedente concessione governativa, della Funivia Stresa-Mottarone onde assicurarne l'esercizio futuro, direttamente o tramite concessione.
2. La Giunta regionale e' delegata a perfezionare tutte le procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 2.
(Finanziamento opere ammodernamento)

1. La Giunta regionale, al fine di facilitare la realizzazione degli occorrenti interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento di razionalizzazione delle proprieta' e di messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'esercizio funiviario Stresa-Mottarone, e' autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Stresa fino ad un importo massimo di lire 3 miliardi.
2. Le modalita' di erogazione saranno determinate dalla Giunta in relazione al programma di interventi predisposto dal Comune e validato dai competenti servizi tecnici regionali.

Art. 3.
(Finanziamento oneri gestionali)

1. La Giunta regionale e' parimenti autorizzata ad erogare al Comune o al Concessionario le particolari agevolazioni finanziarie e creditizie di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 ed alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, in quanto applicabili.

Art. 4.
(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese conseguenti alla statuizione di cui agli articoli 1 e 3 si provvedera' facendo ricorso agli appositi capitoli di bilancio.
2. Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2 si provvede mediante la istituzione nel bilancio per l'anno finanziario 1997 di un nuovo capitolo, avente la denominazione: "Contributo finanziario straordinario al Comune di Stresa per l'ammodernamento della funivia Stresa-Mottarone" con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 3 miliardi.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 27170 del bilancio per l'anno 1997.