Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6244.

Norme in materia edilizia.

Presentata da ANGELI MARIO, BOTTA FRANCO MARIA, BURZI ANGELO, COTTO MARIANGELA, DEORSOLA SERGIO, FERRERO CATERINA, GALLI DANIELE, MANCUSO GIANNI, MANICA GIULIANA, PEANO PIERGIORGIO, PICHETTO FRATIN GILBERTO, RUBATTO PIER LUIGI, SAITTA ANTONINO, SALERNO ROBERTO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge persegue la semplificazione e la chiarezza delle procedure edilizie nei comuni, anche attraverso la loro unificazione; l'uniformita' dei Regolamenti edilizi comunali; un adeguato livello di qualita' del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente e la fruibilita' degli edifici da parte di tutti; la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione competente per la materia.

Art. 2.
(Regolamento edilizio)

1. Ogni Comune deve essere dotato di Regolamento edilizio.
2. Il Regolamento edilizio comunale, in armonia con le disposizioni di legge, disciplina:
a) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia;
b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;
c) i parametri e gli indici edilizi e urbanistici, come definiti dalla Regione nel Regolamento edilizio tipo;
d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali e il decoro del prodotto edilizio;
e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) l'esercizio dell'attivita' costruttiva e dei cantieri;
g) la vigilanza e le sanzioni.
3. Le prescrizioni dei regolamenti riguardanti il prodotto edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessita' di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali, precostituite.

Art. 3.
(Approvazione del Regolamento edilizio)

1. Il Consiglio regionale approva un Regolamento edilizio tipo, che e' integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Regolamento edilizio tipo potra' essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio comunale puo' scostarsi da quelli del Regolamento tipo, senza che cio' pregiudichi, agli effetti di cui al successivo comma, la conformita' del testo comunale a quello regionale tipo.
3. L'approvazione di un Regolamento edilizio comunale conforme al Regolamento edilizio tipo e' effettuata dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimita', ed assume efficacia con la sua pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. La deliberazione predetta deve essere esecutiva, e contenere esplicita dichiarazione di conformita' del Regolamento comunale approvato al Regolamento tipo formato dalla Regione.
4. I Regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del precedente comma 3 sono trasmessi con la delibera consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facolta' di annullare disposizioni illegittime o non conformi al tipo, nei tempi e con la procedura dell'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dell'articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni.
5. I comuni che non intendono avvalersi della facolta' di cui al terzo comma, e formano un Regolamento edilizio non conforme, anche in parte, al Regolamento edilizio tipo, adottano il Regolamento con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono all'Unita' Socio Sanitaria Locale, che esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere sugli aspetti igienico-sanitari.
6. Il Regolamento e' approvato, entro 180 giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che puo' introdurre modifiche d'ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge.
7. Il Regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni e' restituito al Comune, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.
8. Il Comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta, e invia il Regolamento alla Regione che assume le proprie determinazioni nei successivi 90 giorni.
9. Il Regolamento assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione che lo ha approvato.
10. Le modifiche dei Regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure dei commi precedenti.

Art. 4.
(Commissione edilizia comunale)

1. In ogni Comune e' costituita la Commissione edilizia.
2. Il Regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata, le modalita' di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente.
3. La Commissione edilizia e' formata dal Presidente, dai membri di diritto, e dai componenti eletti dal Consiglio comunale.
4. Non possono far parte della Commissione edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione esprime pareri preventivi, obbligatori non vincolanti, su tutte le istanze per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni edilizie, di loro varianti, e sui provvedimenti di annullamento e di revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie.
6. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale hanno facolta' di richiedere pareri, non vincolanti, alla Commissione edilizia su qualsiasi questione, attinente all'attivita' edilizia od urbanistica, che incida sul territorio comunale.
7. La Commissione edilizia ha facolta' di formulare proposte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale in materia edilizia o urbanistica, ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette.
8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. E' consentito l'accesso ai verbali della Commissione edilizia e l'estrazione di copia degli stessi con le modalita' e alle condizioni stabilite dalle vigenti leggi.
9. I componenti della Commissione devono astenersi, allontanandosi dall'aula, dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere privato.
10. I Comuni che non dispongono di Regolamento edilizio provvedono, fino all'approvazione dello stesso, alla nomina della Commissione edilizia formata dal Presidente, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. Si applica la disposizione del comma 4. La deliberazione di nomina del presente comma e' soggetta al solo controllo di legittimita'.

Art. 5.
(Certificato urbanistico)

1. In tutti i Comuni, il Sindaco, su richiesta del proprietario, o del titolare di altro diritto che conferisca la facolta' di compiere attivita' edilizie, rilascia il certificato urbanistico relativo all'immobile o all'area interessata.
2. Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in modo specifico sull'immobile, sulla sua trasformazione e sul suo uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti l'immobile stesso; le destinazioni d'uso ammesse; i vincoli che gravano sul bene o sull'area.
3. Il certificato urbanistico e' rilasciato dal Sindaco entro sessanta giorni dalla domanda; esso descrive la condizione urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio, senza pregiudizio delle facolta' di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del Comune.
4. La richiesta del certificato urbanistico puo' essere formulata in qualunque tempo, anche indipendentemente dall'esercizio di attivita' edilizie.

Art. 6.
(Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato)

1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unita' immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unita' stessa o superiori a 20 mq. per unita' immobiliare, qualora cio' comporti il passaggio da uno ad altro dei raggruppamenti di categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'articolo 8;
b) aumento di entita' superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;
c) riduzione di entita' superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprieta', dalle strade;
d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.
(Accertamento della destinazione d'uso in atto)

1. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla concessione o dall'autorizzazione e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

Art. 8.
(Mutamenti delle destinazioni d'uso)

1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I Comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure del comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive modificazioni, possono individuare, all'interno delle singole categorie del precedente comma, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso modifica di destinazione d'uso.
3. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.
4. L'onerosita' e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.

Art. 9.
(Colore ed arredo urbano)

1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano, e simili, nei comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal Consiglio comunale e inserite nel Regolamento edilizio.

Art. 10.
(Poteri del Sindaco per l'applicazione del Regolamento edilizio e sanzioni)

1. Il rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni del Regolamento edilizio comunale e' assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione ed, occorrendo, attraverso all'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.
2. La violazione delle disposizioni del Regolamento edilizio e' inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ove ne ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge.
3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose.
5. Il proprietario dell'immobile o dell'area interessata dalla violazione e' obbligato in solido con l'autore della violazione stessa al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di cui al comma 1.
6. Il rapporto che ha accertato la violazione e' presentato al Sindaco. Il Sindaco e' l'autorita' competente a irrogare la sanzione.
7. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare varianti ai Regolamenti edilizi vigenti, che conservano efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.
2. La Regione restituisce ai Comuni i Regolamenti edilizi trasmessi per l'approvazione anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.
3. Il Regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare nell'edificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle normative comunali.
4. I Comuni dotati di Piano Regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al precedente comma in modo non conforme alle definizioni del Regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio regionale, recepiscono in via transitoria nel Regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di rinvio, le definizioni anzidette del Piano Regolatore generale.
5. I nuovi Piani Regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale, che approva il Regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

Art. 12.
(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli articoli 48 bis e 91 sexies;
b) l'articolo 57;
c) l'articolo 65;
d) l'articolo 87.