Proposta di legge regionale, n. 6244.
Norme in materia edilizia. 1. La presente legge persegue la semplificazione e la chiarezza
delle procedure edilizie nei comuni, anche attraverso la loro
unificazione; l'uniformita' dei Regolamenti edilizi comunali; un
adeguato livello di qualita' del prodotto edilizio in rapporto
all'ambiente e la fruibilita' degli edifici da parte di tutti; la
trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica
amministrazione competente per la materia. 1. Ogni Comune deve essere dotato di Regolamento edilizio. 1. Il Consiglio regionale approva un Regolamento edilizio tipo,
che e' integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. Il Regolamento edilizio tipo potra' essere modificato ed
integrato con deliberazione del Consiglio regionale. 1. In ogni Comune e' costituita la Commissione edilizia. 1. In tutti i Comuni, il Sindaco, su richiesta del proprietario, o
del titolare di altro diritto che conferisca la facolta' di
compiere attivita' edilizie, rilascia il certificato urbanistico
relativo all'immobile o all'area interessata. 1. Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e successive modificazioni si ha variazione essenziale al
progetto approvato quando si verificano una o piu' delle seguenti
condizioni: 1. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla
concessione o dall'autorizzazione e, in assenza o indeterminazione
di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di
primo accatastamento o da altri documenti probanti. 1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio
dall'una all'altra delle seguenti categorie: 1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano, e
simili, nei comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate
dal Consiglio comunale e inserite nel Regolamento edilizio. 1. Il rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni
del Regolamento edilizio comunale e' assicurato dal Sindaco anche
mediante l'esercizio dei poteri di coercizione ed, occorrendo,
attraverso all'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese
dei contravventori. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni
non possono adottare varianti ai Regolamenti edilizi vigenti, che
conservano efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi
Regolamenti. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni:
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
(Finalita' della legge)
(Regolamento edilizio)
2. Il Regolamento edilizio comunale, in armonia con le
disposizioni di legge, disciplina:
a) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della
Commissione edilizia;
b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed
urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;
c) i parametri e gli indici edilizi e urbanistici, come definiti
dalla Regione nel Regolamento edilizio tipo;
d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali e il decoro
del prodotto edilizio;
e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) l'esercizio dell'attivita' costruttiva e dei cantieri;
g) la vigilanza e le sanzioni.
3. Le prescrizioni dei regolamenti riguardanti il prodotto
edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i
requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere,
senza necessita' di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche,
quantitative o formali, precostituite.
(Approvazione del Regolamento edilizio)
2. Il Regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e
tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio
comunale puo' scostarsi da quelli del Regolamento tipo, senza che
cio' pregiudichi, agli effetti di cui al successivo comma, la
conformita' del testo comunale a quello regionale tipo.
3. L'approvazione di un Regolamento edilizio comunale conforme al
Regolamento edilizio tipo e' effettuata dal Consiglio comunale con
deliberazione soggetta al solo controllo di legittimita', ed assume
efficacia con la sua pubblicazione per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione. La deliberazione predetta deve essere
esecutiva, e contenere esplicita dichiarazione di conformita' del
Regolamento comunale approvato al Regolamento tipo formato dalla
Regione.
4. I Regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del
precedente comma 3 sono trasmessi con la delibera consiliare di
approvazione alla Giunta regionale, che ha la facolta' di annullare
disposizioni illegittime o non conformi al tipo, nei tempi e con la
procedura dell'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e dell'articolo 68 della legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni.
5. I comuni che non intendono avvalersi della facolta' di cui al
terzo comma, e formano un Regolamento edilizio non conforme, anche
in parte, al Regolamento edilizio tipo, adottano il Regolamento con
deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono all'Unita'
Socio Sanitaria Locale, che esprime, entro sessanta giorni, il
proprio parere sugli aspetti igienico-sanitari.
6. Il Regolamento e' approvato, entro 180 giorni dal ricevimento,
dalla Giunta regionale, che puo' introdurre modifiche d'ufficio per
correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a
norme di legge.
7. Il Regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni e'
restituito al Comune, con provvedimento motivato, dal Presidente
della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.
8. Il Comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione
richiesta, e invia il Regolamento alla Regione che assume le
proprie determinazioni nei successivi 90 giorni.
9. Il Regolamento assume efficacia con la pubblicazione per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione
che lo ha approvato.
10. Le modifiche dei Regolamenti edilizi comunali sono approvate
con le procedure dei commi precedenti.
(Commissione edilizia comunale)
2. Il Regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata,
le modalita' di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento
della Commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano
scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica
preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti
l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente.
3. La Commissione edilizia e' formata dal Presidente, dai membri di
diritto, e dai componenti eletti dal Consiglio comunale.
4. Non possono far parte della Commissione edilizia soggetti che
per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche
sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione esprime pareri preventivi, obbligatori non
vincolanti, su tutte le istanze per il rilascio di concessioni e di
autorizzazioni edilizie, di loro varianti, e sui provvedimenti di
annullamento e di revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie.
6. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale hanno facolta'
di richiedere pareri, non vincolanti, alla Commissione edilizia su
qualsiasi questione, attinente all'attivita' edilizia od
urbanistica, che incida sul territorio comunale.
7. La Commissione edilizia ha facolta' di formulare proposte al
Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale in materia edilizia o
urbanistica, ed in tema di organizzazione e di procedimenti
amministrativi riguardanti le materie predette.
8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. E' consentito
l'accesso ai verbali della Commissione edilizia e l'estrazione di
copia degli stessi con le modalita' e alle condizioni stabilite
dalle vigenti leggi.
9. I componenti della Commissione devono astenersi, allontanandosi
dall'aula, dall'assistere all'esame, alla discussione ed al
giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere
privato.
10. I Comuni che non dispongono di Regolamento edilizio
provvedono, fino all'approvazione dello stesso, alla nomina della
Commissione edilizia formata dal Presidente, dal Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un
numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore
a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per
specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti
l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. Si applica la disposizione
del comma 4. La deliberazione di nomina del presente comma e'
soggetta al solo controllo di legittimita'.
(Certificato urbanistico)
2. Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in
modo specifico sull'immobile, sulla sua trasformazione e sul suo
uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti
l'immobile stesso; le destinazioni d'uso ammesse; i vincoli che
gravano sul bene o sull'area.
3. Il certificato urbanistico e' rilasciato dal Sindaco entro
sessanta giorni dalla domanda; esso descrive la condizione
urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio,
senza pregiudizio delle facolta' di variare tale condizione e senza
obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del
Comune.
4. La richiesta del certificato urbanistico puo' essere formulata
in qualunque tempo, anche indipendentemente dall'esercizio di
attivita' edilizie.
(Determinazione delle variazioni essenziali al
progetto approvato)
a) mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di
unita' immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie
utile lorda dell'unita' stessa o superiori a 20 mq. per unita'
immobiliare, qualora cio' comporti il passaggio da uno ad altro dei
raggruppamenti di categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f), dell'articolo 8;
b) aumento di entita' superiore al 5 per cento di uno dei seguenti
parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria;
c) riduzione di entita' superiore al 10 per cento di uno dei
seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di
proprieta', dalle strade;
d) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra
dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di
rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita'
abitative.
3. Gli interventi di cui al primo comma, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili
ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 7 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Accertamento della destinazione d'uso in atto)
(Mutamenti delle destinazioni d'uso)
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I Comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della
predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a
quelli vigenti approvata con le procedure del comma 7 dell'articolo
17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue successive
modificazioni, possono individuare, all'interno delle singole
categorie del precedente comma, ulteriori articolazioni delle
destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali
costituisce anch'esso modifica di destinazione d'uso.
3. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere
edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il
passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.
4. L'onerosita' e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti
per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la
destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento
dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.
(Colore ed arredo urbano)
(Poteri del Sindaco per l'applicazione del Regolamento edilizio e sanzioni)
2. La violazione delle disposizioni del Regolamento edilizio e'
inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria. Resta
impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ove ne
ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di
legge.
3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio
comunale e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a
lire cinque milioni.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'incidenza della stessa
sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
dannose.
5. Il proprietario dell'immobile o dell'area interessata dalla
violazione e' obbligato in solido con l'autore della violazione
stessa al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di
cui al comma 1.
6. Il rapporto che ha accertato la violazione e' presentato al
Sindaco. Il Sindaco e' l'autorita' competente a irrogare la
sanzione.
7. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si applicano
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Disposizioni transitorie e finali)
2. La Regione restituisce ai Comuni i Regolamenti edilizi
trasmessi per l'approvazione anteriormente all'entrata in vigore
della legge stessa.
3. Il Regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei
parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare
nell'edificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle
normative comunali.
4. I Comuni dotati di Piano Regolatore generale, le cui norme
definiscono i parametri e gli indici di cui al precedente comma in
modo non conforme alle definizioni del Regolamento edilizio tipo
approvato dal Consiglio regionale, recepiscono in via transitoria
nel Regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di
rinvio, le definizioni anzidette del Piano Regolatore generale.
5. I nuovi Piani Regolatori generali, le loro revisioni, le
varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione
della deliberazione del Consiglio regionale, che approva il
Regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni
uniformate.
(Abrogazioni e modificazioni)
a) gli articoli 48 bis e 91 sexies;
b) l'articolo 57;
c) l'articolo 65;
d) l'articolo 87.