Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6238.

Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1996-1998.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
All. A., B., C.

Titolo I. - Disposizioni generali

Art. 1.
(Oggetto e finalita')

1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione sanitaria regionale ed in particolare:
a) individua gli atti attraverso i quali si esprimono gli obiettivi, disciplinandone le relative modalita' di formazione;
b) assicura la partecipazione degli Enti locali e dell'Universita' al processo di programmazione;
c) garantisce l'apporto degli organismi consulenziali rappresentativi di competenze tecnico-sanitarie.
2. La disciplina degli strumenti di programmazione sanitaria regionale intende:
a) promuovere il coordinamento delle politiche sanitarie nazionale e regionale;
b) realizzare il coordinamento a livello regionale delle politiche sanitarie locali;
c) favorire il concorso degli operatori sanitari all'attuazione degli obiettivi di programma;
d) assicurare trasparenza di decisioni e certezze di obblighi reciproci fra Regione e Aziende sanitarie.
3. Con la presente legge viene altresi' approvato il Piano sanitario regionale 1996-1998.

Art. 2.
(Soggetti di programmazione)

1. Sono soggetti di programmazione sanitaria la Regione e le Aziende sanitarie regionali.
2. Le Province, i Comuni e l'Universita' concorrono alla programmazione sanitaria.

Titolo II. - Programmazione sanitaria

Capo I. - Strumenti di programmazione

Art. 3.
(Definizione)

1. La programmazione sanitaria regionale trova il suo fondamento nel Piano sanitario regionale ( PSR ).
2. Gli strumenti attuativi del PSR sono:
a) le deliberazioni settoriali;
b) la relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione;
c) i protocolli d'intesa Regione-Universita'.
3. La programmazione sanitaria locale si articola nei seguenti documenti:
a) il piano di attivita' annuale adottato dalle singole Aziende sanitarie;
b) la relazione annuale dei Direttori generali.
4. Costituiscono strumento di raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione locale le intese di programma fra la Regione e le Aziende sanitarie.

Capo II. - Programmazione sanitaria regionale

Art. 4.
(Approvazione del PSR)

1. Il PSR e' approvato con legge.
2. Il progetto di Piano e' predisposto dalla Giunta regionale sentito il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza ( CORESA ).

Art. 5.
(Durata ed effetti)

1. Il PSR ha validita' triennale e comunque ha efficacia sino all'approvazione del successivo PSR .
2. Contestualmente alla presentazione della relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle valutazioni conseguenti, la Giunta regionale, sentito il CORESA , puo' proporre al Consiglio regionale l'aggiornamento del PSR .
3. La Regione uniforma la propria attivita' regolamentare e di indirizzo nonche' i propri atti e provvedimenti al PSR , il quale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attivita' in esso previste.
4. Gli Enti titolari di competenza o che comunque svolgono attivita' nel settore sanitario uniformano i loro programmi e la loro attivita' ai contenuti ed agli indirizzi della programmazione regionale in materia sanitaria.

Art. 6.
(Contenuto del PSR)

1. Il PSR e' lo strumento di programmazione complessiva di settore con il quale la Regione, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale, nell'ambito del programma regionale di sviluppo e previa valutazione delle risorse mobilitabili, definisce gli obiettivi e le linee di governo del servizio sanitario regionale.
2. Il PSR si articola in azioni programmate e progetti-obiettivo e in particolare contiene:
a) gli obiettivi e le priorita' di carattere generale;
b) gli obiettivi specifici da perseguire attraverso i progetti-obiettivo;
c) i risultati attesi nel periodo di vigenza del PSR dalle azioni programmate e gli indirizzi operativi per il loro raggiungimento;
d) i criteri per la definizione della rete dei servizi e dei presidi;
e) i livelli assistenziali da garantire in condizioni di uniformita' sul territorio regionale;
f) le modalita' di reperimento delle risorse finanziarie necessarie;
g) gli indirizzi per l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali.

Art. 7.
(Contenuto delle deliberazioni settoriali)

1. Le deliberazioni settoriali, adottate dalla Giunta regionale, sentito il CORESA , forniscono indicazioni per l'attivazione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate individuate dal PSR e perseguono lo scopo di specificare operativamente le scelte in esso effettuate.

Art. 8.
(Relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione)

1. La Giunta regionale, sentito il CORESA , presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 luglio, una relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione, comprensiva degli elementi conoscitivi richiesti dall'articolo 49, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).

Art. 9.
(Protocolli d'intesa RegioneUniversita')

1. Al fine di coordinare gli interventi di politica sanitaria rientranti nelle rispettive competenze istituzionali, la Regione e l'Universita' procedono alla stipula di apposita convenzione-quadro.
2. Per la predisposizione della convenzione di cui al comma 1 le parti si avvalgono, con funzione propositiva, della commissione paritetica di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali).

Capo III. - Intese di programma

Art. 10.
(Contenuto delle intese di programma)

1. Le intese di programma fra la Regione e le Aziende sanitarie definiscono:
a) l'ulteriore specificazione degli obiettivi da perseguire a livello locale indicati nel PSR ;
b) la definizione delle linee strategiche aziendali finalizzate al raggiungimento degli stessi;
c) l'indicazione delle priorita' anche sotto l'aspetto temporale;
d) gli obiettivi di miglioramento gestionale avuto riguardo all'esigenza di incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari;
e) il volume delle risorse finanziarie occorrenti; e limitatamente alle sole Aziende sanitarie locali ( ASL ):
f) gli interventi atti ad orientare la domanda di prestazioni sulla base dell'adeguatezza della risposta, avuto anche riguardo alle modalita' di utilizzo dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie.
2. Nell'ambito delle intese di programma fra la Regione e le Aziende sanitarie vengono definiti gli obiettivi annuali il cui raggiungimento determina la corresponsione, a titolo incentivante, del compenso aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro dei Direttori generali. In sede di definizione di tali obiettivi vengono altresi' determinate le modalita' di verifica del loro raggiungimento.

Art. 11.
(Approvazione delle intese di programma)

1. L'Assessore alla Sanita', sulla base delle indicazioni contenute negli atti di programmazione regionale e delle proposte formulate dai Direttori generali delle Aziende sanitarie, predispone le intese di programma.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, il Direttore generale della ASL acquisisce le linee di indirizzo definite dalla conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione attraverso la rappresentanza di cui all'articolo 15, commi 1 e 5 della legge regionale 10/1995.
3. Le intese di programma devono in ogni caso essere definite entro novanta giorni dall'entrata in vigore del PSR .
4. Entro trenta giorni dalla loro definizione tali intese devono essere approvate dalla Giunta regionale e dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria interessata.
5. Le intese di programma hanno validita' triennale. E' fatta salva la possibilita' di procedere, nel corso del triennio, a modifiche delle stesse anche su richiesta del Direttore generale.
6. In assenza di accordo la Giunta regionale dispone indirizzi e vincoli per la gestione delle Aziende sanitarie.
7. La Giunta regionale nel provvedimento di approvazione dell'intesa di programma determina i finanziamenti specifici occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi non realizzabili con le ordinarie quote di finanziamento di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) cosi' come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 69.

Capo IV. - Programmazione sanitaria locale

Art. 12.
(Piano di attivita' annuale)

1. Le Aziende sanitarie adottano entro il 31 ottobre, sentito il Consiglio dei Sanitari e, per quanto concerne le ASL , la conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione, attraverso la rappresentanza, il Piano di attivita' dell'anno successivo.
2. Il Piano di attivita' annuale individua e definisce, in esecuzione dell'intesa di programma, in particolare:
a) gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e gestionale dei risultati;
b) le attivita' da svolgere attribuendole alle proprie strutture, in rapporto agli obiettivi determinati e ai livelli di assistenza da raggiungere;
c) le necessita' di risorse materiali e di personale, le loro modalita' di reperimento nonche' il programma di utilizzo delle stesse;
d) i piani d'investimento per il potenziamento e l'ammodernamento strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sanitarie sulla base delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibili a questo fine.

Art. 13.
(Relazione annuale)

1. La relazione annuale, predisposta dal Direttore generale entro il 28 febbraio e nei successivi dieci giorni trasmessa alla Regione, contiene le informazioni relative all'attivita' e all'utilizzo delle risorse umane e materiali dell'Azienda, con specifico riferimento allo stato di attuazione di quanto previsto nelle intese di programma.
2. La relazione annuale dei Direttori generali delle ASL viene trasmessa alla rappresentanza della conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori. La rappresentanza puo' far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione.
3. La relazione annuale costituisce uno degli strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore generale, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro.
4. Contestualmente alla presentazione della relazione di cui al comma 1 e sulla base delle valutazioni conseguenti, il Direttore generale, sentito il Consiglio dei Sanitari e, per quanto concerne le ASL , la conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione, attraverso la rappresentanza, puo' proporre all'Assessore alla Sanita' l'aggiornamento dell'intesa di programma.

Titolo III. - Piano sanitario regionale per il triennio 1996-1998

Capo I. - Disposizioni generali

Art. 14.
(Obiettivi generali e strategi)

1. Il PSR persegue quale obiettivo prioritario la tutela della salute ed il miglioramento della qualita' della vita, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi sull'intero territorio regionale finalizzata all'incremento quantitativo e qualitativo delle attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
2. Al fine di tutelare lo stato di salute e migliorare la qualita' della vita dei cittadini costituiscono obiettivi generali del PSR :
a) la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione, l'unitarieta', la globalita', la gradualita' e la priorita' degli interventi;
b) l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari sul territorio regionale.
3. Gli obiettivi generali di cui al comma 2, sono perseguiti mediante:
a) riordino dei servizi:
1) revisione della rete ospedaliera in attuazione della normativa nazionale;
2) sviluppo delle attivita' afferenti al dipartimento di prevenzione e delle attivita' distrettuali previste dalla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali) e dai singoli piani di organizzazione adottati dalle ASL ;
b) realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate secondo le indicazioni contenute negli allegati A, B e C alla presente legge e nelle deliberazioni settoriali;
c) attivazione di azioni strumentali finalizzate alla:
1) regolarizzazione dei flussi informativi, del sistema di indicatori di attivita', di qualita' delle prestazioni rese e della funzione di sorveglianza epidemiologica;
2) completa realizzazione del sistema della contabilita' per centri di costo e delle analisi costi-efficacia;
3) valutazione dei servizi sanitari in termini di umanizzazione, di adeguatezza, di correttezza delle procedure e verifica della coerenza delle prestazioni sanitarie con gli standard definiti dalla Carta dei Servizi delle Aziende sanitarie;
4) definizione dei criteri e dei requisiti di accreditamento per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e disciplina delle relative modalita' per la concessione, la revoca e gli accertamenti periodici.

Capo II. - Articolazioni settoriali

Art. 15.
(Progetti obiettivo e azioni programmate)

1. I progetti obiettivo e le azioni programmate del PSR sono i seguenti:
a) progetti obiettivo:
1) tutela della salute degli anziani;
2) tutela materno infantile;
3) tutela della salute dei disabili fisici,psichici e sensoriali;
4) tutela della salute mentale;
5) prevenzione delle dipendenze, riabilitazione e reinserimento dei tossico-alcool dipendenti;
6) prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV ;
b) azioni programmate:
1) revisione della rete ospedaliera;
2) sistema dell'emergenza-urgenza;
3) attivita' di riabilitazione;
4) lotta alle malattie neoplastiche;
5) lotta alle malattie cardiovascolari;
6) lotta alle malattie cerebrovascolari;
7) assistenza diabetologica;
8) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;
9) promozione e sviluppo dei trapianti di organi e di tessuti;
10) sviluppo del sistema informativo;
11) piano sangue e plasma;
12) ufficio per le relazioni con il pubblico;
13) funzione qualita';
14) riqualificazione delle attivita' di formazione professionale;
15) ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
16) promozione ed educazione alla salute;
17) assistenza farmaceutica;
18) attivita' di medicina legale e tutela sanitaria delle attivita' sportive;
19) assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti.

Art. 16.
(Revisione della rete ospedaliera)

1. In attuazione della normativa nazionale il PSR disciplina, nell'allegato A, i criteri per la revisione della rete ospedaliera.
2. Il numero complessivo massimo dei posti letto per degenza ordinaria attribuiti ad ogni singola Azienda e le funzioni attribuite costituiscono vincolo per la programmazione locale, al quale dovranno attenersi i Direttori generali nella riorganizzazione delle attivita' degenziali secondo le modalita' attuative convenute nelle intese di programma.

Art. 17.
(Residenze sanitarie assistenziali)

1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati alle attivita' di residenza sanitaria-assistenziale ( RSA ) devono essere approvati dal Direttore generale della ASL competente per territorio, sentito il CORESA , fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.
2. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di RSA sono rilasciate dal Direttore generale della ASL competente per territorio.
3. L'autorizzazione e' concessa sulla base della verifica del rispetto dei criteri individuati dalle deliberazioni settoriali e dalla normativa vigente all'atto del rilascio.
4. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla autorizzazione e' verificata dai competenti servizi territoriali di vigilanza.
5. Sono di competenza della Regione l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle RSA gestite direttamente dai soggetti competenti allo svolgimento delle attivita' di vigilanza e la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.
6. Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto dell'autorizzazione e' soggetta ad ulteriore autorizzazione del soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
7. Con i provvedimenti di cui ai commi 2 e 5 deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della RSA .
8. Le modalita' e le procedure per l'adozione dei provvedimenti e lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo sono definite da apposita deliberazione settoriale attuativa del PSR .

Art. 18.
(Rapporti con l'Universita')

1. Nell'ambito della convenzione-quadro fra Regione e Universita', stipulata al fine di coordinare gli interventi di politica sanitaria rientranti nelle rispettive competenze istituzionali, possono essere individuati obiettivi operativi comuni coerenti con le previsioni del PSR anche se in esso non esplicitamente previsti.

Art. 19.
(Ricerca finalizzata)

1. Viene riconosciuto il contributo dell'Universita' nell'ambito della ricerca finalizzata.
2. La definizione analitica degli interventi e delle risorse disponibili in tale settore e l'eventuale ridefinizione dei rapporti Regione-Universita' relativi alla ricerca di base viene rinviata a specifici protocolli d'intesa Regione-Universita' ispirati ai seguenti criteri:
a) favorire il trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate in campo diagnostico e terapeutico;
b) facilitare il trasferimento delle informazioni, come indispensabile riferimento culturale per l'assistenza, alle strutture del SSR ;
c) prevedere l'utilizzo di elezione dei risultati determinati dalla ricerca nelle Aziende sanitarie ospedaliere ( ASO );
d) valutare la possibilita' di prevedere nuove strutture ( IRCCS , Policlinici) o aziendalizzare presidi ospedalieri esistenti al fine di facilitare l'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza ad elevato livello.

Art. 20.
(Allegati al Piano Sanitario regionale)

1. Sono approvati gli allegati al PSR il cui contenuto e' il seguente:
a) allegato A: i criteri generali, le strutture operative del SSR , l'Universita' e la spesa;
b) allegato B: le azioni programmate per aree di intervento di valenza sanitaria;
c) allegato C: i progetti obiettivo per aree di intervento inerenti alle attivita' sanitarie a rilievo socio-assistenziale.

Art. 21.
(Coordinamento tra funzioni sanitarie e socioassistenziali)

1. Nell'ambito dei progetti-obiettivo di cui all'allegato C sono definite le modalita' di coordinamento fra le Aziende sanitarie e gli Enti gestori della funzione socio-assistenziale per l'attuazione ottimale dei progetti-obiettivo stessi.

Capo III. - Norme di finanziamento

Art. 22.
(Finanziamento degli interventi previsti dal PSR)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna Azienda sanitaria dalle intese di programma le Aziende sanitarie possono, nel rispetto della normativa vigente:
a) stipulare mutui decennali;
b) acquistare beni mobili in leasing;
c) procedere ad alienazione del patrimonio da reddito per reinvestire il ricavato;
d) accettare lasciti e donazioni;
e) utilizzare il fondo ammortamento;
f) utilizzare le quote di finanziamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
g) utilizzare i contributi attribuiti dalla Regione a valere sul Fondo sanitario in conto capitale;
h) utilizzare i contributi comunque attribuiti dalla Regione o da altri Enti del settore pubblico.
2. Le operazioni di finanziamento che presuppongono indebitamento devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 8/1995 cosi' come modificata dalla legge regionale 69/1996.
3. Le spese di gestione sono finanziate nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8/1995 cosi' come modificata dalla legge regionale 69/1996.
4. Per gli interventi specifici indifferibili ed urgenti, non previsti dal PSR , la Giunta regionale puo' disporre il finanziamento dei relativi costi con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge regionale 8/1995 cosi' come modificata dalla legge regionale 69/1996.

Art. 23.
(Finanziamento di particolari iniziative)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR la Giunta regionale puo' concedere contributi agli Enti ed associazioni che svolgono attivita' di studio, di ricerca, di tutela e di valorizzazione nelle materie sanitarie.
2. Con apposita deliberazione di Giunta regionale verranno disciplinate le modalita' di richiesta e di concessione degli stessi.

Titolo IV. - Norme finali

Art. 24.
(Verifica della attivita' sanitaria)

1. L'attivita' svolta dalle Aziende sanitarie dovra' essere valutata periodicamente per verificare la congruita' tra benefici conseguiti e costi sostenuti ed il raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio offerto all'utente. A tal fine verranno utilizzati indicatori in sintonia con quanto previsto dai decreti ministeriali in materia ed indicatori della qualita' del servizio ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a nome dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale).
3. Le Aziende sanitarie regionali, come individuate dalla legge regionale 39/1994, con la presente legge vengono denominate:
a) Aziende sanitarie locali ( ASL );
b) Aziende sanitarie ospedaliere ( ASO ).

Allegato A.

- Criteri generali e strumenti del PRS . Strutture operative del SSR , l'Universita' e la spesa.
OMISSIS

Allegato B.

- Azioni programmate per aree di intervento di valenza sanitaria.
OMISSIS

Allegato C.

- Progetti obiettivo e programmi di intervento di valenza sanitaria a rilievo socio-assistenziale.
OMISSIS