Disegno di legge regionale, n. 6238.
Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario
regionale per il triennio 1996-1998. Titolo I. - Disposizioni generali 1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione
sanitaria regionale ed in particolare: 1. Sono soggetti di programmazione sanitaria la Regione e le
Aziende sanitarie regionali. Titolo II. - Programmazione sanitaria Capo I. - Strumenti di programmazione 1. La programmazione sanitaria regionale trova il suo fondamento
nel Piano sanitario regionale ( PSR ). Capo II. - Programmazione sanitaria regionale 1. Il PSR e' approvato con legge. 1. Il PSR ha validita' triennale e comunque ha efficacia sino
all'approvazione del successivo PSR . 1. Il PSR e' lo strumento di programmazione complessiva di
settore con il quale la Regione, in coerenza con le previsioni del
Piano sanitario nazionale, nell'ambito del programma regionale di
sviluppo e previa valutazione delle risorse mobilitabili, definisce
gli obiettivi e le linee di governo del servizio sanitario
regionale. 1. Le deliberazioni settoriali, adottate dalla Giunta regionale,
sentito il CORESA , forniscono indicazioni per l'attivazione dei
progetti-obiettivo e delle azioni programmate individuate dal PSR
e perseguono lo scopo di specificare operativamente le scelte in
esso effettuate. 1. La Giunta regionale, sentito il CORESA , presenta annualmente
al Consiglio regionale, entro il 31 luglio, una relazione sullo
stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della
popolazione, comprensiva degli elementi conoscitivi richiesti
dall'articolo 49, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale). 1. Al fine di coordinare gli interventi di politica sanitaria
rientranti nelle rispettive competenze istituzionali, la Regione e
l'Universita' procedono alla stipula di apposita
convenzione-quadro. Capo III. - Intese di programma 1. Le intese di programma fra la Regione e le Aziende sanitarie
definiscono: 1. L'Assessore alla Sanita', sulla base delle indicazioni
contenute negli atti di programmazione regionale e delle proposte
formulate dai Direttori generali delle Aziende sanitarie,
predispone le intese di programma. Capo IV. - Programmazione sanitaria locale 1. Le Aziende sanitarie adottano entro il 31 ottobre, sentito il
Consiglio dei Sanitari e, per quanto concerne le ASL , la
conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione,
attraverso la rappresentanza, il Piano di attivita' dell'anno
successivo. 1. La relazione annuale, predisposta dal Direttore generale entro
il 28 febbraio e nei successivi dieci giorni trasmessa alla
Regione, contiene le informazioni relative all'attivita' e
all'utilizzo delle risorse umane e materiali dell'Azienda, con
specifico riferimento allo stato di attuazione di quanto previsto
nelle intese di programma. Titolo III. - Piano sanitario regionale per il triennio
1996-1998 Capo I. - Disposizioni generali 1. Il PSR persegue quale obiettivo prioritario la tutela della
salute ed il miglioramento della qualita' della vita, attraverso lo
sviluppo di una rete di servizi sull'intero territorio regionale
finalizzata all'incremento quantitativo e qualitativo delle
attivita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Capo II. - Articolazioni settoriali 1. I progetti obiettivo e le azioni programmate del PSR sono i
seguenti: 1. In attuazione della normativa nazionale il PSR disciplina,
nell'allegato A, i criteri per la revisione della rete ospedaliera. 1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la
trasformazione di immobili destinati alle attivita' di residenza
sanitaria-assistenziale ( RSA ) devono essere approvati dal
Direttore generale della ASL competente per territorio, sentito
il CORESA , fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate
dalla normativa vigente in materia. 1. Nell'ambito della convenzione-quadro fra Regione e Universita',
stipulata al fine di coordinare gli interventi di politica
sanitaria rientranti nelle rispettive competenze istituzionali,
possono essere individuati obiettivi operativi comuni coerenti con
le previsioni del PSR anche se in esso non esplicitamente
previsti. 1. Viene riconosciuto il contributo dell'Universita' nell'ambito
della ricerca finalizzata. 1. Sono approvati gli allegati al PSR il cui contenuto e' il
seguente: 1. Nell'ambito dei progetti-obiettivo di cui all'allegato C sono
definite le modalita' di coordinamento fra le Aziende sanitarie e
gli Enti gestori della funzione socio-assistenziale per
l'attuazione ottimale dei progetti-obiettivo stessi. Capo III. - Norme di finanziamento 1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
Azienda sanitaria dalle intese di programma le Aziende sanitarie
possono, nel rispetto della normativa vigente: 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR
la Giunta regionale puo' concedere contributi agli Enti ed
associazioni che svolgono attivita' di studio, di ricerca, di
tutela e di valorizzazione nelle materie sanitarie. Titolo IV. - Norme finali 1. L'attivita' svolta dalle Aziende sanitarie dovra' essere
valutata periodicamente per verificare la congruita' tra benefici
conseguiti e costi sostenuti ed il raggiungimento dell'efficacia e
dell'efficienza del servizio offerto all'utente. A tal fine
verranno utilizzati indicatori in sintonia con quanto previsto dai
decreti ministeriali in materia ed indicatori della qualita' del
servizio ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria a nome dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modifiche ed integrazioni. 1. Sono abrogate le disposizioni regionali in materia di
programmazione sanitaria incompatibili con quanto previsto dalla
presente legge. Allegato A. - Criteri generali e strumenti del PRS .
Strutture operative del SSR , l'Universita' e la spesa. Allegato B. - Azioni programmate per aree di intervento di
valenza sanitaria. Allegato C. - Progetti obiettivo e programmi di intervento di
valenza sanitaria a rilievo socio-assistenziale.
All. A., B., C.
(Oggetto e finalita')
a) individua gli atti attraverso i quali si esprimono gli
obiettivi, disciplinandone le relative modalita' di formazione;
b) assicura la partecipazione degli Enti locali e dell'Universita'
al processo di programmazione;
c) garantisce l'apporto degli organismi consulenziali
rappresentativi di competenze tecnico-sanitarie.
2. La disciplina degli strumenti di programmazione sanitaria
regionale intende:
a) promuovere il coordinamento delle politiche sanitarie nazionale
e regionale;
b) realizzare il coordinamento a livello regionale delle politiche
sanitarie locali;
c) favorire il concorso degli operatori sanitari all'attuazione
degli obiettivi di programma;
d) assicurare trasparenza di decisioni e certezze di obblighi
reciproci fra Regione e Aziende sanitarie.
3. Con la presente legge viene altresi' approvato il Piano
sanitario regionale 1996-1998.
(Soggetti di programmazione)
2. Le Province, i Comuni e l'Universita' concorrono alla
programmazione sanitaria.
(Definizione)
2. Gli strumenti attuativi del PSR sono:
a) le deliberazioni settoriali;
b) la relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato
di salute della popolazione;
c) i protocolli d'intesa Regione-Universita'.
3. La programmazione sanitaria locale si articola nei seguenti
documenti:
a) il piano di attivita' annuale adottato dalle singole Aziende
sanitarie;
b) la relazione annuale dei Direttori generali.
4. Costituiscono strumento di raccordo fra la programmazione
regionale e la programmazione locale le intese di programma fra la
Regione e le Aziende sanitarie.
(Approvazione del PSR)
2. Il progetto di Piano e' predisposto dalla Giunta regionale
sentito il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza
( CORESA ).
(Durata ed effetti)
2. Contestualmente alla presentazione della relazione sullo stato
di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione
di cui all'articolo 8 e sulla base delle valutazioni conseguenti,
la Giunta regionale, sentito il CORESA , puo' proporre al
Consiglio regionale l'aggiornamento del PSR .
3. La Regione uniforma la propria attivita' regolamentare e di
indirizzo nonche' i propri atti e provvedimenti al PSR , il quale
ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte
le attivita' in esso previste.
4. Gli Enti titolari di competenza o che comunque svolgono
attivita' nel settore sanitario uniformano i loro programmi e la
loro attivita' ai contenuti ed agli indirizzi della programmazione
regionale in materia sanitaria.
(Contenuto del PSR)
2. Il PSR si articola in azioni programmate e progetti-obiettivo
e in particolare contiene:
a) gli obiettivi e le priorita' di carattere generale;
b) gli obiettivi specifici da perseguire attraverso i
progetti-obiettivo;
c) i risultati attesi nel periodo di vigenza del PSR dalle
azioni programmate e gli indirizzi operativi per il loro
raggiungimento;
d) i criteri per la definizione della rete dei servizi e dei
presidi;
e) i livelli assistenziali da garantire in condizioni di
uniformita' sul territorio regionale;
f) le modalita' di reperimento delle risorse finanziarie
necessarie;
g) gli indirizzi per l'integrazione dei servizi sanitari e dei
servizi socio-assistenziali.
(Contenuto delle deliberazioni settoriali)
(Relazione sullo stato di attuazione del PSR e
sullo stato di salute della popolazione)
(Protocolli d'intesa RegioneUniversita')
2. Per la predisposizione della convenzione di cui al comma 1 le
parti si avvalgono, con funzione propositiva, della commissione
paritetica di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio
1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle
Aziende sanitarie regionali).
(Contenuto delle intese di programma)
a) l'ulteriore specificazione degli obiettivi da perseguire a
livello locale indicati nel PSR ;
b) la definizione delle linee strategiche aziendali finalizzate al
raggiungimento degli stessi;
c) l'indicazione delle priorita' anche sotto l'aspetto temporale;
d) gli obiettivi di miglioramento gestionale avuto riguardo
all'esigenza di incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi sanitari;
e) il volume delle risorse finanziarie occorrenti; e limitatamente
alle sole Aziende sanitarie locali ( ASL ):
f) gli interventi atti ad orientare la domanda di prestazioni
sulla base dell'adeguatezza della risposta, avuto anche riguardo
alle modalita' di utilizzo dei soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie.
2. Nell'ambito delle intese di programma fra la Regione e le
Aziende sanitarie vengono definiti gli obiettivi annuali il cui
raggiungimento determina la corresponsione, a titolo incentivante,
del compenso aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro dei
Direttori generali. In sede di definizione di tali obiettivi
vengono altresi' determinate le modalita' di verifica del loro
raggiungimento.
(Approvazione delle intese di programma)
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, il Direttore generale
della ASL acquisisce le linee di indirizzo definite dalla
conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di Circoscrizione
attraverso la rappresentanza di cui all'articolo 15, commi 1 e 5
della legge regionale 10/1995.
3. Le intese di programma devono in ogni caso essere definite
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del PSR .
4. Entro trenta giorni dalla loro definizione tali intese devono
essere approvate dalla Giunta regionale e dal Direttore Generale
dell'Azienda sanitaria interessata.
5. Le intese di programma hanno validita' triennale. E' fatta
salva la possibilita' di procedere, nel corso del triennio, a
modifiche delle stesse anche su richiesta del Direttore generale.
6. In assenza di accordo la Giunta regionale dispone indirizzi e
vincoli per la gestione delle Aziende sanitarie.
7. La Giunta regionale nel provvedimento di approvazione
dell'intesa di programma determina i finanziamenti specifici
occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi non realizzabili
con le ordinarie quote di finanziamento di cui agli articoli 1 e 2
della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento,
gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Aziende
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) cosi' come modificata
dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 69.
(Piano di attivita' annuale)
2. Il Piano di attivita' annuale individua e definisce, in
esecuzione dell'intesa di programma, in particolare:
a) gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e
gestionale dei risultati;
b) le attivita' da svolgere attribuendole alle proprie strutture,
in rapporto agli obiettivi determinati e ai livelli di assistenza
da raggiungere;
c) le necessita' di risorse materiali e di personale, le loro
modalita' di reperimento nonche' il programma di utilizzo delle
stesse;
d) i piani d'investimento per il potenziamento e l'ammodernamento
strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sanitarie sulla base
delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibili a questo
fine.
(Relazione annuale)
2. La relazione annuale dei Direttori generali delle ASL viene
trasmessa alla rappresentanza della conferenza dei Sindaci o dei
Presidenti di Circoscrizione unitamente alla relazione del Collegio
dei Revisori. La rappresentanza puo' far pervenire le proprie
osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla
ricezione.
3. La relazione annuale costituisce uno degli strumenti per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore
generale, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico
aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro.
4. Contestualmente alla presentazione della relazione di cui al
comma 1 e sulla base delle valutazioni conseguenti, il Direttore
generale, sentito il Consiglio dei Sanitari e, per quanto concerne
le ASL , la conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di
Circoscrizione, attraverso la rappresentanza, puo' proporre
all'Assessore alla Sanita' l'aggiornamento dell'intesa di
programma.
(Obiettivi generali e strategi)
2. Al fine di tutelare lo stato di salute e migliorare la qualita'
della vita dei cittadini costituiscono obiettivi generali del
PSR :
a) la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione,
l'unitarieta', la globalita', la gradualita' e la priorita' degli
interventi;
b) l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi
sanitari sul territorio regionale.
3. Gli obiettivi generali di cui al comma 2, sono perseguiti
mediante:
a) riordino dei servizi:
1) revisione della rete ospedaliera in attuazione della normativa
nazionale;
2) sviluppo delle attivita' afferenti al dipartimento di
prevenzione e delle attivita' distrettuali previste dalla legge
regionale 22 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende
sanitarie regionali) e dai singoli piani di organizzazione adottati
dalle ASL ;
b) realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate
secondo le indicazioni contenute negli allegati A, B e C alla
presente legge e nelle deliberazioni settoriali;
c) attivazione di azioni strumentali finalizzate alla:
1) regolarizzazione dei flussi informativi, del sistema di
indicatori di attivita', di qualita' delle prestazioni rese e della
funzione di sorveglianza epidemiologica;
2) completa realizzazione del sistema della contabilita' per
centri di costo e delle analisi costi-efficacia;
3) valutazione dei servizi sanitari in termini di umanizzazione,
di adeguatezza, di correttezza delle procedure e verifica della
coerenza delle prestazioni sanitarie con gli standard definiti
dalla Carta dei Servizi delle Aziende sanitarie;
4) definizione dei criteri e dei requisiti di accreditamento per i
soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e disciplina delle
relative modalita' per la concessione, la revoca e gli accertamenti
periodici.
(Progetti obiettivo e azioni programmate)
a) progetti obiettivo:
1) tutela della salute degli anziani;
2) tutela materno infantile;
3) tutela della salute dei disabili fisici,psichici e sensoriali;
4) tutela della salute mentale;
5) prevenzione delle dipendenze, riabilitazione e reinserimento
dei tossico-alcool dipendenti;
6) prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV ;
b) azioni programmate:
1) revisione della rete ospedaliera;
2) sistema dell'emergenza-urgenza;
3) attivita' di riabilitazione;
4) lotta alle malattie neoplastiche;
5) lotta alle malattie cardiovascolari;
6) lotta alle malattie cerebrovascolari;
7) assistenza diabetologica;
8) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;
9) promozione e sviluppo dei trapianti di organi e di tessuti;
10) sviluppo del sistema informativo;
11) piano sangue e plasma;
12) ufficio per le relazioni con il pubblico;
13) funzione qualita';
14) riqualificazione delle attivita' di formazione professionale;
15) ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del
pediatra di libera scelta;
16) promozione ed educazione alla salute;
17) assistenza farmaceutica;
18) attivita' di medicina legale e tutela sanitaria delle
attivita' sportive;
19) assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti.
(Revisione della rete ospedaliera)
2. Il numero complessivo massimo dei posti letto per degenza
ordinaria attribuiti ad ogni singola Azienda e le funzioni
attribuite costituiscono vincolo per la programmazione locale, al
quale dovranno attenersi i Direttori generali nella
riorganizzazione delle attivita' degenziali secondo le modalita'
attuative convenute nelle intese di programma.
(Residenze sanitarie assistenziali)
2. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di RSA sono
rilasciate dal Direttore generale della ASL competente per
territorio.
3. L'autorizzazione e' concessa sulla base della verifica del
rispetto dei criteri individuati dalle deliberazioni settoriali e
dalla normativa vigente all'atto del rilascio.
4. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato
luogo alla autorizzazione e' verificata dai competenti servizi
territoriali di vigilanza.
5. Sono di competenza della Regione l'autorizzazione all'apertura
e all'esercizio delle RSA gestite direttamente dai soggetti
competenti allo svolgimento delle attivita' di vigilanza e la
verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che
hanno dato luogo all'autorizzazione.
6. Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto
dell'autorizzazione e' soggetta ad ulteriore autorizzazione del
soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
7. Con i provvedimenti di cui ai commi 2 e 5 deve essere approvato
il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della
RSA .
8. Le modalita' e le procedure per l'adozione dei provvedimenti e
lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente articolo sono
definite da apposita deliberazione settoriale attuativa del PSR .
(Rapporti con l'Universita')
(Ricerca finalizzata)
2. La definizione analitica degli interventi e delle risorse
disponibili in tale settore e l'eventuale ridefinizione dei
rapporti Regione-Universita' relativi alla ricerca di base viene
rinviata a specifici protocolli d'intesa Regione-Universita'
ispirati ai seguenti criteri:
a) favorire il trasferimento applicativo delle acquisizioni
sperimentali sviluppate in campo diagnostico e terapeutico;
b) facilitare il trasferimento delle informazioni, come
indispensabile riferimento culturale per l'assistenza, alle
strutture del SSR ;
c) prevedere l'utilizzo di elezione dei risultati determinati
dalla ricerca nelle Aziende sanitarie ospedaliere ( ASO );
d) valutare la possibilita' di prevedere nuove strutture ( IRCCS ,
Policlinici) o aziendalizzare presidi ospedalieri esistenti al fine
di facilitare l'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza
ad elevato livello.
(Allegati al Piano Sanitario regionale)
a) allegato A: i criteri generali, le strutture operative del
SSR , l'Universita' e la spesa;
b) allegato B: le azioni programmate per aree di intervento di
valenza sanitaria;
c) allegato C: i progetti obiettivo per aree di intervento
inerenti alle attivita' sanitarie a rilievo socio-assistenziale.
(Coordinamento tra funzioni sanitarie e
socioassistenziali)
(Finanziamento degli interventi previsti dal PSR)
a) stipulare mutui decennali;
b) acquistare beni mobili in leasing;
c) procedere ad alienazione del patrimonio da reddito per
reinvestire il ricavato;
d) accettare lasciti e donazioni;
e) utilizzare il fondo ammortamento;
f) utilizzare le quote di finanziamento ai sensi dell'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
g) utilizzare i contributi attribuiti dalla Regione a valere sul
Fondo sanitario in conto capitale;
h) utilizzare i contributi comunque attribuiti dalla Regione o da
altri Enti del settore pubblico.
2. Le operazioni di finanziamento che presuppongono indebitamento
devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 45
della legge regionale 8/1995 cosi' come modificata dalla legge
regionale 69/1996.
3. Le spese di gestione sono finanziate nei termini e con le
modalita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8/1995
cosi' come modificata dalla legge regionale 69/1996.
4. Per gli interventi specifici indifferibili ed urgenti, non
previsti dal PSR , la Giunta regionale puo' disporre il
finanziamento dei relativi costi con le modalita' di cui
all'articolo 4 della legge regionale 8/1995 cosi' come modificata
dalla legge regionale 69/1996.
(Finanziamento di particolari iniziative)
2. Con apposita deliberazione di Giunta regionale verranno
disciplinate le modalita' di richiesta e di concessione degli
stessi.
(Verifica della attivita' sanitaria)
(Abrogazione di norme)
2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge regionale
13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la programmazione
sanitaria regionale).
3. Le Aziende sanitarie regionali, come individuate dalla legge
regionale 39/1994, con la presente legge vengono denominate:
a) Aziende sanitarie locali ( ASL );
b) Aziende sanitarie ospedaliere ( ASO ).
OMISSIS
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