Disegno di legge regionale, n. 6237.
Determinazione di sanzioni amministrative in materia
igienico-sanitaria. 1. La presente legge disciplina nella misura minima, fermo
restando quella massima gia' determinata dalla legislazione
statale, le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene
e sanita' pubblica e di polizia veterinaria di competenza della
Regione o di Enti da essa delegati. 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 65 mila a lire
400 mila nei casi di mancata predisposizione delle misure igienico
sanitarie previste dal D.C.G. 20 marzo 1928 (Norme obbligatorie
per l'attuazione della legge 29 marzo 1928, n. 858, contenente
disposizioni per la lotta contro le mosche). 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire
1 milione 500 mila nei casi di violazione delle disposizioni in
materia di vigilanza sanitaria sulle carni di cui al regio decreto
20 dicembre 1928, n. 3298 (Regolamento per la vigilanza sanitaria
sulle carni). 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire
1 milione 500 mila nei casi di violazione degli articoli 9 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967
(Disciplina igienico sanitaria della produzione e del commercio dei
volatili, dei conigli allevati e della selvaggina) nonche' delle
disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della
direttiva 91/495/ CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia
in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio
e di selvaggina d'allevamento). 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 830 mila a lire
5 milioni nei casi di violazione dell'articolo 13 del decreto
ministeriale 3 aprile 1986 (Regolamento di esecuzione relativo alle
varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni
congelate, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18
marzo 1977, n. 53). 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 1 milione a
lire 6 milioni nei casi di violazione degli articoli 1, 2, 3, 5,
10, 12 secondo comma, 18, 27, 34 e 36 secondo comma, della legge 4
luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei
cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari). 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire
1 milione 500 mila nei casi di violazione degli articoli 1, 19, 20,
22, 24, 30, 45 settimo comma lettera a), e 46 del regio decreto 9
maggio 1929, n. 994 (Approvazione del regolamento sulla vigilanza
igienica del latte destinato al consumo diretto). 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire
1 milione 500 mila nei casi di violazione delle disposizioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modifiche, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande) e dai vari regolamenti speciali. 1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 10 mila a lire
60 mila nei casi di violazione dell'articolo 14, comma 1, della
legge 283/1962. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento
alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e nella legge regionale 28 novembre
1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale). 1. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 72/1989.
(Finalita')
(Misure igieniche contro le mosche)
(Vigilanza sulle carni)
(Carni avicunicole)
(Carni congelate)
(Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane
e pasta alimentari)
2. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire
600 mila nei casi di violazione degli articoli 7 e 9 ultimo comma,
16, 17, 20 secondo, terzo e quarto comma, 21, 22 ultimo comma, 24
secondo e terzo comma, 26 e 33 ultimo comma, della legge 580/1967.
3. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire
3 milioni nei casi di violazione degli articoli contenuti nella
legge 580/1967 non richiamati ai commi 1 e 2, ovvero del relativo
regolamento di esecuzione, o dei provvedimenti amministrativi
previsti dalla stessa.
(Produzione e vendita latte)
(Stabilimenti e laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e
depositi di coloranti e additivi)
(Libretto di idoneita' sanitaria e obblighi del
titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di
sostanze alimentari)
2. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire
150 mila nei casi di violazione dell'articolo 14, comma 2, della
legge 283/1962.
(Norma di rinvio)
(Abrogazione)