Disegno di legge regionale, n. 6235.
Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro
aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo. 1. La Regione partecipa ad iniziative di solidarieta' verso le
vittime del disastro aereo avvenuto l'8 ottobre 1996 nei pressi
dell'Aeroporto di Torino-Caselle, favorendo l'acquisizione
tempestiva del risarcimento dei danni materiali subiti nella
circostanza dalle stesse o dai loro aventi causa. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare, ai soggetti che
possono vantare adeguato titolo per il riconoscimento del diritto
al risarcimento del danno subito, un anticipo corrispondente al 90
per cento dell'ammontare presunto del danno, sulla base di perizia
asseverata predisposta da esperti individuati dalla Regione. 1. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata ad erogare al Comune
di San Francesco al Campo, Provincia di Torino, un contributo
straordinario a fondo perduto di importo non superiore a lire 300
milioni quale compartecipazione regionale agli oneri di risanamento
ambientale che il Comune stesso dovra' sostenere in dipendenza
degli effetti del disastro aereo. 1. Alle spese di cui alla presente legge, complessivamente
ammontanti a lire 2 miliardi e 800 milioni, si provvedera' con
riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo
15950 del bilancio regionale 1996, quale modificato ed integrato
con il provvedimento di variazione approvato dal Consiglio
regionale in data 15 ottobre 1996. 1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo
45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(Finalita')
(Anticipo sul risarcimento)
2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a
tale titolo non puo' superare la somma di lire 2 miliardi e 500
milioni.
3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in
un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che
preveda la cessione a favore della Regione del credito
risarcitorio, definito o in via di definizione.
(Contributo finanziario per risanamento ambientale)
2. Fra gli oneri di cui al comma 1 puo' essere ricompreso il costo
delle acquisizioni immobiliari che il Comune dovesse sostenere per
facilitare il trasferimento di famiglie in zone a minor rischio.
(Norme finanziarie)
2. Vengono contestualmente istituiti nel bilancio per l'esercizio
1996 i seguenti due nuovi capitoli di spesa, in termini di
competenza e di cassa:
a) "Anticipo a privati per i crediti risarcitori acquisiti nei
confronti di terzi per responsabilita' per i danni provocati dal
disastro aereo accaduto presso l'Aeroporto di Torino-Caselle in
data 8 ottobre 1996", dell'ammontare di lire 2 miliardi e 500
milioni;
b) "Contributo straordinario al Comune di San Francesco al Campo
per risanamento ambientale a seguito disastro aereo in data 8
ottobre 1996", dell'ammontare di lire 300 milioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a procedere
all'adozione dei relativi formali provvedimenti di iscrizione in
bilancio dei capitoli di cui al comma 2.
4. Le somme che verranno introitate dalla Regione a titolo di
cessionaria del credito risarcitorio saranno imputate, per il
previsto ammontare di lire 2 miliardi e 500 milioni, ad apposito
capitolo del bilancio 1997 avente la seguente denominazione:
a) "Recupero delle somme anticipate per il risarcimento del danno
provocato dall'aereo caduto presso l'Aeroporto di Torino-Caselle in
data 8 ottobre 1996".
(Urgenza)