Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6216.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 'Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano'.

Art. 1

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano), le parole "il contributo del 3 per cento sull'importo delle garanzie prestate al 31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole: "un contributo fino al 3 per cento dell'importo delle nuove garanzie effettivamente prestate per ciascun anno".