Disegno di legge regionale, n. 6216.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 'Interventi
regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore
artigiano'. 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1994,
n. 30 (Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del
settore artigiano), le parole "il contributo del 3 per cento
sull'importo delle garanzie prestate al 31 dicembre di ogni anno"
sono sostituite con le parole: "un contributo fino al 3 per cento
dell'importo delle nuove garanzie effettivamente prestate per
ciascun anno".