Disegno di legge regionale, n. 6213.
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure
straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione
e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per
l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti
svantaggiati'. 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
14 giugno 1993, n. 28 e' sostituita dalla seguente: 1. L'articolo 3 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal
seguente: 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
28/1993 e' sostituita dalla seguente: 1. L'articolo 13 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal
seguente: 1. L'articolo 14 della legge regionale 28/1993 e' abrogato. 1. L'articolo 15 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal
seguente: 1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e'
sostituito dal seguente: 1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 28/1993, la
parola "normativo" e' sostituita con la parola "formativo". 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della legge
regionale 28/1993 il punto "'Contributi finanziari per
l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap' con la
dotazione di lire 400 milioni"; e' sostituito dal seguente: "'Norme
finanziarie per il sostegno alle possibilita' di impiego dei non
vedenti e dei portatori di handicap fisico motorio' con la
dotazione per l'anno 1996 di lire 200 milioni cui si provvede con
una riduzione di pari ammontare del capitolo 11176 dell'esercizio
dello stesso anno". 1. Il capitolo 11172 "Contributi alle imprese per l'avvio di
progetti di impresa" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 200
milioni, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15910
per una cifra di pari ammontare. 1. Il capitolo 11173 "Contributi alle imprese per i servizi di
assistenza" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 100 milioni,
cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15910 per una
cifra di pari ammontare. 1. Il capitolo 20155 "Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
per l'attuazione di investimenti" e' incrementato, per l'anno 1996,
di lire 5 miliardi, cui si provvede mediante: 1. Il capitolo 20156 "Partecipazione, tramite la Finpiemonte
S.p.A. , alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire
l'accesso al credito" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 500
milioni, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 27170.
"a) favorisce, tramite la concessione di contributi, di
finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo
sviluppo di nuove imprese mediante il recupero e la valorizzazione
delle competenze e capacita' tecniche e professionali dei
lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi di crisi
aziendale o in difficolta' occupazionale".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale
28/1993 e' sostituita dalla seguente:
"d) favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di
lavoratori e lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendale o
in difficolta' sul mercato del lavoro".
"Art. 3. (Destinatari degli interventi).
1. Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali,
le societa' di persone e le societa' di capitali, operanti nei
settori produttivi di competenza regionale, nella cui struttura
siano inseriti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie
sottoelencate:
a) giovani di eta' compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;
b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilita' ai sensi della
vigente normativa;
c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in
liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti
dismessi;
d) iscritti, da almeno ventiquattro mesi, nella prima classe delle
liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, (Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro);
e) donne;
f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, cosi'
come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987,
n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori),
cosi' come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono
essere residenti in Piemonte da almeno ventiquattro mesi rispetto
alla data di presentazione della domanda.
3. Nel caso di societa' di persone, almeno il 60 per cento dei
soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).
4. Nel caso di societa' di capitali, almeno il 60 per cento dei
soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l'80 per cento
del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime
condizioni.
5. Le imprese devono avere sede legale, amministrativa e
prevalente attivita' produttiva nella Regione.
6. La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere nei
tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni
previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci
eventualmente dimissionari dovranno essere sostituiti con altri
parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di
capitale dovra' rispettare la percentuale prevista; in caso di
inadempienza i benefici di legge verranno revocati.
7. La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro
il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle
rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del
lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti
per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).
8. Sono escluse dalla applicazione del titolo II le imprese
relative al commercio al dettaglio e ai servizi di ristorazione ed,
in genere, di somministrazione di alimenti e bevande. Sono comunque
escluse le imprese che non dimostrino l'idoneita' a produrre beni e
fornire servizi secondo criteri di efficienza ed economicita',
assicurando stabilita' di bilancio e remunerazione del lavoro".
"c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso
con gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A. ,
per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione
di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi; all'attivazione
o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per
l'esercizio dell'attivita'. La percentuale di intervento dei fondi
regionali non potra' superare il 50 per cento della spesa ritenuta
ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni, ridotto
a lire 100 milioni per le societa' di capitali".
"Art. 13. (Lavoratori e lavoratrici interessati ed entita' dei
contributi).
1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al titolo
III, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo
12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori e lavoratrici di eta' superiore ai cinquanta anni
iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di
collocamento di cui alla legge 56/1987;
b) ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non
oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
c) condannati in regime di semiliberta'; detenuti, in attesa di
giudizio da almeno sei mesi, che non abbiano un rapporto di lavoro
in corso; condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), cosi' come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n.
663; condannati che si trovano nella condizione prevista
dall'articolo 21 della legge 354/1975, cosi' come modificata dalla
legge 663/1986, e dall'articolo 176 del codice penale;
d) invalidi civili fisici riconosciuti dalla commissione
competente e regolarmente iscritti in qualita' di disoccupati nelle
liste di collocamento, la cui riduzione della capacita' lavorativa
sia uguale o superiore al 46 per cento;
e) invalidi intellettivi riconosciuti dalla commissione competente
e regolarmente iscritti in qualita' di disoccupati nelle liste di
collocamento;
f) invalidi civili fisici regolarmente iscritti in qualita' di
disoccupati nelle liste di collocamento la cui riduzione della
capacita' lavorativa sia uguale o superiore al 67 per cento,
compresi i soggetti con invalidita' del 100 per cento, anche se con
diritto all'indennita' di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili).
2. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1
lettere d), e) ed f) e' attribuito anche in deroga alle percentuali
obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di
collocamento.
3. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1
lettere a), b), c) e d) e' pari a lire 20 milioni se di sesso
maschile e a lire 23 milioni se di sesso femminile.
4. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1
lettere e) ed f) e' pari a lire 30 milioni se di sesso maschile e a
lire 33 milioni se di sesso femminile.
5. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di
rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sara'
commisurata alle effettive ore di lavoro mensili.
6. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, dei
parenti entro il quarto grado, e degli affini del titolare
dell'impresa, nonche' degli amministratori e dei soci in caso di
societa' od Enti pubblici economici. E' fatta salva la possibilita'
per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per
l'assunzione dei soci lavoratori purche' non sussista rapporto di
parentela o affinita' entro il quarto grado tra questi e gli
amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno
comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attivita'
lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a
quanto previsto nei relativi contratti di categoria.
7. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in
materia di collocamento.
8. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
puo' con atto deliberativo individuare altre categorie di soggetti
interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro in
Piemonte.
9. La deliberazione del Consiglio regionale ha efficacia temporale
limitata a due anni, con facolta' di procedere al suo aggiornamento
entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua scadenza".
"Art. 15. (Agevolazioni per i lavoratori disabili).
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113
(Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione
Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato
delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla
possibilita' di impiego dei non vedenti e della fornitura di
strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista
telefonico.
2. Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico
motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacita'
lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto
un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:
a) l'adeguamento del posto di lavoro;
b) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la dotazione degli eventuali ausili necessari per il
raggiungimento della piena capacita' lavorativa.
3. I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo
la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su
presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi
comprovanti le relative spese".
"2. Il modello dovra' contenere i dati analitici relativi
all'impresa o all'Ente pubblico economico ed all'entita' e
caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici che si intendono
assumere ed indicare le attivita' e le mansioni nelle quali saranno
impiegati, i relativi processi di riqualificazione e/o di
riprofessionalizzazione necessari, nonche' le modalita' di
accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento
lavorativo".
2. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e'
abrogato.
a) riduzione del capitolo 20075 per una cifra di lire 3,3
miliardi;
b) riduzione del capitolo 27170 per una cifra di lire 1,5
miliardi;
c) riduzione del capitolo 15910 per una cifra di lire 200
milioni.