Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6213.

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e' sostituita dalla seguente:
"a) favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacita' tecniche e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendale o in difficolta' occupazionale".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28/1993 e' sostituita dalla seguente:
"d) favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di lavoratori e lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendale o in difficolta' sul mercato del lavoro".

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Destinatari degli interventi).
1. Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali, le societa' di persone e le societa' di capitali, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, nella cui struttura siano inseriti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:
a) giovani di eta' compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;
b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilita' ai sensi della vigente normativa;
c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;
d) iscritti, da almeno ventiquattro mesi, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
e) donne;
f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), cosi' come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) devono essere residenti in Piemonte da almeno ventiquattro mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
3. Nel caso di societa' di persone, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).
4. Nel caso di societa' di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.
5. Le imprese devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nella Regione.
6. La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci eventualmente dimissionari dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovra' rispettare la percentuale prevista; in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati.
7. La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).
8. Sono escluse dalla applicazione del titolo II le imprese relative al commercio al dettaglio e ai servizi di ristorazione ed, in genere, di somministrazione di alimenti e bevande. Sono comunque escluse le imprese che non dimostrino l'idoneita' a produrre beni e fornire servizi secondo criteri di efficienza ed economicita', assicurando stabilita' di bilancio e remunerazione del lavoro".

Art. 3.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28/1993 e' sostituita dalla seguente:
"c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A. , per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi; all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attivita'. La percentuale di intervento dei fondi regionali non potra' superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni, ridotto a lire 100 milioni per le societa' di capitali".

Art. 4.

1. L'articolo 13 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Lavoratori e lavoratrici interessati ed entita' dei contributi).
1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al titolo III, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori e lavoratrici di eta' superiore ai cinquanta anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 56/1987;
b) ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
c) condannati in regime di semiliberta'; detenuti, in attesa di giudizio da almeno sei mesi, che non abbiano un rapporto di lavoro in corso; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi' come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663; condannati che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 21 della legge 354/1975, cosi' come modificata dalla legge 663/1986, e dall'articolo 176 del codice penale;
d) invalidi civili fisici riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualita' di disoccupati nelle liste di collocamento, la cui riduzione della capacita' lavorativa sia uguale o superiore al 46 per cento;
e) invalidi intellettivi riconosciuti dalla commissione competente e regolarmente iscritti in qualita' di disoccupati nelle liste di collocamento;
f) invalidi civili fisici regolarmente iscritti in qualita' di disoccupati nelle liste di collocamento la cui riduzione della capacita' lavorativa sia uguale o superiore al 67 per cento, compresi i soggetti con invalidita' del 100 per cento, anche se con diritto all'indennita' di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) ed f) e' attribuito anche in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di collocamento.
3. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) e' pari a lire 20 milioni se di sesso maschile e a lire 23 milioni se di sesso femminile.
4. Il contributo per l'assunzione dei soggetti di cui al comma 1 lettere e) ed f) e' pari a lire 30 milioni se di sesso maschile e a lire 33 milioni se di sesso femminile.
5. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sara' commisurata alle effettive ore di lavoro mensili.
6. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, e degli affini del titolare dell'impresa, nonche' degli amministratori e dei soci in caso di societa' od Enti pubblici economici. E' fatta salva la possibilita' per le imprese cooperative di inoltrare richiesta di contributo per l'assunzione dei soci lavoratori purche' non sussista rapporto di parentela o affinita' entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attivita' lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.
7. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento.
8. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, puo' con atto deliberativo individuare altre categorie di soggetti interessati, in relazione alla situazione del mercato del lavoro in Piemonte.
9. La deliberazione del Consiglio regionale ha efficacia temporale limitata a due anni, con facolta' di procedere al suo aggiornamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua scadenza".

Art. 5.

1. L'articolo 14 della legge regionale 28/1993 e' abrogato.

Art. 6.

1. L'articolo 15 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Agevolazioni per i lavoratori disabili).
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), la Regione Piemonte provvede ad un rimborso al datore di lavoro interessato delle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilita' di impiego dei non vedenti e della fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.
2. Al datore di lavoro che impiega lavoratori con handicap fisico motorio in modo tale da consentire loro di esprimere una capacita' lavorativa piena al pari degli altri lavoratori, viene riconosciuto un rimborso delle spese affrontate rispettivamente per:
a) l'adeguamento del posto di lavoro;
b) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la dotazione degli eventuali ausili necessari per il raggiungimento della piena capacita' lavorativa.
3. I rimborsi non possono superare nel loro ammontare complessivo la somma di lire 25 milioni lordi e saranno erogati su presentazione di copia autentica dei documenti giustificativi comprovanti le relative spese".

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e' sostituito dal seguente:
"2. Il modello dovra' contenere i dati analitici relativi all'impresa o all'Ente pubblico economico ed all'entita' e caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici che si intendono assumere ed indicare le attivita' e le mansioni nelle quali saranno impiegati, i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari, nonche' le modalita' di accompagnamento e tutoraggio nel processo di inserimento lavorativo".
2. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 28/1993 e' abrogato.

Art. 8.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 28/1993, la parola "normativo" e' sostituita con la parola "formativo".

Art. 9.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 28/1993 il punto "'Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap' con la dotazione di lire 400 milioni"; e' sostituito dal seguente: "'Norme finanziarie per il sostegno alle possibilita' di impiego dei non vedenti e dei portatori di handicap fisico motorio' con la dotazione per l'anno 1996 di lire 200 milioni cui si provvede con una riduzione di pari ammontare del capitolo 11176 dell'esercizio dello stesso anno".

Art. 10.

1. Il capitolo 11172 "Contributi alle imprese per l'avvio di progetti di impresa" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15910 per una cifra di pari ammontare.

Art. 11.

1. Il capitolo 11173 "Contributi alle imprese per i servizi di assistenza" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15910 per una cifra di pari ammontare.

Art. 12.

1. Il capitolo 20155 "Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l'attuazione di investimenti" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 5 miliardi, cui si provvede mediante:
a) riduzione del capitolo 20075 per una cifra di lire 3,3 miliardi;
b) riduzione del capitolo 27170 per una cifra di lire 1,5 miliardi;
c) riduzione del capitolo 15910 per una cifra di lire 200 milioni.

Art. 13.

1. Il capitolo 20156 "Partecipazione, tramite la Finpiemonte S.p.A. , alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito" e' incrementato, per l'anno 1996, di lire 500 milioni, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 27170.