Disegno di legge regionale, n. 6212.
Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua
pubblica. 1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto
piccole derivazioni che gia' hanno usufruito delle proroghe
concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n,
53, 24 maggio 1978, n. 228 e con le legge regionali 20 febbraio
1984, n. 11 e 12 aprile 1988, n. 16 come modificata dalla legge
regionale 30 giugno 1989, n. 38 e' prorogata: 1. I titolari delle utenze che beneficiano della proroga di cui
all'articolo 1 sono tenuti, entro il termine di scadenza della
concessione, alla presentazione della domanda di rinnovo da
compilare secondo il modello approvato con deliberazione della
Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 1. L'autorita' competente, qualora gli interessati ne facciano
motivata richiesta, puo' rilasciare provvedimenti di rinnovo di
concessioni di derivazione d'acqua pubblica, ai sensi della
disciplina nazionale e regionale vigente, prima della naturale
scadenza delle medesime o in pendenza della proroga di cui
all'articolo 1. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla
data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur
mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del
provvedimento di rinnovo ovvero di diniego. 1. Gli atti emanati dagli organi delle Province nell'esercizio
delle funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1994, n. 5
(Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative
alle utilizzazioni delle acque pubbliche) per i quali e' prevista
dalla normativa vigente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul Foglio degli Annunci Legali della Provincia,
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
pubblicati unicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte. 1. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico sulle acque ed
impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933, fatte
salve le sanzioni previste dalla legge, in caso di accertamento
dell'illecito gli utilizzatori di acqua pubblica sprovvisti di
regolare titolo devono presentare, entro il termine assegnato
dall'Autorita' competente con atto di diffida, domanda di
concessione in via di sanatoria. 1. Le contravvenzioni alle disposizioni del testo unico sulle
acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933
relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica da corpi idrici
superficiali ed alle licenze di attingimento nonche' le violazioni
agli obblighi del disciplinare di concessione sono punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
(Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica
aventi per oggetto le piccole derivazioni)
a) di dieci anni per le derivazioni a solo uso irriguo la cui
portata massima e' inferiore a 50 l/s o, in assenza di indicazione
della medesima, per l'irrigazione di una superficie inferiore a 25
ettari; sono equiparati all'uso irriguo gli usi igienico-sanitari e
per l'abbeveraggio del bestiame;
b) di cinque anni per le derivazioni diverse da quelle di cui alla
lettera a).
(Modalita' della proroga)
2. La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il
termine di cui al comma 1 equivale a rinuncia della derivazione.
3. La proroga di cui all'articolo 1 trova applicazione anche per
le utenze riconosciute o ancora da riconoscere ai sensi
dell'articolo 2, lettere a) e b) e dell'articolo 3 del testo unico
sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775.
4. Nel procedimento di rinnovo delle concessioni che hanno
beneficiato della proroga di cui all'articolo 1 l'autorita'
competente puo' estendere d'ufficio l'istruttoria di rinnovo ad
altre concessioni funzionalmente connesse.
(Rinnovo prima della scadenza)
(Pubblicazione dei provvedimenti relativi alle
utilizzazioni acque)
(Utenze sprovviste di regolare titolo)
2. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di
concessione in sanatoria, salvo quanto previsto al comma 3, il
prelievo deve cessare.
3. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale
sono stabilite le necessarie cautele, puo' consentire la
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari
ragioni di interesse pubblico generale purche' l'utilizzazione non
risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon
regime delle acque.
4. Nei casi previsti al comma 3 l'autorita' competente dispone il
versamento del canone demaniale di concessione, incluse le quote
arretrate a far data dall'inizio dell'esercizio della derivazione e
il pagamento di una cauzione pari all'ammontare di una annualita'
del canone di concessione.
(Sanzioni)
2. L'utilizzazione di acqua pubblica proveniente da corpi idrici
superficiali senza regolare titolo e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari ad un'annualita' del
canone di concessione e comunque non inferiore a lire due milioni.