Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6211.

Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 'Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada'.

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 e' sostituito dal seguente:
"3. La Commissione consultiva provinciale e' composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
a) un funzionario della Provincia, che la presiede;
b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) un funzionario della Motorizzazione Civile;
d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ( ANCI );
e) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani ( UNCEM );
f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24/95 e' inserito il seguente:
"3 bis) Ogni Ente od Organizzazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione consultiva provinciale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare".