Disegno di legge regionale, n. 6211.
Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 'Legge
generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su
strada'. 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio
1995, n. 24 e' sostituito dal seguente:
"3. La Commissione consultiva provinciale e' composta dai seguenti
membri effettivi con diritto di voto:
a) un funzionario della Provincia, che la presiede;
b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
c) un funzionario della Motorizzazione Civile;
d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni
d'Italia ( ANCI );
e) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti
Montani ( UNCEM );
f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori di cui
alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24/95 e'
inserito il seguente:
"3 bis) Ogni Ente od Organizzazione rappresentata e' tenuta a
designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che
sostituisce l'effettivo nella Commissione consultiva provinciale in
caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare".