Disegno di legge regionale, n. 6203.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 'Istituzione
del Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza, cosi' come
modificata ed integrata dalla legge regionale 13 marzo 1985, n.
20'. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4
luglio 1984 n. 30, e' aggiunto il seguente: 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30/1984 e'
sostituito dal seguente: 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30/1984 e'
sostituito dal seguente: 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30/1984,
e' sostituito dal seguente: 1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 30/1984 e'
abrogato. 1. L'articolo 11 della legge regionale 30/1984 e' sostituito dal
seguente: 1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 30/1984 e' inserito il
seguente:
"Il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza inoltre esprime
pareri alla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione
degli indirizzi programmatici della Regione nei campi della tutela
della salute, dell'assistenza sociale e del coordinamento
dell'attivita' sanitaria e assistenziale".
"Il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza e' sentito
obbligatoriamente in ordine:
a) alla formazione del Piano socio sanitario triennale ed ai suoi
aggionamenti annuali;
b) alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo
stato di salute;
c) ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con
il Piano Socio Sanitario, sia per quanto riguarda la spesa
corrente, sia per quanto attiene agli investimenti e alle
definizioni annuali delle tariffe delle prestazioni erogate dalle
Aziende sanitarie e dalle Istituzioni sanitarie pubbliche e
private;
d) alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che
hanno per oggetto l'igiene, la Sanita' e l'Assistenza sociale;
e) ai regolamenti igienici proposti da qualunque Ente pubblico,
con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e
Sanita';
f) alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la
provvista di acqua potabile;
g) alla approvazione del progetto definitivo di case o istituti di
cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica e delle residenze
sanitarie assistenziali;
h) alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di
case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza
ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, stabilimenti termali, di cure
idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti
medici e ambulatoriali in genere ove si applica anche
saltuariamente la radioterapia, delle residenze sanitarie
assistenziali, nonche' all'esercizio del trasporto di malati e
feriti;
i) ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
l) alle piante organiche delle farmacie;
m) in tutti i casi in cui ne e' fatto obbligo per disposizioni di
legge di regolamento generale".
2. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30/1984
e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza, inoltre:
a) esprime qualsiasi parere richiesto espressamente da normative
regionali e statali;
b) esprime parere su richiesta della Giunta regionale e dei
competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge;
c) esprime pareri su richiesta delle Aziende regionali sanitarie
nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro
competenza;
d) propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la Sanita' e
l'Assistenza sociale;
e) formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e
provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e
della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunita'
regionale in generale;
f) si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza".
"Il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza e' composto da
quaranta esperti. Un esperto e' nominato ai sensi dell'articolo 4,
comma 4 cosi' come integrato dall'articolo 10 della legge regionale
12 luglio 1994, n. 23. Il Consiglio regionale e legge trentanove
esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi
indicate dalle organizzazioni piu' rappresentative sanitarie e
assistenziali, la cui individuazione e' compiuta, con le modalita'
della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, dalla Commissione
nomine del Consiglio regionale, uno designato dall'Universita' e
uno designato dal Politecnico. L'elezione avviene attraverso due
votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi".
2. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30/1984
dopo le parole "di ogni esperto" sono inserite le seguenti:
"compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi
dell'articolo 4, comma 4".
3. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30/1984 e'
sostituito dal seguente:
"Sono incompatibili con la nomina a membro del Consiglio regionale
di Sanita' ed Assistenza i membri del Consiglio regionale e i
Direttori generali e loro delegati, delle Aziende Sanitarie
regionali".
4. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 30/1984 e'
sostituito dal seguente:
"In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilita' di
uno dei componenti il Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza
eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla
sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data
dell'evento, con le stesse modalita' procedurali previste dai comma
precedenti".
"Il Presidente del Consiglio regionale di Sanita' e Assistenza
assegna i membri del Consiglio alle singole sezioni in base al
criterio della competenza e preparazione tecnico-scientifica ed a
quello della garanzia della presenza in ogni sezione di esperti
delle materie atti ad assicurare il buon svolgimento della funzione
stessa e provvede a designare, fra i componenti di ciascuna sezione
un Presidente e un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente di sezione in caso di impedimento, morte, dimissioni,
sopravvenuta incompatibilita'".
2. Al settimo, ora sesto comma dell'articolo 6 della legge
regionale 30/1984 dopo le parole "dai Presidenti" sono inserite le
seguenti "e Vice Presidenti".
"Art. 11. (Indennita')
1. Ai componenti il Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza
compete una indennita' di presenza di lire 100 mila per ciascuna
giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si
articola, compreso l'Ufficio di Presidenza.
2. Al Presidente del Consiglio regionale di Sanita' ed Assistenza
l'indennita' di cui sopra e' maggiorata del 50 per cento.
3. La misura dell'indennita' prevista per il Presidente viene
corrisposta al membro piu' anziano di eta' dell'Ufficio di
Presidenza in caso di sostituzione del Presidente.
4. Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune
diverso da quello di residenza, sono corrisposti ai componenti il
rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente
sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per
chilometro".
"Art. 11 bis. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della
presente legge previsti in lire centocinquantamilioni si fa' fronte
con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e
con il corrispondente capitolo degli anni successivi".