Disegno di legge regionale, n. 6202.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1987 n. 3 'Disciplina
relativa all'impiego di nuove metodiche terapeutiche e
diagnostiche nell'ambiente ospedaliero. 1. L'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1987 n. 3 e'
sostituito dal seguente: 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 3/1987 e' inserito il
seguente:
"Art. 8.
1. Ai membri della Commissione consultiva regionale compresi gli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire
centomila.
2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli
2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 Compensi ai
componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti
presso l'Amministrazione regionale".
"Art. 8 bis.
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire diciotto milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli
anni successivi".