Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6201.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 'Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali' e 1 marzo 1996, n. 10 'Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997. (Raccordo tra Programma Regionale di Sviluppo e sistema dei bilanci regionali)'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
All. A.

Art. 1.
(Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali, ed in particolare per sperimentare le modalita' di raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali, la programmazione della spesa tiene conto degli atti del Coordinamento programmazione, sia nelle more di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo PRS , sia nella fase della sua attuazione.
2. Nelle more di approvazione del PRS costituiscono atti del Coordinamento programmazione i primi elementi per lo scenario economico, i programmi settoriali, i campi d'intervento del Fondo Investimenti Piemonte FIP , i raccordi con gli Enti locali.
3. In fase di attuazione del PRS costituisce atto del coordinamento programmazione il Documento di attuazione della programmazione. Tale documento delinea, con riferimento al PRS , gli interventi programmabili nell'arco di tempo correlato all'azione del Bilancio.
4. Nella logica della massima efficienza della spesa, prefigurata con il documento programmatico presentato ex articolo 32 dello Statuto all'atto di insediamento della Giunta regionale, e visti gli atti del Coordinamento programmazione, si apportano al Fondo Investimenti Piemonte le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.
(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 43/94)

1.Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 43/1994 e' cosi' sostituito: "3. Possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non puo' superare il 25 per cento delle risorse annuali del Fondo".

Art. 3.
(F.I.P.)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10, sono approvate con la presente legge le schede Fondo Investimenti Piemonte, di cui all'allegato A.

Art. 4.
(Destinazione delle somme iscritte al capitolo n.)

27160 1. Le disponibilita' accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 46 miliardi e 500 milioni, per il finanziamento del Piano Regionale di Sviluppo, sono destinate come sotto specificato:
Termalismo 5.500.000.000, Presidi socio-assistenziali 16.000.000.000, Edilizia residenziale agevolata 25.000.000.000, Complessivamente 46.500.000.000.

Art. 5.
(Economie F.I.P.)

1. In applicazione dell'articolo 17 comma 5, della legge regionale 43/1994, le somme non impegnate, pari complessivamente a lire 11 miliardi 581 milioni e 690 mila, sono destinate ai campi di intervento di provenienza, come sotto specificato: Termalismo lire 1.510.500.000, Presidi socio-assistenziali lire 2.071.190.000, Assistenza veterinaria lire 8.000.000.000, Complessivamente lire 11.581.690.000 2. Le disponibilita' per l'assistenza veterinaria sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.

Art. 6.
(Destinazione del maggior stanziamento F.I.P. 1996)

1. Le ulteriori disponibilita', pari a lire 24 miliardi, quantificati ai sensi ed in applicazione dell'articolo 11 comma 4, lettera a) della legge regionale 43/1994, sono destinate come sotto specificato: Pianificazione, gestione risorse idriche lire 13.000.000.000, Turismo lire 3.000.000.000, Imprenditoria giovanile lire 3.000.000.000, Valorizzazione prodotti agricoli lire 5.000.000.000 complessivamente lire 24.000.000.000.

Art. 7.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

- Schede guida F.I.P. Articolo 3 Scheda presidi socio assistenziali Obiettivo: Articoli 2 e 3 legge regionale n. 22/90 Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire accoglienza e ospitalita' assistita a persone in stato di bisogno o abbandono.
Scadenza: Per l'anno 1996, presentazione domande dal 30 al 90 giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda. I soggetti richiedenti inseriti nella graduatoria dei presidi socio-assistenziali finanziabili dal F.I.P. 1995, per partecipare alla graduatoria del F.I.P. 1996 devono presentare nuova richiesta nei termini di scadenza, con la possibilita' di mantenere il progetto e gli allegati gia' agli atti. Tale documentazione sara' valutata secondo i criteri di selezione previsti dalla presente scheda guida.
Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande: Settore programmazione e verifica interventi socio assistenziali.
Beneficiari: Articolo 5 legge regionale n. 22/90 a) Comuni, singoli o associati;
b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato: tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono avere sede nel territorio regionale;
c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento oppure essere titolari di disponibilita' sul medesimo per almeno venti anni.
Tipo ed entita' dei contributi: Articolo 3 legge regionale n. 22/90 I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:
a) importo fino a 100 milioni: 50 per cento;
b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni piu' 50 milioni;
c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni piu' 230 milioni;
d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1.000 milioni piu 380 milioni;
e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2.000 milioni piu' 590 milioni;
f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni piu' 710 milioni;
g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4.000 milioni piu' 780 milioni;
h) importi oltre 5.000 milioni: 800 milioni.
Per i beneficiari a) e b), il 50 per cento del contributo concesso e' a fondo perduto, la rimanenza a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero).
Per i beneficiari c), il contributo concesso e' a rimborso quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato previo presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, cosi' come modificato dalla legge regionale n. 40 del 1995. Per la formale concessione dei contributi devono essere concluse eventuali precedenti procedure di finanziamento ai sensi delle leggi regionali n. 14/1986 e n.22/1990.
Dotazione finanziaria: Per l'anno 1996 beneficiari:
a) 4 miliardi;
b) 8 miliardi;
c) 3 miliardi.
Caratteristiche delle opere: Lotti funzionali comportanti l'agibilita' dei presidi o reparti a termini legge regionale n. 37/90, D.G.R. n. 38-16335/92 e D.G.R. n. 41-42433/95 di attuazione, anche in regime transitorio.
Tempi: Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.
Domanda: Articoli 7 e 8 legge regionale n. 22/90 Domanda corredata da:
1) Titolo di proprieta;
2) Atto costitutivo e, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali e dei criteri di selezione;
4) Progetto preliminare ai sensi della Legge n. 109/1994;
5) Atto formale di approvazione del progetto preliminare e del relativo piano finanziario;
6) Parere U.S.S.L. o diverso soggetto gestore di attivita' socio-assistenziale, ai sensi articolo 6, comma 2, legge regionale n. 22/90.
Il titolo di proprieta' e l'atto costitutivo, per la prima fase di assegnazione, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130. L'assegnazione del contributo e' disposta con provvedimento della Giunta regionale nei termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 e successive modifiche. La concessione formale del contributo e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previa presentazione del progetto definitivo, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione, corredato da:
1) atto formale di approvazione del progetto e del piano finanziario definitivo;
2) concessione edilizia, parere VV.FF. e altri pareri previsti dalla legge per il caso specifico. L'erogazione del contributo e' effettuata a termini articolo 11 legge regionale n. 18/84 (30 per cento al contratto, 30 per cento ad avanzamento lavori del 30 per cento, 30 per cento a fine lavori, 10 per cento al collaudo e autorizzazione al funzionamento) previa presentazione di:
1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio socio-assistenziale, a termini articolo 9 legge regionale n. 22/90;
2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge regionale n. 43/94 e successive modifiche e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.
Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile: Tipologia lavori.
Ristrutturazione e/o ampliamento presidio esistente a regime definitivo (5).
Restauro e risanamento conservativo immobile esistente a regime definitivo (3).
Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime definitivo (1).
Per tipologie miste di lavori e' valutata la condizione prevalente. Nota Bene I requisiti strutturali del regime definitivo sono indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n. 38-16335/92.
Tipologia presidi.
R.A.F. e Comunita' alloggio e Centri diurni per disabili (5).
R.A. e Centri diurni semi residenziali (3).
R.A.B. , C.A.S.A. e presidi a regime transitorio (1).
Per tipologie miste di presidio e' considerata la media aritmetica ponderata.
Nota Bene I requisiti strutturali del regime transitorio sono indicati al punto 3) Regime transitorio della D.G.R. n. 38-16335/92 e dalla D.G.R. n. 41-42433/95.
Qualita' investimento. Valore immobile o reparto/contributo regionale: minore di 3 (1). Fra 3 e 5 (2). Maggiore di 5 (3).
Nota Bene Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato e' ricavato dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei presidi o reparti oggetto dell'intervento:
R.A.F. o Comunita' alloggio disabili a regime definitivo: 90 milioni p.l.
R.A. , R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo: 70 milioni p.l.
Centri diurni disabili e semiresidenziali: 50 milioni ut.
Presidi socio assistenziali a regime transitorio: 55 milioni p.l.
Livello occupazionale.
Per ogni possibile nuovo impiego di personale addetto ai servizi assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito dell'intervento oggetto di contribuzione:
assunzione a tempo pieno (0,3).
Assunzione part-time (0,2).
A contratto minimo 20 ore settimanali (0,1).
Il parere favorevole dell' U.S.L. o del diverso gestore dell'attivita' socio-assistenziale, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 22/90, deve valutare anche la previsione di incremento del livello occupazionale.
Equilibrio territoriale.
Situazioni non cumulabili: in presenza di casi rientranti in piu' di un criterio, e' valutata la condizione ad esso piu' favorevole. Territorio ricompreso in Comunita' Montana o con procedure di unione o di fusione in corso (3).
Territorio ricompreso in Comuni inferiori a 5000 abitanti o in aree a declino industriale (2).
Presidi che non hanno fruito di precedenti contribuzioni ai sensi delle leggi regionali n. 14/86 e n. 22/90 (1).
Recupero ambientale.
Situazioni non cumulabili: in presenza di casi rientranti in piu' di un criterio, e' valutata la condizione ad esso piu' favorevole. Immobile sottoposto a vincolo monumentale (Legge 1089/1939) (5).
Immobile sottoposto a vincolo ambientale (Legge 1497/1939) (3).
Immobile localizzato in centro storico (1). SCHEDA TURISMO OBIETTIVO: Favorire la qualificazione e il potenziamento delle strutture ricettive e degli impianti turistici con particolare riferimento agli interventi previsti nelle azioni sottoindicate: AZIONE n. 1 - Qualificazione e potenziamento delle strutture alberghiere. L'azione comprende la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri; la dotazione delle strutture alberghiere di infrastrutture complementari atte a migliorare qualitativamente l'offerta; l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela igienico-sanitaria; la realizzazione di ascensori e di interventi per migliorare la compatibilita' ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento acque, ecc.). Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere. AZIONE n. 2 - Interventi turistici per migliorare la funzione di parchi naturali. L'azione comprende gli interventi turistici in aree parco o direttamente funzionali alla fruizione dei parchi naturali ed in particolare alla realizzazione e al miglioramento di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi, campeggi, affittacamere), di strutture turistiche complementari per attivita' sportive e ricreative connesse alla realta' naturalistica. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere. AZIONE n. 3 - Miglioramento degli impianti di risalita. L'azione comprende la sostituzione, la manutenzione e la revisione tecnica degli impianti di risalita, che non comportino incremento di capacita' ricettiva del sistema sciistico. AZIONE n. 4 - Adeguamento strutture ricettive per il turismo sociale. L'azione comprende la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture ricettive per il turismo sociale (case per ferie) disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), con priorita' per gli interventi di adeguamento alle norme in materia di igiene, sanita', sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e per gli interventi diretti a migliorare la compatibilita' ambientale (risparmio energetico, contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento delle acque, ecc.). BENEFICIARI - Piccole imprese operanti nel settore turistico per la realizzazione degli interventi individuati nelle Azioni 1-2-3; Enti e Associazioni operanti senza scopo di lucro per la realizzazione degli interventi individuati nell'azione 4. TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione pari a Lire 500.000.000. per intervento e per soggetto. Per le Azioni 1 e 3 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 100.000.000., per le Azioni 2 e 4 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 50.000.000.. La spesa ammissibile comprende gli interventi strutturali e le connesse attrezzature e arredi.
Il contributo e' liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria (bancaria o assicurativa), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso, che sara' progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori, in relazione alle rate costanti annue versate a rimborso del finanziamento.
Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile, sara' applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente. TEMPI: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il 1 gennaio 1996. DOMANDE: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto, che specifichi finalita', caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali, o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo, (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4 articolo 16 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 modificata e integrata dal Decreto Legge 3 aprile 1995 n. 101); per gli impianti di risalita anziche' il progetto definitivo si richiedono gli elaborati progettuali in relazione al tipo di intervento, secondo i parametri definiti dalla D.G.R. n. 128-39051 del 10 luglio 1990; dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione o autorizzazione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, (qualora non ancora rilasciata dovra' essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione); certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio (per le sole imprese). Le domande e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformita' alle norme in materia di imposta di bollo. CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale, dell'idoneita' tecnica economica, della validita' rispetto agli obiettivi di ciascuna azione, tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutivita'. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:
Caratteristiche dell'intervento: Punti max - idoneita' tecnica e funzionale: 2 - congruita' dei costi: 2 - ipotesi gestionale: 2 Finalizzazione dell'intervento: Punti max - corrispondenza e significativita' agli obiettivi dell'Azione: 6 - contributo allo sviluppo locale e all'occupazione: 2 - intervento non rientrante nelle aree del Regolamento CEE 2081/93: 4 Fattibilita' dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti sotto indicati) - immediata cantierabilita x 1,5 - fattibilita' tecnico-amministrativa x 1 - intervento non fattibile x 0 Ogni intervento sara' sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sara' effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari della Regione esperti in materie turistiche. La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinera' il punteggio finale ottenuto dal progetto. Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti delle disponibilita' dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parita' di punteggio sara' preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.
L'ammissione ai contributi sara' deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinera' con la medesima deliberazione le modalita' necessarie all'attuazione degli interventi. SCADENZA: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda. SETTORE REGIONALE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE: Settore Turismo, Sport e Tempo libero. SCHEDA TERMALISMO OBIETTIVO: Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema termale piemontese, mediante la destagionalizzazione dell'attivita', riorganizzando e qualificando maggiormente la ricettivita' alberghiera e gli stabilimenti di cura. Gli interventi ammissibili sono:
a) ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti termali nei loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia, balneoterapia, inalazioni, autroterapia, idropinoterapia, ecc.) e di cure alternative ed innovative, finalizzate al benessere e al fitness (nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche, ecc.); loro dotazione di impianti per attivita' di tipo termalistico (piscine termali, bagni romano-irlandesi, ecc.). b) miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi, loro adeguamento a norme tecniche concernenti strutture e impianti, loro caratterizzazione ad una fruizione turistico termale mediante la realizzazione di strutture complementari e specialistiche (palestre, piscine, gabinetti terapeutici per cure benessere, fitness, ecc.).
Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi nelle strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici privati in tutte le camere. BENEFICIARI: Enti e aziende a prevalente capitale pubblico, imprese che gestiscono impianti termali ed idropinici, imprese operanti nel settore turistico. TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO: Finanziamento a rimborso quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione concedibile pari a Lire 2.000.000.000 per gli interventi su stabilimenti termali e Lire 500.000.000. per gli interventi sugli alberghi. Sono ammissibili interventi per lotti funzionali il cui costo di investimento non sia inferiore a Lire 100.000.000.. Nel caso di interventi su stabilimenti termali di proprieta' di Enti e Aziende a prevalente capitale pubblico il contributo e' pari al 100 per cento della spesa ammissibile di cui 80 per cento a rimborso quinquennale e 20 per cento a fondo perduto; l'importo massimo di contributo concedibile e' pari a Lire 2.000.000.000.. Il contributo e' liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria (assicurativa o bancaria), di importo pari al contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del contributo stesso che sara' progressivamente svincolata dopo l'ultimazione dei lavori in relazione alle rate costanti versate a rimborso del finanziamento.
Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile sara' applicata la rivalutazione per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente. TEMPI: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il 1 gennaio 1996. DOMANDE: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento proposto che specifichi finalita', caratteristiche generali dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali, interaziendali o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le indicazioni fornite dal comma 4 articolo 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 modificata e integrata dal decreto legge 3 aprile 1995 n. 101); dettagliato preventivo di spesa (computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione ed autorizzazione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio.1977 n. 10 (qualora non ancora rilasciata dovra' essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione ovvero entro e non oltre i termini fissati per l'atto di accettazione del contributo); certificato di iscrizione al registro delle imprese. La domanda e relativa documentazione dovranno essere presentate in conformita' alle norme in materia di imposta di bollo. CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande saranno esaminate sotto il profilo della correttezza formale dell'idoneita' tecnico-economica, della validita' rispetto agli obiettivi tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutivita'. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:
Caratteristiche dell'intervento: Punti max - idoneita' tecnica e funzionale: 2 - congruita' dei costi: 2 - ipotesi gestionale: 2 Finalizzazione dell'intervento:
- corrispondenza e significativita'rispetto agli obiettivi della scheda guida: 6 - contributo allo sviluppo locale e all'occupazione: 2 - caratterizzazione termale degli esercizi alberghieri o dotazione di strutture e impianti alternativi e innovativi per gli stabilimenti termali: 2 Fattibilita' dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i coefficienti sotto indicati) -immediata cantierabilita' x 1,5 -fattibilita' tecnico-amministrativa x 1 - intervento non fattibile x 0 Ogni intervento sara' sottoposto a valutazione in riferimento a ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sara' effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta Regionale e composto da funzionari regionali esperti in materie turistiche e termali.
La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinera' il punteggio finale ottenuto dal progetto.
Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della disponibilita' dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parita' di punteggio sara' preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.
L'ammissione ai contributi sara' deliberata dalla Giunta Regionale entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La Giunta Regionale determinera' con la medesima deliberazione le modalita' necessarie all'attuazione degli interventi. SCADENZA: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'approvazione della presente scheda. SETTORE REGIONALE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE: Settore Turismo, Sport e Tempo libero. REGIONE PIEMONTE FONDO INVESTIMENTI PIEMONTE FIP legge regionale 43/94. Scheda AGRICOLTURA - Anno 1996 OBIETTIVO. Ammodernamento della cooperazione e dell'associazionismo di trasformazione dei prodotti agricoli e del sistema agroindustriale piemontese ai sensi dell'articolo 7 commi 7 e 8, e dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1995 n. 95 mediante:
a) costruzione, ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento tecnologico di impianti per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali, compresi gli impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti;
b) interventi volti ad adeguare gli impianti alle norme igienico-sanitarie ed alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi i mezzi per la raccolta collettiva dei prodotti agricoli ed il trasporto delle derrate lavorate.
Non sono finanziabili le demolizioni, i lavori di abbellimento e di ordinaria manutenzione, l'acquisto di materiali di consumo, l'acquisto di beni immateriali e in generale tutti gli investimenti che non producono effetti strutturali e duraturi per il settore considerato. TIPO E ENTITA' DEI FINANZIAMENTI. La spesa ammissibile a finanziamento non potra' superare i 400 milioni di lire, con un contributo a carico del FIP fino al 75 per cento della spesa ammessa, mediante un contributo a fondo perduto pari al 25 per cento nelle zone montane e collinari e al 15 per cento nelle altre zone ed un prestito a rimborso quinquennale con rate annuali a tasso zero pari al 50 per cento della spesa ammessa.
Le iniziative che prevedono la realizzazione di investimenti per il commercio al minuto saranno finanziabili fino ad un massimo di 100 milioni (comprensivi di attrezzature ed opere murarie). BENEFICIARI.
1) le cooperative agricole e i loro consorzi;
2) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione;
3) le societa' di capitali di cui al punto d) dell' articolo 4 della legge regionale n. 95/95;
4) i consorzi di contingentamento della produzione di cui al punto f) dell'articolo 4 della legge regionale n. 95/95;
5) gli imprenditori e le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali che abbiano presentato progetti sul Regolamento Comunita' Economica Europea CEE 866/90 ritenuti ammissibili e conformi alla decisione n. 94/173/CE ma non finanziabili parzialmente o totalmente sugli stanziamenti propri del regolamento per eventuali limitazioni di capacita' di lavorazione e trasformazione poste a livello settoriale dal Quadro Comunitario di Sostegno. DOMANDA. Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate al Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura corredate da: Atto costitutivo e statuto; Elenco soci; Delibera dell'organo competente con la quale si e' assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si e' designata la persona incaricata della presentazione della domanda; Relazione tecnico-economica; Computo metrico di massima nonche' preventivi di ditte specializzate se trattasi di attrezzature, macchinari o impianti. Ulteriore documentazione potra' essere richiesta in sede istruttoria. Per quanto non previsto valgono le procedure di applicazione dell'articolo 39 della legge regionale n. 63/78 o le procedure di applicazione della legge regionale 95/95 se gia' in vigore.
Il contributo sara' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 43/94 e successive modificazioni ed integrazioni. CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE. I progetti presentati dai beneficiari di cui ai precedenti punti da 1) a 4) saranno valutati da una Commissione Tecnica designata dalla Giunta Regionale e composta da due funzionari del Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e da un funzionario della FinPiemonte, tenuto conto delle norme fissate dall' U.E. in tema di aiuti di stato per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli e nel rispetto dei criteri contenuti nella decisione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994.
I progetti saranno inseriti in una graduatoria che sara' approvata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. PUNTEGGI ATTRIBUIBILI.
1) beneficiario in zona montana o collinare: punti 3;
2) beneficiario danneggiato dall'alluvione del novembre 94: punti 1;
3) investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'agricoltura biologica o sottoposti a pratiche ecocompatibili in applicazione del Regolamento CEE 2078/92 o del Piano regionale di Lotta fitopatologica integrata: punti 2;
4) investimenti che introducono sistemi rispettosi dell'ambiente e che prevedono un uso razionale dell'energia: punti 1;
5) beneficiario che abbia ottenuto la certificazione del sistema qualita': punti 1;
6) investimenti che prevedono l'introduzione di rilevanti innovazioni di processo e/o di prodotto: punti 2;
7) investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato: punti 2;
8) investimenti che prevedono la valorizzazione dei prodotti agricoli piemontesi: punti 2. SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione della presente scheda. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BENEFICIARI DI CUI AL PUNTO 5).
Per i progetti presentati dai beneficiari indicati al precedente punto 5) (Regolamento CEE 866/90) la spesa massima finanziabile e' elevata a lire 1.000 milioni con un contributo a carico del FIP del 50 per cento della spesa ammessa mediante un prestito a rimborso quinquennale con rate annuali a tasso zero. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni da apposita comunicazione dell'Assessorato a seguito delle modifiche del Quadro Comunitario di Sostegno e del ricevimento della decisione della Commissione UE sul Programma Operativo della Regione Piemonte ai sensi del REGOLAMENTO CEE 866/90.
Le domande saranno finanziabili mediante deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande a seguito di istruttoria positiva dell'Assessorato Agricoltura, a valere su una riserva di fondi nell'ambito della dotazione finanziaria della presente scheda.
Il contributo sara' erogato previa presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 43/94 e successive modificazioni ed integrazioni. IMPRENDITORIA GIOVANILE SCHEDA COOPERAZIONE PROPOSTA FIP 1996 Obiettivo Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali poste in essere, in forma cooperativa, dai soggetti deboli del mercato del lavoro quali giovani, disoccupati, lavoratori in C.I.G.S., lavoratori provenienti da aziende in crisi, emigrati piemontesi, lavoratori e lavoratrici posti in mobilita'; nonche' a cooperative gia' esistenti che prevedano di incrementare l'occupazione attraverso l'impiego di detti soggetti. Si vuole in altri termini incentivare, in entrambi i casi, la creazione di nuove stabili occasioni di lavoro secondo quanto previsto dalla legge regionale 67/94. Dotazione finanziaria Per l'anno 1996, Lire 3 miliardi, di cui Lire 750 milioni di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese generali di avviamento, ripartiti sul fabbisogno teorico rilevato dalle richieste presentate all'Assessorato. Beneficiari Possono essere ammesse ai benefici, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:
a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda per almeno il 60 per cento dei soci, da:
1) giovani in eta' tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa e/o 2) lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o 3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o 4) soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e/o 5) emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987 n. 1 e sue successive modificazioni e/o 6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita'ai sensi della vigente normativa;
b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno l'80 per cento dei soci, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa, oppure da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa;
c) le cooperative che prevedano, nell'arco di validita' del progetto di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge regionale 67/94, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b).
Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettere a ) e b) della legge regionale 67/94 dovranno permanere per l'intero periodo di validita' del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.
Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nel territorio della Regione Piemonte. Tipo ed entita' dei contributi a) finanziamento agevolato, fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati, con le seguenti modalita':
- 50 per cento dei fondi regionali a tasso nullo (max. 350 milioni);
- 50 per cento dei fondi bancari al tasso del 96 per cento. Prime rate ABI.
Il finanziamento copre le spese ancora da sostenere al momento della presentazione della domanda (eccezion fatta per le cooperative di cui alle lettere "a" e "b" dell'articolo 2 della legge regionale 67/94, che possono presentare spese sostenute nei sei mesi antecedenti), inerenti acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi, sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e brevetti.
b) contributo a fondo perduto, per le sole cooperative di nuova costituzione, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 50 milioni.
Le spese ammissibili sono quelle da sostenere o anche gia' sostenute nel primo anno di esercizio, inerenti l'avviamento della cooperativa (costituzione, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive). Condizioni di ammissibilita' 1. Le cooperative di cui all'articolo 2 della legge regionale 67/94 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo biennale o triennale.
2. I progetti devono:
a) indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalita' della programmazione regionale;
b) indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;
c) contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacita' di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneita' della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicita', assicurando una ragionevole stabilita' del bilancio e la remunerazione del lavoro;
d) contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validita' del progetto;
e) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.
3. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), della legge regionale 67/94, qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge suindicata, devono altresi' analiticamente indicare le spese previste o anche gia' sostenute a tale titolo.
4. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 67/94, devono altresi' presentare un piano occupazionale che indichi quantita', tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti. Tempi Le cooperative, di cui alla legge regionale 67/94, devono essere costituite all'atto di presentazione della domanda ed il progetto di sviluppo deve avere durata biennale o triennale. Domande Le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 67/94 e cioe' quelle di nuova costituzione, devono presentare la domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, a scelta tra il 1 e il 31 gennaio oppure tra il 1 e il 30 giugno dell'anno.
Le cooperative di cui alla lettera c) dell'art. 2 legge regionale 67/94, e cioe' quelle gia' costituite che intendano incrementare l'occupazione, possono presentare domanda negli stessi periodi di qualsiasi anno.
Le cooperative che hanno presentato domanda di finanziamento nel 1996 ai sensi della legge regionale 67/94, se intendono partecipare alla graduatoria del FIP dovranno presentare apposita richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.
La nuova richiesta consente alla cooperativa di mantenere il progetto e gli allegati gia' agli atti.
In deroga ai termini di presentazione delle domande previsti dalla legge regionale 67/94, ma nel rispetto di tutti gli adempimenti di legge, le cooperative aventi i requisiti richiesti possono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.
Il Servizio cooperazione dell'Assessorato Regionale al Lavoro istruisce le richieste di contributo e trasmette ad un apposito Comitato Tecnico quelle provviste dei requisiti di legge; tale Comitato esamina le domande ed esprime un parere sulla loro ammissibilita'. Acquisito il parere positivo del Comitato e il giudizio di affidabilita' bancaria nel caso di finanziamento, la Giunta Regionale ammette le Cooperative a contributo.
L'impresa cooperativa ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione Regionale tutta la documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo nonche' per le cooperative di cui alla lettera c) dell'articolo 2 legge regionale 67/94, l'avvenuta effettuazione degli incrementi occupazionali previsti. Modalita' di erogazione dei contributi Il finanziamento verra' erogato a tranches annuali, ognuno delle quali avra' una durata complessiva massima di 48 mesi, di cui massimo 12 di pre-ammortamento, con rientro a rate trimestrali posticipate.
In alternativa, le cooperative potranno optare per le forme di rimborso individuate dall'articolo 16 della legge regionale 43/94, cosi' come modificata dalla legge regionale 40/95, e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.
La Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte Societa'per Azioni S.p.A. la gestione dei predetti finanziamenti.
Le cooperative beneficiarie del finanziamento dovranno accettare le specificazioni relative ai titoli di garanzia cosi' come deliberate con D.G.R. n. 178-2108 del 9 ottobre 1995. Criteri di selezione delle domande I criteri di valutazione delle domande sono quelli stabiliti con la D.G.R. n. 14-43527 del 6 marzo 1995 in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 67/94 e comunque nel rispetto delle procedure prescritte all'articolo 14 della legge regionale 43/94 cosi' come modificata dalla legge regionale 40/95. Settore regionale interessato Settore Lavoro e Occupazione. PIANIFICAZIONE, GESTIONE RISORSE IDRICHE SCHEDA OPERE IGIENICO - SANITARIE Obiettivo:
realizzazione di opere acquedottistiche compresi impianti di potabilizzazione o di trattamento e realizzazione di opere fognarie compresi impianti di depurazione e relative opere di collettamento. Beneficiari: Comuni e loro Consorzi con priorita' ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. Tipo ed entita' del contributo:
in conto capitale fino ad un massimo di 500 milioni pro-capite. Domanda: da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda. La domanda dovra' essere corredata da una relazione tecnica e da una planimetria da cui risulti la localizzazione dell'intervento.
Le domande pervenute anteriormente dovranno essere riproposte con espresso riferimento alla presente scheda. Criteri di priorita': - situazioni di deficit idropotabile o comprovata sussistenza di acque non conformi ai requisiti di legge;
- situazioni di carenze igienico-sanitarie per insufficiente dotazione di infrastrutture fognarie;
- concorso finanziario dell'Ente, - Comuni che non abbiano beneficiato di contributo regionale negli ultimi anni;
- Comuni il cui territorio e' inserito nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394. Settore regionale a cui inoltrare la domanda:
Assessorato Ambiente e Lavori Pubblici - Settore Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche - via Principe Amedeo,17 - 10123 Torino.
Telefono: 011 - 432 - 4474/4475/4500. Scheda Edilizia Residenziale Agevolata Obiettivo A) Acquisizione, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale da concedere a cittadini che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata: 1) di aree pubbliche nell'ambito dei piani di zona formati ai sensi della legge 167/62, nei piani particolareggiati o di recupero formati ai sensi della legge n. 56/77, nonche' acquisizione di aree localizzabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 247/74 2) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio esistente, individuate secondo le modalita' dell'articolo 3 della legge 76/79, nonche' di fabbricati contenuti nell'ambito dei piani di recupero formati ai sensi della legge n. 56/77.
B) Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nell'ambito dei Piani di zona formati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167.
Dotazione finanziaria: Per l'anno 1996: 25 miliardi ripartiti sulla base del fabbisogno teorico di abitazioni di cui all' allegato A).
Beneficiari Comuni e loro Consorzi che prevedano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a cura di Comuni o loro Consorzi, A.T.C. Cooperative edilizie a proprieta' indivisa e a proprieta' divisa o loro Consorzi, delle Imprese di Costruzione e delle Cooperative di produzione e lavoro o loro Consorzi, con particolare riguardo al recupero di aree urbane dismesse, alla riqualificazione nonche' al completamento di tessuti urbani edificati. Gli interventi sono da attuare nel rispetto delle disposizioni in materia di edilizia agevolata. Tipo ed entita' dei contributi I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano particolareggiato o del piano di recupero o del piano di zona formato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 approvato, ovvero, adottato e non ancora approvato, sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247 o del 100 per cento del costo di acquisizione dell'immobile definito dall'Ufficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente. La misura massima del finanziamento concedibile, di cui al precedente comma, e' da considerarsi comprensiva della indennita' provvisoria per l'occupazione d'urgenza delle aree. Il contributo massimo concedibile e' rapportabile alle unita' abitative previste e per ciascuna di esse, in relazione alla superficie utile realizzata, non potra' eccedere il valore di 50 milioni. La superficie utile massima ammissibile a contributo per le unita' abitative non potra' eccedere i 75 metri quadri. Il contributo concesso e' a rimborso decennale a rate costanti annuali e l'importo di finanziamento da retrocedere dovra' essere rivalutato sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei costi di costruzione, per il tempo intercorso tra la sua anticipazione e la relativa restituzione.
Caratteristiche delle opere: tipologie edilizie previste dal Piano Regolatore Generale, ovvero dallo strumento urbanistico esecutivo.
Tempi: Inizio dei lavori entro 4 mesi dalla comunicazione regionale ai soggetti attuatori per la realizzazione del programma edilizio.
Ultimazione lavori, nei successivi 18 mesi.
Qualora non si pervenga all'inizio lavori entro il termine di 4 mesi in precedenza stabilito, il contributo e' revocato di diritto.
Domanda: 1) Deliberazione dell'organo comunale competente, con la quale vengono definite le aree da utilizzare, ovvero gli edifici da recuperare. 2) Planimetria relativa allo stato di fatto, alle previsioni urbanistiche corredata degli elementi necessari per stabilire l'entita' del contributo. 3) Deliberazione di individuazione, da parte dell'organo comunale competente, dei soggetti attuatori. 4) Impegno del soggetto attuatore a sottoscrivere precedentemente all'erogazione del contributo, fideiussione bancaria o assicurativa, cosi' come previsto con deliberazione della Giunta Regionale n. 178-2108 del 9 ottobre 1995, nonche' alla data di rilascio della Concessione edilizia polizza assicurativa postuma decennale stipulata per garantire la qualita' di esecuzione dell'intervento. 5) Dichiarazione da parte del Comune che l'area sulla quale si realizza l'intervento non beneficia di contributi statali finalizzati all'acquisizione ed urbanizzazione delle aree o all'acquisto di fabbricati. 6) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del soggetto attuatore, che per la realizzazione dell'intervento non sono stati concessi finanziamenti pubblici a totale copertura del costo dello stesso e impegno a non richiederne, pena la restituzione di quanto erogato incrementato delle rivalutazioni previste nella presente scheda per la retrocessione del finanziamento. Qualora il Comune intenda attuare direttamente l'intervento, ovvero il soggetto attuatore sia l' A.T.C. , dovra' essere presentata la documentazione di cui ai precedenti punti oltre a deliberazione dell'organo competente con la quale si esplicita tale volonta'.
L'assegnazione del contributo e' disposta con deliberazione della Giunta Regionale.
Settore Regionale interessato ed a cui presentare le domande:
Settore Edilizia Residenziale Agevolata e Speciale.
Criteri di selezione dei programmi d'intervento e punteggio attribuibile. Interventi di restauro e risanamento e ristrutturazione edilizia previsti per una pluralita' di fabbricati esistenti, individuati in uno strumento urbanistico esecutivo che interessa porzioni del centro storico ovvero aree periferiche e marginali da riqualificare anche con interventi di completamento, nonche', interventi di riuso di aree produttive e terziarie obsolete, o irrazionalmente dislocate o dismesse, individuate anch'esse in uno strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da piu' soggetti attuatori, anche con forme miste di finanziamento e che prevedono la realizzazione di alloggi con superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50, punti 12.
In assenza di pluralita' di soggetti attuatori e forme di finanziamento miste, punti 8. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento, devono essere detratti 3 punti. Interventi di recupero finalizzati al restauro e risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia di singoli fabbricati, punti 5. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento devono essere detratti 3 punti. Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, punti 3. Interventi di nuova costruzione realizzati nei Piani di zona nonche' nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 247/74 realizzati da pluralita' di soggetti attuatori pubblici e privati, anche con forme miste di finanziamento punti 8. In assenza di pluralita' di soggetti attuatori e forme miste di finanziamento, punti 4. In assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento, devono essere detratti 3 punti.
Programmi presentati da Comuni: capoluogo di provincia punti 10;
ricompresi nell'area metropolitana torinese con esclusione di Torino punti 8; con popolazione superiore a 20.000 abitanti punti 6; con popolazione superiore a 10.000 abitanti punti 4; programmi proposti da Consorzi di Comuni punti 8; programmi proposti da Comuni appartenenti alle Comunita' Montane punti 8. Tali punteggi non sono cumulabili tra loro. Programmi, nei quali l'intervento privato, inteso come unita' abitative da realizzare, e' pari o superiore all'intervento pubblico, punti 10. Programmi nei quali l'intervento privato, inteso come al punto precedente e' non inferiore ad un terzo dell'intervento pubblico, punti 4.
Programmi nei quali si supera per almeno 2/3 la soglia minima:
del 40 per cento per la citta' di Torino e l'area metropolitana torinese.
del 30 per cento per la citta' di Alessandria e il resto della provincia.
del 25 per cento per la citta' di Asti e il resto della provincia.
del 30 per cento per la citta' di Biella e il resto della provincia.
del 25 per cento per la citta' di Cuneo e il resto della provincia.
del 30 per cento per la citta' di Novara e il resto della provincia.
del 25 per cento per la provincia di Torino, con esclusione del capoluogo e dell'area metropolitana.
del 30 per cento per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
del 30 per cento per la citta' di Vercelli e il resto della provincia: di abitazioni assistite da contribuzione pubblica da destinare alla locazione permanente, prevedendo anche, entro il 50 per cento dell'incremento, forme di locazione con patto di futura vendita, punti 14. Programmi di recupero di aree urbane dismesse da realizzare ai sensi dell'articolo 13 lettera e) della legge regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni, nei quali il soggetto attuatore si impegna a realizzare non meno del 30 per cento delle abitazioni in locazione permanente e concentra su tali unita' immobiliari il contributo previsto nella presente scheda, nel limite massimo stabilito dalla stessa per ogni alloggio, punti 15.
Programmi nei quali si prevede la realizzazione di terziario commerciale e direzionale in misura pari o superiore ad 1/5 della volumetria complessiva prevista, punti: 4. Programmi, oggetto di accordi di programma approvati ex articolo 27 della legge 142/90, alla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda, ovvero nei 30 giorni successivi, punti 2. Programmi realizzati da una pluralita' di soggetti attuatori, che determinano nuove assunzioni ovvero il rientro dalla Cassa Integrazione guadagni, almeno per l'intero periodo di realizzazione degli interventi, per non meno del 10 per cento delle unita' regolarmente assunte alla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda:
punti 4.
Se il rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni o le nuove assunzioni rappresentano almeno il 20 per cento delle unita' assunte come al precedente punto, punti 6. Programmi da realizzare in Comuni nei quali e' in corso la procedura di unione o fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51, punti 1.
Programmi prontamente cantierabili in quanto conformi alle norme di P.R.G.C. punti 20. Le aree o gli immobili per cui si realizzano i programmi sono di proprieta' del soggetto proponente o di suoi associati, punti 20. Programmi da realizzare da parte di soggetti attuatori che hanno gia' ottenuto finanziamenti disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle leggi 5 agosto 1978 n. 457 e 11 marzo 1988 n. 67, punti 4. Programmi presentati al Comune da Consorzi di Cooperative edilizie o/e Consorzi di imprese di costruzione edili o di Cooperative di produzione e lavoro ai quali aderiscono: per i consorzi di Cooperative edilizie: un numero di associati non inferiore a 10 Cooperative edilizie per i consorzi di imprese o di Cooperative di produzione e lavoro: un numero di associati non inferiore a 4 imprese edili e/o Cooperative di produzione lavoro. Punti 5 Deve comunque essere indicata la Cooperativa o l'impresa che effettivamente realizza l'intervento.
Programmi i cui soggetti attuatori sono Cooperative Edilizie a proprieta' divisa e indivisa e/o loro Consorzi, Imprese di Costruzioni edili o Cooperative di produzione e lavoro e/o loro consorzi: 1) regolarmente iscritti: per le cooperative, al registro prefettizio, e all'albo nazionale delle cooperative di abitazione;
per le imprese edili e le Cooperative di produzione e lavoro alla C.C.I.A.A con oggetto la costruzione o il recupero di immobili di edilizia abitativa. 2) con un numero di addetti, regolarmente iscritti a libro paga: per le Cooperative n. 1 addetto punti 3, n. 2 addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre n. 3 addetti punti 12; per le Imprese o per le Cooperative di produzione e lavoro: da 5 a 20 punti 3, da 21 a 30 punti 6, da 31 a 60 punti 9, oltre 60 punti 12.
Programmi proposti da Consorzi di imprese o di produzione lavoro, ovvero da Consorzi di Cooperative edilizie che dispongono di addetti regolarmente iscritti a libro paga: n. 1 addetto punti 3, n. 2 addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre 3 addetti punti 12.
Il numero dei dipendenti rappresenta la media aritmetica delle maestranze regolarmente iscritte a libro paga negli ultimi 5 anni.
I dipendenti a tempo parziale vengono calcolati sulla base del numero di ore lavorative realmente effettuate, calcolando come una unita' lavorativa numero 40 ore settimanali per 52 settimane all'anno. Qualora il programma proposto dal Comune preveda quale soggetto attuatore un Consorzio di coordinamento tra una molteplicita' di soggetti attuatori, il punteggio finale riferito al Consorzio sara' determinato dalla media aritmetica dei punteggi tra i singoli soggetti. In caso di parita' si considerano: per le Imprese, le Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi: sede legale nelle provincie in cui si realizza l'intervento. In subordine il numero dei dipendenti. Per le Cooperative o loro Consorzi: numero dei soci con residenza o attivita' lavorativa nel Comune sede di intervento. In subordine il numero dei soci presentati dall'operatore.
Scadenza per l'anno 1996 presentazione domanda entro il 60 giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.