Disegno di legge regionale, n. 6201.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994,
n. 43 'Norme in materia di programmazione degli investimenti
regionali' e 1 marzo 1996, n. 10 'Provvedimento generale di
finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi
regionali nonche' disposizioni finanziarie per l'anno 1997.
(Raccordo tra Programma Regionale di Sviluppo e sistema dei bilanci
regionali)'. 1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre
1994, n. 43 Norme in materia di programmazione degli investimenti
regionali, ed in particolare per sperimentare le modalita' di
raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci
regionali, la programmazione della spesa tiene conto degli atti del
Coordinamento programmazione, sia nelle more di approvazione del
Programma Regionale di Sviluppo PRS , sia nella fase della sua
attuazione. 1.Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 43/1994 e'
cosi' sostituito: "3. Possono essere assegnati contributi in conto
capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non puo'
superare il 25 per cento delle risorse annuali del Fondo". 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2
della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10, sono approvate con la
presente legge le schede Fondo Investimenti Piemonte, di cui
all'allegato A. 27160
1. Le disponibilita' accantonate sul capitolo n. 27160, pari a
lire 46 miliardi e 500 milioni, per il finanziamento del Piano
Regionale di Sviluppo, sono destinate come sotto specificato: 1. In applicazione dell'articolo 17 comma 5, della legge regionale
43/1994, le somme non impegnate, pari complessivamente a lire 11
miliardi 581 milioni e 690 mila, sono destinate ai campi di
intervento di provenienza, come sotto specificato: Termalismo lire
1.510.500.000, Presidi socio-assistenziali lire 2.071.190.000,
Assistenza veterinaria lire 8.000.000.000, Complessivamente lire
11.581.690.000
2. Le disponibilita' per l'assistenza veterinaria sono utilizzate
per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso
dell'anno 1995. 1. Le ulteriori disponibilita', pari a lire 24 miliardi,
quantificati ai sensi ed in applicazione dell'articolo 11 comma 4,
lettera a) della legge regionale 43/1994, sono destinate come sotto
specificato: Pianificazione, gestione risorse idriche lire
13.000.000.000, Turismo lire 3.000.000.000, Imprenditoria giovanile
lire 3.000.000.000, Valorizzazione prodotti agricoli lire
5.000.000.000 complessivamente lire 24.000.000.000. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Allegato A. - Schede guida F.I.P. Articolo 3
Scheda presidi socio assistenziali
Obiettivo: Articoli 2 e 3 legge regionale n. 22/90 Acquisto,
ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione, compresi i
relativi arredi, dei presidi socio assistenziali atti a fornire
accoglienza e ospitalita' assistita a persone in stato di bisogno o
abbandono.
All. A.
(Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei
bilanci regionali)
2. Nelle more di approvazione del PRS costituiscono atti del
Coordinamento programmazione i primi elementi per lo scenario
economico, i programmi settoriali, i campi d'intervento del Fondo
Investimenti Piemonte FIP , i raccordi con gli Enti locali.
3. In fase di attuazione del PRS costituisce atto del
coordinamento programmazione il Documento di attuazione della
programmazione. Tale documento delinea, con riferimento al PRS ,
gli interventi programmabili nell'arco di tempo correlato
all'azione del Bilancio.
4. Nella logica della massima efficienza della spesa, prefigurata
con il documento programmatico presentato ex articolo 32 dello
Statuto all'atto di insediamento della Giunta regionale, e visti
gli atti del Coordinamento programmazione, si apportano al Fondo
Investimenti Piemonte le modifiche e le integrazioni di cui agli
articoli che seguono.
(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 11 della
legge regionale 43/94)
(F.I.P.)
(Destinazione delle somme iscritte al capitolo n.)
Termalismo 5.500.000.000, Presidi socio-assistenziali
16.000.000.000, Edilizia residenziale agevolata 25.000.000.000,
Complessivamente 46.500.000.000.
(Economie F.I.P.)
(Destinazione del maggior stanziamento F.I.P. 1996)
(Urgenza)
Scadenza: Per l'anno 1996, presentazione domande dal 30 al 90
giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda. I
soggetti richiedenti inseriti nella graduatoria dei presidi
socio-assistenziali finanziabili dal F.I.P. 1995, per partecipare
alla graduatoria del F.I.P. 1996 devono presentare nuova
richiesta nei termini di scadenza, con la possibilita' di mantenere
il progetto e gli allegati gia' agli atti. Tale documentazione
sara' valutata secondo i criteri di selezione previsti dalla
presente scheda guida.
Settori regionali interessati ed a cui presentare le domande:
Settore programmazione e verifica interventi socio assistenziali.
Beneficiari: Articolo 5 legge regionale n. 22/90
a) Comuni, singoli o associati;
b) Enti assistenziali pubblici o privati, cooperative sociali e
organizzazioni di volontariato: tali soggetti non devono avere fini
di lucro e devono avere sede nel territorio regionale;
c) altri soggetti privati con sede nel territorio regionale. I
beneficiari devono essere proprietari dell'immobile oggetto
dell'intervento oppure essere titolari di disponibilita' sul
medesimo per almeno venti anni.
Tipo ed entita' dei contributi: Articolo 3 legge regionale n. 22/90
I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per
fasce di importi progettuali:
a) importo fino a 100 milioni: 50 per cento;
b) importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte
eccedente i 100 milioni piu' 50 milioni;
c) importi da 500 a 1.000 milioni: 30 per cento per la parte
eccedente i 500 milioni piu' 230 milioni;
d) importi da 1.000 a 2.000 milioni: 21 per cento per la parte
eccedente i 1.000 milioni piu 380 milioni;
e) importi da 2.000 a 3.000 milioni: 12 per cento per la parte
eccedente i 2.000 milioni piu' 590 milioni;
f) importi da 3.000 a 4.000 milioni: 7 per cento per la parte
eccedente i 3.000 milioni piu' 710 milioni;
g) importi da 4.000 a 5.000 milioni: 2 per cento per la parte
eccedente i 4.000 milioni piu' 780 milioni;
h) importi oltre 5.000 milioni: 800 milioni.
Per i beneficiari a) e b), il 50 per cento del contributo concesso
e' a fondo perduto, la rimanenza a rimborso quinquennale (rate
annuali costanti e a tasso zero).
Per i beneficiari c), il contributo concesso e' a rimborso
quinquennale (rate annuali costanti e a tasso zero) ed erogato
previo presentazione di apposito titolo di garanzia prescritto
dall'atto di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della
legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43, cosi' come modificato dalla
legge regionale n. 40 del 1995. Per la formale concessione dei
contributi devono essere concluse eventuali precedenti procedure di
finanziamento ai sensi delle leggi regionali n. 14/1986 e
n.22/1990.
Dotazione finanziaria: Per l'anno 1996 beneficiari:
a) 4 miliardi;
b) 8 miliardi;
c) 3 miliardi.
Caratteristiche delle opere: Lotti funzionali comportanti
l'agibilita' dei presidi o reparti a termini legge regionale n.
37/90, D.G.R. n. 38-16335/92 e D.G.R. n. 41-42433/95 di
attuazione, anche in regime transitorio.
Tempi: Realizzazione entro il secondo anno successivo a quello
della prima erogazione del contributo.
Domanda: Articoli 7 e 8 legge regionale n. 22/90
Domanda corredata da:
1) Titolo di proprieta;
2) Atto costitutivo e, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1,
lettera c), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) Relazione illustrativa delle caratteristiche gestionali e dei
criteri di selezione;
4) Progetto preliminare ai sensi della Legge n. 109/1994;
5) Atto formale di approvazione del progetto preliminare e del
relativo piano finanziario;
6) Parere U.S.S.L. o diverso soggetto gestore di attivita'
socio-assistenziale, ai sensi articolo 6, comma 2, legge regionale
n. 22/90.
Il titolo di proprieta' e l'atto costitutivo, per la prima fase di
assegnazione, possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R.
25 gennaio 1994, n. 130. L'assegnazione del contributo e' disposta
con provvedimento della Giunta regionale nei termini di cui
all'articolo 14 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 e
successive modifiche. La concessione formale del contributo e'
disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previa
presentazione del progetto definitivo, nei termini stabiliti
dall'atto di assegnazione, corredato da:
1) atto formale di approvazione del progetto e del piano
finanziario definitivo;
2) concessione edilizia, parere VV.FF. e altri pareri previsti
dalla legge per il caso specifico. L'erogazione del contributo e'
effettuata a termini articolo 11 legge regionale n. 18/84 (30 per
cento al contratto, 30 per cento ad avanzamento lavori del 30 per
cento, 30 per cento a fine lavori, 10 per cento al collaudo e
autorizzazione al funzionamento) previa presentazione di:
1) atto di vincolo ventennale alla destinazione di Presidio
socio-assistenziale, a termini articolo 9 legge regionale n. 22/90;
2) dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla
legge regionale n. 43/94 e successive modifiche e di quelle
stabilite con l'atto di concessione del contributo.
Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile:
Tipologia lavori.
Ristrutturazione e/o ampliamento presidio esistente a regime
definitivo (5).
Restauro e risanamento conservativo immobile esistente a regime
definitivo (3).
Nuova costruzione o ristrutturazione immobile esistente a regime
definitivo (1).
Per tipologie miste di lavori e' valutata la condizione prevalente.
Nota Bene I requisiti strutturali del regime definitivo sono
indicati al punto 2 Requisiti strutturali della D.G.R. n.
38-16335/92.
Tipologia presidi.
R.A.F. e Comunita' alloggio e Centri diurni per disabili (5).
R.A. e Centri diurni semi residenziali (3).
R.A.B. , C.A.S.A. e presidi a regime transitorio (1).
Per tipologie miste di presidio e' considerata la media aritmetica
ponderata.
Nota Bene I requisiti strutturali del regime transitorio sono
indicati al punto 3) Regime transitorio della D.G.R. n.
38-16335/92 e dalla D.G.R. n. 41-42433/95.
Qualita' investimento. Valore immobile o reparto/contributo
regionale: minore di 3 (1). Fra 3 e 5 (2). Maggiore di 5 (3).
Nota Bene Il valore dell'immobile nuovo o ristrutturato e' ricavato
dai valori medi regionali in base alla tipologia dei lavori e dei
presidi o reparti oggetto dell'intervento:
R.A.F. o Comunita' alloggio disabili a regime definitivo: 90
milioni p.l.
R.A. , R.A.B. e C.A.S.A. a regime definitivo: 70 milioni p.l.
Centri diurni disabili e semiresidenziali: 50 milioni ut.
Presidi socio assistenziali a regime transitorio: 55 milioni p.l.
Livello occupazionale.
Per ogni possibile nuovo impiego di personale addetto ai servizi
assistenziali, sanitari, o generali della struttura, a seguito
dell'intervento oggetto di contribuzione:
assunzione a tempo pieno (0,3).
Assunzione part-time (0,2).
A contratto minimo 20 ore settimanali (0,1).
Il parere favorevole dell' U.S.L. o del diverso gestore
dell'attivita' socio-assistenziale, previsto dall'articolo 6, comma
2, della legge regionale n. 22/90, deve valutare anche la
previsione di incremento del livello occupazionale.
Equilibrio territoriale.
Situazioni non cumulabili: in presenza di casi rientranti in piu'
di un criterio, e' valutata la condizione ad esso piu' favorevole.
Territorio ricompreso in Comunita' Montana o con procedure di
unione o di fusione in corso (3).
Territorio ricompreso in Comuni inferiori a 5000 abitanti o in aree
a declino industriale (2).
Presidi che non hanno fruito di precedenti contribuzioni ai sensi
delle leggi regionali n. 14/86 e n. 22/90 (1).
Recupero ambientale.
Situazioni non cumulabili: in presenza di casi rientranti in piu'
di un criterio, e' valutata la condizione ad esso piu' favorevole.
Immobile sottoposto a vincolo monumentale (Legge 1089/1939) (5).
Immobile sottoposto a vincolo ambientale (Legge 1497/1939) (3).
Immobile localizzato in centro storico (1).
SCHEDA TURISMO
OBIETTIVO: Favorire la qualificazione e il potenziamento delle
strutture ricettive e degli impianti turistici con particolare
riferimento agli interventi previsti nelle azioni sottoindicate:
AZIONE n. 1 - Qualificazione e potenziamento delle strutture
alberghiere. L'azione comprende la realizzazione di nuovi posti
letto alberghieri; la dotazione delle strutture alberghiere di
infrastrutture complementari atte a migliorare qualitativamente
l'offerta; l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, tutela
igienico-sanitaria; la realizzazione di ascensori e di interventi
per migliorare la compatibilita' ambientale (risparmio energetico,
contenimento e smaltimento rifiuti, smaltimento acque, ecc.). Sono
esclusi dal finanziamento gli interventi nelle strutture
alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici
privati in tutte le camere.
AZIONE n. 2 - Interventi turistici per migliorare la funzione di
parchi naturali. L'azione comprende gli interventi turistici in
aree parco o direttamente funzionali alla fruizione dei parchi
naturali ed in particolare alla realizzazione e al miglioramento di
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi,
campeggi, affittacamere), di strutture turistiche complementari per
attivita' sportive e ricreative connesse alla realta'
naturalistica. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi nelle
strutture alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi
igienici privati in tutte le camere.
AZIONE n. 3 - Miglioramento degli impianti di risalita. L'azione
comprende la sostituzione, la manutenzione e la revisione tecnica
degli impianti di risalita, che non comportino incremento di
capacita' ricettiva del sistema sciistico.
AZIONE n. 4 - Adeguamento strutture ricettive per il turismo
sociale. L'azione comprende la ristrutturazione e il miglioramento
delle strutture ricettive per il turismo sociale (case per ferie)
disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere), con priorita' per gli
interventi di adeguamento alle norme in materia di igiene, sanita',
sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere
architettoniche e per gli interventi diretti a migliorare la
compatibilita' ambientale (risparmio energetico, contenimento e
smaltimento rifiuti, smaltimento delle acque, ecc.).
BENEFICIARI - Piccole imprese operanti nel settore turistico per la
realizzazione degli interventi individuati nelle Azioni 1-2-3; Enti
e Associazioni operanti senza scopo di lucro per la realizzazione
degli interventi individuati nell'azione 4.
TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO: Finanziamento a rimborso
quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento
della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione
pari a Lire 500.000.000. per intervento e per soggetto. Per le
Azioni 1 e 3 sono ammissibili gli interventi il cui costo non sia
inferiore a Lire 100.000.000., per le Azioni 2 e 4 sono ammissibili
gli interventi il cui costo non sia inferiore a Lire 50.000.000..
La spesa ammissibile comprende gli interventi strutturali e le
connesse attrezzature e arredi.
Il contributo e' liquidato previa presentazione di apposita
cauzione fideiussoria (bancaria o assicurativa), di importo pari al
contributo concesso a garanzia della realizzazione del progetto e
restituzione del contributo stesso, che sara' progressivamente
svincolata dopo l'ultimazione dei lavori, in relazione alle rate
costanti annue versate a rimborso del finanziamento.
Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori
opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo
effettivamente concedibile, sara' applicata la rivalutazione per il
periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla
restituzione della quota eccedente.
TEMPI: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi
dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla
realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il 1
gennaio 1996.
DOMANDE: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento
proposto, che specifichi finalita', caratteristiche generali
dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali,
interaziendali, o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche
tecniche dell'intervento; progetto definitivo, (redatto secondo le
indicazioni fornite dal comma 4 articolo 16 della Legge 11 febbraio
1994 n. 109 modificata e integrata dal Decreto Legge 3 aprile 1995
n. 101); per gli impianti di risalita anziche' il progetto
definitivo si richiedono gli elaborati progettuali in relazione al
tipo di intervento, secondo i parametri definiti dalla D.G.R. n.
128-39051 del 10 luglio 1990; dettagliato preventivo di spesa
(computo metrico estimativo redatto a misura per lavori e opere
edili); concessione o autorizzazione edilizia, ai sensi della legge
28 gennaio 1977 n. 10, (qualora non ancora rilasciata dovra' essere
trasmessa entro i termini stabiliti dalla deliberazione di
ammissione); certificato di iscrizione al registro delle imprese
della Camera di Commercio (per le sole imprese). Le domande e
relativa documentazione dovranno essere presentate in conformita'
alle norme in materia di imposta di bollo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande saranno esaminate
sotto il profilo della correttezza formale, dell'idoneita' tecnica
economica, della validita' rispetto agli obiettivi di ciascuna
azione, tenuto conto dei criteri di efficacia, efficienza ed
esecutivita'. Il punteggio massimo concedibile per ciascun criterio
risulta:
Caratteristiche dell'intervento: Punti max
- idoneita' tecnica e funzionale: 2
- congruita' dei costi: 2
- ipotesi gestionale: 2
Finalizzazione dell'intervento: Punti max
- corrispondenza e significativita' agli obiettivi dell'Azione: 6
- contributo allo sviluppo locale e all'occupazione: 2
- intervento non rientrante nelle aree del Regolamento CEE
2081/93: 4
Fattibilita' dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e
finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i
coefficienti sotto indicati)
- immediata cantierabilita x 1,5
- fattibilita' tecnico-amministrativa x 1
- intervento non fattibile x 0
Ogni intervento sara' sottoposto a valutazione in riferimento a
ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sara'
effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta
Regionale e composto da funzionari della Regione esperti in materie
turistiche. La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio
determinera' il punteggio finale ottenuto dal progetto. Le domande
saranno ammesse a contributo nei limiti delle disponibilita' dei
fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parita'
di punteggio sara' preso in considerazione l'ordine di
presentazione delle domande.
L'ammissione ai contributi sara' deliberata dalla Giunta Regionale
entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La
Giunta Regionale determinera' con la medesima deliberazione le
modalita' necessarie all'attuazione degli interventi.
SCADENZA: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni
dall'approvazione della presente scheda.
SETTORE REGIONALE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE: Settore Turismo,
Sport e Tempo libero.
SCHEDA TERMALISMO
OBIETTIVO: Favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo del
sistema termale piemontese, mediante la destagionalizzazione
dell'attivita', riorganizzando e qualificando maggiormente la
ricettivita' alberghiera e gli stabilimenti di cura. Gli interventi
ammissibili sono:
a) ristrutturazione e ammodernamento degli stabilimenti termali nei
loro vari reparti di cura tradizionali (lutoterapia, balneoterapia,
inalazioni, autroterapia, idropinoterapia, ecc.) e di cure
alternative ed innovative, finalizzate al benessere e al fitness
(nuovi gabinetti per massaggi, cure estetiche, ecc.); loro
dotazione di impianti per attivita' di tipo termalistico (piscine
termali, bagni romano-irlandesi, ecc.).
b) miglioramento degli standard qualitativi degli alberghi, loro
adeguamento a norme tecniche concernenti strutture e impianti, loro
caratterizzazione ad una fruizione turistico termale mediante la
realizzazione di strutture complementari e specialistiche
(palestre, piscine, gabinetti terapeutici per cure benessere,
fitness, ecc.).
Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi nelle strutture
alberghiere che non prevedono la dotazione dei servizi igienici
privati in tutte le camere.
BENEFICIARI: Enti e aziende a prevalente capitale pubblico, imprese
che gestiscono impianti termali ed idropinici, imprese operanti nel
settore turistico.
TIPO ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO: Finanziamento a rimborso
quinquennale (con rate costanti a tasso zero) fino al 50 per cento
della spesa ammissibile per un importo massimo di contribuzione
concedibile pari a Lire 2.000.000.000 per gli interventi su
stabilimenti termali e Lire 500.000.000. per gli interventi sugli
alberghi. Sono ammissibili interventi per lotti funzionali il cui
costo di investimento non sia inferiore a Lire 100.000.000.. Nel
caso di interventi su stabilimenti termali di proprieta' di Enti e
Aziende a prevalente capitale pubblico il contributo e' pari al 100
per cento della spesa ammissibile di cui 80 per cento a rimborso
quinquennale e 20 per cento a fondo perduto; l'importo massimo di
contributo concedibile e' pari a Lire 2.000.000.000.. Il contributo
e' liquidato previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria
(assicurativa o bancaria), di importo pari al contributo concesso a
garanzia della realizzazione del progetto e restituzione del
contributo stesso che sara' progressivamente svincolata dopo
l'ultimazione dei lavori in relazione alle rate costanti versate a
rimborso del finanziamento.
Qualora si verifichi una riduzione dell'investimento per minori
opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo
effettivamente concedibile sara' applicata la rivalutazione per il
periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla
restituzione della quota eccedente.
TEMPI: Realizzazione e ultimazione degli interventi entro 24 mesi
dalla concessione del contributo. I lavori relativi alla
realizzazione degli interventi devono aver avuto inizio dopo il 1
gennaio 1996.
DOMANDE: Corredate da: relazione illustrativa dell'intervento
proposto che specifichi finalita', caratteristiche generali
dell'intervento, eventuali previsioni in piani aziendali,
interaziendali o altri piani, tempi di attuazione, caratteristiche
tecniche dell'intervento; progetto definitivo (redatto secondo le
indicazioni fornite dal comma 4 articolo 16 della legge 11 febbraio
1994 n. 109 modificata e integrata dal decreto legge 3 aprile 1995
n. 101); dettagliato preventivo di spesa (computo metrico
estimativo redatto a misura per lavori e opere edili); concessione
ed autorizzazione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio.1977 n.
10 (qualora non ancora rilasciata dovra' essere trasmessa entro i
termini stabiliti dalla deliberazione di ammissione ovvero entro e
non oltre i termini fissati per l'atto di accettazione del
contributo); certificato di iscrizione al registro delle imprese.
La domanda e relativa documentazione dovranno essere presentate in
conformita' alle norme in materia di imposta di bollo.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI: Le domande saranno esaminate
sotto il profilo della correttezza formale dell'idoneita'
tecnico-economica, della validita' rispetto agli obiettivi tenuto
conto dei criteri di efficacia, efficienza ed esecutivita'. Il
punteggio massimo concedibile per ciascun criterio risulta:
Caratteristiche dell'intervento: Punti max
- idoneita' tecnica e funzionale: 2
- congruita' dei costi: 2
- ipotesi gestionale: 2
Finalizzazione dell'intervento:
- corrispondenza e significativita'rispetto agli obiettivi della
scheda guida: 6
- contributo allo sviluppo locale e all'occupazione: 2
- caratterizzazione termale degli esercizi alberghieri o dotazione
di strutture e impianti alternativi e innovativi per gli
stabilimenti termali: 2
Fattibilita' dell'intervento:
(la somma dei punteggi relativi alle caratteristiche e
finalizzazione dell'intervento deve essere moltiplicata per i
coefficienti sotto indicati)
-immediata cantierabilita' x 1,5
-fattibilita' tecnico-amministrativa x 1
- intervento non fattibile x 0
Ogni intervento sara' sottoposto a valutazione in riferimento a
ciascuno dei criteri sopra descritti. La valutazione sara'
effettuata da un Gruppo tecnico di lavoro nominato dalla Giunta
Regionale e composto da funzionari regionali esperti in materie
turistiche e termali.
La somma dei punteggi ponderali per ciascun criterio determinera'
il punteggio finale ottenuto dal progetto.
Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della
disponibilita' dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio
ottenuto. A parita' di punteggio sara' preso in considerazione
l'ordine di presentazione delle domande.
L'ammissione ai contributi sara' deliberata dalla Giunta Regionale
entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande. La
Giunta Regionale determinera' con la medesima deliberazione le
modalita' necessarie all'attuazione degli interventi.
SCADENZA: Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni
dall'approvazione della presente scheda.
SETTORE REGIONALE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE: Settore Turismo,
Sport e Tempo libero.
REGIONE PIEMONTE
FONDO INVESTIMENTI PIEMONTE FIP legge regionale 43/94.
Scheda AGRICOLTURA - Anno 1996
OBIETTIVO. Ammodernamento della cooperazione e
dell'associazionismo di trasformazione dei prodotti agricoli e
del sistema agroindustriale piemontese ai sensi dell'articolo 7
commi 7 e 8, e dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre
1995 n. 95 mediante:
a) costruzione, ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento
tecnologico di impianti per lo stoccaggio, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali,
compresi gli impianti per il recupero, il trattamento e lo
smaltimento dei sottoprodotti;
b) interventi volti ad adeguare gli impianti alle norme
igienico-sanitarie ed alla messa in sicurezza dei luoghi di
lavoro;
c) acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi i mezzi per
la raccolta collettiva dei prodotti agricoli ed il trasporto
delle derrate lavorate.
Non sono finanziabili le demolizioni, i lavori di abbellimento e
di ordinaria manutenzione, l'acquisto di materiali di consumo,
l'acquisto di beni immateriali e in generale tutti gli
investimenti che non producono effetti strutturali e duraturi per
il settore considerato.
TIPO E ENTITA' DEI FINANZIAMENTI. La spesa ammissibile a
finanziamento non potra' superare i 400 milioni di lire, con un
contributo a carico del FIP fino al 75 per cento della spesa
ammessa, mediante un contributo a fondo perduto pari al 25 per
cento nelle zone montane e collinari e al 15 per cento nelle
altre zone ed un prestito a rimborso quinquennale con rate
annuali a tasso zero pari al 50 per cento della spesa ammessa.
Le iniziative che prevedono la realizzazione di investimenti per
il commercio al minuto saranno finanziabili fino ad un massimo di
100 milioni (comprensivi di attrezzature ed opere murarie).
BENEFICIARI.
1) le cooperative agricole e i loro consorzi;
2) le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo
Stato o dalla Regione;
3) le societa' di capitali di cui al punto d) dell' articolo 4
della legge regionale n. 95/95;
4) i consorzi di contingentamento della produzione di cui al
punto f) dell'articolo 4 della legge regionale n. 95/95;
5) gli imprenditori e le imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali che abbiano
presentato progetti sul Regolamento Comunita' Economica Europea
CEE 866/90 ritenuti ammissibili e conformi alla decisione n.
94/173/CE ma non finanziabili parzialmente o totalmente sugli
stanziamenti propri del regolamento per eventuali limitazioni di
capacita' di lavorazione e trasformazione poste a livello
settoriale dal Quadro Comunitario di Sostegno.
DOMANDA. Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere
presentate al Settore Valorizzazione e Tutela dei Prodotti
Agricoli dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura corredate da:
Atto costitutivo e statuto; Elenco soci; Delibera dell'organo
competente con la quale si e' assunta la decisione di chiedere
l'intervento regionale e si e' designata la persona incaricata
della presentazione della domanda; Relazione tecnico-economica;
Computo metrico di massima nonche' preventivi di ditte
specializzate se trattasi di attrezzature, macchinari o impianti.
Ulteriore documentazione potra' essere richiesta in sede
istruttoria. Per quanto non previsto valgono le procedure di
applicazione dell'articolo 39 della legge regionale n. 63/78 o le
procedure di applicazione della legge regionale 95/95 se gia' in
vigore.
Il contributo sara' erogato previa presentazione di apposito
titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi
dell'articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 43/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE. I
progetti presentati dai beneficiari di cui ai precedenti punti da
1) a 4) saranno valutati da una Commissione Tecnica designata
dalla Giunta Regionale e composta da due funzionari del Settore
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Agricoli dell'Assessorato
Regionale all'Agricoltura e da un funzionario della FinPiemonte,
tenuto conto delle norme fissate dall' U.E. in tema di aiuti di
stato per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli e
nel rispetto dei criteri contenuti nella decisione n. 94/173/CE
del 22 marzo 1994.
I progetti saranno inseriti in una graduatoria che sara'
approvata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande.
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI.
1) beneficiario in zona montana o collinare: punti 3;
2) beneficiario danneggiato dall'alluvione del novembre 94: punti
1;
3) investimenti riguardanti la trasformazione e
commercializzazione di prodotti dell'agricoltura biologica o
sottoposti a pratiche ecocompatibili in applicazione del
Regolamento CEE 2078/92 o del Piano regionale di Lotta
fitopatologica integrata: punti 2;
4) investimenti che introducono sistemi rispettosi dell'ambiente
e che prevedono un uso razionale dell'energia: punti 1;
5) beneficiario che abbia ottenuto la certificazione del sistema
qualita': punti 1;
6) investimenti che prevedono l'introduzione di rilevanti
innovazioni di processo e/o di prodotto: punti 2;
7) investimenti che prevedono nuovi sbocchi di mercato: punti 2;
8) investimenti che prevedono la valorizzazione dei prodotti
agricoli piemontesi: punti 2.
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione
della presente scheda.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BENEFICIARI DI CUI AL PUNTO 5).
Per i progetti presentati dai beneficiari indicati al precedente
punto 5) (Regolamento CEE 866/90) la spesa massima finanziabile
e' elevata a lire 1.000 milioni con un contributo a carico del
FIP del 50 per cento della spesa ammessa mediante un prestito a
rimborso quinquennale con rate annuali a tasso zero.
Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni da apposita
comunicazione dell'Assessorato a seguito delle modifiche del
Quadro Comunitario di Sostegno e del ricevimento della decisione
della Commissione UE sul Programma Operativo della Regione
Piemonte ai sensi del REGOLAMENTO CEE 866/90.
Le domande saranno finanziabili mediante deliberazione della
Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione
delle domande a seguito di istruttoria positiva dell'Assessorato
Agricoltura, a valere su una riserva di fondi nell'ambito della
dotazione finanziaria della presente scheda.
Il contributo sara' erogato previa presentazione di apposito
titolo di garanzia prescritto dall'atto di concessione ai sensi
dell'articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 43/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IMPRENDITORIA GIOVANILE
SCHEDA COOPERAZIONE PROPOSTA FIP 1996
Obiettivo
Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali poste in essere, in
forma cooperativa, dai soggetti deboli del mercato del lavoro
quali giovani, disoccupati, lavoratori in C.I.G.S., lavoratori
provenienti da aziende in crisi, emigrati piemontesi, lavoratori
e lavoratrici posti in mobilita'; nonche' a cooperative gia'
esistenti che prevedano di incrementare l'occupazione attraverso
l'impiego di detti soggetti. Si vuole in altri termini
incentivare, in entrambi i casi, la creazione di nuove stabili
occasioni di lavoro secondo quanto previsto dalla legge regionale
67/94.
Dotazione finanziaria
Per l'anno 1996, Lire 3 miliardi, di cui Lire 750 milioni di
contributi in conto capitale a fondo perduto per spese generali
di avviamento, ripartiti sul fabbisogno teorico rilevato dalle
richieste presentate all'Assessorato.
Beneficiari
Possono essere ammesse ai benefici, con esclusione delle
cooperative edilizie e di consumo:
a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro
costituzione nonche' alla presentazione della domanda per almeno
il 60 per cento dei soci, da:
1) giovani in eta' tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro
associazione alla cooperativa e/o
2) lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione speciale al
momento della loro associazione nella cooperativa e/o
3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione
o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi
e/o
4) soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla data della loro
associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di
collocamento di cui all'articolo 10 della Legge 28 febbraio 1987,
n. 56 e/o
5) emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della
legge regionale 9 gennaio 1987 n. 1 e sue successive
modificazioni e/o
6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita'ai sensi della
vigente normativa;
b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro
costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno
l'80 per cento dei soci, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i
35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa, oppure
da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente
della cooperativa;
c) le cooperative che prevedano, nell'arco di validita' del
progetto di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge regionale
67/94, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione
attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le
caratteristiche di cui alle lettere a) e b).
Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1,
lettere a ) e b) della legge regionale 67/94 dovranno permanere
per l'intero periodo di validita' del progetto di sviluppo,
sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti
in possesso dei requisiti di legge.
Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e
prevalente attivita' produttiva nel territorio della Regione
Piemonte.
Tipo ed entita' dei contributi
a) finanziamento agevolato, fino al 100 per cento delle spese
ritenute ammissibili, erogato dagli Istituti di Credito
convenzionati, con le seguenti modalita':
- 50 per cento dei fondi regionali a tasso nullo (max. 350
milioni);
- 50 per cento dei fondi bancari al tasso del 96 per cento. Prime
rate ABI.
Il finanziamento copre le spese ancora da sostenere al momento
della presentazione della domanda (eccezion fatta per le
cooperative di cui alle lettere "a" e "b" dell'articolo 2 della
legge regionale 67/94, che possono presentare spese sostenute nei
sei mesi antecedenti), inerenti acquisizione o costruzione di
beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automezzi,
sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e
brevetti.
b) contributo a fondo perduto, per le sole cooperative di nuova
costituzione, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta
ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 50 milioni.
Le spese ammissibili sono quelle da sostenere o anche gia'
sostenute nel primo anno di esercizio, inerenti l'avviamento
della cooperativa (costituzione, predisposizione del progetto di
sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, canoni di
locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive).
Condizioni di ammissibilita'
1. Le cooperative di cui all'articolo 2 della legge regionale
67/94 per accedere ai benefici della presente legge devono
presentare un progetto di sviluppo biennale o triennale.
2. I progetti devono:
a) indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le
finalita' della programmazione regionale;
b) indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche
attraverso una sintetica analisi degli stessi;
c) contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata
capacita' di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri
l'idoneita' della cooperativa a produrre beni o servizi con
criteri di efficienza ed economicita', assicurando una
ragionevole stabilita' del bilancio e la remunerazione del
lavoro;
d) contenere un piano degli investimenti che si intendono
attivare per il periodo di validita' del progetto;
e) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di
ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno
per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.
3. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b),
della legge regionale 67/94, qualora richiedano il contributo di
avviamento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge
suindicata, devono altresi' analiticamente indicare le spese
previste o anche gia' sostenute a tale titolo.
4. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge regionale 67/94, devono altresi' presentare un piano
occupazionale che indichi quantita', tempi e caratteristiche dei
nuovi inserimenti.
Tempi
Le cooperative, di cui alla legge regionale 67/94, devono essere
costituite all'atto di presentazione della domanda ed il progetto
di sviluppo deve avere durata biennale o triennale.
Domande
Le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della
legge regionale 67/94 e cioe' quelle di nuova costituzione,
devono presentare la domanda entro 18 mesi dalla data della loro
costituzione, a scelta tra il 1 e il 31 gennaio oppure tra il 1 e
il 30 giugno dell'anno.
Le cooperative di cui alla lettera c) dell'art. 2 legge regionale
67/94, e cioe' quelle gia' costituite che intendano incrementare
l'occupazione, possono presentare domanda negli stessi periodi di
qualsiasi anno.
Le cooperative che hanno presentato domanda di finanziamento nel
1996 ai sensi della legge regionale 67/94, se intendono
partecipare alla graduatoria del FIP dovranno presentare
apposita richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R. della presente scheda.
La nuova richiesta consente alla cooperativa di mantenere il
progetto e gli allegati gia' agli atti.
In deroga ai termini di presentazione delle domande previsti
dalla legge regionale 67/94, ma nel rispetto di tutti gli
adempimenti di legge, le cooperative aventi i requisiti richiesti
possono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione
sul B.U.R. della presente scheda.
Il Servizio cooperazione dell'Assessorato Regionale al Lavoro
istruisce le richieste di contributo e trasmette ad un apposito
Comitato Tecnico quelle provviste dei requisiti di legge; tale
Comitato esamina le domande ed esprime un parere sulla loro
ammissibilita'. Acquisito il parere positivo del Comitato e il
giudizio di affidabilita' bancaria nel caso di finanziamento, la
Giunta Regionale ammette le Cooperative a contributo.
L'impresa cooperativa ha l'obbligo di mettere a disposizione
dell'Amministrazione Regionale tutta la documentazione
comprovante l'effettuazione degli investimenti previsti dal
progetto di sviluppo nonche' per le cooperative di cui alla
lettera c) dell'articolo 2 legge regionale 67/94, l'avvenuta
effettuazione degli incrementi occupazionali previsti.
Modalita' di erogazione dei contributi
Il finanziamento verra' erogato a tranches annuali, ognuno delle
quali avra' una durata complessiva massima di 48 mesi, di cui
massimo 12 di pre-ammortamento, con rientro a rate trimestrali
posticipate.
In alternativa, le cooperative potranno optare per le forme di
rimborso individuate dall'articolo 16 della legge regionale
43/94, cosi' come modificata dalla legge regionale 40/95, e
comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.
La Giunta Regionale, al fine di favorire la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per realizzare gli investimenti
di cui all'articolo 4, comma 1, stipula una convenzione avente
l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte Societa'per Azioni
S.p.A. la gestione dei predetti finanziamenti.
Le cooperative beneficiarie del finanziamento dovranno accettare
le specificazioni relative ai titoli di garanzia cosi' come
deliberate con D.G.R. n. 178-2108 del 9 ottobre 1995.
Criteri di selezione delle domande
I criteri di valutazione delle domande sono quelli stabiliti con
la D.G.R. n. 14-43527 del 6 marzo 1995 in attuazione
dell'articolo 6 della legge regionale 67/94 e comunque nel
rispetto delle procedure prescritte all'articolo 14 della legge
regionale 43/94 cosi' come modificata dalla legge regionale
40/95.
Settore regionale interessato
Settore Lavoro e Occupazione.
PIANIFICAZIONE, GESTIONE RISORSE IDRICHE
SCHEDA OPERE IGIENICO - SANITARIE
Obiettivo:
realizzazione di opere acquedottistiche compresi impianti di
potabilizzazione o di trattamento e realizzazione di opere
fognarie compresi impianti di depurazione e relative opere di
collettamento.
Beneficiari:
Comuni e loro Consorzi con priorita' ai Comuni sotto i 5.000
abitanti.
Tipo ed entita' del contributo:
in conto capitale fino ad un massimo di 500 milioni pro-capite.
Domanda:
da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.
della presente scheda.
La domanda dovra' essere corredata da una relazione tecnica e da
una planimetria da cui risulti la localizzazione dell'intervento.
Le domande pervenute anteriormente dovranno essere riproposte con
espresso riferimento alla presente scheda.
Criteri di priorita':
- situazioni di deficit idropotabile o comprovata sussistenza di
acque non conformi ai requisiti di legge;
- situazioni di carenze igienico-sanitarie per insufficiente
dotazione di infrastrutture fognarie;
- concorso finanziario dell'Ente,
- Comuni che non abbiano beneficiato di contributo regionale
negli ultimi anni;
- Comuni il cui territorio e' inserito nelle aree protette di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n.394.
Settore regionale a cui inoltrare la domanda:
Assessorato Ambiente e Lavori Pubblici - Settore Pianificazione e
Gestione delle Risorse Idriche - via Principe Amedeo,17 - 10123
Torino.
Telefono: 011 - 432 - 4474/4475/4500.
Scheda Edilizia Residenziale Agevolata
Obiettivo
A) Acquisizione, al fine di realizzare interventi di edilizia
residenziale da concedere a cittadini che possiedono i requisiti
soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai
benefici di edilizia agevolata:
1) di aree pubbliche nell'ambito dei piani di zona formati ai
sensi della legge 167/62, nei piani particolareggiati o di
recupero formati ai sensi della legge n. 56/77, nonche'
acquisizione di aree localizzabili ai sensi dell'articolo 3 della
legge 247/74
2) di abitazioni destinate al recupero del patrimonio edilizio
esistente, individuate secondo le modalita' dell'articolo 3 della
legge 76/79, nonche' di fabbricati contenuti nell'ambito dei
piani di recupero formati ai sensi della legge n. 56/77.
B) Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al
primo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, nell'ambito dei Piani di zona formati ai sensi della legge
18 aprile 1962 n. 167.
Dotazione finanziaria: Per l'anno 1996: 25 miliardi ripartiti
sulla base del fabbisogno teorico di abitazioni di cui all'
allegato A).
Beneficiari Comuni e loro Consorzi che prevedano la realizzazione
di interventi di edilizia residenziale a cura di Comuni o loro
Consorzi, A.T.C. Cooperative edilizie a proprieta' indivisa e a
proprieta' divisa o loro Consorzi, delle Imprese di Costruzione e
delle Cooperative di produzione e lavoro o loro Consorzi, con
particolare riguardo al recupero di aree urbane dismesse, alla
riqualificazione nonche' al completamento di tessuti urbani
edificati. Gli interventi sono da attuare nel rispetto delle
disposizioni in materia di edilizia agevolata.
Tipo ed entita' dei contributi I contributi sono concessi nella
misura massima del 25 per cento della spesa totale prevista nella
relazione finanziaria del piano particolareggiato o del piano di
recupero o del piano di zona formato ai sensi della legge 18
aprile 1962, n. 167 approvato, ovvero, adottato e non ancora
approvato, sulla base del programma pluriennale di attuazione
previsto dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247 o del
100 per cento del costo di acquisizione dell'immobile definito
dall'Ufficio Tecnico Erariale, se trattasi di intervento di
recupero del patrimonio edilizio esistente. La misura massima del
finanziamento concedibile, di cui al precedente comma, e' da
considerarsi comprensiva della indennita' provvisoria per
l'occupazione d'urgenza delle aree. Il contributo massimo
concedibile e' rapportabile alle unita' abitative previste e per
ciascuna di esse, in relazione alla superficie utile realizzata,
non potra' eccedere il valore di 50 milioni. La superficie utile
massima ammissibile a contributo per le unita' abitative non
potra' eccedere i 75 metri quadri. Il contributo concesso e' a
rimborso decennale a rate costanti annuali e l'importo di
finanziamento da retrocedere dovra' essere rivalutato sulla base
dell'andamento dell'indice ISTAT dei costi di costruzione, per il
tempo intercorso tra la sua anticipazione e la relativa
restituzione.
Caratteristiche delle opere: tipologie edilizie previste dal
Piano Regolatore Generale, ovvero dallo strumento urbanistico
esecutivo.
Tempi: Inizio dei lavori entro 4 mesi dalla comunicazione
regionale ai soggetti attuatori per la realizzazione del
programma edilizio.
Ultimazione lavori, nei successivi 18 mesi.
Qualora non si pervenga all'inizio lavori entro il termine di 4
mesi in precedenza stabilito, il contributo e' revocato di
diritto.
Domanda: 1) Deliberazione dell'organo comunale competente, con la
quale vengono definite le aree da utilizzare, ovvero gli edifici
da recuperare. 2) Planimetria relativa allo stato di fatto, alle
previsioni urbanistiche corredata degli elementi necessari per
stabilire l'entita' del contributo. 3) Deliberazione di
individuazione, da parte dell'organo comunale competente, dei
soggetti attuatori. 4) Impegno del soggetto attuatore a
sottoscrivere precedentemente all'erogazione del contributo,
fideiussione bancaria o assicurativa, cosi' come previsto con
deliberazione della Giunta Regionale n. 178-2108 del 9 ottobre
1995, nonche' alla data di rilascio della Concessione edilizia
polizza assicurativa postuma decennale stipulata per garantire la
qualita' di esecuzione dell'intervento. 5) Dichiarazione da parte
del Comune che l'area sulla quale si realizza l'intervento non
beneficia di contributi statali finalizzati all'acquisizione ed
urbanizzazione delle aree o all'acquisto di fabbricati. 6)
Dichiarazione, resa ai sensi di legge, da parte del soggetto
attuatore, che per la realizzazione dell'intervento non sono
stati concessi finanziamenti pubblici a totale copertura del
costo dello stesso e impegno a non richiederne, pena la
restituzione di quanto erogato incrementato delle rivalutazioni
previste nella presente scheda per la retrocessione del
finanziamento. Qualora il Comune intenda attuare direttamente
l'intervento, ovvero il soggetto attuatore sia l' A.T.C. , dovra'
essere presentata la documentazione di cui ai precedenti punti
oltre a deliberazione dell'organo competente con la quale si
esplicita tale volonta'.
L'assegnazione del contributo e' disposta con deliberazione della
Giunta Regionale.
Settore Regionale interessato ed a cui presentare le domande:
Settore Edilizia Residenziale Agevolata e Speciale.
Criteri di selezione dei programmi d'intervento e punteggio
attribuibile. Interventi di restauro e risanamento e
ristrutturazione edilizia previsti per una pluralita' di
fabbricati esistenti, individuati in uno strumento urbanistico
esecutivo che interessa porzioni del centro storico ovvero aree
periferiche e marginali da riqualificare anche con interventi di
completamento, nonche', interventi di riuso di aree produttive e
terziarie obsolete, o irrazionalmente dislocate o dismesse,
individuate anch'esse in uno strumento urbanistico esecutivo, da
realizzare da piu' soggetti attuatori, anche con forme miste di
finanziamento e che prevedono la realizzazione di alloggi con
superficie utile inferiore o uguale a metri quadri 50, punti 12.
In assenza di pluralita' di soggetti attuatori e forme di
finanziamento miste, punti 8. In assenza di alloggi di superficie
utile inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3
dell'intervento, devono essere detratti 3 punti. Interventi di
recupero finalizzati al restauro e risanamento conservativo e
alla ristrutturazione edilizia di singoli fabbricati, punti 5. In
assenza di alloggi di superficie utile inferiore o uguale a metri
quadri 50 per almeno 1/3 dell'intervento devono essere detratti 3
punti. Programmi nei quali sono presenti edifici vincolati ai
sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, punti 3. Interventi di
nuova costruzione realizzati nei Piani di zona nonche' nelle aree
individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 247/74
realizzati da pluralita' di soggetti attuatori pubblici e
privati, anche con forme miste di finanziamento punti 8. In
assenza di pluralita' di soggetti attuatori e forme miste di
finanziamento, punti 4. In assenza di alloggi di superficie utile
inferiore o uguale a metri quadri 50 per almeno 1/3
dell'intervento, devono essere detratti 3 punti.
Programmi presentati da Comuni: capoluogo di provincia punti 10;
ricompresi nell'area metropolitana torinese con esclusione di
Torino punti 8; con popolazione superiore a 20.000 abitanti punti
6; con popolazione superiore a 10.000 abitanti punti 4; programmi
proposti da Consorzi di Comuni punti 8; programmi proposti da
Comuni appartenenti alle Comunita' Montane punti 8. Tali punteggi
non sono cumulabili tra loro. Programmi, nei quali l'intervento
privato, inteso come unita' abitative da realizzare, e' pari o
superiore all'intervento pubblico, punti 10. Programmi nei quali
l'intervento privato, inteso come al punto precedente e' non
inferiore ad un terzo dell'intervento pubblico, punti 4.
Programmi nei quali si supera per almeno 2/3 la soglia minima:
del 40 per cento per la citta' di Torino e l'area metropolitana
torinese.
del 30 per cento per la citta' di Alessandria e il resto della
provincia.
del 25 per cento per la citta' di Asti e il resto della
provincia.
del 30 per cento per la citta' di Biella e il resto della
provincia.
del 25 per cento per la citta' di Cuneo e il resto della
provincia.
del 30 per cento per la citta' di Novara e il resto della
provincia.
del 25 per cento per la provincia di Torino, con esclusione del
capoluogo e dell'area metropolitana.
del 30 per cento per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
del 30 per cento per la citta' di Vercelli e il resto della
provincia: di abitazioni assistite da contribuzione pubblica da
destinare alla locazione permanente, prevedendo anche, entro il
50 per cento dell'incremento, forme di locazione con patto di
futura vendita, punti 14. Programmi di recupero di aree urbane
dismesse da realizzare ai sensi dell'articolo 13 lettera e) della
legge regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni, nei
quali il soggetto attuatore si impegna a realizzare non meno del
30 per cento delle abitazioni in locazione permanente e concentra
su tali unita' immobiliari il contributo previsto nella presente
scheda, nel limite massimo stabilito dalla stessa per ogni
alloggio, punti 15.
Programmi nei quali si prevede la realizzazione di terziario
commerciale e direzionale in misura pari o superiore ad 1/5 della
volumetria complessiva prevista, punti: 4. Programmi, oggetto di
accordi di programma approvati ex articolo 27 della legge 142/90,
alla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda,
ovvero nei 30 giorni successivi, punti 2. Programmi realizzati da
una pluralita' di soggetti attuatori, che determinano nuove
assunzioni ovvero il rientro dalla Cassa Integrazione guadagni,
almeno per l'intero periodo di realizzazione degli interventi,
per non meno del 10 per cento delle unita' regolarmente assunte
alla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda:
punti 4.
Se il rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni o le nuove
assunzioni rappresentano almeno il 20 per cento delle unita'
assunte come al precedente punto, punti 6. Programmi da
realizzare in Comuni nei quali e' in corso la procedura di unione
o fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51,
punti 1.
Programmi prontamente cantierabili in quanto conformi alle norme
di P.R.G.C. punti 20. Le aree o gli immobili per cui si
realizzano i programmi sono di proprieta' del soggetto proponente
o di suoi associati, punti 20. Programmi da realizzare da parte
di soggetti attuatori che hanno gia' ottenuto finanziamenti
disposti dalla Regione Piemonte, ai sensi delle leggi 5 agosto
1978 n. 457 e 11 marzo 1988 n. 67, punti 4. Programmi presentati
al Comune da Consorzi di Cooperative edilizie o/e Consorzi di
imprese di costruzione edili o di Cooperative di produzione e
lavoro ai quali aderiscono: per i consorzi di Cooperative
edilizie: un numero di associati non inferiore a 10 Cooperative
edilizie per i consorzi di imprese o di Cooperative di produzione
e lavoro: un numero di associati non inferiore a 4 imprese edili
e/o Cooperative di produzione lavoro. Punti 5 Deve comunque
essere indicata la Cooperativa o l'impresa che effettivamente
realizza l'intervento.
Programmi i cui soggetti attuatori sono Cooperative Edilizie a
proprieta' divisa e indivisa e/o loro Consorzi, Imprese di
Costruzioni edili o Cooperative di produzione e lavoro e/o loro
consorzi: 1) regolarmente iscritti: per le cooperative, al
registro prefettizio, e all'albo nazionale delle cooperative di
abitazione;
per le imprese edili e le Cooperative di produzione e lavoro alla
C.C.I.A.A con oggetto la costruzione o il recupero di immobili
di edilizia abitativa. 2) con un numero di addetti, regolarmente
iscritti a libro paga: per le Cooperative n. 1 addetto punti 3,
n. 2 addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre n. 3 addetti
punti 12; per le Imprese o per le Cooperative di produzione e
lavoro: da 5 a 20 punti 3, da 21 a 30 punti 6, da 31 a 60 punti
9, oltre 60 punti 12.
Programmi proposti da Consorzi di imprese o di produzione
lavoro, ovvero da Consorzi di Cooperative edilizie che dispongono
di addetti regolarmente iscritti a libro paga: n. 1 addetto punti
3, n. 2 addetti punti 6, n. 3 addetti punti 9, oltre 3 addetti
punti 12.
Il numero dei dipendenti rappresenta la media aritmetica delle
maestranze regolarmente iscritte a libro paga negli ultimi 5
anni.
I dipendenti a tempo parziale vengono calcolati sulla base del
numero di ore lavorative realmente effettuate, calcolando come
una unita' lavorativa numero 40 ore settimanali per 52 settimane
all'anno. Qualora il programma proposto dal Comune preveda quale
soggetto attuatore un Consorzio di coordinamento tra una
molteplicita' di soggetti attuatori, il punteggio finale riferito
al Consorzio sara' determinato dalla media aritmetica dei
punteggi tra i singoli soggetti. In caso di parita' si
considerano: per le Imprese, le Cooperative di produzione e
lavoro e loro Consorzi: sede legale nelle provincie in cui si
realizza l'intervento. In subordine il numero dei dipendenti. Per
le Cooperative o loro Consorzi: numero dei soci con residenza o
attivita' lavorativa nel Comune sede di intervento. In subordine
il numero dei soci presentati dall'operatore.
Scadenza per l'anno 1996 presentazione domanda entro il 60 giorno
dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente scheda.