Disegno di legge regionale, n. 6192.
Tassa regionale per il Diritto allo studio Universitario e per
l'abilitazione all'Esercizio Professionale. 1. La presente legge e' finalizzata all'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 23 dell'articolo 3) della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative all'istituzione della tassa
regionale per il Diritto allo Studio Universitario quale tributo
proprio delle Regioni. 1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per
il diritto allo studio Universitario e' interamente devoluto alla
erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390. 1. L'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 e'
determinato in lire 170.000 (centosettantamila). 1. Le funzioni relative alle riscossioni della tassa di cui
all'articolo 1, comma 1) della presente legge sono delegate all'Ente
che gestisce il Diritto allo Studio Universitario istituito con
legge regionale n. 16 del 18 marzo 1992, che assolvera' gli
adempimenti con vincolo di utilizzo dei fondi per le finalita' di
cui all'articolo 2. 1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal
pagamento della tassa, di cui all'articolo 1 comma 1) della presente
legge, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono
stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale
prevista dalla legge regionale 16 del 18 marzo 1992, in conformita'
al Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad Universita'
con sede legale in altra Regione o Provincia autonoma, possono
chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale
per il Diritto allo Studio Universitario mediante apposita istanza
da presentare entro il termine di anni tre a decorrere dalla data
del versamento. 1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui al precedente
articolo 4 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre
anche con accertamenti presso l'Ente regionale, iscrive in apposito
capitolo di entrata le somme indicate e le destina alle finalita' di
cui alla presente legge istituendo a tale fine specifico capitolo di
spesa nel proprio bilancio. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 la tassa prevista dal primo comma
dell'articolo 190 del testo unico approvato con Regio Decreto 31
agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono
l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di
titolo accademico in uno degli Atenei avente sede in Piemonte, e'
fissato in lire 174.000 (centosettantaquattromilalire). 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui alla legge statale nonche' quelle vigenti in
materia di tasse sulle concessioni regionali. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Finalita')
2. Gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun
anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di
studio universitario e post universitario delle Universita' aventi
sede legale nella Regione Piemonte, dell'Istituto Superiore di
Educazione Fisica di Torino, dagli Istituti Universitari e degli
Istituti Superiori di grado Universitario che rilasciano titoli di
studio avente valore legale.
3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di
diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.
(Destinazione)
(Determinazione della tassa)
2. Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa puo'
essere aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.
L'aggiornamento e' disposto entro il mese di marzo dell'anno
accademico precedente quello di riferimento, con deliberazione della
Giunta regionale, sentito il parere della Commissione del Consiglio
regionale competente per il Diritto allo Studio Universitario.
Qualora non si provveda alla determinazione dell'importo della tassa
nei modi ed entro i termini di cui sopra, la tassa e' dovuta nella
misura stabilita per l'anno precedente.
(Delega di funzioni)
2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati in unica
soluzione all'atto dell'iscrizione con idoneo mezzo intestato alla
Tesoreria di detto Ente.
3. Le modalita' di versamento della tassa regionale sono stabilite
dalla Regione sentiti gli Atenei per la definizione delle procedure
operative volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario
da parte degli studenti. Gli Atenei, accettano le immatricolazioni e
le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento
della tassa regionale nella misura dovuta.
4. L'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario entro
il mese di marzo di ogni anno e' tenuto a trasmettere alla Regione
apposito rendiconto delle operazioni svolte con gli impieghi
effettuati, il numero ed il valore delle borse di studio e dei
prestiti d'onore concessi ai sensi della legge n. 390/91 nonche'
delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.
5. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si
applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni
regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle
violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi
concernenti i tributi di cui al presente articolo.
(Criteri per esoneri)
2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale
dovuta per l'immatricolazione e iscrizione gli studenti dichiarati
vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge
n. 390/1991 con le rispettive graduatorie, gli studenti che hanno
conseguito l'idoneita' nelle graduatorie per l'attribuzione di tali
benefici e gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle
rispettive Universita' dal pagamento della tassa di iscrizione ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994,
articolo 6 comma 1).
(Rimborsi)
(Norma contabile)
2. Per l'anno 1996/97 le entrate sono previste in lire 12 miliardi.
3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto
provvedera' alle opportune variazioni del bilancio della Regione per
l'anno 1996.
(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)
2. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa di cui al
comma precedente sono destinati agli interventi per l'attuazione del
diritto allo studio nell'ambito universitario ai sensi dell'articolo
5 legge regionale n. 1/84.
3. L'avere assolto il pagamento della tassa, deve essere dimostrato
all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le
professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo,
all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
(Rinvio)
(Entrata in vigore)