Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6192.

Tassa regionale per il Diritto allo studio Universitario e per l'abilitazione all'Esercizio Professionale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge e' finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 20 al 23 dell'articolo 3) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative all'istituzione della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario quale tributo proprio delle Regioni.
2. Gli studenti sono tenuti a pagare la tassa regionale per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario e post universitario delle Universita' aventi sede legale nella Regione Piemonte, dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, dagli Istituti Universitari e degli Istituti Superiori di grado Universitario che rilasciano titoli di studio avente valore legale.
3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario e di scuola diretta a fini speciali.

Art. 2.
(Destinazione)

1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio Universitario e' interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3.
(Determinazione della tassa)

1. L'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario a decorrere dall'anno accademico 1996/1997 e' determinato in lire 170.000 (centosettantamila).
2. Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa puo' essere aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento e' disposto entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione del Consiglio regionale competente per il Diritto allo Studio Universitario. Qualora non si provveda alla determinazione dell'importo della tassa nei modi ed entro i termini di cui sopra, la tassa e' dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.

Art. 4.
(Delega di funzioni)

1. Le funzioni relative alle riscossioni della tassa di cui all'articolo 1, comma 1) della presente legge sono delegate all'Ente che gestisce il Diritto allo Studio Universitario istituito con legge regionale n. 16 del 18 marzo 1992, che assolvera' gli adempimenti con vincolo di utilizzo dei fondi per le finalita' di cui all'articolo 2.
2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati in unica soluzione all'atto dell'iscrizione con idoneo mezzo intestato alla Tesoreria di detto Ente.
3. Le modalita' di versamento della tassa regionale sono stabilite dalla Regione sentiti gli Atenei per la definizione delle procedure operative volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti. Gli Atenei, accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.
4. L'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario entro il mese di marzo di ogni anno e' tenuto a trasmettere alla Regione apposito rendiconto delle operazioni svolte con gli impieghi effettuati, il numero ed il valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi ai sensi della legge n. 390/91 nonche' delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate e non dovute.
5. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

Art. 5.
(Criteri per esoneri)

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 1 comma 1) della presente legge, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 16 del 18 marzo 1992, in conformita' al Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge n. 390/1991 con le rispettive graduatorie, gli studenti che hanno conseguito l'idoneita' nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle rispettive Universita' dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, articolo 6 comma 1).

Art. 6.
(Rimborsi)

1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad Universita' con sede legale in altra Regione o Provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario mediante apposita istanza da presentare entro il termine di anni tre a decorrere dalla data del versamento.

Art. 7.
(Norma contabile)

1. La Regione, in base alle comunicazioni di cui al precedente articolo 4 e fatte salve le ulteriori verifiche che intenda disporre anche con accertamenti presso l'Ente regionale, iscrive in apposito capitolo di entrata le somme indicate e le destina alle finalita' di cui alla presente legge istituendo a tale fine specifico capitolo di spesa nel proprio bilancio.
2. Per l'anno 1996/97 le entrate sono previste in lire 12 miliardi.
3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto provvedera' alle opportune variazioni del bilancio della Regione per l'anno 1996.

Art. 8.
(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 la tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico in uno degli Atenei avente sede in Piemonte, e' fissato in lire 174.000 (centosettantaquattromilalire).
2. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa di cui al comma precedente sono destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario ai sensi dell'articolo 5 legge regionale n. 1/84.
3. L'avere assolto il pagamento della tassa, deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

Art. 9.
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge statale nonche' quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 10.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.