Disegno di legge regionale, n. 6182.
Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze
Sanitarie assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria
alle strutture sanitarie. 1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle
situazioni di difficolta' e di disagio sociale derivanti dalla
costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da
diverse forme di disabilita', favorisce l'attivazione di Residenze
Assistenziali Flessibili e Sanitarie, concedendo contributi costanti
nel pagamento degli interessi di mutui decennali a soggetti
attuatori pubblici e privati che operino nel territorio regionale. 1. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 1,
devono essere inoltrate, secondo le modalita' indicate dal
provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, al
Settore competente corredate di: 1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, devono risultare
congrui rispetto alle indicazioni del Piano socio sanitario
regionale e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per
l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali". 1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con
l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascun
progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste
finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 6. 1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i
contributi di cui all'articolo 1, comma 1, sono vincolate per la
durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari. 1. Per l'anno 1997 e' autorizzata la spesa di lire 5 (cinque)
miliardi.
(Finalita' e obiettivi)
2. Il contributo in annualita' costanti della misura massima del 6
per cento dell'importo totale del progetto, e' concesso per
l'attivazione di Presidi socio-sanitari tramite la realizzazione
integrale o la ristrutturazione di immobili o presidi gia'
esistenti, compresi l'acquisto dell'area o dell'immobile e le
relative attrezzature e arredi.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a
condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilita'
totale dei presidi secondo le indicazioni delle norme nazionali e
regionali in materia.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro
novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, indica i
requisiti funzionali e strutturali specifici per i presidi oggetto
di finanziamento, nonche', ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",
i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi.
5. I requisiti di cui al comma 4 devono privilegiare risposte
composite di assistenza sia diurna che residenziale, prevedendo
accoglienze differenziate che consentano la massima integrazione tra
servizi sociali e sanitari.
6. La Regione concede altresi' contributi a soggetti pubblici e
privati, nella misura di cui al comma 2, per l'esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire
l'agibilita' delle strutture sanitarie autorizzate ai sensi di
legge.
7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste
dalla Regione Piemonte.
(Modalita' di assegnazione del finanziamento)
a) titolo comprovante la proprieta' o la disponibilita', almeno
trentennale, dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) statuto dell'Ente e, per i soggetti privati con scopo di lucro,
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche
organizzative e gestionali del presidio, con particolare riferimento
alla valutazione dell'intervento conseguente all'applicazione dei
criteri di selezione previsti dal provvedimento di Giunta regionale
di cui all'articolo 1, comma 4;
d) progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori
pubblici", dell'intervento strutturale previsto;
e) atto formale di approvazione del progetto preliminare e del
relativo piano finanziario.
2. Per la prima fase del procedimento, relativa al provvedimento di
assegnazione di cui all'articolo 4, comma 1, il titolo di proprieta'
e l'atto costitutivo possono essere autocertificati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
(Verifiche di Programmazione)
2. La verifica di congruita' e' effettuata dal Settore competente,
previo parere favorevole dell'azienda U.S.L. e del soggetto
gestore dell'attivita' socio-assistenziale competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge
regionale 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive
competenze, dovra' risultare che i presidi oggetto di intervento
sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi
sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.
3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude
alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali e'
stato assegnato il contributo ai sensi della presente legge e
l'azienda U.S.L. , a garanzia dello svolgimento delle attivita' a
rilievo sanitario.
(Modalita' di concessione ed erogazione del
finanziamento)
2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e' disposta,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di
approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo
16, comma 4, della legge 109/1994 e presentato, senza possibilita'
di proroga, entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.
3. Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni
caso, corredato da:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge
per l'intervento specifico;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e del
piano finanziario definitivo;
c) ulteriore documentazione, su richiesta del settore competente,
idonea a comprovare la congruita', sotto l'aspetto economico e
patrimoniale, dell'intervento proposto.
4. Il Settore competente provvede ad assumere il parere del
Servizio Opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale
opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
"Legge generale in materia di opere e lavori pubblici".
5. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e
stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi
conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
6. Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della
dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla
presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del
contributo.
7. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito del
collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del
Presidio nonche' della stipula della convenzione di cui all'articolo
3, comma 3, sono determinati in via definitiva le rimanenti
annualita' del contributo.
8. La prima annualita' del contributo e' erogata al soggetto
beneficiario contestualmente all'emanazione del decreto di cui al
comma 7, i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.
9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di
concessione comporta la decadenza dal contributo, salvo nel caso di
inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente
imputabili ai soggetti beneficiari la possibilita' di proroga, da
parte del Presidente della Giunta regionale, per un periodo comunque
non superiore a nove mesi.
10. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la
decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo
impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso
siano state realizzate solo una parte di opere, purche' consistenti
in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale puo'
disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al
costo delle opere realizzate.
(Vincolo di destinazione)
2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso la
competente Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei
beneficiari.
3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto
interessato, puo' autorizzare il mutamento di destinazione d'uso
dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il
pagamento di una somma pari all'1 per cento dell'importo complessivo
del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento
dei trenta anni.
(Norme finanziarie)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 verranno
istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
"Contributi costanti nel pagamento degli interessi di mutui
decennali per la realizzazione integrale o la ristrutturazione di
immobili esistenti finalizzati all'attivazione di Residenze
Assistenziali Flessibili e Sanitarie" con la dotazione di lire 3
(tre) miliardi; "Contributi costanti nel pagamento degli interessi
di mutui decennali per interventi di manutenzione straordinaria alle
strutture sanitarie" con la dotazione di lire 2 (due) miliardi.
3. Agli oneri relativi all'anno 1997 si fa fronte mediante
riduzione del capitolo 27170 del bilancio 1997.