Disegno di legge regionale, n. 6181.
Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei
distretti industriali del Piemonte. 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 36 comma 3,della legge 5 ottobre 1991 n. 317,
organizza e disciplina interventi nelle aree classificate come
distretti industriali ai sensi della citata legge, del decreto
ministeriale 21 aprile 1993 e della deliberazione di attuazione del
Consiglio regionale. 1. Nell'ambito di ogni distretto, o di aggregazioni di distretti
omogenei, possono essere istituiti, su iniziativa delle parti
istituzionali locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto. 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione
dell'articolo 36, comma 3, della legge 317/1991, e' autorizzato a
stipulare contratti di programma aventi ad oggetto progetti
innovativi di politica industriale concernenti piu' imprese con
consorzi, societa' consortili, piccole e medie imprese fra loro
associate, societa' consortili a capitale misto pubblico e privato,
enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi
finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di
imprese, aventi sede ed operanti nelle aree classificate come
distretti industriali ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della
legge 317/1991. 1. I progetti, relativi ad uno o piu' distretti, dovranno
perseguire le seguenti finalita': 1. I progetti dovranno riferirsi almeno ad una delle tipologie di
contenuti di seguito specificate: 1. Il finanziamento dei progetti e' concesso, nella misura del 40
per cento delle spese ritenute ammissibili e dei valori assoluti di
cui all'articolo 3, ai seguenti soggetti: 1. I soggetti indicati all'articolo 6 interessati ai contributi di
cui alla presente legge presentano le proposte di progetto e la
relativa richiesta di finanziamento al Presidente della Giunta
regionale e, in copia, al comitato di distretto competente, se
formalmente costituito, alle scadenze previste dalla deliberazione
della Giunta regionale di cui al successivo capoverso. 1. Nel caso di presentazione di piu' proposte di progetto e delle
relative richieste di finanziamento, costituiscono elementi di
priorita': 1. Per gli interventi previsti dall'articolo 6 e' autorizzata, per
l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 3.000 milioni.
(Finalita' della legge)
2. La Regione individua il distretto quale sede di promozione e di
coordinamento delle iniziative locali di politica industriale
attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e
sociali operanti nell'area, al fine di approfondire la conoscenza
delle problematiche del sistema produttivo, perseguire l'uso piu'
efficace degli strumenti di politica industriale esistenti,
ricercare e attivare nuove linee di intervento. A tal fine la
Regione favorisce la costituzione dei Comitati di distretto di cui
all'articolo 2.
3. La Regione inoltre sostiene e finanzia, alle condizioni e con le
modalita' di cui alla presente legge, secondo quanto previsto
dall'articolo 36 comma 3, della legge 317/1991, progetti innovativi
di politica industriale concernenti piu' imprese proposti e
realizzati, nelle aree classificate come distretto, da consorzi,
societa' consortili, piccole e medie imprese fra loro associate,
societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, Enti e
societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi finalita'
statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.
(Comitati di Distretto)
2. I Comitati sono composti dai rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative dell'area e dai rappresentanti degli Enti locali di
maggior dimensione e di eventuali altre istituzioni pubbliche
operanti nel campo della politica industriale nell'area.
3. I Comitati sono istituiti con deliberazione della Giunta
regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello locale e
secondo criteri di rappresentativita' e di equilibrata presenza
delle componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, Enti
pubblici).
4. La Giunta Regionale e' autorizzata, dove le caratteristiche
dimensionali e l'affinita' delle problematiche industriali lo
rendono opportuno, a promuovere l'aggregazione fra distretti
contigui, istituendo un unico Comitato di distretto.
5. Il Comitato ha sede di norma presso il comune di maggior
dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica,
che ne assicura il coordinamento dell'attivita' e la segreteria
tecnica secondo le modalita' stabilite dal Comitato stesso al fine
di assicurarne la migliore funzionalita'.
6. La funzione del comitato di distretto e' quella di costituire
una sede locale di confronto fra le parti interessate sui temi di
politica industriale locale; in particolare il comitato di
distretto:
a) promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti
di politica industriale presenti nella legislazione regionale,
nazionale e comunitaria;
b) evidenzia la opportunita' di nuovi strumenti di intervento;
c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di
politica industriale di interesse locale;
d) esprime, laddove il Comitato sia stato formalmente istituito, un
parere, non vincolante, sui progetti di cui si richiede il
finanziamento ai sensi della presente legge.
7. Il parere ha come contenuto una valutazione sul grado di
corrispondenza del progetto proposto agli obiettivi e ai contenuti
indicati dagli articoli 4 e 5, rapportati alle specifiche
caratteristiche del distretto.
(Contratti di programma)
2. I progetti e i contratti di programma sono preventivamente
approvati dalla Giunta regionale che autorizza il Presidente alla
stipulazione dei contratti.
3. Il finanziamento dei progetti puo' avvenire anche senza il
ricorso al contratto di programma quando le caratteristiche del
progetto, per durata e/o entita' del contributo richiesto e/o numero
dei soggetti coinvolti e/o caratteristiche tecniche, non presenta
particolari complessita'; in tal caso le modalita' di realizzazione
del progetto e le condizioni del finanziamento regionale sono
direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di
approvazione del progetto.
4. I progetti possono riferirsi ad un solo distretto o a piu'
distretti contigui con problematiche analoghe.
5. La durata dei progetti non puo' superare i tre anni.
6. Il finanziamento e' concesso nei limiti percentuali di cui
all'articolo 6 e non puo' comunque superare l'ammontare di lire
1.000 milioni nel triennio, con il limite di lire 500 milioni per
anno.
7. I progetti devono avere finalita' e contenuti riferibili ad una
o piu' delle indicazioni previste negli articoli 4 e 5.
8. I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di
altri specifici interventi di politica industriale comunitaria,
nazionale e regionale devono essere con questi opportunamente
coordinati.
(Finalita' dei progetti)
a) creare le condizioni che consentano la valorizzazione delle
risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o
potenzialmente reperibili all'interno del distretto o attraibili
nello stesso;
b) favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto
imprenditoriale minore e promuovere il rilancio dell'occupazione
qualificata in attivita' innovative di ricerca, produzione, servizi;
c) favorire la trasformazione e lo sviluppo del territorio
arricchendone la dotazione di strutture di servizio al sistema
produttivo.
2. In particolare, tenendo conto delle diverse situazioni e
condizioni locali e settoriali, dovranno essere perseguiti i
seguenti obiettivi:
a) sviluppare ulteriormente le strutture produttive esistenti,
specie con il rafforzamento della loro proiezione internazionale;
b) favorire i processi di riorganizzazione interna dei settori di
specializzazione produttiva, specie nella prospettiva di
integrazione di sistema e di consolidamento delle relazioni fra
imprese;
c) migliorare le prestazioni operative dei sistemi produttivi
specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi
innovativi mirati ad elevare il livello di qualita' di processo, di
prodotto e di strutture organizzative;
d) sostenere, dove necessario, la diversificazione e la
riconversione delle strutture operanti in specializzazioni
produttive mature;
e) sostenere la reindustrializzazione di aree che, pur
presentandosi ancora come distretti industriali, evidenziano
processi di declino, e la riconversione dei settori colpiti da
fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova
impreditorialita' e la riallocazione delle risorse umane.
(Contenuti dei progetti)
a) sviluppo o creazione di sportelli territoriali specializzati di
infomazione, assistenza e promozione per l'utilizzo da parte delle
imprese delle strumentazioni di supporto relative alle normative ed
agli interventi regionali, nazionali e comunitari per il sistema
produttivo;
b) sviluppo o creazione di centri per servizi comuni alle imprese
con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di
attivita' e di funzioni a contenuto innovativo, alla promozione di
nuove attivita' produttive, alla gestione unificata di procedure
amministrative;
c) predisposizione di metodologie e sistemi per analisi, diagnosi
ed interventi di qualita' e di certificazione di prodotti e processi
e per l'omologazione e l'unificazione delle normative e degli
standards tecnici;
d) sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori
per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, per il loro
trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo
del design e per le applicazioni di procedure di qualita' e di
certificazione;
e) sostegno alle attivita' di promozione e di commercializzazione
delle produzioni presenti nel distretto, con particolare riferimento
alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica
internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita
e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle iniziative di
promozione commerciale, alla ricerca di partnership tecnologiche e
commerciali, alle attivita' di promozione dell'immagine dei
distretti e dei loro prodotti;
f) attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni
per una piu' efficiente gestione dei flussi informativi e fisici,
interni ed esterni ai distretti, con particolare riferimento alle
relazioni di fornitura ed alla cooperazione fra imprese e fra queste
e la Pubblica Amministrazione;
g) risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali
dismessi, da destinare alle attivita' produttive, tecnologiche, di
ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese nonche' ad
attivita' di promozione e valorizzazione dell'immagine del distretto
e delle sue tradizioni industriali;
h) predisposizione di analisi e di metodologie di intervento
innovative rispetto a problematiche ambientali connesse alle
attivita' produttive specifiche del distretto e relative
applicazioni;
i) altre iniziative di politica industriale locale il cui contenuto
sia riferibile ad ulteriori eventuali obiettivi stabiliti dal
Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 8.
(Soggetti beneficiari e condizioni del finanziamento)
a) Consorzi o Societa' consortili costituite, anche in forma
cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane,
o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di
servizi. I consorzi e le societa' consortili devono essere
costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o
un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. La quota
consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20
per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
b) societa' consortili a capitale misto pubblico privato costituite
fra piccole e medie imprese come specificate alla lettera a), Enti
Pubblici, anche territoriali, Enti Privati di ricerca e assistenza
tecnica, Associazioni imprenditoriali e/o Organizzazioni sindacali
di categoria. Le societa' consortili miste debbono essere costituite
da piccole e medie imprese ed Enti pubblici in numero non inferiore
a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20
milioni; possono partecipare alla societa' consortile anche imprese
la cui dimensione ecceda quella stabilita nell'ultimo capoverso del
presente comma a condizione che la quota della loro partecipazione
non superi, sia singolarmente che nell'insieme, la quota del 20 per
cento del capitale sociale;
c) piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), tra
loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la
realizzazione di uno o piu' progetti di cui all'articolo 5;
d) Enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi
finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di
imprese.
2. I soggetti beneficiari devono avere sede ed operare nelle aree
classificate come distretti industriali.
3. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come
tali ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1994
"Adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di
piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative
vigenti in favore dell'apparato produttivo" e sue eventuali
modificazioni ed integrazioni.
4. Sono ammissibili al contributo gli investimenti materiali ed
immateriali effettuati dopo la presentazione del progetto, mediante
acquisizione o realizzazione diretta, attraverso i quali si
concretizza il progetto approvato; le spese ammissibili sono
specificate nella deliberazione di approvazione del progetto.
5. Il contributo, in conto capitale, e' erogato in una o piu' rate
in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le
modalita' stabilite nella deliberazione di approvazione assunta
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3. Il contributo non
puo' riferirsi ad iniziative che gia' fruiscono di finanziamenti, in
conto capitale, comunitari, statali o regionali.
6. I controlli sull'attuazione del progetto sono di competenza
della Giunta regionale; i contributi sono revocati nel caso in cui
il progetto non sia stato realizzato nei tempi previsti, ovvero nel
caso di gravi difformita' della realizzazione rispetto al progetto
approvato. E' in facolta' della Giunta regionale di erogare comunque
la quota di contributo corrispondente alla parte del progetto
realizzato, qualora questa abbia una sua propria validita' e una
autonoma funzionalita'.
(Procedure)
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale,
con propria deliberazione, stabilisce le scadenze annuali per la
presentazione delle proposte di progetto e delle relative richieste
di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le
modalita' stabilite nella stessa deliberazione.
3. Il Comitato di distretto, esprime alla Giunta regionale il
parere previsto dall'articolo 2 comma 6, entro i quarantacinque
giorni successivi alle suddette scadenze.
4. L'istruttoria delle domande di finanziamento e' affidata alle
strutture della Giunta regionale competenti in materia di industria
che possono avvalersi della assistenza tecnica degli Enti
strumentali della Regione e che acquisiscono, nel caso in cui le
proposte di progetto interessino in modo rilevante anche altre
materie, i pareri delle altre strutture regionali interessate.
5. Gli uffici regionali possono richiedere notizie esplicative,
integrazioni e modificazioni alla proposta di progetto.
6. L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con la
deliberazione della Giunta regionale assunta ai sensi dell' articolo
3, comma 2, ovvero con una deliberazione di non accoglimento della
domanda.
7. Le strutture regionali competenti in materia di industria
provvederanno direttamente o per il tramite degli enti strumentali,
ad una attivita' di monitoraggio e di valutazione sugli effetti dei
progetti realizzati rispetto alla situazione economica del distretto
interessato; a tal fine i soggetti beneficiari degli interventi di
cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni
richieste dagli uffici.
8. Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e'
presentata annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale entro il
primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche
al fine dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di ulteriori
indirizzi e priorita' per i progetti, cosi' come previsto
dall'articolo 8.
9. Al fine di stimolare la predisposizione di progetti
corrispondenti alle finalita' di cui alla presente legge e correlati
alle problematiche dei distretti, la Giunta regionale, di propria
iniziativa o su proposta dei Comitati di distretto, puo' avvalersi
di qualificati istituti pubblici o privati specializzati nelle
analisi economiche e nello studio delle politiche industriali per i
sistemi locali di imprese al fine di approfondire le caratteristiche
socio-economiche delle aree distrettuali.
(Priorita')
a) la collocazione del distretto in tutto o in parte in aree non
ammissibili ad altri interventi di politica industriale comunitaria
riferiti a specifiche aree territoriali o settoriali;
b) Il parere favorevole del Comitato di distretto;
c) gli effetti occupazionali diretti previsti in relazione alla
attuazione del progetto;
d) il grado di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese
locali e gli effetti diffusivi dell'intervento nel territorio;
e) il carattere innovativo degli interventi previsti dal progetto;
f) il contributo ai processi di internazionalizzazione del sistema
produttivo derivante dall'attuazione del progetto.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' stabilire
con propria deliberazione, ulteriori priorita' ovvero indicare
obiettivi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 5,
riferibili in ogni caso ad interventi di politica industriale
locale. Le suddette indicazioni valgono per i progetti presentati a
partire dalla scadenza successiva alla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione della predetta deliberazione del
Consiglio regionale.
(Disposizioni finanziarie)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1996, e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Interventi per il finanziamento di progetti innovativi di politica
industriale locale" e con la dotazione di lire 3.000 milioni in
termini di competenza e di cassa.
3. Per le attivita' previste dall'articolo 7 e' autorizzata, per
l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 500 milioni.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1996 e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Spese per l'assistenza tecnica alle istruttorie, per il
monitoraggio dei risultati, per l'attivita' di analisi delle
problematiche economiche dei distretti" e con la dotazione di lire
500 milioni in termini di competenza e di cassa.
5. Agli oneri complessivi, pari a lire 3.500 milioni, conseguenti
l'applicazione dei precedenti commi, si provvede come segue: per
lire 500 milioni mediante riduzione del capitolo n. 15910 e per lire
3.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 27170.
6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione
dei relativi bilanci.
7. La Giunta regionale e' autorizzata, ove ne ricorrano i
presupposti, ad utilizzare, per il finanziamento degli interventi di
cui alla presente legge, anche risorse comunitarie attivando
procedure di cofinanziamento.