Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6175.

Modifiche alla Legge regionale 18 gennaio 1995 n. 8: 'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4" sono inserite le seguenti: "e del comma 1 bis del presente articolo".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1995 e' inserito il seguente: "1 bis. La quota prevista per il finanziamento dell'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati viene ripartita alle Unita' sanitarie locali ( USL ), alle quali e' riconducibile l'inserimento degli assistiti nelle strutture".

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge regionale 8/1995 e' sostituito dal seguente: 1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale e' ripartita tra le USL , le Aziende ospedaliere, gli ospedali dell'Ordine Mauriziano, gli ospedali Valdesi e le istituzioni sanitarie che le leggi regionali individuano come facenti parte della rete regionale.
2. Il piano di investimenti per il riparto della quota di cui al comma 1, ove non sia compreso nel Piano socio sanitario regionale vigente, e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, integrato delle linee di programmazione.
3. I programmi di cui al comma 2 devono tener conto, in via prioritaria, della necessita' di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.
4. Le aziende e gli Enti di cui al comma 1 richiedono all'Assessorato regionale competente l'ammissione al finanziamento, nei termini del programma regionale di cui al comma 2, allegando il progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il relativo atto formale di approvazione dell'intervento da realizzare.
5. I finanziamenti sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo del finanziamento per ciascun intervento e i termini di presentazione del progetto definitivo.
6. La concessione del finanziamento di cui al comma 5 e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994 e presentato, senza possibilita' di proroga, entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.
7. Il progetto definitivo di cui al comma 6 deve essere corredato da:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per l'intervento specifico;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e del piano finanziario definitivo.
8. Il settore competente provvede ad assumere il parere del Servizio Opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.
9. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
10. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, nelle seguenti misure:
a) 30 per cento alla stipula e registrazione del contratto di appalto dei lavori da parte delle Aziende e degli Enti di cui al comma 1;
b) 30 per cento previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30 per cento dei lavori a contratto;
c) 30 per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del 90 per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei lavori a contratto;
d) 10 per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del 100 per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
11. L'erogazione del finanziamento in conto capitale puo' essere disposta in unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e di opere infrastrutturali, con l'obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilita' dei beni stessi.
12. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari la possibilita' di proroga, da parte del Presidente della Giunta regionale, per un periodo comunque non superiore a nove mesi.
13. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purche' consistenti in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale puo' disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 e' sostituito dal seguente: "1. Il Direttore Generale puo' provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, previa autorizzazione della Giunta regionale se trattasi di beni immobili ovvero di beni mobili del valore superiore ai 200 milioni".
2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 sono cassate le parole: "ed al valore dell' ECU , determinato in sede nazionale".

Art. 4.

1. La rubrica del capo I del Titolo III della legge regionale 8/1995 e' sostituita dalla seguente: "Fornitura di beni e servizi ed appalto di opere".
2. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e' sostituita dalla seguente: "Beni, servizi, opere pubbliche e concessioni".
3. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e' inserito il seguente: "Articolo 16 bis. (Trattativa privata) 1. Per le USL e le Aziende ospedaliere e' ammesso, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, il ricorso alla trattativa privata interpellando piu' persone o ditte ritenute idonee:
a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;
b) per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da privativa industriale o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed in grado di perfezione richiesti;
d) quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione;
e) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi dell'Azienda sanitaria;
f) quando l'importo del contratto non superi duecentomila ECU per quanto riguarda le forniture di beni e servizi, ovvero per gli appalti di lavori pubblici il limite stabilito dalle norme nazionali in materia".

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8/1995 e' inserito il seguente: "2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la funzione di Commissario Liquidatore delle preesistenti Unita' socio sanitarie locali e' attribuita al Direttore Generale al quale e' stata affidata, ai sensi del presente articolo, la gestione stralcio delle partite 1994 precedenti".

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 e' sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1996 il bilancio, la contabilita' finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1996 che dovra' essere assoggettato al controllo della Giunta regionale".
2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 dopo le parole "Il bilancio di previsione 1995" sono aggiunte le seguenti: "e 1996".

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8/1995 dopo la parola "riferimenti" sono aggiunte le seguenti: "al Presidente del Comitato di Gestione".