Disegno di legge regionale, n. 6175.
Modifiche alla Legge regionale 18 gennaio 1995 n. 8:
'Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle
Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere'. 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio
1995, n. 8 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4" sono inserite
le seguenti: "e del comma 1 bis del presente articolo". 1. L'articolo 7 della legge regionale 8/1995 e' sostituito dal
seguente: 1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale e'
ripartita tra le USL , le Aziende ospedaliere, gli ospedali
dell'Ordine Mauriziano, gli ospedali Valdesi e le istituzioni
sanitarie che le leggi regionali individuano come facenti parte
della rete regionale. 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8/1995 e'
sostituito dal seguente: "1. Il Direttore Generale puo' provvedere
all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme
stabilite dai commi 2, 3 e 4, previa autorizzazione della Giunta
regionale se trattasi di beni immobili ovvero di beni mobili del
valore superiore ai 200 milioni". 1. La rubrica del capo I del Titolo III della legge regionale
8/1995 e' sostituita dalla seguente: "Fornitura di beni e servizi ed
appalto di opere". 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8/1995 e'
inserito il seguente: "2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 14,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la funzione di Commissario
Liquidatore delle preesistenti Unita' socio sanitarie locali e'
attribuita al Direttore Generale al quale e' stata affidata, ai sensi
del presente articolo, la gestione stralcio delle partite 1994
precedenti". 1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 e'
sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1996 il bilancio,
la contabilita' finanziaria e le scritture obbligatorie continuano
ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e
successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la
normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del
rendiconto generale per l'esercizio 1996 che dovra' essere
assoggettato al controllo della Giunta regionale". 1. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 8/1995 dopo la
parola "riferimenti" sono aggiunte le seguenti: "al Presidente del
Comitato di Gestione".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/1995 e'
inserito il seguente: "1 bis. La quota prevista per il finanziamento
dell'assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e
lungodegenti stabilizzati viene ripartita alle Unita' sanitarie
locali ( USL ), alle quali e' riconducibile l'inserimento degli
assistiti nelle strutture".
2. Il piano di investimenti per il riparto della quota di cui al
comma 1, ove non sia compreso nel Piano socio sanitario regionale
vigente, e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale, integrato delle linee di programmazione.
3. I programmi di cui al comma 2 devono tener conto, in via
prioritaria, della necessita' di riequilibrare, correlandole alle
effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di
disomogeneita' esistenti sul territorio regionale relativamente alle
strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni
strumentali.
4. Le aziende e gli Enti di cui al comma 1 richiedono
all'Assessorato regionale competente l'ammissione al finanziamento,
nei termini del programma regionale di cui al comma 2, allegando il
progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il relativo atto formale di
approvazione dell'intervento da realizzare.
5. I finanziamenti sono assegnati dalla Giunta regionale, con
l'indicazione dell'ammontare complessivo del finanziamento per
ciascun intervento e i termini di presentazione del progetto
definitivo.
6. La concessione del finanziamento di cui al comma 5 e' disposta
con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di
approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo
16, comma 4, della legge 109/1994 e presentato, senza possibilita'
di proroga, entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.
7. Il progetto definitivo di cui al comma 6 deve essere corredato
da:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge
per l'intervento specifico;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e del
piano finanziario definitivo.
8. Il settore competente provvede ad assumere il parere del
Servizio Opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale
opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n.
18.
9. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e
stabilisce altresi' il termine di ultimazione degli stessi
conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
10. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati
mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile
del procedimento, nelle seguenti misure:
a) 30 per cento alla stipula e registrazione del contratto di
appalto dei lavori da parte delle Aziende e degli Enti di cui al
comma 1;
b) 30 per cento previa presentazione dello stato di avanzamento
emesso al raggiungimento del 30 per cento dei lavori a contratto;
c) 30 per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del
90 per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello
stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 per cento dei
lavori a contratto;
d) 10 per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del
100 per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
nonche' del quadro economico di tutte le spese sostenute per la
realizzazione dell'opera.
11. L'erogazione del finanziamento in conto capitale puo' essere
disposta in unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e
di opere infrastrutturali, con l'obbligo della presentazione di
idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilita' dei
beni stessi.
12. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di
concessione comporta la decadenza dal contributo, salvo nel caso di
inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente
imputabili ai soggetti beneficiari la possibilita' di proroga, da
parte del Presidente della Giunta regionale, per un periodo comunque
non superiore a nove mesi.
13. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la
decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo
impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso
siano state realizzate solo una parte di opere, purche' consistenti
in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale puo'
disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al
costo delle opere realizzate.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15 della legge
regionale 8/1995 sono cassate le parole: "ed al valore dell' ECU ,
determinato in sede nazionale".
2. La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e'
sostituita dalla seguente: "Beni, servizi, opere pubbliche e
concessioni".
3. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 8/1995 e' inserito il
seguente: "Articolo 16 bis. (Trattativa privata) 1. Per le USL e
le Aziende ospedaliere e' ammesso, fatto salvo quanto stabilito dalla
normativa nazionale, il ricorso alla trattativa privata
interpellando piu' persone o ditte ritenute idonee:
a) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;
b) per l'acquisto di cose la cui produzione e' garantita da
privativa industriale o per la cui natura non e' possibile promuovere
il concorso di pubbliche offerte;
c) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola
ditta puo' fornire con i requisiti tecnici ed in grado di perfezione
richiesti;
d) quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia
tale da non consentire l'indugio della licitazione;
e) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili
destinati ad uffici o servizi dell'Azienda sanitaria;
f) quando l'importo del contratto non superi duecentomila ECU per
quanto riguarda le forniture di beni e servizi, ovvero per gli
appalti di lavori pubblici il limite stabilito dalle norme nazionali
in materia".
2. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8/1995 dopo le
parole "Il bilancio di previsione 1995" sono aggiunte le seguenti:
"e 1996".