Disegno di legge regionale, n. 6174.
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 'Norme di
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381' 'Disciplina delle
cooperative sociali'. 1. L'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 e'
sostituito dal seguente: 1. L'articolo 17 della legge regionale 18/1994 e' sostituito dal
seguente: 1. L'articolo 18 della legge regionale 18/1994 e' sostituito dal
seguente: 1. All'articolo 19 della legge regionale 18/1994 sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: "2 bis. Sono inoltre ammessi a fruire dei
benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiamo
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci
lavoratori o come lavoratori dipendenti: 1. All'articolo 20 della legge regionale 18/1994 e' aggiunto il
seguente comma : "1 bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui
all'articolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui
all'articolo 14 ne' con le spese di avviamento riconosciute
all'articolo 18, comma 1, per tutta la durata del progetto di
sviluppo". 1. Al comma 1, dell'articolo 21 della legge regionale 18/1994 e'
aggiunta la seguente lettera: "c bis) i criteri per l'utilizzo e
l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 16 nonche' il tasso
di interessi da applicarsi ai fondi regionali".
"Articolo 16 (Finanziamenti a tasso agevolato)
1. La Regione puo' concedere alle cooperative sociali un
finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli Istituti di
credito, che copra fino al 100 per cento delle spese riconosciute
ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari all'80
per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non
superiore a lire 150 milioni.
2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad
impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere
murarie ed arredi inerenti l'attivita' di impresa".
"Articolo 17 (Costituzione di un fondo di rotazione)
1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui
all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente
l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un
fondo di rotazione".
"Articolo 18 (Servizi di assistenza e spese di avviamento)
1. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del
progetto di sviluppo, di cui all'articolo 14, da sostenere o gia'
sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative sociali di
nuova costituzione, la Regione puo', inoltre, concedere un
contributo non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile e per un importo non superiore a lire 20 milioni.
2. Per spese di avviamento, di cui al comma 1, sono da intendersi:
le spese di costituzione della cooperativa, l'acquisto di materie
prime e semilavorati, il canone di locazione per gli immobili
destinati alle attivita' produttive non superiore a mesi dodici.
3. In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 14, ai
finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 ed ai
contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' concedere,
secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 5, contributi in relazione
alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di assistenza
tecnico gestionale.
4. Il contributo, di cui al comma 3, e' concesso fino ad un massimo
del 30 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate
e per un importo non superiore a lire 10 milioni.
5. Per servizi di assistenza tecnico gestionale sono da intendersi:
l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica nonche'
gli investimenti di orientamento e di supporto alla gestione
aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive".
a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti
penitenziari;
b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto
dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive
modifiche ed integrazioni.
2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis puo' essere concesso,
per un massimo di due anni, a partire dall'instaurarsi di regolare e
documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato".