Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6173.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29'.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'articolo 11 della legge regionale 9 Ottobre 1995, n. 72 e' sostituito dal seguente:
"Art 11 (Interventi per l'uso dei pascoli). 1). La Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' montane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolive di proprieta' pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non piu' convenientemente utilizzati.
2). Le Comunita' montane, attraverso convenzioni con i Comuni, attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza".

Art. 2.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.