Disegno di legge regionale, n. 6173.
Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 9 ottobre
1995, n.72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per
lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla
legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge
regionale 18 giugno 1992, n. 29'. 1. L'articolo 11 della legge regionale 9 Ottobre 1995, n. 72 e'
sostituito dal seguente: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
"Art 11 (Interventi per l'uso dei pascoli).
1). La Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
Comunita' montane, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge determina criteri generali per l'utilizzo delle aree
pascolive di proprieta' pubblica, individua le tipologie per lo
sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli
abbandonati o non piu' convenientemente utilizzati.
2). Le Comunita' montane, attraverso convenzioni con i Comuni, attuano le
disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza".