Disegno di legge regionale, n. 6172.
Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituita la qualifica
dirigenziale unica, che ricomprende le previgenti qualifiche
dirigenziali, in applicazione delle norme di cui all'articolo 15 del
medesimo decreto. 1. Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale unica e'
inserito in un ruolo unico regionale della dirigenza. 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, o comunque in
contrasto, con la presente legge e con il principio della qualifica
unica dirigenziale. 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli
stanziamenti e di cui ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio
di previsione per l'anno 1996. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Qualifica dirigenziale unica)
2. I dirigenti regionali inquadrati nella ex seconda qualifica
dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale e'
pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione
giuridica ed economica acquisita, fino alla data di conclusione
dell'eventuale procedura di rifacimento del concorso e comunque non
oltre il 31 marzo 1997.
(Ruolo unico della dirigenza)
2. La Giunta regionale individua le strutture organizzative, di cui
alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 "Norme
sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte" e
successive modifiche e integrazioni, per la cui direzione e'
necessario il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale
abilitazione professionale o iscrizione ad albi professionali.
(Abrogazione di norme)
(Norma finanziaria)
(Urgenza)