Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6172.

Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Qualifica dirigenziale unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituita la qualifica dirigenziale unica, che ricomprende le previgenti qualifiche dirigenziali, in applicazione delle norme di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.
2. I dirigenti regionali inquadrati nella ex seconda qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale e' pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione giuridica ed economica acquisita, fino alla data di conclusione dell'eventuale procedura di rifacimento del concorso e comunque non oltre il 31 marzo 1997.

Art. 2.
(Ruolo unico della dirigenza)

1. Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale unica e' inserito in un ruolo unico regionale della dirigenza.
2. La Giunta regionale individua le strutture organizzative, di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte" e successive modifiche e integrazioni, per la cui direzione e' necessario il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione ad albi professionali.

Art. 3.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, o comunque in contrasto, con la presente legge e con il principio della qualifica unica dirigenziale.

Art. 4.
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti e di cui ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996.

Art. 5.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.