Disegno di legge regionale, n. 6170.
Adeguamento delle competenze trasferite alle Regioni in materia di
parcheggi. 1. La presente legge ha lo scopo di attuare il programma regionale
per la realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico di cui
alla legge 24 marzo 1989, n. 122 attraverso la disciplina delle
competenze trasferite alle Regioni dall'articolo 12 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e dall'articolo 3 comma 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, inerente le misure di razionalizzazione della
finanza pubblica. 1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi per la
realizzazione dei Programmi Urbani dei Parcheggi di cui agli
articoli 3 e 6 della legge 122/1989. 1. I contributi previsti dalla legge 122/1989 trasferiti alla
Regione e dall'articolo 3, comma 1 della legge 549/1995 per la
realizzazione del programma dei parcheggi, possono essere erogati in
dieci annualita' con le procedure indicate all'articolo 4 della
legge 122/1989 o, previo accordo con il Comune competente e
compatibilmente con le disponibilita' sui relativi capitoli di
bilancio regionali, secondo le modalita' previste dalla legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18. 1. La Giunta regionale provvede periodicamente: 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale approva con propria deliberazione: 1. Per la concessione dei contributi costanti, di durata non
superiore agli anni otto, sono autorizzati limiti di impegno, a
partire dall'esercizio finanziario 1996, il cui importo complessivo
e' uguale all'ammontare dei trasferimenti annuali effettuati, per la
realizzazione dgli interventi previsti dalla legge 122/1989,
dall'amministrazione centrale dello Stato.
(Finalita' della legge)
(Ambito di intervento della legge)
(Modalita' di erogazione dei contributi)
2. I contributi sono corrisposti a favore dei Comuni o dei soggetti
cui i Comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la
gestione dei parcheggi.
3. Al fine di garantire la fattibilita' economica degli interventi
nei parcheggi solo parzialmente destinati ad uso pubblico e'
consentita la cessione di posti ad altri soggetti, anche mediante
trasferimento del diritto di superficie, fino ad una percentuale
massima del 40 per cento.
4. Qualora il costo per posto auto sia inferiore ad costo standard,
ricalcolato ai sensi dell'articolo 4, il soggetto realizzatore
dell'opera puo' utilizzare la differenza per il completamento delle
opere accessorie necessarie alla funzionalita' e fruibilita'
dell'impianto.
(Adempimenti della Giunta regionale)
a) all'aggiornamento dell'elenco dei progetti ammessi al
finanziamento;
b) all'adeguamento dei contributi sulla base dei criteri previsti
dall'articolo 4, comma 2 della legge 122/1989 commisurati al numero
di posti auto a rotazione ed ai relativi costi standard;
c) all'adeguamento dei costi standard previsti dall'articolo 4 del
decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 41 sulla base dei "Numeri
indici del costo di costruzione" ISTAT per opere assimilabili;
d) ad approvare, quando necessario, speciale schema-tipo di
convenzione di cui all'articolo 5 della legge 122/1989 sulla base
delle modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.
(Disciplina attuativa)
a) i criteri di priorita' per l'ammissione ai finanziamenti;
b) le procedure per l'erogazione dei contributi;
c) le modalita' e le garanzie con cui il beneficiario dovra'
assicurare il regolare stato di avanzamento dei lavori, l'inizio e
la regolare prosecuzione nella gestione del servizio, nonche' le
modalita' per la vigilanza ed il controllo su quest'ultima;
d) le modalita' di verifica di tutte le procedure necessarie per
l'attuazione dei progetti nei tempi stabiliti;
e) le modalita' per la sospensione o revoca del contributo nel caso
di inadempienze e irregolarita' nell'avanzamento lavori o nella
gestione del servizio.
(Norme finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede
mediante l'utilizzo dgli stanziamenti iscritti ai capitoli 25204 e
25206 del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 1996.
3. Agli oneri di spesa per gli anni successivi il 1996 si fara'
fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci.