Disegno di legge regionale, n. 6164.
Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato. Allegato Art. 2. Programmazione e risorse
Art. 3. Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi.
TITOLO II. Promozione economica e imprenditoriale
Capo I. Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato
Art. 4. Istituzione del Fondo
Art. 5. Programma degli interventi
Art. 6. Gestione del Fondo
Art. 7. Gruppo tecnico di valutazione
Art. 8. Relazione annuale.
Capo II. Agevolazioni per l'accesso al credito
Art. 9. Tipologia degli interventi
Art. 10. Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
Art. 11. Consorzio regionale artigiano di garanzia
fidi-Artigianfidi
Art. 12. Consorzio regionale fra i Confidi
Art. 13. Promozione della cooperazione di garanzia collettiva
Art. 14. Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA
Artigiancassa
Art. 15. Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale.
Capo III. Insediamenti artigiani e aree attrezzate
Art. 16. Qualificazione degli insediamenti artigiani
Art. 17. Soggetti attuatori degli interventi
Art. 18. Programma annuale degli interventi
Art. 19. Modalita' dei finanziamenti.
Capo IV. Servizi reali e assistenza tecnica
Art. 20. Sistemi di qualita' e certificazione
Art. 21. Assistenza tecnica
Art. 22. Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano
Art. 23. Interventi per la tutela ambientale.
Capo V. Promozione commerciale
Art. 24. Servizi per la promozione commerciale
Art. 25. Agevolazioni per i consorzi all'esportazione
Art. 26. Iniziative dirette.
Capo VI. Artigianato artistico e tipico di qualita'
Art. 27. Obiettivi
Art. 28. Disciplinari di produzione
Art. 29. Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche
Art. 30. Interventi
Art. 31. Modalita' degli interventi
Art. 32. Istruzione e addestramento artigiano.
Capo VII. Interventi in dipendenza di eventi calamitosi
Art. 33. Tipologia degli interventi
Art. 34. Fondi rischi speciali
Art. 35. Contributi in conto capitale
Art. 36. Contributi in conto interessi e in conto canoni.
Capo VIII. Osservatorio regionale dell'artigianato
Art. 37. Istituzione dell'osservatorio
Art. 38. Commissione tecnico-scientifica
Art. 39. Obiettivi dell'osservatorio
Art. 40. Attivita' dell'osservatorio
Art. 41. Sistema informativo regionale sull'artigianato
Art. 42. Programma annuale di attivita'.
TITOLO III. Tutela della professionalita' degli imprenditori
artigiani
Capo I. Tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 43. Albi provinciali delle imprese artigiane
Art. 44. Iscrizione all'albo provinciale
Art. 45. Revisione dell'albo provinciale
Art. 46. Cancellazione
Art. 47. Sanzioni.
Capo II. Funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale
per l'artigianato
Art. 48. Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 49. Composizione delle Commissioni provinciali per
l'artigianato
Art. 50. Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato
Art. 51. Composizione della Commissione regionale per
l'artigianato
Art. 52. Durata in carica delle Commissioni
Art. 53. Uffici di segreteria delle Commissioni
Art. 54. Personale e organizzazione degli uffici di segreteria
delle Commissioni
Art. 55. Indirizzo, coordinamento e vigilanza.
Capo III. Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni
provinciali per l'artigianato
Art. 56. Indizione delle elezioni e presentazione delle liste dei
candidati
Art. 57. Adempimenti preparatori della consultazione
Art. 58. Sistema elettorale
Art. 59. Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede,
scrutinio e proclamazione degli eletti
Art. 60. Ricorsi.
Capo IV. Tutela delle imprese artigiane dalle forme di lavoro
abusivo
Art. 61. Denunce di irregolarita'
Art. 62. Segnalazioni.
TITOLO IV. Norme finali, transitorie e finanziarie
Art. 63. Dotazione finanziaria iniziale del Fondo rotativo
Art. 64. Costituzione in via straordinaria delle Commissioni
provinciali e regionale per l'artigianato
Art. 65. Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di
amministrazione attiva
Art. 66. Disposizioni finanziarie
Art. 67. Divieto di cumulo
Art. 68. Abrogazione di norme
Art. 69. Regime transitorio
Art. 70. Applicazione della legge. Titolo I. - Disposizioni generali 1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione
diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, nonche' alla
valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse
espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela
degli utenti e dei consumatori. 1. Gli interventi della Regione nel settore dell'artigianato sono
attuati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il
concorso delle organizzazioni di categoria e degli Enti locali
interessati, sulla base di obiettivi prioritari volti a garantire la
qualificazione e il rafforzamento delle imprese artigiane. 1. Per l'attuazione degli interventi la Regione puo' avvalersi
degli Enti strumentali regionali, delle societa' a partecipazione
regionale o di altre strutture operative esterne in grado di
assolvere i compiti assegnati, ferma restando la possibilita' di
delegare funzioni agli Enti locali. Titolo II. - Promozione economica e imprenditoriale Capo I. - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato 1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la
qualificazione dell'artigianato, di seguito denominato Fondo,
attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai
criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui
all'articolo 5. 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale approva il programma degli interventi da finanziare
con il Fondo di cui all'articolo 4, per assicurare la migliore
corrispondenza tra gli obiettivi di sviluppo del settore e le
risorse disponibili. 1. Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le
eventuali perdite, nonche' le indennita' per l'istruttoria delle
richieste di intervento. 1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli
interventi del Fondo viene istituito, con decreto del Presidente
della Giunta regionale, un Gruppo tecnico di valutazione composto
da: 1. Il Gruppo tecnico di valutazione e' tenuto a predisporre e ad
inviare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni
anno, una relazione sull'attivita' svolta. Tale relazione indica il
numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione
per tipologia di attivita' delle imprese finanziate, le aree
geografiche interessate e i risultati ottenuti con gli interventi
attuati. Capo II. - Agevolazioni per l'accesso al credito 1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane
e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nella
attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, il
consolidamento e lo sviluppo dell'attivita' aziendale, attraverso i
seguenti interventi: 1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo
rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il
Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di
seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel
territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da
almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane
nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 443/1985 che abbiano
come scopi sociali: Artigianfidi
1. Il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi,
gia' costituito con la partecipazione dell'Istituto finanziario
regionale piemontese Finpiemonte Spa e di altri Enti pubblici e
privati, opera allo scopo di favorire l'accesso al credito a breve e
medio termine, finalizzato alle seguenti necessita' aziendali: 1. La Regione promuove la costituzione tra i soggetti di cui agli
articoli 10 e 11, di un Consorzio regionale di garanzia chiamato ad
operare sulla base dei seguenti scopi sociali: 1. La Regione sostiene lo sviluppo della cooperazione creditizia
nell'artigianato attraverso la concessione di contributi e
l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane che
contraggono prestiti, sia a breve che a medio termine, con la
garanzia dei Confidi, non assistiti da altre forme di agevolazione,
per far fronte a specifici e documentati bisogni aziendali rivolti
ad adeguamenti sia produttivi sia imposti da normative vigenti,
comprese quelle in materia di ambiente di lavoro. Artigiancassa
1. I contributi regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
c) vengono erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane
SpA Artigiancassa, subentrata nella situazione giuridica di cui
era titolare l'Ente pubblico economico Cassa per il credito alle
imprese artigiane. Le disponibilita' finanziarie, derivanti dai
conferimenti regionali, sono assoggettate dall'Artigiancassa SpA a
gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono
assunte dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo
dell'economia e l'incremento dell'occupazione". 1. I programmi di investimento, in beni e servizi, effettuati da
imprese artigiane singole o consorziate, previsti dal programma
approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, possono
essere finanziati fino ad un massimo del 50 per cento
dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento
regionale non potra' comunque superare l'importo definito con il
programma degli interventi di cui all'articolo 5 e sara' erogato in
aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario di pari importo
che deve accompagnare la realizzazione del piano d'investimento. Capo III. - Insediamenti artigiani e aree attrezzate 1. La Regione promuove la realizzazione di insediamenti artigiani
all'interno di: 1. Gli interventi per la realizzazione degli insediamenti nelle
aree di cui all'articolo 16, comma 1, devono essere promossi e
attuati da: 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base
delle domande presentate nel termine indicato all'articolo 17, comma
2, predispone il programma annuale degli interventi da realizzare,
sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente
rappresentative. Il programma tiene conto prioritariamente dei
progetti di insediamento che: 1. Al finanziamento delle opere indicate all'articolo 16 si
provvede con le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 4,
attivando una speciale sezione del Fondo stesso da sottoporre a
contabilita' separata. Capo IV. - Servizi reali e assistenza tecnica 1. La Regione promuove l'introduzione e lo sviluppo nelle aziende
artigiane dei sistemi di qualita' e di certificazione volti a
garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti
nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e
comunitario. 1. La Regione incentiva l'innovazione e l'aggiornamento
organizzativo e manageriale nell'artigianato favorendo l'accesso
delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa,
economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale,
finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle
strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono
attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza
tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualita', alla
certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a
normative nazionali e comunitarie, alla partecipazione alla ricerca
applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla
partecipazione a gare di appalto, alla formazione e
all'aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo
delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, alla
elaborazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente
predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a
programmi di finanziamento. 1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalita' di lavoro
dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione puo'
concedere contributi integrativi ai due fondi costituiti dall'Ente
bilaterale dell'artigianato piemontese ( EBAP ), denominati "Fondo
di sostegno al reddito" e "Fondo regionale formazione". 1. La Regione promuove presso le imprese artigiane la diffusione di
metodi produttivi compatibili con i piu' avanzati modelli di tutela
e di salvaguardia ambientale, intesa quale corretta applicazione
delle disposizioni emanate in materia a livello locale, nazionale e
comunitario, nonche' di stimolo alla ricerca di un esauriente
inquadramento dei rapporti intercorrenti tra imprese artigiane e
ambiente e di una omogenea caratterizzazione dei vincoli che vengono
fatti ricadere sulle imprese del settore. Capo V. - Promozione commerciale 1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato
piemontese sui mercati, la Regione promuove servizi atti a
facilitare: 1. Ai consorzi e alle societa' consortili tra imprese artigiane,
costituiti ai sensi di legge per finalita' di promozione del
commercio estero da parte dei propri associati, possono essere
concessi contributi annuali fino al 30 per cento delle spese
ritenute ammissibili per l'attuazione di programmi concernenti
l'acquisizione di uno o piu' servizi tra quelli indicati
all'articolo 24. 1. La Regione puo' organizzare direttamente, o in collaborazione
con l' ICE o le CCIAA del Piemonte, partecipazioni collettive di
imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute
particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione
merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle
innovazioni. Capo VI. - Artigianato artistico e tipico di qualita' 1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che
presentano elevati requisiti di carattere artistico o che
estrinsecano valori economici collegati alla tipicita' dei materiali
impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o
alla cultura, anche di derivazione locale. 1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico
individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi
disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche
produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro
concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere. 1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni artistiche e
tipiche individuate dalla Giunta regionale sono censite a cura delle
Commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio,
previo accertamento della rispondenza delle produzioni attuate dai
richiedenti con i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di
produzione. 1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 27 la
Giunta regionale promuove, anche in concorso con Enti locali, Enti
pubblici e privati, fondazioni, confederazioni artigiane,
associazioni e consorzi di imprese: 1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla
Regione o da soggetti esterni quali Enti locali, consorzi di
imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti
operanti senza fini di lucro che si propongono scopi di promozione
dell'artigianato artistico e tipico di qualita'. 1. Le imprese artigiane che hanno ottenuto dalla Commissione
provinciale per l'artigianato il riconoscimento di imprese operanti
nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche, cosi' come
definite dalla presente legge, possono essere chiamate a concorrere
alla attuazione dell'istruzione artigiana, in qualita' di botteghe
scuola. Capo VII. - Interventi in dipendenza di eventi calamitosi 1. Per favorire la ripresa produttiva delle strutture aziendali
danneggiate a seguito di eventi calamitosi la Regione istituisce un
Fondo di partecipazione al quale affluiscono risorse proprie
regionali, dello Stato, di altri enti e soggetti pubblici e privati. 1. La creazione di fondi rischi speciali e' effettuata attraverso
l'assegnazione di risorse all'Istituto Finanziario regionale
Finpiemonte SpA . L'utilizzazione di questi fondi rischi puo'
essere disposta da Finpiemonte SpA , direttamente o per il tramite
delle strutture di garanzia collettiva fidi gia' costituite ed
operanti nel settore dell'artigianato. In ogni caso, l'intervento
regionale e' subordinato alla stipula di una convenzione tra la
Finpiemonte SpA e gli Istituti di credito, con la quale si
definiscono: 1. La Regione puo' concedere, tramite la Cassa per il Credito alle
imprese artigiane Artigiancassa Spa , contributi in conto capitale,
fino al 30 per cento del valore dei danni dichiarato dalle imprese
ed accertato a mezzo di perizia asseverata redatta da tecnico
abilitato. 1. Per il ripristino, anche migliorativo, dei beni danneggiati la
Regione puo' intervenire tramite la Cassa per il Credito alle
imprese artigiane Spa , con contributi nel pagamento degli
interessi relativi a finanziamenti bancari. Capo VIII. - Osservatorio regionale dell'artigianato 1. La Regione Piemonte promuove un'attivita' permanente di analisi
e di studio delle problematiche del settore artigiano. 1. Nello svolgimento della sua attivita' l'Osservatorio opera in
stretto raccordo con la Commissione regionale per l'artigianato e si
avvale di un'apposita Commissione tecnico-scientifica con funzioni
consultive e propositive per quanto attiene la metodologia delle
indagini conoscitive da effettuare nel settore. 1. L'attivita' dell'osservatorio concorre: 1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato, per il raggiungimento
degli obiettivi di cui all'articolo 39, promuove la conoscenza tra
le imprese del settore di tutte le opportunita' connesse alla
realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato
e, in particolare: 1. Il Sistema informativo regionale sull'artigianato del Piemonte
( SIRAP ), che ha sede presso l'assessorato all'artigianato della
Regione Piemonte, assicura la gestione delle basi dati e le
elaborazioni necessarie all'attivita' dell'Osservatorio, garantendo
nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo
nazionale istituito dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 "Norme
urgenti in materia di agevolazione della produzione industriale
delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi
di politica mineraria", convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 399. 1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 39,
in modo coerente rispetto agli indirizzi della programmazione
regionale, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone
entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attivita', da
svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo
finanziario. Per consentire una effettiva integrazione delle
attivita' dell'Osservatorio, con le attivita' dell' IRES , il
programma annuale individua gli ambiti comuni o complementari di
ricerca specificandone le rispettive attribuzioni. Titolo III. - Tutela della professionalita' degli imprenditori
artigiani Capo I. - Tenuta dell'albo provinciale delle imprese
artigiane 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti l'albo provinciale
delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per
l'artigianato che provvede, quale organo amministrativo e di tutela
del settore, alla tenuta dell'albo sulla base delle disposizioni di
legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo
della Regione. 1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, deve essere
presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' o dell'acquisizione dei
requisiti di legge o, quando trattasi di attivita' esercitata da
societa' soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese a norma dell'articolo 2200 del codice civile e dell'articolo
26 quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 "Disposizioni
urgenti in materia tributaria", convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data dell'iscrizione stessa. 1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto indice
ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese
artigiane a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 443/1985,
specificando in esso le procedure e i tempi di attuazione della
medesima. 1. I titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo devono
comunicare direttamente o tramite il Comune di residenza, alla
Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni, il
venire meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge
vigenti o la cessazione della attivita' e ogni variazione o
modificazione dell'attivita', della sede e della ragione sociale. 1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta
dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni
amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro
cosi' determinata: Capo II. - Funzionamento delle Commissioni provinciali e
regionale per l'artigianato 1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede
normalmente presso le CCIAA e, oltre a svolgere tutte le funzioni
riguardanti la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui all'articolo 43, assolvono ai seguenti compiti: 1. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con
decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta: 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli
uffici della Giunta regionale. Quale organo amministrativo e di
tutela del settore essa: 1. La Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 443/1985, e' nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed e' composta: 1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per
l'artigianato durano in carica cinque anni. 1. Presso le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato
operano apposite strutture organizzative di segreteria individuate
ai sensi dell'articolo 54. 1. Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di
segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per
l'artigianato sono determinate ai sensi delle leggi regionali
vigenti in materia di personale e organizzazione. 1. L'attivita' delle Commissioni provinciali per l'artigianato e'
sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento
della Giunta regionale che si avvale a tale scopo, del parere
consultivo della Commissione regionale per l'artigianato. Capo III. - Elezioni dei componenti artigiani delle
Commissioni provinciali per l'artigianato 1. Le elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far
parte della Commissione provinciale per l'artigianato, sono indette
dal Presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da
affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della
Camera di Commercio e dei Comuni della Provincia e negli spazi
previsti per le pubbliche affissioni, almeno centoventi giorni prima
della scadenza del quinquennio di durata in carica della
Commissione. 1. Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la
presentazione delle liste, il Presidente della Commissione
provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere
per almeno quindici giorni negli albi della CCIAA , negli spazi
destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei
Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli
elettori: 1. L'elezione dei componenti la Commissione provinciale per
l'artigianato e' effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza
proporzionale. 1. Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni
provinciali per l'artigianato, presso ogni sezione elettorale si
provvede alla costituzione del seggio. 1. Avverso le decisioni della Commissione provinciale
relativamente: alle operazioni elettorali, i risultati delle
votazioni, l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti,
qualunque elettore puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta
regionale entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che da'
luogo al ricorso. Capo IV. - Tutela delle imprese artigiane dalle forme di
lavoro abusivo 1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a
raccogliere e verificare, anche attraverso la collaborazione delle
Amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle
disposizioni in materia fiscale e del lavoro, tutte le denunce ad
esse presentate relative a soggetti che esercitino anche in modo non
continuativo, dietro compenso, attivita' artigianali riconducibili
comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a
favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per
l'esercizio delle medesime attivita' e senza adempiere a tutti gli
obblighi posti a carico delle imprese artigiane. 1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, esaminate le
denunce presentate ed acquisito ogni idoneo elemento di valutazione,
le segnalano formalmente ai Comuni e alle altre Amministrazioni
competenti in materia di vigilanza sugli eventuali illeciti e di
irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione alle
Autorita' ed agli uffici competenti in materia fiscale,
previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l'infrazione sia
rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello
Stato, Enti locali o da altri Enti pubblici, copia degli atti e'
inviata anche all'Amministrazione di appartenenza dei soggetti che
esercitano forme di lavoro abusivo. Titolo IV. - Norme finali, finanziarie e transitorie 1. Nella prima applicazione della presente legge, agli effetti
della determinazione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo
regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, le
disponibilita' residue a valere sui fondi assegnati all'Istituto
Finanziario regionale Finpiemonte SpA ai sensi della legge
regionale 11 agosto 1994, n. 30 "Interventi regionali per lo
sviluppo e la qualificazione del settore artigiano", si consolidano
con gli stanziamenti di bilancio appositamente autorizzati dalla
presente legge. 1. Qualora eventi eccezionali, non dipendenti dai soggetti a vario
titolo responsabili della costituzione delle Commissioni provinciali
per l'artigianato, impediscano la predisposizione e la conclusione
in tempo utile delle elezioni di cui al Titolo III, capo III, la
Giunta regionale puo' autorizzare, in presenza di procedure avviate
di revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, la
ricostituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali
per l'artigianato che risultano prossime alla scadenza del loro
normale periodo di durata in carica, mediante nomina dei componenti
previsti all'articolo 49, comma 1, lettera a). 1. Ai componenti dei Comitati consultivi, Commissioni e comunque di
organi collegiali chiamati a formulare pareri, proposte di
iniziative, assumere deliberazioni, in merito a quanto forma oggetto
della presente legge, e' riconosciuto un gettone di presenza nella
misura di lire 50 mila per ogni seduta giornaliera. 1. Alla spesa per l'attuazione della presente legge si fa fronte
per ciascuno degli esercizi finanziari con la legge di approvazione
dei relativi bilanci. 1. I benefici disposti dalla presente legge non sono cumulabili con
quelli previsti per le stesse finalita', da altre norme regionali,
nazionali o comunitarie, se non fino alla integrazione della misura
dell'intervento regionale qualora questo risulti piu' favorevole. 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi gia' in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati
in attuazione delle norme di cui all'articolo 68. Tali procedimenti
sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di
intervento. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1997 e comunque i vari benefici disposti dalle norme
legislative emanate saranno erogati successivamente all'esito
favorevole dell'esame del regime di aiuti in essa previsti,
effettuato in sede di Comunita' Europea.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
(Finalita' e destinatari)
2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in
attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per
l'artigianato", le funzioni relative alla tenuta dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, nonche' l'organizzazione e il
funzionamento degli organi amministrativi e di tutela
dell'artigianato.
3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate
artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonche' dei
gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di
legge, che hanno sede e svolgono la propria attivita' nel territorio
della Regione Piemonte.
4. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1,
la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle
Comunita' montane e delle CCIAA , nonche' della Commissione
regionale per l'artigianato.
(Programmazione e risorse)
2. I programmi di intervento della Regione per l'artigianato sono
ispirati a uno o piu' dei seguenti obiettivi:
a) agevolare l'accesso al credito;
b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e
locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con
la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia
dell'ambiente;
c) sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione
aziendale;
d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione
commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione
transnazionale;
e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo
dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della
qualita', del sostegno finanziario alle imprese interessate da
fattori di crisi aziendale contingente e temporanea;
f) favorire l'accesso al mercato delle tecnologie e ai risultati
della ricerca scientifica e tecnologica;
g) valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico e tipico di
qualita';
h) favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e
imprenditoriale;
i) migliorare la conoscenza delle problematiche dell'artigianato e
promuovere l'informazione delle imprese artigiane;
l) sostenere la ripresa produttiva delle imprese colpite da eventi
calamitosi;
m) tutelare e incentivare la professionalita' degli imprenditori
artigiani a garanzia degli utenti e dei consumatori;
n) rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell'ambito
di una economia concorrenziale.
o) favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane a
conduzione femminile;
p) favorire la tutela e la qualificazione ambientale delle imprese
artigiane.
3. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge
e' attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi
nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre
ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di
soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle
iniziative e ai programmi di valorizzazione dell'artigianato
previsti dalla presente legge.
(Articolazione, indirizzo e coordinamento degli
interventi)
2. Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e
qualificazione dell'artigianato piemontese, anche in rapporto alla
sua articolazione settoriale e territoriale, la Giunta regionale
esercita, nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del piano
regionale di sviluppo, funzioni di indirizzo e coordinamento su
tutti gli interventi effettuati direttamente o tramite i soggetti di
cui al comma 1, previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni
vengono esercitate, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla
normativa statale, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il
credito alle imprese artigiane.
3. La Giunta regionale puo' disporre accertamenti e controlli
diretti a verificare la corretta attuazione dei progetti di
investimento ammessi a beneficiare delle agevolazioni regionali. In
caso di difformita' tra quanto riscontrato a seguito degli
accertamenti e quanto ammesso alle agevolazioni, la Giunta regionale
puo' disporre la revoca delle agevolazioni medesime.
(Istituzione del Fondo)
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione
Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati
e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per
il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilita' finanziarie
assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e regolamenti
comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti
all'artigianato. Al Fondo possono confluire altresi' contribuzioni
di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo e' articolato in apposite sezioni in corrispondenza
alle differenti funzioni di intervento finanziate ai sensi della
presente legge.
5. Il Fondo e' istituito presso l'Istituto finanziario regionale
Finpiemonte SpA . Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
puo', con propria deliberazione, trasferire il Fondo stesso presso
altro Ente, qualora si verifichino migliori condizioni di gestione.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e,
nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano
l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti
gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni gia'
formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla
Regione che le utilizzera' per scopi di promozione e sviluppo
dell'artigianato.
(Programma degli interventi)
2. Il citato programma individua e determina, per ciascuna delle
sezioni del Fondo:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate
situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese
operanti in particolari settori di attivita';
b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione,
nonche' la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie
degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui
alla lettera a);
c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse
disponibili;
d) gli indirizzi attuativi di intervento.
3. Il programma degli interventi puo' essere aggiornato e
modificato contestualmente alla discussione della relazione annuale
di cui all'articolo 8.
(Gestione del Fondo)
2. Con il rendiconto periodico si da' atto sia della gestione
complessiva del Fondo sia delle specifiche gestioni pertinenti a
ciascuna delle sezioni eventualmente previste.
3. Il programma degli interventi previsto all'articolo 5 e' attuato
dall'Ente gestore del Fondo.
4. Il gestore del Fondo e' tenuto a presentare annualmente alla
Giunta regionale, entro un termine di scadenza che verra'
individuato con la convenzione prevista al comma 5, un bilancio
consuntivo della gestione finanziaria del Fondo.
5. I rapporti tra Regione ed Ente gestore sono regolati da apposita
convenzione il cui schema verra' approvato dalla Giunta regionale.
(Gruppo tecnico di valutazione)
a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di
artigianato che lo presiede, designato dall'Assessore regionale
competente;
b) un esperto individuato dall'Ente gestore;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche
su indicazione delle associazioni artigiane piu' rappresentative,
individuati nell'ambiente universitario, negli istituti di ricerca o
fra operatori con esperienza in materia di artigianato;
d) un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese
artigiane Artigiancassa SpA .
2. Per il regolare funzionamento del Gruppo, che opera sulla base
dei criteri definiti dal programma di cui all'articolo 5, gli Enti
interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri
effettivi anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i
primi in caso di impedimento.
3. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento
sono assicurate dall'Ente gestore.
(Relazione annuale)
2. La Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno,
tenuto anche conto della relazione di cui al comma 1, predispone e
presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di
attuazione del programma degli interventi.
(Tipologia degli interventi)
a) concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto
disposto dagli articoli 10, 11 e 12;
b) promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema
dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;
c) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su
tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, per il tramite
della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa
Spa , ovvero direttamente dall'Artigiancassa stessa;
d) anticipazioni finanziarie attraverso l'intervento del Fondo
regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato;
2. La Regione puo' assumere, nei limiti delle disponibilita'
appositamente autorizzate con la legge di approvazione del bilancio,
partecipazioni azionarie nel capitale della Cassa per il credito
alle imprese artigiane SpA Artigiancassa.
(Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la
concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'autonoma
capacita' di affidamento delle singole imprese associate, da parte
di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione
finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di Enti
parabancari;
b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza alle imprese
consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti
finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento
della gestione finanziaria delle imprese medesime.
2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono
risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che
prevedano:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire
utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;
b) la riserva della carica di Presidente dell'organo interno di
controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista
iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla
Giunta regionale.
3. Il concorso al fondo rischi dei Confidi e' disposto annualmente
dalla Giunta regionale in misura non superiore al 4 per cento
dell'importo delle nuove garanzie prestate per ciascun anno,
privilegiando le operazioni di garanzia a medio termine e solo per
quanto riguarda la quota relativa alle imprese artigiane. Le domande
di concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione
entro il 30 giugno di ogni anno corredate da:
a) elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione per
ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane, nel primo anno di applicazione della presente legge;
dall'anno successivo tale elenco e' sostituito da una dichiarazione
del Presidente del Consiglio di amministrazione dalla quale risulti
il numero dei soci.
b) dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di
amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale da cui
risulti il numero e l'importo delle operazioni garantite, unitamente
all'importo delle garanzie prestate nell'anno precedente;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni
del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
d) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati da cui
risultino gli importi delle nuove garanzie prestate nell'anno
precedente e la suddivisione fra operazioni a breve e medio termine;
e) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla
Giunta regionale.
(Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi)
a) stipulazione di contratti per commesse, forniture e
subforniture, anche per l'esportazione, o acquisizione di ordini;
b) partecipazione a gare, appalti e commesse;
c) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di
attivita' scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;
d) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi
mercati;
e) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di
fattorizzazione "pro soluto", tramite societa' specializzate o
istituti di credito;
f) ogni altra esigenza finanziaria dell'impresa artigiana.
2. Lo statuto del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi
Artigianfidi deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire
utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
b) la riserva della carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione ad un rappresentante della Regione Piemonte e la
presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di almeno altri
due rappresentanti della Regione Piemonte.
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad
un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, designato dalla Giunta regionale.
d) in caso di scioglimento, l'obbligo di destinare l'eventuale
avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati,
a Enti che perseguano finalita' mutualistiche affini, indicati
dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
(Consorzio regionale fra i Confidi)
a) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari
adottati in conformita' agli indirizzi ed ai programmi della
Regione, l'attivita' dei consorziati;
b) riassicurare i rischi dei consorziati nella misura e secondo le
modalita' fissate dalle norme statutarie e regolamentari;
c) potenziare il sistema di garanzie collettive attraverso la
concessione di garanzie integrative;
d) svolgere attraverso i Confidi associati attivita' di assistenza
e consulenza finanziaria e assicurativa a favore delle imprese
artigiane;
2. Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente
articolo e approvati con deliberazione della Giunta regionale, il
Consorzio regionale fra i confidi puo' essere costituito con lo
scorporo della sezione autonoma "Consorzio fra le cooperative"
attualmente costituita in capo al Consorzio regionale artigiano di
garanzia fidi Artigianfidi.
3. Lo statuto del Consorzio, da approvare con deliberazione della
Giunta regionale, deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire
utili, sotto qualsiasi forma ai soci;
b) la presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di
almeno due rappresentanti della Regione Piemonte;
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad
un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, designato dalla Giunta regionale;
d) l'obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale
avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati,
a Enti che perseguano finalita' mutualistiche affini, indicati
dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
4. La Regione puo' concedere contributi straordinari al fondo
rischi del Consorzio regionale fra i Confidi, in proporzione ai
rischi riassicurati, alle garanzie integrative di cui al comma 1,
lettera c) e sulla base delle perdite sofferte nell'anno precedente.
5. Allo stesso Consorzio possono essere concessi altresi'
contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per la
realizzazione attraverso i consorziati, di programmi rivolti a
diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari disponibili per
l'artigianato, promuovere la formazione e l'aggiornamento
imprenditoriale nel campo delle tecniche finanziarie e realizzare
servizi di assistenza tecnica e gestionale per le imprese artigiane.
6. Le domande di concessione dei contributi devono essere
presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno
corredate:
a) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di
amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale del Collegio
da cui risulti, il numero e l'importo dei rischi riassicurati
suddivisi per i soci beneficiari e l'ammontare delle perdite
sofferte;
b) da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative
relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
c) da ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla
Giunta regionale.
7. La misura dei contributi e le modalita' di erogazione sono
determinate dalla Giunta regionale, sulla base degli stanziamenti
disposti in bilancio.
(Promozione della cooperazione di garanzia collettiva)
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono disposte con i limiti di
importo e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale:
a) per i contributi, in misura comunque non superiore al 20 per
cento dell'importo del finanziamento garantito;
b) per i finanziamenti agevolati, con l'abbattimento fino a 10
punti del tasso di interesse concordato con il sistema bancario.
3. L'istruttoria delle richieste e l'erogazione delle agevolazioni
e' effettuata per il tramite dei Confidi, di cui agli articoli 10 e
11, con i quali la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare,
direttamente o per il tramite del loro Consorzio, apposite
convenzioni che prevedano, fra l'altro:
a) le modalita', i tempi di devoluzione e di ammortamento delle
agevolazioni regionali spettanti alle imprese associate;
b) gli elementi informativi della rendicontazione periodica dei
prestiti garantiti;
c) le modalita' di controllo della destinazione dei prestiti
erogati.
(Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA)
2. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi
interventi agevolativi, con particolare riferimento a:
a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei
finanziamenti ammissibili a contributo;
b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle
agevolazioni, articolati per categorie di attivita' e ubicazione
territoriale;
c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei
finanziamenti.
3. I rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito
alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata
dalla Giunta regionale che prevede le modalita' di utilizzo dei
conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonche'
delle spese per il funzionamento del Comitato tecnico di cui al
comma 1.
4. Con periodicita' trimestrale, la Cassa per il credito alle
imprese artigiane Spa provvede a fornire alla Regione Piemonte
adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate,
evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo,
distinte a seconda della tipologia di finanziamento e quelle
respinte oltre al quadro finanziario relativo allo stato del Fondo.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle
imprese artigiane provvede a comunicare alla Regione Piemonte i dati
consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali,
articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle
direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
(Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale)
2. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all'articolo
4, saranno erogati al tasso e con le modalita' che verranno
determinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5. In
ogni caso la durata dei finanziamenti regionali non potra' superare
i sessanta mesi.
3. L'Ente gestore del Fondo provvede al finanziamento dei progetti
approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 7,
alla condizione che l'impresa sia stata giudicata affidabile, per
l'importo richiesto, da parte dell'istituto di credito indicato
dall'impresa e convenzionato con l'Ente gestore, al quale spetta
l'erogazione del finanziamento.
4. Le operazioni di finanziamento disposte ai sensi del presente
articolo sono assistite da garanzia dei Confidi di cui agli articoli
10 e 11. La garanzia operera' pro quota tra il finanziamento
concesso con fondi bancari e finanziamento con fondi regionali.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Ente
gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante
dell'impresa richiedente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, e'
sottoposta al parere del Gruppo tecnico di valutazione, di cui
all'articolo 7.
(Qualificazione degli insediamenti artigiani)
a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista nonche'
complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di
servizio;
b) aree integrate per l'artigianato artistico e di servizio;
c) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione
urbana, che riservano parte delle disponibilita' di insediamento ad
imprese artigiane e ai servizi a queste necessari.
2. I progetti di area da attrezzare devono risultare compatibili
con gli strumenti urbanistici del Comune in cui risulta ubicato
l'intervento e possono prevedere sia la realizzazione di aree
attrezzate di nuovo impianto, sia il recupero e l'adeguamento
funzionale di immobili preesistenti da ristrutturare per finalita'
di insediamento artigiano o di prima accoglienza di attivita'
artigianali.
3. I finanziamenti regionali, a valere su apposita sezione del
Fondo di cui all'articolo 4, sono disposti in presenza di iniziative
rivolte a non meno di tre imprese artigiane.
4. Possono essere finanziate dalla Regione le spese riguardanti:
a) l'acquisto dei terreni, degli immobili da ristrutturare e la
realizzazione di nuovi fabbricati;
b) gli studi di fattibilita' e di progettazione;
c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) le opere di ristrutturazione edilizia e di rifacimento delle
infrastrutture tecniche;
e) i servizi e le infrastrutture tecnologiche di natura consortile,
afferenti i sistemi di risparmio energetico, la salvaguardia
dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le reti di
comunicazione e di trasmissione di dati, la logistica e la
commercializzazione dei prodotti.
5. Nei progetti di area in cui, oltre agli insediamenti artigiani e
ai servizi ad essi collegati, risultano presenti attivita' di altre
categorie produttive o tipologie di insediamento diverse da quelle
artigianali, la spesa ammissibile a contributo e' commisurata alla
presenza delle sole imprese artigiane, secondo criteri di
valutazione che tengono conto della quota dell'investimento
complessivo attribuibile alla componente artigiana, considerata, per
la parte relativa, anche attraverso il parametro dei servizi in
comune con eventuali attivita' di diversa appartenenza.
(Soggetti attuatori degli interventi)
a) Enti locali o consorzi di enti locali;
b) societa' di intervento costituite da due o piu' soggetti
compresi tra l'Istituto finanziario regionale, Finpiemonte SpA ,
Enti locali, istituti di credito, associazioni di imprese, consorzi
di imprese artigiane;
c) consorzi di imprese artigiane, societa' consortili miste e
associazioni temporanee di imprese;
2. Le domande di contributo devono essere indirizzate dai soggetti
attuatori alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate
di:
a) elaborati cartografici con l'individuazione dell'area oggetto
dell'intervento;
b) estratto degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune
interessato dall'intervento, attestante la destinazione delle aree e
l'inserimento delle opere previste nelle aree stesse;
c) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione
circa i tempi di apprestamento dell'area, le previsioni di
insediamento, l'utilita' economica e sociale che la realizzazione
dell'area riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva
locale e alle sue esigenze di sviluppo, e le modalita' previste per
la gestione dell'area stessa;
d) documentazione comprovante la disponibilita' dell'area da parte
del richiedente;
e) progetto tecnico dell'area;
f) piano di fattibilita' tecnico-finanziaria delle opere da
realizzare con indicazione di tutte le fonti di finanziamento;
g) piano previsionale degli insediamenti di imprese artigiane
disposte ad insediarsi nell'area, con indicazione delle attivita'
che ivi verranno svolte;
h) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla
Regione.
(Programma annuale degli interventi)
a) privilegiano l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo delle
imprese;
b) mantengono le lavorazioni dell'artigianato negli ambiti
territoriali e di mercato ad esse piu' propri;
c) favoriscono l'integrazione delle imprese artigiane anche con
attivita' di terziario avanzato;
d) eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attivita'
produttive in essere;
e) comportano un piu' ridotto consumo di territorio e un minor
impatto ambientale.
2. Il provvedimento che approva il programma annuale degli
interventi equivale ad ammissione al finanziamento regionale di
ciascuna iniziativa in esso prevista.
3. Con tale provvedimento viene altresi' determinata la spesa
ammissibile da finanziare, l'entita' del contributo e
dell'anticipazione, le modalita' di erogazione, la durata
dell'intervento e i termini per la presentazione dei progetti
esecutivi.
(Modalita' dei finanziamenti)
2. Il finanziamento regionale non puo' superare complessivamente il
90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed e' restituito
in cinque anni.
3. Con il provvedimento di concessione del finanziamento regionale
e' approvato anche lo schema dell'atto di accettazione, da
sottoscriversi da parte del soggetto attuatore, nel quale sono
determinati gli aspetti operativi e finanziari dell'intervento e, in
particolare:
a) il termine a decorrere dal quale i fondi anticipati dovranno
essere restituiti al Fondo, unitamente all'importo delle rate e alla
periodicita' dei rimborsi fino alla restituzione dell'intera somma
anticipata;
b) l'obbligo di mantenimento della destinazione dichiarata su tutte
le opere realizzate, per un periodo almeno pari al doppio della
durata delle anticipazioni, calcolato a partire dal collaudo finale
delle opere finanziate;
c) la garanzia della restituzione delle somme anticipate,
comprensive degli interessi, con aggiornamento annuale degli importi
per adeguarli al debito residuo, da fornire attraverso fideiussione
bancaria o assicurativa di primario istituto a favore del Fondo.
4. Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini
previsti la Giunta regionale, salvo motivata richiesta di proroga,
dispone la revoca dei finanziamenti concessi che, insieme agli
interessi legali decorrenti dalla data della loro erogazione, sono
restituiti alla Regione.
(Sistemi di qualita' e certificazione)
2. L'intervento regionale e' attuato attraverso la concessione di
contributi fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed
entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale:
a) alle imprese artigiane singole o associate in forma di consorzi,
societa' consortili o associazioni temporanee;
b) ad Enti operanti nella regione in materia di qualificazione e di
certificazione,
c) alle associazioni artigiane maggiormente rappresentative che
agiscono o direttamente o attraverso apposite societa' e reti di
servizi operanti nella regione in materia di qualificazione e
certificazione .
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) possono essere
concessi per il sostegno delle spese occorrenti:
a) all'elaborazione del manuale di qualita', con l'indicazione
degli standard delle procedure, della strumentazione, delle risorse
umane, delle responsabilita' gestionali e dell'organizzazione
complessiva del sistema di garanzia della qualita' che si intende
realizzare;
b) all'avvio pratico del sistema, comprendente anche la
certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle
normative in vigore, del sistema di qualita' aziendale e della
strumentazione utilizzata dall'impresa per effettuare il controllo
di qualita' dei propri prodotti e processi produttivi;
c) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di
controllo della qualita'.
4. I contributi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono concessi
dietro presentazione di un programma di attivita' che specifichi gli
elementi valutativi dell'interesse per le imprese artigiane a fruire
degli interventi da esso previsti, nonche' i criteri di prestazione
dei servizi, con l'indicazione degli oneri a carico delle imprese
artigiane che vi fanno ricorso.
5. I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande, la
documentazione richiesta per la concessione ed erogazione dei
contributi saranno disposti con provvedimento della Giunta
regionale.
(Assistenza tecnica)
2. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia
con carattere di continuita' nel tempo, quando occorra assicurare
l'accesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di
imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.
3. La predisposizione dei programmi di assistenza tecnica per
l'accesso ai servizi reali di cui al comma 1, e' demandata,
singolarmente o in concorso tra di loro, ai centri e alle agenzie
per l'innovazione, anche a capitale misto pubblico e privato,
promossi dall'Unione Europea, all'Universita' e al Politecnico, alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ( CCIAA )
del Piemonte, agli Enti di ricerca operanti nella regione, alle
associazioni artigiane maggiormente rappresentative, che operano
direttamente o attraverso apposite societa' e reti di servizi,
nonche' a consorzi, societa' consortili e associazioni temporanee
costituite tra imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli
10 e 11.
4. Il finanziamento regionale puo' coprire fino al 50 per cento
delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento,
con criteri e limiti di importo stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento
rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla
progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi
offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del
costo dell'intero programma.
6. I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande per
la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento.
(Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)
2. I contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite
massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del
bilancio regionale e per un importo comunque non superiore all'80
per cento della spesa ritenuta ammissibile, e possono essere
concessi, in relazione alle finalita' contemplate dagli statuti dei
fondi di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento
predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a
salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla
realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione
dell'attivita' aziendale derivante da eventi dannosi di carattere
straordinario e imprevisto;
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico-professionale.
3. La concessione ed erogazione dei contributi regionali e'
disposta, dietro richiesta dell' EBAP da presentarsi entro il 31
dicembre di ogni anno; la richiesta deve essere corredata da una
relazione illustrativa che documenti le attivita' finanziate dai
fondi predetti, le caratteristiche del programma e il piano
economico-finanziario delle iniziative in esso previste.
4. Con il provvedimento di concessione del contributo regionale,
sono determinati i criteri e le modalita' di rendicontazione circa
l'utilizzo finale dei finanziamenti erogati.
(Interventi per la tutela ambientale)
2. Tra i fattori della tutela e salvaguardia ambientale rientrano
anche quelli relativi al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Regione contribuisce al
finanziamento di servizi di studio, informazione, consulenza e
formazione, rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese
artigiane. Gli interventi di sostegno sono attuati direttamente
dalla Regione oppure, anche in concorso tra di loro, dagli Enti
pubblici eventualmente preposti, da organizzazioni rappresentative
dell'artigianato, organismi paritetici tra organizzazioni artigiane
e sindacati dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, consorzi
di almeno cinque imprese artigiane.
4. Per l'attuazione degli interventi i soggetti interessati devono
presentare alla Regione, entro il 31 dicembre, un programma delle
iniziative che intendono intraprendere, articolato in:
a) analisi delle condizioni che determinano la richiesta di
intervento;
b) descrizione delle variabili coinvolte, integrata dalla stima
quantitativa delle stesse, effettuata in condizioni di assenza e
presenza dell'intervento regionale;
c) individuazione dei soggetti che si impegnano alla attuazione
dell'intervento proposto;
d) programma dettagliato e analitico, con specifica indicazione dei
lavori occorrenti e dei costi preventivabili.
5. L'intervento regionale puo' arrivare a coprire fino al 30 per
cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di
spesa il cui importo e' stabilito con deliberazione della Giunta
regionale, sentite le confederazioni artigiane regionali
maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la presentazione delle
domande nonche' per la concessione ed erogazione dei contributi.
(Servizi per la promozione commerciale)
a) la partecipazione a esposizioni fieristiche e a missioni
esplorative;
b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;
d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione
transnazionale;
e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualita' e di
origine.
2. I servizi per la promozione commerciale diretti alle singole
aziende sono predisposti e curati attraverso l'Istituto per il
commercio estero ( ICE ), le Camere di commercio del Piemonte, anche
per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero
promosso dalle stesse, gli Enti strumentali regionali, gli Enti
fieristici, i consorzi e le societa' consortili tra imprese
artigiane o altri organismi associativi di promozione
dell'artigianato, le associazioni rappresentative dell'artigianato,
le societa' e gli Enti di ricerca e di studi di mercato.
3. Il programma dei servizi e delle iniziative di promozione
commerciale nel settore dell'artigianato e' predisposto annualmente
dalla Giunta regionale, entro il mese di ottobre dell'anno che
precede l'esercizio di riferimento, tenendo conto delle richieste di
intervento presentate.
4. I rapporti della Regione con gli Enti incaricati di prestare i
servizi di promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati
da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale.
(Agevolazioni per i consorzi all'esportazione)
2. La domanda di concessione dei contributi, da presentarsi entro
il 30 settembre di ogni anno, deve essere corredata di una copia
dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa'
consortile, nonche' della documentazione idonea a consentire la
valutazione delle iniziative proposte per le imprese associate,
nella loro dimensione di mercato ed economico-finanziaria.
3. Il contributo regionale, il cui limite massimo e' fissato con la
deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma,
e' erogato per il 50 per cento in via anticipata e per la parte
rimanente a consuntivo, previa presentazione del rendiconto delle
iniziative e di una relazione che comprovi i risultati raggiunti.
(Iniziative dirette)
2. L'intervento regionale si attua assumendo in carico quota parte,
non superiore al 50 per cento, delle spese di prenotazione, affitto
e allestimento degli spazi espositivi, trasporto e assicurazione dei
campionari, servizi di assistenza e consulenza per le trattative
commerciali.
3. La Regione puo' farsi carico dell'organizzazione di missioni di
delegazioni di operatori dell'artigianato, qualora cio' risulti
utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi
all'organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di
collaborazione tra imprese di differenti dimensioni,
all'acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di
produzione e della ricerca scientifica, all'assetto giuridico e
istituzionale del settore e a quanto altro puo' formare oggetto di
conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realta'
artigiana. Analogamente la Regione puo' ospitare delegazioni di
operatori dell'artigianato interessate alla conoscenza delle
caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.
4. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione
dell'artigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano
lo svolgimento di attivita' finalizzate al recupero, al restauro e
alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale
con contributi ad Enti, associazioni fra imprese e consorzi per
importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo sono
attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di
approvazione del bilancio della Regione e fatta salva la preventiva
intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di attivita' all'estero delle Regioni e delle Province
autonome", nei casi concernenti attivita' promozionali all'estero.
(Obiettivi)
2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione
persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela dei requisiti di professionalita' e di origine delle
produzioni dell'artigianato artistico e tipico;
b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il
profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi
utilizzati;
c) valorizzazione delle produzioni realizzate sul mercato sia
interno che internazionale;
d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle
produzioni realizzate e dei requisiti di manualita' e
professionalita' insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
e) acquisizione e documentazione dei dati concernenti le origini,
lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
f) favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese tramite
progetti di recupero e rivitalizzazione di attivita' tradizionali o
artistiche locali.
3. L'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e
tipico tutelate e' approvata dalla Giunta regionale, anche per
settori di attivita' affini o complementari. La Giunta regionale si
avvale delle Commissioni di cui all'articolo 28, comma 2. Con lo
stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori
interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino
collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di
approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione.
(Disciplinari di produzione)
2. I disciplinari delle lavorazioni dell'artigianato artistico e
tipico sono predisposti da apposite Commissioni, costituite da un
numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, e
sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale per l'artigianato.
3. In ciascuna commissione e' garantita la presenza di almeno uno
dei seguenti soggetti:
a) esperti di storia e tecnica della particolari lavorazioni
considerate;
b) imprenditori artigiani che risultino in attivita' da almeno
dieci anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e
tipiche oggetto di disciplinare;
c) rappresentanti di Enti locali presso cui risultano le maggiori
consistenze produttive delle attivita' prese in esame;
d) rappresentanti delle associazioni e delle confederazioni
artigiane regionali maggiormente rappresentative;
4. Alla costituzione delle Commissioni per i disciplinari, nonche'
alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze
dagli incarichi conferiti o abbandoni, provvede la Giunta regionale,
sentita la Commissione regionale per l'artigianato. Con lo stesso
provvedimento si individuano la sede di attivita' delle Commissioni
e le strutture per il loro funzionamento.
(Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e
tipiche)
2. Gli imprenditori artigiani che esercitano attivita' nell'ambito
delle lavorazioni artistiche e tipiche possono inoltrare domanda
alla Commissione provinciale per l'artigianato, per ottenere il
riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico.
Sulla domanda di riconoscimento presentata dalle imprese la
Commissione provinciale decide nei tempi e con le modalita' previste
per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle
lavorazioni artistiche e tipiche e' attuato mediante idonea
annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane,
riportando altresi' la descrizione della particolare lavorazione
attuata.
4. Le modalita' tecniche delle annotazioni da apportare agli albi
provinciali delle imprese artigiane sono determinate dalla Giunta
regionale, sentito il parere della Commissione regionale per
l'artigianato, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarieta'
del sistema informativo costituito dagli albi provinciali.
(Interventi)
a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione di cui
all'articolo 28;
b) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione
tecnica di nuovi prodotti nonche' la realizzazione di marchi di
qualita' e d'origine;
c) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di
manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili
legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni
artistiche e tipiche;
d) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti
audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze,
le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni
dell'artigianato artistico e tipico;
e) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori
delle lavorazioni artistiche e tipiche a rassegne e manifestazioni
di carattere commerciale sia in Italia che all'estero;
f) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione
di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita
di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
g) la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle
botteghe artigiane, basati sull'apporto formativo diretto degli
imprenditori artigiani, secondo quanto previsto all'articolo 32;
h) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la
valorizzazione dell'artigianato artistico e tipico.
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita
la Commissione regionale per l'artigianato, predispone il piano per
l'anno successivo degli interventi per l'artigianato artistico e
tipico.
3. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni
prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati
ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in
relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti
massimi di spesa per l'elaborazione dei disciplinari e per
l'attuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti
che vi fanno ricorso.
(Modalita' degli interventi)
2. Il finanziamento degli interventi e' disposto sulla base di un
progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati
gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano
economico-finanziario previsto. La Giunta regionale, nei limiti
degli stanziamenti appositamente autorizzati con l'approvazione del
bilancio di previsione, provvede fissando anche i termini e le
modalita' di attuazione delle iniziative programmate.
3. Nel caso in cui le iniziative siano promosse e realizzate previa
richiesta di finanziamento da parte di terzi, i contributi regionali
possono essere concessi fino all'80 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a
quanto determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, in relazione
a ciascuna tipologia di intervento prevista.
4. I progetti di intervento devono essere presentati alla Regione,
dai soggetti indicati al comma 1, non oltre il 31 gennaio di ogni
anno, per poter ottenere il finanziamento, di norma, a carico
dell'esercizio finanziario corrispondente allo stesso anno.
(Istruzione e addestramento artigiano)
2. L'istruzione artigiana volta alla formazione nei settori
artistici e tipici, deve essere svolta per almeno un terzo delle ore
totali di insegnamento presso le imprese artigiane, singole o
associate, individuate come botteghe-scuola.
3. In aggiunta agli interventi definiti attraverso i programmi e le
azioni regionali nel campo della formazione professionale, la
Regione piu' favorire la realizzazione di programmi di addestramento
tecnico-pratico non previsti nei piani regionali di formazione
professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e
delle abilita' di lavoro manuale connesse a particolari prestazioni
concernenti anche e in particolare la riproduzione, la manutenzione
e il restauro di beni di particolare interesse storico o pregio
artistico.
4. Possono beneficiare dell'intervento regionale organismi
associativi operanti senza fini di lucro costituiti da artigiani che
vantano professionalita' specifiche nei particolari mestieri da
tutelare e tramandare, o singole imprese artigiane con le stesse
caratteristiche, che si impegnano a realizzare cicli di
addestramento tecnico-pratico all'interno delle botteghe artigiane,
rivolti a soggetti che intendono acquisire le capacita'
tecnico-professionali connesse allo svolgimento delle lavorazioni.
L'intervento regionale consiste in un contributo all'organismo o
impresa che organizza i corsi per ogni allievo impegnato
nell'attivita' di addestramento pratico. L'importo dei contributi
regionali e' determinato con il piano degli interventi di cui
all'articolo 30, comma 2, e in ogni caso non puo' superare la meta'
del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei
contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari
contrattualmente in vigore per le corrispondenti categorie di
attivita', per non piu' di due anni consecutivi.
5. La concessione ed erogazione dei contributi e' disposta sulla
base dei criteri definiti con il piano annuale degli interventi di
cui all'articolo 30, con deliberazione della Giunta regionale che
determina altresi' le modalita' di svolgimento delle attivita' di
addestramento tecnico e di rendicontazione finale delle spese
sostenute.
(Tipologia degli interventi)
2. In relazione all'entita' e alla gravita' dei danni subiti dalle
imprese artigiane, nonche' alla consistenza delle risorse reperibili
per fronteggiare l'opera di ricostruzione, la Regione puo' disporre
uno o piu' dei seguenti interventi a valere sulle disponibilita' del
Fondo:
a) creazione di fondi rischi per la prestazione di garanzie
bancarie sui mutui richiesti dalle imprese;
b) erogazione di contributi in conto capitale;
c) erogazione di contributi in conto interessi per i mutui bancari
o per le operazioni di leasing.
3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane
operanti nei territori che hanno subito danni per effetto degli
eventi calamitosi e che intendono riattivare l'attivita' produttiva.
4. A seguito della individuazione dei territori danneggiati, da
parte del Consiglio regionale, non appena ultimata la programmazione
anche finanziaria degli interventi, la Giunta regionale predispone
un bando ufficiale con cui vengono portati a conoscenza delle
imprese artigiane interessate tutti gli elementi che concorrono a
determinare il quadro delle provvidenze previste unitamente alle
modalita', termini e procedure per farvi ricorso.
5. La Regione puo' altresi' istituire, nelle localita' capoluogo
dei territori interessati dagli eventi calamitosi, per il tempo
strettamente necessario alla attuazione degli interventi, appositi
sportelli informativi con il compito di fornire assistenza alle
imprese nella predisposizione della documentazione da presentare
agli Enti finanziatori. La creazione degli sportelli informativi
puo' avvenire anche avvalendosi delle strutture delle associazioni
rappresentative dell'artigianato che risultino gia' operanti in
loco.
(Fondi rischi speciali)
a) la natura sostitutiva della garanzia dei fondi rischi e la sua
cumulabilita' con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle
collettive e consortili;
b) l'efficacia della garanzia, da accordare con un massimale del
100 per cento della perdita effettivamente accertata d'intesa con
Finpiemonte SpA ;
c) l'anticipazione, in caso di insolvenza dell'impresa mutuataria e
previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con
Finpiemonte SpA , di un acconto nei limiti della garanzia
attivabile, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo
conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.
2. L'assegnazione di risorse per la creazione dei fondi rischi
speciali e' disposta dalla Giunta regionale sulla base di una
previsione di attivita' di intervento con cui viene stimato il
fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento
del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente,
che puo' essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di
una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti.
3. Le risorse assegnate a Finpiemonte SpA sono assoggettate a
contabilita' separata e, a conclusione degli interventi di emergenza
disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un
rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonche' una
situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di
quelle disponibili.
4. Le risorse rimanenti restano vincolate per l'attuazione di
iniziative ulteriori in dipendenza di eventi calamitosi.
5. Ai soggetti gestori viene riconosciuta una quota fino al 1 per
cento a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella
gestione degli interventi.
6. Per l'accesso ai fondi rischi nessun onere e' posto a carico
delle imprese danneggiate.
7. I rapporti tra Finpiemonte SpA e Regione saranno regolati da
apposita convenzione.
(Contributi in conto capitale)
2. Il contributo in conto capitale viene riconosciuto in relazione
ai danni subiti da: immobili aziendali, macchinari ed attrezzature
utilizzate per l'esercizio di attivita', compresi gli automezzi se
intestati all'impresa, scorte di magazzino.
3. L'ammontare massimo dei danni e' determinato, in conformita' ai
criteri che verranno stabiliti dal Consiglio regionale, sulla base
di auto-certificazione resa dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa danneggiata con la descrizione dei beni perduti o
danneggiati e la valutazione degli stessi.
4. La concessione ed erogazione dei contributi e' deliberata dal
Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle Imprese
artigiane Artigiancassa Spa mediante acconto pari al 50 per cento
dell'importo spettante e per la parte rimanente, a saldo, previa
presentazione della perizia asseverata. Alle imprese il cui danno
accertato non superi l'importo minimo che verra' stabilito con i
criteri di cui al comma 3, il contributo puo' essere concesso in
unica soluzione.
5. Il contributo in conto capitale e' riconosciuto a tutte le
imprese danneggiate in esercizio alla data della calamita'.
6. Le domande di contributo in conto capitale devono essere
presentate entro la data che sara' definita con apposito
provvedimento della Giunta regionale. Entro la stessa data dovranno
essere prodotte le perizie giurate contenenti la descrizione
analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente
valutazione e quantificazione del loro ammontare.
(Contributi in conto interessi e in conto canoni)
2. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono
destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali,
nonche' alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, la
quale non puo' superare il 20 per cento dell'investimento
complessivo.
3. I finanziamenti, da erogarsi dagli istituti di credito, non
potranno avere durata superiore a dieci anni, di cui al massimo due
di preammortamento e otto di rimborso. L'importo massimo dei
finanziamenti e' calcolato per scaglioni di spesa, in modo da non
superare il 95 per cento del primo miliardo di lire di spesa, il 75
per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi di lire.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento
nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di
ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento
l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di
partecipazione.
5. Qualora le iniziative di investimento siano realizzate
attraverso la locazione finanziaria, la Regione puo' concedere per
il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane
Artigiancassa Spa , contributi in conto canoni, in misura
equivalente in valore attuale a quella dei contributi in conto
interessi, sulle medesime operazioni di locazione finanziaria.
6. Per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature
danneggiate e' ammessa l'acquisizione di beni usati purche'
efficienti e non obsoleti.
7. Alle imprese che intendono provvedere con mezzi propri alla
riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali
scorte di esercizio, puo' essere concesso un contributo fino al 5
per cento annuo della spesa riconosciuta ammissibile, per non piu'
di cinque anni.
8. La presentazione e l'esame delle domande di contributo e'
effettuata con le modalita' che verranno rese note all'atto della
pubblicazione del bando di cui all'articolo 33, comma 4.
(Istituzione dell'Osservatorio)
2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di
tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli
interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato
attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale
dell'artigianato operante all'interno dell'assessorato competente
per la materia.
3. L'Osservatorio svolge attivita' di analisi e di studio delle
problematiche strutturali e congiunturali relative al settore
artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed
internazionale.
4. L'attivita' dell'Osservatorio regionale dell'artigianato e'
svolta in coerenza con le finalita' dei sistemi informativi
nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.
(Commissione tecnicoscientifica)
2. La Commissione tecnico-scientifica e' istituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed e' composta da:
a) un dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato,
con funzioni di presidente;
b) il direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali
( IRES ) o un suo delegato;
c) il direttore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale ( INPS ) o un suo delegato;
d) un rappresentante dell'Unione delle CCIAA piemontesi.
e) un esperto designato dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale per l'artigianato;
f) un esperto delle confederazioni artigiane regionali maggiormente
rappresentative.
3. Alle riunioni della Commissione tecnico-scientifica possono
essere invitati esperti o rappresentanti di Enti o associazioni a
vario titolo interessate all'attivita' dell'Osservatorio.
4. Il coordinamento tra la Commissione regionale per l'artigianato
e la Commissione tecnico-scientifica e' attuato dal responsabile
della struttura regionale preposta all'artigianato.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione tecnico-scientifica
sono svolte da un funzionario dell'assessorato all'artigianato.
6. La Commissione tecnico-scientifica dura in carica cinque anni
dalla sua costituzione.
7. Per la realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio, la
Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con Enti, istituzioni,
societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e
sindacali, anche a carattere paritetico, nonche' esperti del
settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.
(Obiettivi dell'Osservatorio)
a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in
materia di artigianato;
c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le
elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano
piemontese anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende
piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) alla diffusione delle informazioni sulla realta' artigiana
presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del sistema informativo regionale
sull'artigianato, in raccordo con il sistema informativo nazionale.
(Attivita' dell'Osservatorio)
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati
informatizzata, delle principali informazioni sul settore,
acquisendo sistematicamente dati da fonti gia' disponibili e
attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia
di artigianato;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma
di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di
particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese
artigiane piemontesi nonche' alle organizzazioni professionali, agli
istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
d) svolge attivita' di informazione socioeconomica, anche
attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le
categorie interessate, sul territorio piemontese.
(Sistema informativo regionale sull'artigianato)
2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi gia'
istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli
obiettivi dell'Osservatorio di cui all'articolo 39;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi
informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture
regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la
creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione
degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 40,
comma 1, lettera c).
(Programma annuale di attivita')
2. Il programma annuale di attivita' dell'Osservatorio e' approvato
dalla Giunta regionale.
(Albi provinciali delle imprese artigiane)
2. Tra le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle
imprese artigiane rientrano anche quelle di iscrizione, revisione,
cancellazione, certificazione e rilevazione statistica.
3. La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA
o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, per quanto
attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni
delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per la tenuta
dell'albo provinciale delle imprese artigiane. Le convenzioni
precisano altresi' le procedure da attivare per definire un
sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire
efficienza e qualita' nell'erogazione dei servizi e programmi comuni
di promozione del settore artigiano.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono inoltre determinare i
criteri e le modalita' di concertazione dell'utilizzo delle risorse
finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di
interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano, con
particolare riferimento a: qualificazione degli insediamenti
artigiani, servizi reali e assistenza tecnica, tutela e
qualificazione ambientale, promozione commerciale, artigianato
artistico e tipico di qualita'.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a
comunicare alla rispettiva CCIAA ogni elemento conoscitivo atto a
garantire i necessari collegamenti funzionali tra albo e registro
delle imprese.
6. Apposita comunicazione dovra' essere effettuata alle competenti
sedi degli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali,
abilitati al rilascio di prestazioni in favore degli imprenditori
artigiani.
7. Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge
statale, i diritti sull'iscrizione agli albi provinciali delle
imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici
di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
8. L'albo provinciale delle imprese artigiane e' pubblico e
chiunque puo' prenderne visione nel rispetto della vigente normativa
in materia di accesso ai documenti amministrativi.
(Iscrizione all'albo provinciale)
2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale puo'
essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune
in cui ha sede l'impresa. La segreteria della Commissione o i
competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della
presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici
postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta
dagli stessi rilasciata.
3. Alla domanda di iscrizione sono allegati gli atti di istruzione
e certificazione di competenza del Comune in cui ha sede l'impresa,
in base a quanto disposto dall'articolo 63, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare
l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa
certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli
appositamente predisposti ed approvati dalla Commissione provinciale
per l'artigianato, entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta e che comprendono comunque:
a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti
dell'impresa;
b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attivita'
esercitata;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati
nell'impresa;
d) ogni altro dato richiesto dalla Commissione provinciale per
l'artigianato.
5. Nel caso l'Amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo
utile all'istruttoria ed alla certificazione di propria competenza,
l'impresa e' comunque tenuta a presentare la domanda alla competente
Commissione entro i termini di cui al comma 1.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato, valutata la
sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli
elementi acquisiti direttamente, dispone l'iscrizione all'albo
provinciale delle imprese artigiane e ne da' comunicazione
all'interessato entro sessanta giorni.
7. La mancata comunicazione all'interessato vale come accoglimento
della domanda stessa.
8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di
adozione del provvedimento di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione
della decisione all'interessato non intervenga entro il termine
prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della
domanda.
9. L'iscrizione all'albo e' comprovata da apposito certificato
rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.
(Revisione dell'albo provinciale)
2. Ai fini della revisione, sugli elenchi delle imprese artigiane
che risultano iscritte all'albo, trasmessi dalla Commissione
provinciale per l'artigianato ai singoli Comuni, i competenti uffici
comunali sono tenuti a effettuare il riscontro dei dati ivi
riportati e a comunicare alla Commissione, entro centoventi giorni
dalla data di ricevimento degli elenchi, ogni difformita' rilevata
rispetto alla situazione di fatto delle imprese di cui sono a
conoscenza; se entro tale termine non e' giunta nessuna
comunicazione alla Commissione, ai fini della revisione si intendono
confermati gli elenchi trasmessi dalla stessa ai singoli Comuni.
(Cancellazione)
2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per
sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o
per cessazione dell'attivita', e' disposta dalla Commissione
provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.
3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese
artigiane ha effetto dalla data di cessazione della attivita' o
dalla data della sua adozione negli altri casi.
(Sanzioni)
a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa denuncia di
inizio attivita';
b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di
modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attivita';
c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione
contenente dati inesatti;
d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da
parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti
all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, sono applicate nella misura
minima nel caso in cui le violazioni vengano sanate con denuncia
dell'interessato, prima dell'accertamento da parte della Autorita'
competente.
3. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni e' il Sindaco del
Comune in cui ha sede l'impresa e il versamento dei relativi
proventi e' effettuato a favore del Comune medesimo.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", si
avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonche' degli
atti forniti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sull'attivita' di
vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate,
le generalita' dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni
applicate.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a
cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale.
(Funzioni delle Commissioni provinciali per
l'artigianato)
a) concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato, allo
svolgimento di indagini, rilevazioni e studi concernenti
l'artigianato;
b) proporre iniziative e prospettare esigenze per lo sviluppo dei
servizi reali alle imprese artigiane, nonche' ricerche e
applicazioni di processi di innovazione tecnologica;
c) esprimere pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e
sulla istituzione di fiere e mostre a carattere artigiano;
d) promuovere ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le
attivita' artigiane della Provincia;
e) svolgere gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per
l'artigianato sono a carico della Regione.
3. L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti
tecnico-amministrativi necessari all'attivita' delle Commissioni e'
assicurato dalle apposite strutture organizzative individuate ai
sensi degli articoli 53 e 54.
(Composizione delle Commissioni provinciali per
l'artigianato)
a) da diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella
Provincia da almeno tre anni, eletti in base alle disposizioni
riportate al titolo III, capo IV;
b) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative;
c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;
d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo
delegato;
e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato, su proposta
delle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative a
livello provinciale;
f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della
CCIAA .
2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo
tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.
3. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria,
in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei
componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la
presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.
In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
4. Nel caso si verifichino piu' di tre assenze consecutive, senza
adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale
per l'artigianato decadono dalla carica. Coloro che vengono
dichiarati decaduti ai sensi del comma 4, non sono rieleggibili
limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione.
(Funzioni della Commissione regionale per
l'artigianato)
a) presenta entro il mese di luglio di ogni anno, alla Giunta
regionale il programma della propria attivita' per l'anno successivo
ed il consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente. Tale
programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle
Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle
Commissioni provinciali per l'artigianato, di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese
artigiane;
c) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali
per l'artigianato, attivita' di documentazione, di studio, di
indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigiane della
Regione, avvalendosi prioritariamente degli Enti strumentali
regionali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale
dell'Artigianato di cui all'articolo 37;
d) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in
materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per
l'artigianato;
e) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela,
valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
f) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei
confronti delle Commissioni provinciali dell'artigianato per
assicurare omogeneita' di indirizzo agli interventi sul territorio
regionale;
g) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.
2. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della Commissione
regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.
3. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi
della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti dalla
apposita struttura organizzativa di cui agli articoli 53 e 54.
4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessita'
la Commissione regionale per l'artigianato piu' articolarsi in
gruppi di lavoro.
(Composizione della Commissione regionale per
l'artigianato)
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta
regionale;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella Regione.
d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle
associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con
l'articolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21
"Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore" cosi' come
aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n.
23.
e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali
dei lavoratori.
2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato
eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
3. Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono
valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.
4. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio
funzionamento con norme regolamentari interne.
(Durata in carica delle Commissioni)
2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di
perdita dei requisiti e possono essere revocati e sostituiti
dall'organismo che li ha designati.
3. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato
titolari di impresa artigiana, cessati dalla carica per qualsiasi
causa, vengono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con
i candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello
scrutinio di lista.
4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e
della Commissione regionale per l'artigianato, individuabili
attraverso designazione, devono essere comunicati alla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine
il Presidente della Giunta regionale provvede all'insediamento delle
Commissioni che risultano validamente costituite con la nomina di
almeno meta' piu' uno dei componenti.
5. La sostituzione dei rappresentanti designati e' effettuata dal
Presidente della Giunta regionale su designazione dello stesso Ente
che ha espresso la designazione originaria.
(Uffici di segreteria delle Commissioni)
2. Le strutture organizzative di segreteria delle Commissioni
provinciali per l'artigianato debbono compiere gli atti connessi
agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive
Commissioni. Spetta in particolare ad esse predisporre e curare:
a) gli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed
alle cancellazioni delle imprese artigiane dagli albi provinciali
disposte dalle rispettive Commissioni;
b) la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti
delle Commissioni stesse;
c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni
altra certificazione prevista dalla legge;
d) gli atti e le procedure relative alle revisioni periodiche
dell'albo;
e) gli adempimenti relativi al procedimento di rinnovo delle
rispettive Commissioni;
f) le iniziative delle Commissioni di carattere promozionale,
statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni
stesse, seguendone l'attuazione;
g) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alle
rispettive Commissioni.
3. La struttura organizzativa di segreteria della Commissione
regionale per l'artigianato deve compiere gli atti connessi agli
adempimenti di legge di competenza della Commissione. Spetta in
particolare ad essa predisporre e curare:
a) gli atti e le istruttorie relative ai ricorsi proposti avverso
le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti
della Commissione;
c) le attivita' della Commissione di carattere promozionale,
statistico, di tutela dell'artigianato, e di coordinamento delle
iniziative delle Commissioni provinciali, seguendone l'attuazione;
d) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alla
Commissione.
(Personale e organizzazione degli uffici di
segreteria delle Commissioni)
2. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della
commissione regionale per l'artigianato e' individuato tra il
personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della
Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore
regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione
interna e da cui dipende gerarchicamente.
3. Il personale delle strutture organizzative di segreteria delle
commissioni provinciali per l'artigianato e' individuato fra il
personale regionale ovvero fra il personale delle CCIAA , in base
alla convenzione di cui all'articolo 43, e dipende funzionalmente
dai Presidenti delle Commissioni medesime.
4. Tra il personale di cui al comma 3 viene individuato il
segretario di ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
2. La Giunta regionale puo' ordinare ispezioni e indagini sul
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per
l'artigianato.
3. Nel caso in cui una Commissione venga a trovarsi nella
impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate
irregolarita', la Commissione medesima viene sciolta, previa
diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale e
contestualmente viene nominato un Commissario straordinario
competente ad esercitare fino alla ricostituzione della Commissione,
tutte le funzioni alla stessa attribuite. Il decreto di scioglimento
fissa la data di nuove elezioni.
(Indizione delle elezioni e presentazione delle liste
dei candidati)
2. Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia
provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un
Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni
elettorali.
3. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre
la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
4. Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente
della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che
indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di
ciascun candidato.
5. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore
al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento
degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno cinquanta
artigiani nelle Province aventi fino a dieci mila imprese iscritte
all'albo, da almeno centocinquanta artigiani nelle Province con una
consistenza di imprese artigiane compresa tra dieci mila e ventimila
unita' e da almeno quattrocento artigiani nelle altre Province. Le
firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al
precedente comma, devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo
delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un
notaio.
6. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte
nell'albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le
liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
7. Dell'avvenuta presentazione delle liste dovra' essere rilasciata
ricevuta.
8. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in
corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero puo' essere
abbinato anche un simbolo.
9. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle liste la Commissione provinciale provvede ad
accertarne la regolarita'.
10. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di liste o di
singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione
provinciale, debbono essere notificate entro cinque giorni dalla
loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati
delle liste interessate.
11. I candidati esclusi possono inoltrare ricorso entro dieci
giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al
Presidente della Giunta regionale che decide entro quindici giorni
dalla presentazione del ricorso.
(Adempimenti preparatori della consultazione)
a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore otto e
termine alle ore venti del medesimo giorno;
b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero
progressivo secondo l'ordine di presentazione;
c) la sede delle sezioni elettorali;
d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte
per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino
al giorno delle elezioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo
giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in
carica della Commissione.
3. La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni
elettorali e' effettuata, a cura della Commissione provinciale per
l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli
elettori non sia superiore a cinquecento nei territori delle
Comunita' montane e a settecento nei restanti territori. La
Commissione puo', qualora circostanze particolari lo rendano
opportuno, raggruppare gli elettori di piu' Comuni confinanti.
4. I certificati elettorali sono predisposti a cura delle
Commissioni provinciali, inviati ai Comuni di competenza, i quali
provvederanno ad inoltrarli, tramite i messi comunali, a ciascun
elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno
antecedente quello fissato per le votazioni. In caso di smarrimento
o di mancato recapito del certificato elettorale, copia dello stesso
potra' essere ritirata presso la sede che verra' indicata con il
manifesto con cui verranno resi noti la data, l'orario della
votazione e la sede delle sezioni elettorali.
5. Le sezioni elettorali hanno sede all'interno di edifici
pubblici. In ciascuna sezione e' affissa la lista degli elettori
della sezione stessa, nonche' le liste dei candidati.
6. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato
provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle
votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale,
scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli
Enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di
secondo grado, nonche' due scrutatori scelti fra imprenditori
artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati e il
segretario del seggio scelto fra i dipendenti del comune in cui ha
sede il seggio.
7. Ai componenti di cui sopra spetta il trattamento economico
previsto per le elezioni comunali, e l'onere relativo e' a carico
della Regione.
8. Sono elettori i titolari, o i legali rappresentanti in caso di
societa', di imprese artigiane che risultano iscritte all'albo alla
data delle elezioni. I titolari di imprese artigiane cancellate
dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che
abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per
l'artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato
alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso
annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della
Commissione provinciale per l'artigianato.
9. Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di
societa', delle imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno
tre anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono
altresi' eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di
societa', delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre
anni all'albo provinciale degli artigiani della Provincia per la
quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
10. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a piu' di una
Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilita'
deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.
(Sistema elettorale)
2. Il voto e' personale, libero e segreto.
3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel
contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo
che la contiene.
4. Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di
candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui
votata, non superiore a tre; la preferenza data in una lista
costituisce espressione di voto per la lista medesima.
5. La cifra elettorale generale sara' stabilita in base al numero
di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste
che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5 per cento dei votanti,
in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali
rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha
ottenuto i maggiori resti.
6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti,
risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero
di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.
(Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle
schede, scrutinio e proclamazione degli eletti)
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano
alle ore venti dello stesso giorno.
3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio
procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali i
voti riportati da ogni lista, nonche' le preferenze espresse per
ciascun candidato.
4. Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle
votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle
votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della
Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente
del seggio e dagli scrutatori. Il Presidente della Commissione
provinciale, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole
sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.
5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti
avvengono in seduta pubblica.
(Ricorsi)
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.
3. Per quanto non espressamente disposto al Titolo III, capo IV,
valgono in materia di procedimento elettorale, in quanto
applicabili, le norme in vigore per le elezioni dei Consigli
comunali con popolazione inferiore a quindici mila abitanti.
(Denunce di irregolarita')
(Segnalazioni)
(Dotazione finanziaria iniziale del Fondo)
2. Al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione
dell'artigianato afferiscono inoltre le disponibilita' residue della
gestione relativa alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59
"Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali,
dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi
calamitosi".
3. La Finpiemonte SpA e' tenuta a predisporre lo stato della
consistenza delle risorse disponibili a valere sui fondi assegnati
ai sensi della legge regionale 30/1994 e della legge regionale
59/1994 riferito alla data di entrata in vigore della presente
legge, e a trasmetterlo al settore regionale competente in materia
di artigianato.
(Costituzione in via straordinaria delle Commissioni
provinciali e regionale per l'artigianato)
2. La nomina di cui al comma 1 e' disposta sulla base di
designazioni delle associazioni artigiane della provincia aderenti
alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione
entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nonche' la
Commissione regionale per l'artigianato ricostituita a seguito del
rinnovo straordinario delle prime, durano in carica fino alla data
di conclusione del procedimento elettorale previsto al Titolo III,
capo III, da espletarsi comunque entro e non oltre dodici mesi dalla
data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale con cui
vengono costituite le Commissioni provinciali.
5. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli
eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo
III, capo III, il Presidente della Giunta regionale provvede alla
ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per
l'Artigianato decretando contestualmente la decadenza delle
Commissioni costituite con le modalita' straordinarie di cui al
presente articolo.
6. Le Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato gia'
costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove
Commissioni.
7. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti
prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal
Vice-Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione piu'
anziano, in possesso dei requisiti prescritti.
(Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di
amministrazione attiva)
2. Agli stessi componenti che per partecipare alle sedute devono
fare uso di mezzi di trasporto e' riconosciuto il rimborso delle
spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari della
Regione.
3. L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 puo' essere
aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, in relazione alle
variazioni accertate dell'indice ISTAT del costo della vita per le
famiglie degli operai ed impiegati.
4. Ai presidenti delle Commissioni provinciali e regionale per
l'artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i
funzionari regionali, le spese di missione eventualmente sostenute
per lo svolgimento di attivita' su incarico della Regione connesse
al loro ruolo istituzionale.
(Disposizioni finanziarie)
(Divieto di cumulo)
(Abrogazione di norme)
a) 11 ottobre 1979, n. 64, concernente "Interventi a favore dei
Comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in
aree attrezzate";
b) 4 marzo 1985, n. 17, "Provvedimenti per l'ammodernamento
tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore
dell'artigianato";
c) 11 agosto 1994, n. 30, "Interventi regionali per lo sviluppo e
la qualificazione del settore artigiano";
d) 14 marzo 1980, n. 14, "Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di artigianato di cui al I e 5 comma
dell'articolo 9, al I e 5 comma degli articoli 12 e 14, nonche' al 2
comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860,
trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63 2 comma, lettera
c) e 64 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e finora esercitate dalle Camere di commercio";
e) (assente);
f) 6 luglio 1987, n. 38, "Norme per la tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di
rappresentanza e di tutela dell'artigianato";
g) 12 marzo 1990, n. 9, "Modifiche alla legge regionale 6 luglio
1987, n. 38 recante: "Norme per la tenuta degli albi provinciali
delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza
e di tutela dell'artigianato";
h) 24 febbraio 1992, n. 11, "Sostituzione dell'articolo 2, 2 comma,
della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge
regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: "Norme per la tenuta degli
albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi
di rappresentanza e di tutela dell'artigianato";
i) 10 dicembre 1992, n. 55, "Norme per la tutela della
professionalita' degli imprenditori artigiani e la repressione
dell'abusivismo nell'artigianato";
l) 10 maggio 1993, n. 14, "Modificazione alla legge regionale 6
luglio 1987, n. 38 "Norme per la tenuta degli albi provinciali delle
imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di
tutela dell'artigianato";
m) 21 dicembre 1994, n. 59, "Interventi regionali a favore delle
imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola
industria danneggiate da eventi calamitosi";
n) 5 gennaio 1995, n. 4, "Istituzione dell'Osservatorio regionale
dell'artigianato";
o) 19 dicembre 1995, n. 89, "Disposizioni transitorie per la
costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per
l'Artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38,
recante: "Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle Imprese
artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza
dell'artigianato e successive modifiche e integrazioni".
2. E' altresi' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 25
febbraio 1980, n. 9, "Interventi per il riequilibrio regionale del
sistema industriale".
(Regime transitorio)
2. Nella convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte
e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa
Artigiancassa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono
riconosciute le spese di gestione sostenute dall'Artigiancassa Spa
a far tempo dalla data in cui la Cassa stessa ha assunto la forma
giuridica di Societa' per Azioni.
(Applicazione della legge)
2. L'intensita' degli aiuti concessi ai sensi della presente legge
non potra' in ogni caso eccedere i limiti massimi stabiliti dalla
disciplina comunitaria degli aiuti in favore dell'artigianato.