Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6164.

Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Allegato

Art. 2. Programmazione e risorse Art. 3. Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi. TITOLO II. Promozione economica e imprenditoriale Capo I. Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato Art. 4. Istituzione del Fondo Art. 5. Programma degli interventi Art. 6. Gestione del Fondo Art. 7. Gruppo tecnico di valutazione Art. 8. Relazione annuale. Capo II. Agevolazioni per l'accesso al credito Art. 9. Tipologia degli interventi Art. 10. Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi Art. 11. Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi-Artigianfidi Art. 12. Consorzio regionale fra i Confidi Art. 13. Promozione della cooperazione di garanzia collettiva Art. 14. Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA Artigiancassa Art. 15. Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale. Capo III. Insediamenti artigiani e aree attrezzate Art. 16. Qualificazione degli insediamenti artigiani Art. 17. Soggetti attuatori degli interventi Art. 18. Programma annuale degli interventi Art. 19. Modalita' dei finanziamenti. Capo IV. Servizi reali e assistenza tecnica Art. 20. Sistemi di qualita' e certificazione Art. 21. Assistenza tecnica Art. 22. Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano Art. 23. Interventi per la tutela ambientale. Capo V. Promozione commerciale Art. 24. Servizi per la promozione commerciale Art. 25. Agevolazioni per i consorzi all'esportazione Art. 26. Iniziative dirette. Capo VI. Artigianato artistico e tipico di qualita' Art. 27. Obiettivi Art. 28. Disciplinari di produzione Art. 29. Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche Art. 30. Interventi Art. 31. Modalita' degli interventi Art. 32. Istruzione e addestramento artigiano. Capo VII. Interventi in dipendenza di eventi calamitosi Art. 33. Tipologia degli interventi Art. 34. Fondi rischi speciali Art. 35. Contributi in conto capitale Art. 36. Contributi in conto interessi e in conto canoni. Capo VIII. Osservatorio regionale dell'artigianato Art. 37. Istituzione dell'osservatorio Art. 38. Commissione tecnico-scientifica Art. 39. Obiettivi dell'osservatorio Art. 40. Attivita' dell'osservatorio Art. 41. Sistema informativo regionale sull'artigianato Art. 42. Programma annuale di attivita'. TITOLO III. Tutela della professionalita' degli imprenditori artigiani Capo I. Tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane Art. 43. Albi provinciali delle imprese artigiane Art. 44. Iscrizione all'albo provinciale Art. 45. Revisione dell'albo provinciale Art. 46. Cancellazione Art. 47. Sanzioni. Capo II. Funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato Art. 48. Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato Art. 49. Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato Art. 50. Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato Art. 51. Composizione della Commissione regionale per l'artigianato Art. 52. Durata in carica delle Commissioni Art. 53. Uffici di segreteria delle Commissioni Art. 54. Personale e organizzazione degli uffici di segreteria delle Commissioni Art. 55. Indirizzo, coordinamento e vigilanza. Capo III. Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'artigianato Art. 56. Indizione delle elezioni e presentazione delle liste dei candidati Art. 57. Adempimenti preparatori della consultazione Art. 58. Sistema elettorale Art. 59. Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti Art. 60. Ricorsi. Capo IV. Tutela delle imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo Art. 61. Denunce di irregolarita' Art. 62. Segnalazioni. TITOLO IV. Norme finali, transitorie e finanziarie Art. 63. Dotazione finanziaria iniziale del Fondo rotativo Art. 64. Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato Art. 65. Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di amministrazione attiva Art. 66. Disposizioni finanziarie Art. 67. Divieto di cumulo Art. 68. Abrogazione di norme Art. 69. Regime transitorio Art. 70. Applicazione della legge.

Titolo I. - Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' e destinatari)

1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, nonche' alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.
2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato", le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonche' l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonche' dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge, che hanno sede e svolgono la propria attivita' nel territorio della Regione Piemonte.
4. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunita' montane e delle CCIAA , nonche' della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 2.
(Programmazione e risorse)

1. Gli interventi della Regione nel settore dell'artigianato sono attuati attraverso programmi annuali e pluriennali, definiti con il concorso delle organizzazioni di categoria e degli Enti locali interessati, sulla base di obiettivi prioritari volti a garantire la qualificazione e il rafforzamento delle imprese artigiane.
2. I programmi di intervento della Regione per l'artigianato sono ispirati a uno o piu' dei seguenti obiettivi:
a) agevolare l'accesso al credito;
b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
c) sviluppare l'associazionismo economico e la cooperazione aziendale;
d) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali ed esteri e di cooperazione transnazionale;
e) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualita', del sostegno finanziario alle imprese interessate da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea;
f) favorire l'accesso al mercato delle tecnologie e ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
g) valorizzare le produzioni dell'artigianato artistico e tipico di qualita';
h) favorire la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale e imprenditoriale;
i) migliorare la conoscenza delle problematiche dell'artigianato e promuovere l'informazione delle imprese artigiane;
l) sostenere la ripresa produttiva delle imprese colpite da eventi calamitosi;
m) tutelare e incentivare la professionalita' degli imprenditori artigiani a garanzia degli utenti e dei consumatori;
n) rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell'ambito di una economia concorrenziale.
o) favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile;
p) favorire la tutela e la qualificazione ambientale delle imprese artigiane.
3. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e' attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative e ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti dalla presente legge.

Art. 3.
(Articolazione, indirizzo e coordinamento degli interventi)

1. Per l'attuazione degli interventi la Regione puo' avvalersi degli Enti strumentali regionali, delle societa' a partecipazione regionale o di altre strutture operative esterne in grado di assolvere i compiti assegnati, ferma restando la possibilita' di delegare funzioni agli Enti locali.
2. Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e qualificazione dell'artigianato piemontese, anche in rapporto alla sua articolazione settoriale e territoriale, la Giunta regionale esercita, nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del piano regionale di sviluppo, funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli interventi effettuati direttamente o tramite i soggetti di cui al comma 1, previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni vengono esercitate, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla normativa statale, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
3. La Giunta regionale puo' disporre accertamenti e controlli diretti a verificare la corretta attuazione dei progetti di investimento ammessi a beneficiare delle agevolazioni regionali. In caso di difformita' tra quanto riscontrato a seguito degli accertamenti e quanto ammesso alle agevolazioni, la Giunta regionale puo' disporre la revoca delle agevolazioni medesime.

Titolo II. - Promozione economica e imprenditoriale

Capo I. - Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato

Art. 4.
(Istituzione del Fondo)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, di seguito denominato Fondo, attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti all'artigianato. Al Fondo possono confluire altresi' contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo e' articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti funzioni di intervento finanziate ai sensi della presente legge.
5. Il Fondo e' istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA . Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta puo', con propria deliberazione, trasferire il Fondo stesso presso altro Ente, qualora si verifichino migliori condizioni di gestione.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni gia' formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizzera' per scopi di promozione e sviluppo dell'artigianato.

Art. 5.
(Programma degli interventi)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il programma degli interventi da finanziare con il Fondo di cui all'articolo 4, per assicurare la migliore corrispondenza tra gli obiettivi di sviluppo del settore e le risorse disponibili.
2. Il citato programma individua e determina, per ciascuna delle sezioni del Fondo:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attivita';
b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonche' la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
d) gli indirizzi attuativi di intervento.
3. Il programma degli interventi puo' essere aggiornato e modificato contestualmente alla discussione della relazione annuale di cui all'articolo 8.

Art. 6.
(Gestione del Fondo)

1. Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonche' le indennita' per l'istruttoria delle richieste di intervento.
2. Con il rendiconto periodico si da' atto sia della gestione complessiva del Fondo sia delle specifiche gestioni pertinenti a ciascuna delle sezioni eventualmente previste.
3. Il programma degli interventi previsto all'articolo 5 e' attuato dall'Ente gestore del Fondo.
4. Il gestore del Fondo e' tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale, entro un termine di scadenza che verra' individuato con la convenzione prevista al comma 5, un bilancio consuntivo della gestione finanziaria del Fondo.
5. I rapporti tra Regione ed Ente gestore sono regolati da apposita convenzione il cui schema verra' approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7.
(Gruppo tecnico di valutazione)

1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Gruppo tecnico di valutazione composto da:
a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;
b) un esperto individuato dall'Ente gestore;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni artigiane piu' rappresentative, individuati nell'ambiente universitario, negli istituti di ricerca o fra operatori con esperienza in materia di artigianato;
d) un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa SpA .
2. Per il regolare funzionamento del Gruppo, che opera sulla base dei criteri definiti dal programma di cui all'articolo 5, gli Enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.
3. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate dall'Ente gestore.

Art. 8.
(Relazione annuale)

1. Il Gruppo tecnico di valutazione e' tenuto a predisporre e ad inviare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. Tale relazione indica il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione per tipologia di attivita' delle imprese finanziate, le aree geografiche interessate e i risultati ottenuti con gli interventi attuati.
2. La Giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, tenuto anche conto della relazione di cui al comma 1, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi.

Capo II. - Agevolazioni per l'accesso al credito

Art. 9.
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nella attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell'attivita' aziendale, attraverso i seguenti interventi:
a) concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12;
b) promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;
c) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa , ovvero direttamente dall'Artigiancassa stessa;
d) anticipazioni finanziarie attraverso l'intervento del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato;
2. La Regione puo' assumere, nei limiti delle disponibilita' appositamente autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, partecipazioni azionarie nel capitale della Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA Artigiancassa.

Art. 10.
(Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 443/1985 che abbiano come scopi sociali:
a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'autonoma capacita' di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di Enti parabancari;
b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.
2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statutari che prevedano:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;
b) la riserva della carica di Presidente dell'organo interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.
3. Il concorso al fondo rischi dei Confidi e' disposto annualmente dalla Giunta regionale in misura non superiore al 4 per cento dell'importo delle nuove garanzie prestate per ciascun anno, privilegiando le operazioni di garanzia a medio termine e solo per quanto riguarda la quota relativa alle imprese artigiane. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno corredate da:
a) elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nel primo anno di applicazione della presente legge; dall'anno successivo tale elenco e' sostituito da una dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dalla quale risulti il numero dei soci.
b) dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale da cui risulti il numero e l'importo delle operazioni garantite, unitamente all'importo delle garanzie prestate nell'anno precedente;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
d) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati da cui risultino gli importi delle nuove garanzie prestate nell'anno precedente e la suddivisione fra operazioni a breve e medio termine;
e) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Giunta regionale.

Art. 11.
(Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi)

Artigianfidi 1. Il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, gia' costituito con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte Spa e di altri Enti pubblici e privati, opera allo scopo di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine, finalizzato alle seguenti necessita' aziendali:
a) stipulazione di contratti per commesse, forniture e subforniture, anche per l'esportazione, o acquisizione di ordini;
b) partecipazione a gare, appalti e commesse;
c) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di attivita' scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;
d) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi mercati;
e) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di fattorizzazione "pro soluto", tramite societa' specializzate o istituti di credito;
f) ogni altra esigenza finanziaria dell'impresa artigiana.
2. Lo statuto del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
b) la riserva della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un rappresentante della Regione Piemonte e la presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di almeno altri due rappresentanti della Regione Piemonte.
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale.
d) in caso di scioglimento, l'obbligo di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a Enti che perseguano finalita' mutualistiche affini, indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

Art. 12.
(Consorzio regionale fra i Confidi)

1. La Regione promuove la costituzione tra i soggetti di cui agli articoli 10 e 11, di un Consorzio regionale di garanzia chiamato ad operare sulla base dei seguenti scopi sociali:
a) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari adottati in conformita' agli indirizzi ed ai programmi della Regione, l'attivita' dei consorziati;
b) riassicurare i rischi dei consorziati nella misura e secondo le modalita' fissate dalle norme statutarie e regolamentari;
c) potenziare il sistema di garanzie collettive attraverso la concessione di garanzie integrative;
d) svolgere attraverso i Confidi associati attivita' di assistenza e consulenza finanziaria e assicurativa a favore delle imprese artigiane;
2. Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente articolo e approvati con deliberazione della Giunta regionale, il Consorzio regionale fra i confidi puo' essere costituito con lo scorporo della sezione autonoma "Consorzio fra le cooperative" attualmente costituita in capo al Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi.
3. Lo statuto del Consorzio, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, deve prevedere:
a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma ai soci;
b) la presenza, negli organi amministrativi del Consorzio, di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte;
c) la riserva della carica di Presidente del Collegio sindacale ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dalla Giunta regionale;
d) l'obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a Enti che perseguano finalita' mutualistiche affini, indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
4. La Regione puo' concedere contributi straordinari al fondo rischi del Consorzio regionale fra i Confidi, in proporzione ai rischi riassicurati, alle garanzie integrative di cui al comma 1, lettera c) e sulla base delle perdite sofferte nell'anno precedente.
5. Allo stesso Consorzio possono essere concessi altresi' contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione attraverso i consorziati, di programmi rivolti a diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari disponibili per l'artigianato, promuovere la formazione e l'aggiornamento imprenditoriale nel campo delle tecniche finanziarie e realizzare servizi di assistenza tecnica e gestionale per le imprese artigiane.
6. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate:
a) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale del Collegio da cui risulti, il numero e l'importo dei rischi riassicurati suddivisi per i soci beneficiari e l'ammontare delle perdite sofferte;
b) da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
c) da ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Giunta regionale.
7. La misura dei contributi e le modalita' di erogazione sono determinate dalla Giunta regionale, sulla base degli stanziamenti disposti in bilancio.

Art. 13.
(Promozione della cooperazione di garanzia collettiva)

1. La Regione sostiene lo sviluppo della cooperazione creditizia nell'artigianato attraverso la concessione di contributi e l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane che contraggono prestiti, sia a breve che a medio termine, con la garanzia dei Confidi, non assistiti da altre forme di agevolazione, per far fronte a specifici e documentati bisogni aziendali rivolti ad adeguamenti sia produttivi sia imposti da normative vigenti, comprese quelle in materia di ambiente di lavoro.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono disposte con i limiti di importo e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale:
a) per i contributi, in misura comunque non superiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento garantito;
b) per i finanziamenti agevolati, con l'abbattimento fino a 10 punti del tasso di interesse concordato con il sistema bancario.
3. L'istruttoria delle richieste e l'erogazione delle agevolazioni e' effettuata per il tramite dei Confidi, di cui agli articoli 10 e 11, con i quali la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, direttamente o per il tramite del loro Consorzio, apposite convenzioni che prevedano, fra l'altro:
a) le modalita', i tempi di devoluzione e di ammortamento delle agevolazioni regionali spettanti alle imprese associate;
b) gli elementi informativi della rendicontazione periodica dei prestiti garantiti;
c) le modalita' di controllo della destinazione dei prestiti erogati.

Art. 14.
(Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA)

Artigiancassa 1. I contributi regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) vengono erogati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA Artigiancassa, subentrata nella situazione giuridica di cui era titolare l'Ente pubblico economico Cassa per il credito alle imprese artigiane. Le disponibilita' finanziarie, derivanti dai conferimenti regionali, sono assoggettate dall'Artigiancassa SpA a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione".
2. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:
a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;
b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attivita' e ubicazione territoriale;
c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.
3. I rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalita' di utilizzo dei conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonche' delle spese per il funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 1.
4. Con periodicita' trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa provvede a fornire alla Regione Piemonte adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo, distinte a seconda della tipologia di finanziamento e quelle respinte oltre al quadro finanziario relativo allo stato del Fondo.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a comunicare alla Regione Piemonte i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 15.
(Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale)

1. I programmi di investimento, in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, previsti dal programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, possono essere finanziati fino ad un massimo del 50 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non potra' comunque superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 e sara' erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario di pari importo che deve accompagnare la realizzazione del piano d'investimento.
2. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, saranno erogati al tasso e con le modalita' che verranno determinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5. In ogni caso la durata dei finanziamenti regionali non potra' superare i sessanta mesi.
3. L'Ente gestore del Fondo provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 7, alla condizione che l'impresa sia stata giudicata affidabile, per l'importo richiesto, da parte dell'istituto di credito indicato dall'impresa e convenzionato con l'Ente gestore, al quale spetta l'erogazione del finanziamento.
4. Le operazioni di finanziamento disposte ai sensi del presente articolo sono assistite da garanzia dei Confidi di cui agli articoli 10 e 11. La garanzia operera' pro quota tra il finanziamento concesso con fondi bancari e finanziamento con fondi regionali.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Ente gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante dell'impresa richiedente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, e' sottoposta al parere del Gruppo tecnico di valutazione, di cui all'articolo 7.

Capo III. - Insediamenti artigiani e aree attrezzate

Art. 16.
(Qualificazione degli insediamenti artigiani)

1. La Regione promuove la realizzazione di insediamenti artigiani all'interno di:
a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista nonche' complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
b) aree integrate per l'artigianato artistico e di servizio;
c) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana, che riservano parte delle disponibilita' di insediamento ad imprese artigiane e ai servizi a queste necessari.
2. I progetti di area da attrezzare devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici del Comune in cui risulta ubicato l'intervento e possono prevedere sia la realizzazione di aree attrezzate di nuovo impianto, sia il recupero e l'adeguamento funzionale di immobili preesistenti da ristrutturare per finalita' di insediamento artigiano o di prima accoglienza di attivita' artigianali.
3. I finanziamenti regionali, a valere su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, sono disposti in presenza di iniziative rivolte a non meno di tre imprese artigiane.
4. Possono essere finanziate dalla Regione le spese riguardanti:
a) l'acquisto dei terreni, degli immobili da ristrutturare e la realizzazione di nuovi fabbricati;
b) gli studi di fattibilita' e di progettazione;
c) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) le opere di ristrutturazione edilizia e di rifacimento delle infrastrutture tecniche;
e) i servizi e le infrastrutture tecnologiche di natura consortile, afferenti i sistemi di risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le reti di comunicazione e di trasmissione di dati, la logistica e la commercializzazione dei prodotti.
5. Nei progetti di area in cui, oltre agli insediamenti artigiani e ai servizi ad essi collegati, risultano presenti attivita' di altre categorie produttive o tipologie di insediamento diverse da quelle artigianali, la spesa ammissibile a contributo e' commisurata alla presenza delle sole imprese artigiane, secondo criteri di valutazione che tengono conto della quota dell'investimento complessivo attribuibile alla componente artigiana, considerata, per la parte relativa, anche attraverso il parametro dei servizi in comune con eventuali attivita' di diversa appartenenza.

Art. 17.
(Soggetti attuatori degli interventi)

1. Gli interventi per la realizzazione degli insediamenti nelle aree di cui all'articolo 16, comma 1, devono essere promossi e attuati da:
a) Enti locali o consorzi di enti locali;
b) societa' di intervento costituite da due o piu' soggetti compresi tra l'Istituto finanziario regionale, Finpiemonte SpA , Enti locali, istituti di credito, associazioni di imprese, consorzi di imprese artigiane;
c) consorzi di imprese artigiane, societa' consortili miste e associazioni temporanee di imprese;
2. Le domande di contributo devono essere indirizzate dai soggetti attuatori alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate di:
a) elaborati cartografici con l'individuazione dell'area oggetto dell'intervento;
b) estratto degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune interessato dall'intervento, attestante la destinazione delle aree e l'inserimento delle opere previste nelle aree stesse;
c) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione circa i tempi di apprestamento dell'area, le previsioni di insediamento, l'utilita' economica e sociale che la realizzazione dell'area riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva locale e alle sue esigenze di sviluppo, e le modalita' previste per la gestione dell'area stessa;
d) documentazione comprovante la disponibilita' dell'area da parte del richiedente;
e) progetto tecnico dell'area;
f) piano di fattibilita' tecnico-finanziaria delle opere da realizzare con indicazione di tutte le fonti di finanziamento;
g) piano previsionale degli insediamenti di imprese artigiane disposte ad insediarsi nell'area, con indicazione delle attivita' che ivi verranno svolte;
h) ogni altra documentazione utile ed opportuna richiesta dalla Regione.

Art. 18.
(Programma annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate nel termine indicato all'articolo 17, comma 2, predispone il programma annuale degli interventi da realizzare, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative. Il programma tiene conto prioritariamente dei progetti di insediamento che:
a) privilegiano l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo delle imprese;
b) mantengono le lavorazioni dell'artigianato negli ambiti territoriali e di mercato ad esse piu' propri;
c) favoriscono l'integrazione delle imprese artigiane anche con attivita' di terziario avanzato;
d) eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attivita' produttive in essere;
e) comportano un piu' ridotto consumo di territorio e un minor impatto ambientale.
2. Il provvedimento che approva il programma annuale degli interventi equivale ad ammissione al finanziamento regionale di ciascuna iniziativa in esso prevista.
3. Con tale provvedimento viene altresi' determinata la spesa ammissibile da finanziare, l'entita' del contributo e dell'anticipazione, le modalita' di erogazione, la durata dell'intervento e i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.

Art. 19.
(Modalita' dei finanziamenti)

1. Al finanziamento delle opere indicate all'articolo 16 si provvede con le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 4, attivando una speciale sezione del Fondo stesso da sottoporre a contabilita' separata.
2. Il finanziamento regionale non puo' superare complessivamente il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed e' restituito in cinque anni.
3. Con il provvedimento di concessione del finanziamento regionale e' approvato anche lo schema dell'atto di accettazione, da sottoscriversi da parte del soggetto attuatore, nel quale sono determinati gli aspetti operativi e finanziari dell'intervento e, in particolare:
a) il termine a decorrere dal quale i fondi anticipati dovranno essere restituiti al Fondo, unitamente all'importo delle rate e alla periodicita' dei rimborsi fino alla restituzione dell'intera somma anticipata;
b) l'obbligo di mantenimento della destinazione dichiarata su tutte le opere realizzate, per un periodo almeno pari al doppio della durata delle anticipazioni, calcolato a partire dal collaudo finale delle opere finanziate;
c) la garanzia della restituzione delle somme anticipate, comprensive degli interessi, con aggiornamento annuale degli importi per adeguarli al debito residuo, da fornire attraverso fideiussione bancaria o assicurativa di primario istituto a favore del Fondo.
4. Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini previsti la Giunta regionale, salvo motivata richiesta di proroga, dispone la revoca dei finanziamenti concessi che, insieme agli interessi legali decorrenti dalla data della loro erogazione, sono restituiti alla Regione.

Capo IV. - Servizi reali e assistenza tecnica

Art. 20.
(Sistemi di qualita' e certificazione)

1. La Regione promuove l'introduzione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualita' e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario.
2. L'intervento regionale e' attuato attraverso la concessione di contributi fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale:
a) alle imprese artigiane singole o associate in forma di consorzi, societa' consortili o associazioni temporanee;
b) ad Enti operanti nella regione in materia di qualificazione e di certificazione, c) alle associazioni artigiane maggiormente rappresentative che agiscono o direttamente o attraverso apposite societa' e reti di servizi operanti nella regione in materia di qualificazione e certificazione .
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) possono essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:
a) all'elaborazione del manuale di qualita', con l'indicazione degli standard delle procedure, della strumentazione, delle risorse umane, delle responsabilita' gestionali e dell'organizzazione complessiva del sistema di garanzia della qualita' che si intende realizzare;
b) all'avvio pratico del sistema, comprendente anche la certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore, del sistema di qualita' aziendale e della strumentazione utilizzata dall'impresa per effettuare il controllo di qualita' dei propri prodotti e processi produttivi;
c) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualita'.
4. I contributi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono concessi dietro presentazione di un programma di attivita' che specifichi gli elementi valutativi dell'interesse per le imprese artigiane a fruire degli interventi da esso previsti, nonche' i criteri di prestazione dei servizi, con l'indicazione degli oneri a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso.
5. I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande, la documentazione richiesta per la concessione ed erogazione dei contributi saranno disposti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 21.
(Assistenza tecnica)

1. La Regione incentiva l'innovazione e l'aggiornamento organizzativo e manageriale nell'artigianato favorendo l'accesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale, finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualita', alla certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie, alla partecipazione alla ricerca applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di appalto, alla formazione e all'aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, alla elaborazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a programmi di finanziamento.
2. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di continuita' nel tempo, quando occorra assicurare l'accesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.
3. La predisposizione dei programmi di assistenza tecnica per l'accesso ai servizi reali di cui al comma 1, e' demandata, singolarmente o in concorso tra di loro, ai centri e alle agenzie per l'innovazione, anche a capitale misto pubblico e privato, promossi dall'Unione Europea, all'Universita' e al Politecnico, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ( CCIAA ) del Piemonte, agli Enti di ricerca operanti nella regione, alle associazioni artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite societa' e reti di servizi, nonche' a consorzi, societa' consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 10 e 11.
4. Il finanziamento regionale puo' coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti di importo stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del costo dell'intero programma.
6. I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

Art. 22.
(Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalita' di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione puo' concedere contributi integrativi ai due fondi costituiti dall'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese ( EBAP ), denominati "Fondo di sostegno al reddito" e "Fondo regionale formazione".
2. I contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del bilancio regionale e per un importo comunque non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e possono essere concessi, in relazione alle finalita' contemplate dagli statuti dei fondi di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell'attivita' aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto;
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico-professionale.
3. La concessione ed erogazione dei contributi regionali e' disposta, dietro richiesta dell' EBAP da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno; la richiesta deve essere corredata da una relazione illustrativa che documenti le attivita' finanziate dai fondi predetti, le caratteristiche del programma e il piano economico-finanziario delle iniziative in esso previste.
4. Con il provvedimento di concessione del contributo regionale, sono determinati i criteri e le modalita' di rendicontazione circa l'utilizzo finale dei finanziamenti erogati.

Art. 23.
(Interventi per la tutela ambientale)

1. La Regione promuove presso le imprese artigiane la diffusione di metodi produttivi compatibili con i piu' avanzati modelli di tutela e di salvaguardia ambientale, intesa quale corretta applicazione delle disposizioni emanate in materia a livello locale, nazionale e comunitario, nonche' di stimolo alla ricerca di un esauriente inquadramento dei rapporti intercorrenti tra imprese artigiane e ambiente e di una omogenea caratterizzazione dei vincoli che vengono fatti ricadere sulle imprese del settore.
2. Tra i fattori della tutela e salvaguardia ambientale rientrano anche quelli relativi al rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 la Regione contribuisce al finanziamento di servizi di studio, informazione, consulenza e formazione, rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane. Gli interventi di sostegno sono attuati direttamente dalla Regione oppure, anche in concorso tra di loro, dagli Enti pubblici eventualmente preposti, da organizzazioni rappresentative dell'artigianato, organismi paritetici tra organizzazioni artigiane e sindacati dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, consorzi di almeno cinque imprese artigiane.
4. Per l'attuazione degli interventi i soggetti interessati devono presentare alla Regione, entro il 31 dicembre, un programma delle iniziative che intendono intraprendere, articolato in:
a) analisi delle condizioni che determinano la richiesta di intervento;
b) descrizione delle variabili coinvolte, integrata dalla stima quantitativa delle stesse, effettuata in condizioni di assenza e presenza dell'intervento regionale;
c) individuazione dei soggetti che si impegnano alla attuazione dell'intervento proposto;
d) programma dettagliato e analitico, con specifica indicazione dei lavori occorrenti e dei costi preventivabili.
5. L'intervento regionale puo' arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo e' stabilito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande nonche' per la concessione ed erogazione dei contributi.

Capo V. - Promozione commerciale

Art. 24.
(Servizi per la promozione commerciale)

1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato piemontese sui mercati, la Regione promuove servizi atti a facilitare:
a) la partecipazione a esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;
b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;
d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;
e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualita' e di origine.
2. I servizi per la promozione commerciale diretti alle singole aziende sono predisposti e curati attraverso l'Istituto per il commercio estero ( ICE ), le Camere di commercio del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli Enti strumentali regionali, gli Enti fieristici, i consorzi e le societa' consortili tra imprese artigiane o altri organismi associativi di promozione dell'artigianato, le associazioni rappresentative dell'artigianato, le societa' e gli Enti di ricerca e di studi di mercato.
3. Il programma dei servizi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dell'artigianato e' predisposto annualmente dalla Giunta regionale, entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'esercizio di riferimento, tenendo conto delle richieste di intervento presentate.
4. I rapporti della Regione con gli Enti incaricati di prestare i servizi di promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 25.
(Agevolazioni per i consorzi all'esportazione)

1. Ai consorzi e alle societa' consortili tra imprese artigiane, costituiti ai sensi di legge per finalita' di promozione del commercio estero da parte dei propri associati, possono essere concessi contributi annuali fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione di programmi concernenti l'acquisizione di uno o piu' servizi tra quelli indicati all'articolo 24.
2. La domanda di concessione dei contributi, da presentarsi entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere corredata di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, nonche' della documentazione idonea a consentire la valutazione delle iniziative proposte per le imprese associate, nella loro dimensione di mercato ed economico-finanziaria.
3. Il contributo regionale, il cui limite massimo e' fissato con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma, e' erogato per il 50 per cento in via anticipata e per la parte rimanente a consuntivo, previa presentazione del rendiconto delle iniziative e di una relazione che comprovi i risultati raggiunti.

Art. 26.
(Iniziative dirette)

1. La Regione puo' organizzare direttamente, o in collaborazione con l' ICE o le CCIAA del Piemonte, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.
2. L'intervento regionale si attua assumendo in carico quota parte, non superiore al 50 per cento, delle spese di prenotazione, affitto e allestimento degli spazi espositivi, trasporto e assicurazione dei campionari, servizi di assistenza e consulenza per le trattative commerciali.
3. La Regione puo' farsi carico dell'organizzazione di missioni di delegazioni di operatori dell'artigianato, qualora cio' risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi all'organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di differenti dimensioni, all'acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di produzione e della ricerca scientifica, all'assetto giuridico e istituzionale del settore e a quanto altro puo' formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realta' artigiana. Analogamente la Regione puo' ospitare delegazioni di operatori dell'artigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.
4. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dell'artigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attivita' finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale con contributi ad Enti, associazioni fra imprese e consorzi per importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
5. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo sono attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione e fatta salva la preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attivita' all'estero delle Regioni e delle Province autonome", nei casi concernenti attivita' promozionali all'estero.

Capo VI. - Artigianato artistico e tipico di qualita'

Art. 27.
(Obiettivi)

1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicita' dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale.
2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela dei requisiti di professionalita' e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico;
b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
c) valorizzazione delle produzioni realizzate sul mercato sia interno che internazionale;
d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualita' e professionalita' insiti nelle lavorazioni artistiche e tipiche;
e) acquisizione e documentazione dei dati concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
f) favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attivita' tradizionali o artistiche locali.
3. L'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico tutelate e' approvata dalla Giunta regionale, anche per settori di attivita' affini o complementari. La Giunta regionale si avvale delle Commissioni di cui all'articolo 28, comma 2. Con lo stesso provvedimento si individuano e si delimitano i territori interessati nel caso in cui le lavorazioni in essere risultino collegate a particolari ambiti territoriali di esecuzione o di approvvigionamento delle materie prime impiegate nella produzione.

Art. 28.
(Disciplinari di produzione)

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.
2. I disciplinari delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni, costituite da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, e sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.
3. In ciascuna commissione e' garantita la presenza di almeno uno dei seguenti soggetti:
a) esperti di storia e tecnica della particolari lavorazioni considerate;
b) imprenditori artigiani che risultino in attivita' da almeno dieci anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare;
c) rappresentanti di Enti locali presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attivita' prese in esame;
d) rappresentanti delle associazioni e delle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
4. Alla costituzione delle Commissioni per i disciplinari, nonche' alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato. Con lo stesso provvedimento si individuano la sede di attivita' delle Commissioni e le strutture per il loro funzionamento.

Art. 29.
(Imprese artigiane delle lavorazioni artistiche e tipiche)

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni artistiche e tipiche individuate dalla Giunta regionale sono censite a cura delle Commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio, previo accertamento della rispondenza delle produzioni attuate dai richiedenti con i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione.
2. Gli imprenditori artigiani che esercitano attivita' nell'ambito delle lavorazioni artistiche e tipiche possono inoltrare domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato, per ottenere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico. Sulla domanda di riconoscimento presentata dalle imprese la Commissione provinciale decide nei tempi e con le modalita' previste per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Il riconoscimento di impresa artigiana operante nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche e' attuato mediante idonea annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, riportando altresi' la descrizione della particolare lavorazione attuata.
4. Le modalita' tecniche delle annotazioni da apportare agli albi provinciali delle imprese artigiane sono determinate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l'artigianato, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarieta' del sistema informativo costituito dagli albi provinciali.

Art. 30.
(Interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 27 la Giunta regionale promuove, anche in concorso con Enti locali, Enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni artigiane, associazioni e consorzi di imprese:
a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione di cui all'articolo 28;
b) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione tecnica di nuovi prodotti nonche' la realizzazione di marchi di qualita' e d'origine;
c) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche di manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche e tipiche;
d) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico;
e) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che all'estero;
f) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
g) la realizzazione di corsi di addestramento tecnico-pratico nelle botteghe artigiane, basati sull'apporto formativo diretto degli imprenditori artigiani, secondo quanto previsto all'articolo 32;
h) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico e tipico.
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, predispone il piano per l'anno successivo degli interventi per l'artigianato artistico e tipico.
3. Con il piano degli interventi vengono individuate le lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali, i criteri di riparto dei contributi in relazione alle diverse tipologie di intervento previste, i limiti massimi di spesa per l'elaborazione dei disciplinari e per l'attuazione degli interventi, unitamente ai requisiti dei soggetti che vi fanno ricorso.

Art. 31.
(Modalita' degli interventi)

1. Gli interventi possono essere promossi direttamente dalla Regione o da soggetti esterni quali Enti locali, consorzi di imprese, associazioni di categoria, enti vari, fondazioni e istituti operanti senza fini di lucro che si propongono scopi di promozione dell'artigianato artistico e tipico di qualita'.
2. Il finanziamento degli interventi e' disposto sulla base di un progetto delle iniziative da attuare, con cui vengono determinati gli obiettivi che si intendono conseguire e il piano economico-finanziario previsto. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti appositamente autorizzati con l'approvazione del bilancio di previsione, provvede fissando anche i termini e le modalita' di attuazione delle iniziative programmate.
3. Nel caso in cui le iniziative siano promosse e realizzate previa richiesta di finanziamento da parte di terzi, i contributi regionali possono essere concessi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a quanto determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, in relazione a ciascuna tipologia di intervento prevista.
4. I progetti di intervento devono essere presentati alla Regione, dai soggetti indicati al comma 1, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, per poter ottenere il finanziamento, di norma, a carico dell'esercizio finanziario corrispondente allo stesso anno.

Art. 32.
(Istruzione e addestramento artigiano)

1. Le imprese artigiane che hanno ottenuto dalla Commissione provinciale per l'artigianato il riconoscimento di imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tipiche, cosi' come definite dalla presente legge, possono essere chiamate a concorrere alla attuazione dell'istruzione artigiana, in qualita' di botteghe scuola.
2. L'istruzione artigiana volta alla formazione nei settori artistici e tipici, deve essere svolta per almeno un terzo delle ore totali di insegnamento presso le imprese artigiane, singole o associate, individuate come botteghe-scuola.
3. In aggiunta agli interventi definiti attraverso i programmi e le azioni regionali nel campo della formazione professionale, la Regione piu' favorire la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico non previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche e delle abilita' di lavoro manuale connesse a particolari prestazioni concernenti anche e in particolare la riproduzione, la manutenzione e il restauro di beni di particolare interesse storico o pregio artistico.
4. Possono beneficiare dell'intervento regionale organismi associativi operanti senza fini di lucro costituiti da artigiani che vantano professionalita' specifiche nei particolari mestieri da tutelare e tramandare, o singole imprese artigiane con le stesse caratteristiche, che si impegnano a realizzare cicli di addestramento tecnico-pratico all'interno delle botteghe artigiane, rivolti a soggetti che intendono acquisire le capacita' tecnico-professionali connesse allo svolgimento delle lavorazioni. L'intervento regionale consiste in un contributo all'organismo o impresa che organizza i corsi per ogni allievo impegnato nell'attivita' di addestramento pratico. L'importo dei contributi regionali e' determinato con il piano degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, e in ogni caso non puo' superare la meta' del salario mensile di un apprendista, calcolato al netto dei contributi assicurativi e previdenziali, secondo i minimi tabellari contrattualmente in vigore per le corrispondenti categorie di attivita', per non piu' di due anni consecutivi.
5. La concessione ed erogazione dei contributi e' disposta sulla base dei criteri definiti con il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 30, con deliberazione della Giunta regionale che determina altresi' le modalita' di svolgimento delle attivita' di addestramento tecnico e di rendicontazione finale delle spese sostenute.

Capo VII. - Interventi in dipendenza di eventi calamitosi

Art. 33.
(Tipologia degli interventi)

1. Per favorire la ripresa produttiva delle strutture aziendali danneggiate a seguito di eventi calamitosi la Regione istituisce un Fondo di partecipazione al quale affluiscono risorse proprie regionali, dello Stato, di altri enti e soggetti pubblici e privati.
2. In relazione all'entita' e alla gravita' dei danni subiti dalle imprese artigiane, nonche' alla consistenza delle risorse reperibili per fronteggiare l'opera di ricostruzione, la Regione puo' disporre uno o piu' dei seguenti interventi a valere sulle disponibilita' del Fondo:
a) creazione di fondi rischi per la prestazione di garanzie bancarie sui mutui richiesti dalle imprese;
b) erogazione di contributi in conto capitale;
c) erogazione di contributi in conto interessi per i mutui bancari o per le operazioni di leasing.
3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane operanti nei territori che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi e che intendono riattivare l'attivita' produttiva.
4. A seguito della individuazione dei territori danneggiati, da parte del Consiglio regionale, non appena ultimata la programmazione anche finanziaria degli interventi, la Giunta regionale predispone un bando ufficiale con cui vengono portati a conoscenza delle imprese artigiane interessate tutti gli elementi che concorrono a determinare il quadro delle provvidenze previste unitamente alle modalita', termini e procedure per farvi ricorso.
5. La Regione puo' altresi' istituire, nelle localita' capoluogo dei territori interessati dagli eventi calamitosi, per il tempo strettamente necessario alla attuazione degli interventi, appositi sportelli informativi con il compito di fornire assistenza alle imprese nella predisposizione della documentazione da presentare agli Enti finanziatori. La creazione degli sportelli informativi puo' avvenire anche avvalendosi delle strutture delle associazioni rappresentative dell'artigianato che risultino gia' operanti in loco.

Art. 34.
(Fondi rischi speciali)

1. La creazione di fondi rischi speciali e' effettuata attraverso l'assegnazione di risorse all'Istituto Finanziario regionale Finpiemonte SpA . L'utilizzazione di questi fondi rischi puo' essere disposta da Finpiemonte SpA , direttamente o per il tramite delle strutture di garanzia collettiva fidi gia' costituite ed operanti nel settore dell'artigianato. In ogni caso, l'intervento regionale e' subordinato alla stipula di una convenzione tra la Finpiemonte SpA e gli Istituti di credito, con la quale si definiscono:
a) la natura sostitutiva della garanzia dei fondi rischi e la sua cumulabilita' con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili;
b) l'efficacia della garanzia, da accordare con un massimale del 100 per cento della perdita effettivamente accertata d'intesa con Finpiemonte SpA ;
c) l'anticipazione, in caso di insolvenza dell'impresa mutuataria e previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con Finpiemonte SpA , di un acconto nei limiti della garanzia attivabile, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.
2. L'assegnazione di risorse per la creazione dei fondi rischi speciali e' disposta dalla Giunta regionale sulla base di una previsione di attivita' di intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente, che puo' essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti.
3. Le risorse assegnate a Finpiemonte SpA sono assoggettate a contabilita' separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonche' una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili.
4. Le risorse rimanenti restano vincolate per l'attuazione di iniziative ulteriori in dipendenza di eventi calamitosi.
5. Ai soggetti gestori viene riconosciuta una quota fino al 1 per cento a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi.
6. Per l'accesso ai fondi rischi nessun onere e' posto a carico delle imprese danneggiate.
7. I rapporti tra Finpiemonte SpA e Regione saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 35.
(Contributi in conto capitale)

1. La Regione puo' concedere, tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa , contributi in conto capitale, fino al 30 per cento del valore dei danni dichiarato dalle imprese ed accertato a mezzo di perizia asseverata redatta da tecnico abilitato.
2. Il contributo in conto capitale viene riconosciuto in relazione ai danni subiti da: immobili aziendali, macchinari ed attrezzature utilizzate per l'esercizio di attivita', compresi gli automezzi se intestati all'impresa, scorte di magazzino.
3. L'ammontare massimo dei danni e' determinato, in conformita' ai criteri che verranno stabiliti dal Consiglio regionale, sulla base di auto-certificazione resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa danneggiata con la descrizione dei beni perduti o danneggiati e la valutazione degli stessi.
4. La concessione ed erogazione dei contributi e' deliberata dal Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle Imprese artigiane Artigiancassa Spa mediante acconto pari al 50 per cento dell'importo spettante e per la parte rimanente, a saldo, previa presentazione della perizia asseverata. Alle imprese il cui danno accertato non superi l'importo minimo che verra' stabilito con i criteri di cui al comma 3, il contributo puo' essere concesso in unica soluzione.
5. Il contributo in conto capitale e' riconosciuto a tutte le imprese danneggiate in esercizio alla data della calamita'.
6. Le domande di contributo in conto capitale devono essere presentate entro la data che sara' definita con apposito provvedimento della Giunta regionale. Entro la stessa data dovranno essere prodotte le perizie giurate contenenti la descrizione analitica dei danni subiti dalle imprese e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare.

Art. 36.
(Contributi in conto interessi e in conto canoni)

1. Per il ripristino, anche migliorativo, dei beni danneggiati la Regione puo' intervenire tramite la Cassa per il Credito alle imprese artigiane Spa , con contributi nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti bancari.
2. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonche' alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, la quale non puo' superare il 20 per cento dell'investimento complessivo.
3. I finanziamenti, da erogarsi dagli istituti di credito, non potranno avere durata superiore a dieci anni, di cui al massimo due di preammortamento e otto di rimborso. L'importo massimo dei finanziamenti e' calcolato per scaglioni di spesa, in modo da non superare il 95 per cento del primo miliardo di lire di spesa, il 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi di lire.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di partecipazione.
5. Qualora le iniziative di investimento siano realizzate attraverso la locazione finanziaria, la Regione puo' concedere per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa Spa , contributi in conto canoni, in misura equivalente in valore attuale a quella dei contributi in conto interessi, sulle medesime operazioni di locazione finanziaria.
6. Per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiate e' ammessa l'acquisizione di beni usati purche' efficienti e non obsoleti.
7. Alle imprese che intendono provvedere con mezzi propri alla riattivazione degli impianti e alla ricostituzione delle normali scorte di esercizio, puo' essere concesso un contributo fino al 5 per cento annuo della spesa riconosciuta ammissibile, per non piu' di cinque anni.
8. La presentazione e l'esame delle domande di contributo e' effettuata con le modalita' che verranno rese note all'atto della pubblicazione del bando di cui all'articolo 33, comma 4.

Capo VIII. - Osservatorio regionale dell'artigianato

Art. 37.
(Istituzione dell'Osservatorio)

1. La Regione Piemonte promuove un'attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano.
2. A tal fine, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale dell'artigianato operante all'interno dell'assessorato competente per la materia.
3. L'Osservatorio svolge attivita' di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.
4. L'attivita' dell'Osservatorio regionale dell'artigianato e' svolta in coerenza con le finalita' dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.

Art. 38.
(Commissione tecnicoscientifica)

1. Nello svolgimento della sua attivita' l'Osservatorio opera in stretto raccordo con la Commissione regionale per l'artigianato e si avvale di un'apposita Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive per quanto attiene la metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.
2. La Commissione tecnico-scientifica e' istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta da:
a) un dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato, con funzioni di presidente;
b) il direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali ( IRES ) o un suo delegato;
c) il direttore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ( INPS ) o un suo delegato;
d) un rappresentante dell'Unione delle CCIAA piemontesi.
e) un esperto designato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato;
f) un esperto delle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.
3. Alle riunioni della Commissione tecnico-scientifica possono essere invitati esperti o rappresentanti di Enti o associazioni a vario titolo interessate all'attivita' dell'Osservatorio.
4. Il coordinamento tra la Commissione regionale per l'artigianato e la Commissione tecnico-scientifica e' attuato dal responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione tecnico-scientifica sono svolte da un funzionario dell'assessorato all'artigianato.
6. La Commissione tecnico-scientifica dura in carica cinque anni dalla sua costituzione.
7. Per la realizzazione delle attivita' dell'Osservatorio, la Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con Enti, istituzioni, societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonche' esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

Art. 39.
(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'attivita' dell'osservatorio concorre:
a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore artigiano piemontese anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) alla diffusione delle informazioni sulla realta' artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato, in raccordo con il sistema informativo nazionale.

Art. 40.
(Attivita' dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunita' connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo dell'artigianato e, in particolare:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti gia' disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonche' alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
d) svolge attivita' di informazione socioeconomica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate, sul territorio piemontese.

Art. 41.
(Sistema informativo regionale sull'artigianato)

1. Il Sistema informativo regionale sull'artigianato del Piemonte ( SIRAP ), che ha sede presso l'assessorato all'artigianato della Regione Piemonte, assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attivita' dell'Osservatorio, garantendo nel contempo le funzioni di collegamento con il Sistema informativo nazionale istituito dal decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 "Norme urgenti in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.
2. A tal fine il SIRAP deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi gia' istituiti nella Regione Piemonte al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio di cui all'articolo 39;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c).

Art. 42.
(Programma annuale di attivita')

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 39, in modo coerente rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attivita', da svolgersi nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario. Per consentire una effettiva integrazione delle attivita' dell'Osservatorio, con le attivita' dell' IRES , il programma annuale individua gli ambiti comuni o complementari di ricerca specificandone le rispettive attribuzioni.
2. Il programma annuale di attivita' dell'Osservatorio e' approvato dalla Giunta regionale.

Titolo III. - Tutela della professionalita' degli imprenditori artigiani

Capo I. - Tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane

Art. 43.
(Albi provinciali delle imprese artigiane)

1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti l'albo provinciale delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per l'artigianato che provvede, quale organo amministrativo e di tutela del settore, alla tenuta dell'albo sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.
2. Tra le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane rientrano anche quelle di iscrizione, revisione, cancellazione, certificazione e rilevazione statistica.
3. La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane. Le convenzioni precisano altresi' le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualita' nell'erogazione dei servizi e programmi comuni di promozione del settore artigiano.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono inoltre determinare i criteri e le modalita' di concertazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno del comparto artigiano, con particolare riferimento a: qualificazione degli insediamenti artigiani, servizi reali e assistenza tecnica, tutela e qualificazione ambientale, promozione commerciale, artigianato artistico e tipico di qualita'.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato e' tenuta a comunicare alla rispettiva CCIAA ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra albo e registro delle imprese.
6. Apposita comunicazione dovra' essere effettuata alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni in favore degli imprenditori artigiani.
7. Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale, i diritti sull'iscrizione agli albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
8. L'albo provinciale delle imprese artigiane e' pubblico e chiunque puo' prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 44.
(Iscrizione all'albo provinciale)

1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' o dell'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattasi di attivita' esercitata da societa' soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2200 del codice civile e dell'articolo 26 quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 "Disposizioni urgenti in materia tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla data dell'iscrizione stessa.
2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale puo' essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune in cui ha sede l'impresa. La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.
3. Alla domanda di iscrizione sono allegati gli atti di istruzione e certificazione di competenza del Comune in cui ha sede l'impresa, in base a quanto disposto dall'articolo 63, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta e che comprendono comunque:
a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attivita' esercitata;
c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa;
d) ogni altro dato richiesto dalla Commissione provinciale per l'artigianato.
5. Nel caso l'Amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo utile all'istruttoria ed alla certificazione di propria competenza, l'impresa e' comunque tenuta a presentare la domanda alla competente Commissione entro i termini di cui al comma 1.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato, valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli elementi acquisiti direttamente, dispone l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e ne da' comunicazione all'interessato entro sessanta giorni.
7. La mancata comunicazione all'interessato vale come accoglimento della domanda stessa.
8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'albo delle imprese artigiane da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.
9. L'iscrizione all'albo e' comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 45.
(Revisione dell'albo provinciale)

1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto indice ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 443/1985, specificando in esso le procedure e i tempi di attuazione della medesima.
2. Ai fini della revisione, sugli elenchi delle imprese artigiane che risultano iscritte all'albo, trasmessi dalla Commissione provinciale per l'artigianato ai singoli Comuni, i competenti uffici comunali sono tenuti a effettuare il riscontro dei dati ivi riportati e a comunicare alla Commissione, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento degli elenchi, ogni difformita' rilevata rispetto alla situazione di fatto delle imprese di cui sono a conoscenza; se entro tale termine non e' giunta nessuna comunicazione alla Commissione, ai fini della revisione si intendono confermati gli elenchi trasmessi dalla stessa ai singoli Comuni.

Art. 46.
(Cancellazione)

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte nell'albo devono comunicare direttamente o tramite il Comune di residenza, alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni, il venire meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione della attivita' e ogni variazione o modificazione dell'attivita', della sede e della ragione sociale.
2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attivita', e' disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.
3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione della attivita' o dalla data della sua adozione negli altri casi.

Art. 47.
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro cosi' determinata:
a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa denuncia di inizio attivita';
b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attivita';
c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;
d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, sono applicate nella misura minima nel caso in cui le violazioni vengano sanate con denuncia dell'interessato, prima dell'accertamento da parte della Autorita' competente.
3. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni e' il Sindaco del Comune in cui ha sede l'impresa e il versamento dei relativi proventi e' effettuato a favore del Comune medesimo.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", si avvale in particolare dei competenti uffici comunali, nonche' degli atti forniti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.
5. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sull'attivita' di vigilanza ad essi demandata, dettagliando le violazioni accertate, le generalita' dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni applicate.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Capo II. - Funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

Art. 48.
(Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le CCIAA e, oltre a svolgere tutte le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 43, assolvono ai seguenti compiti:
a) concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato, allo svolgimento di indagini, rilevazioni e studi concernenti l'artigianato;
b) proporre iniziative e prospettare esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonche' ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;
c) esprimere pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre a carattere artigiano;
d) promuovere ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le attivita' artigiane della Provincia;
e) svolgere gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione.
3. L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attivita' delle Commissioni e' assicurato dalle apposite strutture organizzative individuate ai sensi degli articoli 53 e 54.

Art. 49.
(Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta:
a) da diciotto titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, eletti in base alle disposizioni riportate al titolo III, capo IV;
b) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative;
c) dal Direttore provinciale INPS o suo delegato;
d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
e) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato, su proposta delle organizzazioni sindacali artigiane piu' rappresentative a livello provinciale;
f) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA .
2. La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a), ed il Vice Presidente.
3. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
4. Nel caso si verifichino piu' di tre assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica. Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 4, non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione.

Art. 50.
(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo amministrativo e di tutela del settore essa:
a) presenta entro il mese di luglio di ogni anno, alla Giunta regionale il programma della propria attivita' per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;
c) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato, attivita' di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigiane della Regione, avvalendosi prioritariamente degli Enti strumentali regionali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'Artigianato di cui all'articolo 37;
d) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato;
e) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
f) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali dell'artigianato per assicurare omogeneita' di indirizzo agli interventi sul territorio regionale;
g) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.
2. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.
3. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti dalla apposita struttura organizzativa di cui agli articoli 53 e 54.
4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessita' la Commissione regionale per l'artigianato piu' articolarsi in gruppi di lavoro.

Art. 51.
(Composizione della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 443/1985, e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta:
a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.
d) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con l'articolo 9 bis della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 "Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore" cosi' come aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.
e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori.
2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
3. Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.
4. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Art. 52.
(Durata in carica delle Commissioni)

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato durano in carica cinque anni.
2. I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti e possono essere revocati e sostituiti dall'organismo che li ha designati.
3. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato titolari di impresa artigiana, cessati dalla carica per qualsiasi causa, vengono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con i candidati che li seguono immediatamente nella graduatoria dello scrutinio di lista.
4. I nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l'artigianato, individuabili attraverso designazione, devono essere comunicati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede all'insediamento delle Commissioni che risultano validamente costituite con la nomina di almeno meta' piu' uno dei componenti.
5. La sostituzione dei rappresentanti designati e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale su designazione dello stesso Ente che ha espresso la designazione originaria.

Art. 53.
(Uffici di segreteria delle Commissioni)

1. Presso le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato operano apposite strutture organizzative di segreteria individuate ai sensi dell'articolo 54.
2. Le strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato debbono compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni. Spetta in particolare ad esse predisporre e curare:
a) gli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese artigiane dagli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;
b) la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;
c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
d) gli atti e le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;
e) gli adempimenti relativi al procedimento di rinnovo delle rispettive Commissioni;
f) le iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse, seguendone l'attuazione;
g) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alle rispettive Commissioni.
3. La struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato deve compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione. Spetta in particolare ad essa predisporre e curare:
a) gli atti e le istruttorie relative ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione degli atti della Commissione;
c) le attivita' della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, e di coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali, seguendone l'attuazione;
d) ogni altro adempimento derivante dalle funzioni assegnate alla Commissione.

Art. 54.
(Personale e organizzazione degli uffici di segreteria delle Commissioni)

1. Le dotazioni organiche delle strutture organizzative di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono determinate ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di personale e organizzazione.
2. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della commissione regionale per l'artigianato e' individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.
3. Il personale delle strutture organizzative di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato e' individuato fra il personale regionale ovvero fra il personale delle CCIAA , in base alla convenzione di cui all'articolo 43, e dipende funzionalmente dai Presidenti delle Commissioni medesime.
4. Tra il personale di cui al comma 3 viene individuato il segretario di ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato.

Art. 55.
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)

1. L'attivita' delle Commissioni provinciali per l'artigianato e' sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l'artigianato.
2. La Giunta regionale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
3. Nel caso in cui una Commissione venga a trovarsi nella impossibilita' di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarita', la Commissione medesima viene sciolta, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un Commissario straordinario competente ad esercitare fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. Il decreto di scioglimento fissa la data di nuove elezioni.

Capo III. - Elezioni dei componenti artigiani delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Art. 56.
(Indizione delle elezioni e presentazione delle liste dei candidati)

1. Le elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far parte della Commissione provinciale per l'artigianato, sono indette dal Presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni della Provincia e negli spazi previsti per le pubbliche affissioni, almeno centoventi giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
2. Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.
3. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
4. Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.
5. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno cinquanta artigiani nelle Province aventi fino a dieci mila imprese iscritte all'albo, da almeno centocinquanta artigiani nelle Province con una consistenza di imprese artigiane compresa tra dieci mila e ventimila unita' e da almeno quattrocento artigiani nelle altre Province. Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.
6. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nell'albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
7. Dell'avvenuta presentazione delle liste dovra' essere rilasciata ricevuta.
8. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero puo' essere abbinato anche un simbolo.
9. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la Commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarita'.
10. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di liste o di singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, debbono essere notificate entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate.
11. I candidati esclusi possono inoltrare ricorso entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 57.
(Adempimenti preparatori della consultazione)

1. Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi della CCIAA , negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:
a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore otto e termine alle ore venti del medesimo giorno;
b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
c) la sede delle sezioni elettorali;
d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.
2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
3. La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni elettorali e' effettuata, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a cinquecento nei territori delle Comunita' montane e a settecento nei restanti territori. La Commissione puo', qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di piu' Comuni confinanti.
4. I certificati elettorali sono predisposti a cura delle Commissioni provinciali, inviati ai Comuni di competenza, i quali provvederanno ad inoltrarli, tramite i messi comunali, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. In caso di smarrimento o di mancato recapito del certificato elettorale, copia dello stesso potra' essere ritirata presso la sede che verra' indicata con il manifesto con cui verranno resi noti la data, l'orario della votazione e la sede delle sezioni elettorali.
5. Le sezioni elettorali hanno sede all'interno di edifici pubblici. In ciascuna sezione e' affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonche' le liste dei candidati.
6. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli Enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonche' due scrutatori scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati e il segretario del seggio scelto fra i dipendenti del comune in cui ha sede il seggio.
7. Ai componenti di cui sopra spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, e l'onere relativo e' a carico della Regione.
8. Sono elettori i titolari, o i legali rappresentanti in caso di societa', di imprese artigiane che risultano iscritte all'albo alla data delle elezioni. I titolari di imprese artigiane cancellate dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato e questa, alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per l'artigianato.
9. Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di societa', delle imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono altresi' eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di societa', delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli artigiani della Provincia per la quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
10. E' incompatibile la contemporanea appartenenza a piu' di una Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilita' deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

Art. 58.
(Sistema elettorale)

1. L'elezione dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato e' effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.
2. Il voto e' personale, libero e segreto.
3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
4. Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui votata, non superiore a tre; la preferenza data in una lista costituisce espressione di voto per la lista medesima.
5. La cifra elettorale generale sara' stabilita in base al numero di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5 per cento dei votanti, in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.
6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 59.
(Costituzione dei seggi elettorali, spoglio delle schede, scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, presso ogni sezione elettorale si provvede alla costituzione del seggio.
2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti dello stesso giorno.
3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali i voti riportati da ogni lista, nonche' le preferenze espresse per ciascun candidato.
4. Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. Il Presidente della Commissione provinciale, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.
5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

Art. 60.
(Ricorsi)

1. Avverso le decisioni della Commissione provinciale relativamente: alle operazioni elettorali, i risultati delle votazioni, l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti, qualunque elettore puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che da' luogo al ricorso.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.
3. Per quanto non espressamente disposto al Titolo III, capo IV, valgono in materia di procedimento elettorale, in quanto applicabili, le norme in vigore per le elezioni dei Consigli comunali con popolazione inferiore a quindici mila abitanti.

Capo IV. - Tutela delle imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo

Art. 61.
(Denunce di irregolarita')

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e verificare, anche attraverso la collaborazione delle Amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle disposizioni in materia fiscale e del lavoro, tutte le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitino anche in modo non continuativo, dietro compenso, attivita' artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attivita' e senza adempiere a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.

Art. 62.
(Segnalazioni)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisito ogni idoneo elemento di valutazione, le segnalano formalmente ai Comuni e alle altre Amministrazioni competenti in materia di vigilanza sugli eventuali illeciti e di irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione alle Autorita' ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello Stato, Enti locali o da altri Enti pubblici, copia degli atti e' inviata anche all'Amministrazione di appartenenza dei soggetti che esercitano forme di lavoro abusivo.

Titolo IV. - Norme finali, finanziarie e transitorie

Art. 63.
(Dotazione finanziaria iniziale del Fondo)

1. Nella prima applicazione della presente legge, agli effetti della determinazione della dotazione finanziaria iniziale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, le disponibilita' residue a valere sui fondi assegnati all'Istituto Finanziario regionale Finpiemonte SpA ai sensi della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 "Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano", si consolidano con gli stanziamenti di bilancio appositamente autorizzati dalla presente legge.
2. Al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato afferiscono inoltre le disponibilita' residue della gestione relativa alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 59 "Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi".
3. La Finpiemonte SpA e' tenuta a predisporre lo stato della consistenza delle risorse disponibili a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge regionale 30/1994 e della legge regionale 59/1994 riferito alla data di entrata in vigore della presente legge, e a trasmetterlo al settore regionale competente in materia di artigianato.

Art. 64.
(Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

1. Qualora eventi eccezionali, non dipendenti dai soggetti a vario titolo responsabili della costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato, impediscano la predisposizione e la conclusione in tempo utile delle elezioni di cui al Titolo III, capo III, la Giunta regionale puo' autorizzare, in presenza di procedure avviate di revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, la ricostituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali per l'artigianato che risultano prossime alla scadenza del loro normale periodo di durata in carica, mediante nomina dei componenti previsti all'articolo 49, comma 1, lettera a).
2. La nomina di cui al comma 1 e' disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nonche' la Commissione regionale per l'artigianato ricostituita a seguito del rinnovo straordinario delle prime, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al Titolo III, capo III, da espletarsi comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data del provvedimento del Presidente della Giunta regionale con cui vengono costituite le Commissioni provinciali.
5. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, effettuate ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, capo III, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalita' straordinarie di cui al presente articolo.
6. Le Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato gia' costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni.
7. A tal fine, qualora i Presidenti in carica perdano i requisiti prescritti, le funzioni di Presidenza sono assunte dal Vice-Presidente, o in sua assenza dal membro di Commissione piu' anziano, in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 65.
(Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di amministrazione attiva)

1. Ai componenti dei Comitati consultivi, Commissioni e comunque di organi collegiali chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative, assumere deliberazioni, in merito a quanto forma oggetto della presente legge, e' riconosciuto un gettone di presenza nella misura di lire 50 mila per ogni seduta giornaliera.
2. Agli stessi componenti che per partecipare alle sedute devono fare uso di mezzi di trasporto e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari della Regione.
3. L'importo del gettone di presenza di cui al comma 1 puo' essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, in relazione alle variazioni accertate dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai ed impiegati.
4. Ai presidenti delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono rimborsate, nella misura prevista per i funzionari regionali, le spese di missione eventualmente sostenute per lo svolgimento di attivita' su incarico della Regione connesse al loro ruolo istituzionale.

Art. 66.
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spesa per l'attuazione della presente legge si fa fronte per ciascuno degli esercizi finanziari con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 67.
(Divieto di cumulo)

1. I benefici disposti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalita', da altre norme regionali, nazionali o comunitarie, se non fino alla integrazione della misura dell'intervento regionale qualora questo risulti piu' favorevole.

Art. 68.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 11 ottobre 1979, n. 64, concernente "Interventi a favore dei Comuni e dei loro consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate";
b) 4 marzo 1985, n. 17, "Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato";
c) 11 agosto 1994, n. 30, "Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano";
d) 14 marzo 1980, n. 14, "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al I e 5 comma dell'articolo 9, al I e 5 comma degli articoli 12 e 14, nonche' al 2 comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 63 2 comma, lettera c) e 64 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di commercio";
e) (assente);
f) 6 luglio 1987, n. 38, "Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato";
g) 12 marzo 1990, n. 9, "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: "Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato";
h) 24 febbraio 1992, n. 11, "Sostituzione dell'articolo 2, 2 comma, della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: "Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato";
i) 10 dicembre 1992, n. 55, "Norme per la tutela della professionalita' degli imprenditori artigiani e la repressione dell'abusivismo nell'artigianato";
l) 10 maggio 1993, n. 14, "Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 "Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato";
m) 21 dicembre 1994, n. 59, "Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi";
n) 5 gennaio 1995, n. 4, "Istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato";
o) 19 dicembre 1995, n. 89, "Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, recante: "Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle Imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato e successive modifiche e integrazioni".
2. E' altresi' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale".

Art. 69.
(Regime transitorio)

1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 68. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.
2. Nella convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa Artigiancassa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono riconosciute le spese di gestione sostenute dall'Artigiancassa Spa a far tempo dalla data in cui la Cassa stessa ha assunto la forma giuridica di Societa' per Azioni.

Art. 70.
(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997 e comunque i vari benefici disposti dalle norme legislative emanate saranno erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame del regime di aiuti in essa previsti, effettuato in sede di Comunita' Europea.
2. L'intensita' degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non potra' in ogni caso eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti in favore dell'artigianato.