Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6159.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito con la legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, modificata con la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13.

Art. 2.
(Accesso al Parco)

1. L'accesso al Parco e' consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, fatta salva la possibilita' da parte dell'Ente di gestione di impedire temporaneamente l'accesso a particolari e limitate zone, appositamente segnalate, a fini naturalistici, selvicolturali, faunistici e gestionali.
2. L'accesso in violazione del divieto temporaneo di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 3.
(Circolazione con mezzi motorizzati)

1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del Parco e' consentita esclusivamente sulle strade carrozzabili e sui percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione per il raggiungimento delle aree attrezzate e dei parcheggi.
2. E' vietata la circolazione dei mezzi motorizzati su alcune strade a viabilita' minore individuate con apposita segnaletica. L'Ente di gestione predispone l'elenco delle strade precluse al transito dei mezzi motorizzati.
3. Sono esclusi dalla limitazione e dal divieto di cui ai commi 1 e 2:
a) i mezzi utilizzati per l'accesso alle abitazioni;
b) i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali;
c) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio;
d) i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni;
e) i mezzi delle persone disabili;
f) i mezzi muniti di contrassegno, nominativo ed a termine, utilizzati per motivate necessita', previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
4. L'Ente di gestione puo' vietare temporaneamente il transito, ivi compreso quello dei soggetti autorizzati, su parte o sulla totalita' delle strade per motivi di sicurezza, al fine di consentire lo svolgimento di operazioni tecniche e per la manutenzione e la salvaguardia delle strade stesse. Della chiusura temporanea e' data pubblicita' con apposita segnaletica.
5. Su tutta l'area del Parco sono vietate manifestazioni di mezzi motorizzati.
6. Il sorvolo a bassa quota del territorio del Parco con mezzi a motore e' vietato, salvo che per le operazioni di emergenza, di soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso.
7. La sosta di automezzi e' consentita sul ciglio delle strade carrozzabili, purche' cio' non comporti pregiudizio per la circolazione, e nei parcheggi opportunamente segnalati.
8. E' vietato il parcheggio degli automezzi nei prati, nelle aree seminative, nelle zone boscate e nel greto dei torrenti.
9. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 5 la sanzione e' applicata ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed e' maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.

Art. 4.
(Abbandono di piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da pic-nic o da altre attivita' connesse alla fruizione del Parco.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila. La sanzione e' raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 5.
(Accensione di fuochi)

1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate dall'Ente di gestione, e' ammesso l'uso di fornelli da campo e barbecue, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Art. 6.
(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel rispetto delle norme previste dalla legeg regionale 16/1994.
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, unicamente nei periodi di elevata umidita' ed in assenza di vento, ad una distanza dai boschi superiore ai 50 metri ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.
3. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e con mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Art. 7.
(Raccolta della flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti di flora erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade.
2. E' vietata l'asportazione della cotica erbosa e dello strato superficiale del terreno. Sono fatti salvi i terreni destinati a vivai, le operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali e le opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Dal divieto di cui al comma 1 e' esclusa la raccolta, secondo gli usi e le consuetudini locali, delle specie commestibili non soggette a specifiche norme di protezione.
4. La raccolta delle piante officinali puo' essere effettuata nel rispetto delle norme di cui all'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", e di cui alla legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 "Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione dellle piante officinali peculiari della Regione Piemonte".
5. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, lettera g), della legge regionale 32/1982, pari a lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta e da lire 5 mila a lire 50 mila nel caso delle altre specie.
6. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Art. 8.
(Specie vegetali non autoctone)

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, e' vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole ed i parchi e giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 9.
(Raccolta dei funghi)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei ed ipogei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 352/1993.

Art. 10.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla legge regionale 32/1982.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 32/1982.

Art. 11.
(Raccolta delle castagne)

1. La raccolta delle castagne da parte dei visitatori e' consentita nel limite massimo di chilogrammi 5 per persona, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti a salvaguardia della proprieta'.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 12.
(Raccolta di insetti)

1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. E' consentito raccogliere, a fini scientifici e collezionistici, tre esemplari al giorno per specie, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 13.
(Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonche' delle loro uova, sono sempre vietate. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 14.
(Raccolta di minerali e rocce)

1. La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali e di rocce, sono vietati.
2. La raccolta o l'asportazione di minerali e rocce, sono consentite unicamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 15.
(Immissione di animali)

1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico e' vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate".
2. L'attivita' di apicoltura nomade e' consentita previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione su istanza degli interessati.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni animale introdotto.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni alveare.

Art. 16.
(Giochi di guerra. Corsi di sopravvivenza)

1. Le attivita' assimilabili alla guerra simulata sono vietate.
2. I corsi di sopravvivenza e similari, che prevedono prove pratiche, possono essere autorizzati dalla Giunta esecutiva, previo esame dettagliato delle attivita' che si intendono svolgere.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 17.
(Pascolo degli animali)

1. L'esercizio del pascolo di animali e' consentito agli aventi titolo, a condizione che siano rispettate le buone norme di pascolamento, nonche' le limitazioni contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale e negli strumenti di pianificazione del Parco, al fine del mantenimento della cotica erbosa.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni capo di bestiame.

Art. 18.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)

1. L'attraversamento del Parco con mandrie di bestiame puo' avvenire, unicamente nelle ore diurne; i conduttori devono impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe o creare pregiudizio per la circolazione, nonche' essere in grado di documentare lo stato sanitario degli animali secondo le norme di polizia sanitaria e veterinaria.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.

Art. 19.
(Campeggio)

1. Il campeggio e' consentito nelle aree appositamente attrezzate; puo' essere consentito anche al di fuori di tali aree previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 20.
(Lavaggio di stoviglie)

1. E' vietato provvedere al lavaggio di mezzi motorizzati e roulottes, al di fuori delle aree appositamente predisposte, utilizzando l'acqua di torrenti, laghi, rii e sorgenti, nonche' scaricare in essi e sul territorio del Parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi.
2. E' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie con detersivi nelle acque delle sorgenti, nei torrenti, nei laghi, nei rii e negli specchi di acqua ferma.
3. E' vietato il rilascio di shampoo, bagni schiuma e di altri detersivi nei corsi d'acqua del Parco.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila.

Art. 21.
(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e degli immobili del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

Art. 22.
(Manifestazioni)

1. All'interno del Parco sono consentite manifestazioni, previa autorizzazione della direzione dell'Ente di gestione, fatta eccezione per quelle di mezzi motorizzati vietate ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 23.
(Deroghe)

1. La Giunta esecutiva puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici di studio e gestionali, purche' non contrastino con le finalita' del Parco, con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto disposto nella presente legge secondo le indicazioni ed i programmi della Giunta esecutiva.

Art. 24.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati all'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'articolo 15 della legge regionale 52/1979 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Art. 25.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate", le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui all'articolo 25 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.