Disegno di legge regionale, n. 6159.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito
con la legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, modificata con la
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13. 1. L'accesso al Parco e' consentito tutti i giorni, senza limiti di
orario, fatta salva la possibilita' da parte dell'Ente di gestione
di impedire temporaneamente l'accesso a particolari e limitate zone,
appositamente segnalate, a fini naturalistici, selvicolturali,
faunistici e gestionali. 1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del
Parco e' consentita esclusivamente sulle strade carrozzabili e sui
percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione per il
raggiungimento delle aree attrezzate e dei parcheggi. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da pic-nic o da altre
attivita' connesse alla fruizione del Parco. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel
rispetto delle norme previste dalla legeg regionale 16/1994. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di parti di flora erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte
salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e
selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade. 1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione
dell'ambiente naturale del Parco, e' vietata l'introduzione di specie
vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole ed i
parchi e giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
dei funghi epigei ed ipogei, anche non commestibili, sono regolati
dalla legge regionale 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352
"Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati". 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione
dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla legge regionale
32/1982. 1. La raccolta delle castagne da parte dei visitatori e' consentita
nel limite massimo di chilogrammi 5 per persona, fatto salvo il
rispetto delle norme vigenti a salvaguardia della proprieta'. 1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie
sono vietate. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di anfibi, rettili,
molluschi e crostacei, nonche' delle loro uova, sono sempre vietate.
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale. 1. La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali e
di rocce, sono vietati. 1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico
e' vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di
ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte
approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36
"Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio
faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali,
Riserve naturali e Aree attrezzate". 1. Le attivita' assimilabili alla guerra simulata sono vietate. 1. L'esercizio del pascolo di animali e' consentito agli aventi
titolo, a condizione che siano rispettate le buone norme di
pascolamento, nonche' le limitazioni contenute nelle prescrizioni di
massima e di polizia forestale e negli strumenti di pianificazione
del Parco, al fine del mantenimento della cotica erbosa. 1. L'attraversamento del Parco con mandrie di bestiame puo'
avvenire, unicamente nelle ore diurne; i conduttori devono impedire
sbandamenti degli animali dai quali possano derivare danni alla
vegetazione ed alle proprieta' limitrofe o creare pregiudizio per la
circolazione, nonche' essere in grado di documentare lo stato
sanitario degli animali secondo le norme di polizia sanitaria e
veterinaria. 1. Il campeggio e' consentito nelle aree appositamente attrezzate;
puo' essere consentito anche al di fuori di tali aree previa
autorizzazione dell'Ente di gestione. 1. E' vietato provvedere al lavaggio di mezzi motorizzati e
roulottes, al di fuori delle aree appositamente predisposte,
utilizzando l'acqua di torrenti, laghi, rii e sorgenti, nonche'
scaricare in essi e sul territorio del Parco le acque di lavaggio,
ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi. 1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e degli
immobili del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25
mila a lire 250 mila oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di
rivalersi dei danni subiti. 1. All'interno del Parco sono consentite manifestazioni, previa
autorizzazione della direzione dell'Ente di gestione, fatta
eccezione per quelle di mezzi motorizzati vietate ai sensi
dell'articolo 3, comma 5. 1. La Giunta esecutiva puo' concedere deroghe alle norme previste
dalla presente legge per fini scientifici, didattici di studio e
gestionali, purche' non contrastino con le finalita' del Parco, con
disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano
di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono
specifiche, nominative ed a termine. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidati all'Ente di
gestione ed ai soggetti di cui all'articolo 15 della legge regionale
52/1979 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio
1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree
protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre
1991, n. 394". 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di
Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate", le norme ed i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale".
(Finalita')
(Accesso al Parco)
2. L'accesso in violazione del divieto temporaneo di cui al comma 1
comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250
mila.
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. E' vietata la circolazione dei mezzi motorizzati su alcune
strade a viabilita' minore individuate con apposita segnaletica.
L'Ente di gestione predispone l'elenco delle strade precluse al
transito dei mezzi motorizzati.
3. Sono esclusi dalla limitazione e dal divieto di cui ai commi 1 e
2:
a) i mezzi utilizzati per l'accesso alle abitazioni;
b) i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali;
c) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed
antincendio;
d) i mezzi delle Pubbliche Amministrazioni;
e) i mezzi delle persone disabili;
f) i mezzi muniti di contrassegno, nominativo ed a termine,
utilizzati per motivate necessita', previa autorizzazione dell'Ente
di gestione.
4. L'Ente di gestione puo' vietare temporaneamente il transito, ivi
compreso quello dei soggetti autorizzati, su parte o sulla totalita'
delle strade per motivi di sicurezza, al fine di consentire lo
svolgimento di operazioni tecniche e per la manutenzione e la
salvaguardia delle strade stesse. Della chiusura temporanea e' data
pubblicita' con apposita segnaletica.
5. Su tutta l'area del Parco sono vietate manifestazioni di mezzi
motorizzati.
6. Il sorvolo a bassa quota del territorio del Parco con mezzi a
motore e' vietato, salvo che per le operazioni di emergenza, di
soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione,
compatibilmente con le finalita' dell'Ente stesso.
7. La sosta di automezzi e' consentita sul ciglio delle strade
carrozzabili, purche' cio' non comporti pregiudizio per la
circolazione, e nei parcheggi opportunamente segnalati.
8. E' vietato il parcheggio degli automezzi nei prati, nelle aree
seminative, nelle zone boscate e nel greto dei torrenti.
9. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. Nel caso
di inosservanza del divieto di cui al comma 5 la sanzione e'
applicata ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed e'
maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne
rispondono in solido.
(Abbandono di piccoli rifiuti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila. La sanzione e'
raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente
verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate
dall'Ente di gestione, e' ammesso l'uso di fornelli da campo e
barbecue, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9
giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli
incendi".
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
(Abbruciamenti)
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia
forestale, unicamente nei periodi di elevata umidita' ed in assenza
di vento, ad una distanza dai boschi superiore ai 50 metri ed a
condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato
circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il
propagarsi del fuoco.
3. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con
personale sufficiente e con mezzi idonei al controllo ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
(Raccolta della flora spontanea)
2. E' vietata l'asportazione della cotica erbosa e dello strato
superficiale del terreno. Sono fatti salvi i terreni destinati a
vivai, le operazioni connesse alle attivita' agricole e
selvicolturali e le opere edificatorie o di urbanizzazione nel
rispetto delle norme vigenti.
3. Dal divieto di cui al comma 1 e' esclusa la raccolta, secondo gli
usi e le consuetudini locali, delle specie commestibili non soggette
a specifiche norme di protezione.
4. La raccolta delle piante officinali puo' essere effettuata nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 17 della legge regionale 2
novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio
naturale e dell'assetto ambientale", e di cui alla legge regionale 3
agosto 1993, n. 38 "Norme relative alla coltivazione ed alla
commercializzazione dellle piante officinali peculiari della Regione
Piemonte".
5. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, lettera g), della
legge regionale 32/1982, pari a lire 20 mila piu' lire 5 mila per
ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta e
da lire 5 mila a lire 50 mila nel caso delle altre specie.
6. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 20 mila a lire 200 mila.
(Specie vegetali non autoctone)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta dei funghi)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le
sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 32/1982 e
dalla legge 352/1993.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le
sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 32/1982.
(Raccolta delle castagne)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta di insetti)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale.
3. E' consentito raccogliere, a fini scientifici e collezionistici,
tre esemplari al giorno per specie, previa autorizzazione dell'Ente
di gestione.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta di minerali e rocce)
2. La raccolta o l'asportazione di minerali e rocce, sono
consentite unicamente a scopo collezionistico, didattico e
scientifico previa autorizzazione rilasciata dal Presidente
dell'Ente di gestione.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Immissione di animali)
2. L'attivita' di apicoltura nomade e' consentita previa
autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione su
istanza degli interessati.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni
animale introdotto.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
alveare.
(Giochi di guerra. Corsi di sopravvivenza)
2. I corsi di sopravvivenza e similari, che prevedono prove
pratiche, possono essere autorizzati dalla Giunta esecutiva, previo
esame dettagliato delle attivita' che si intendono svolgere.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Pascolo degli animali)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni capo
di bestiame.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
capo di bestiame.
(Campeggio)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Lavaggio di stoviglie)
2. E' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie con detersivi
nelle acque delle sorgenti, nei torrenti, nei laghi, nei rii e negli
specchi di acqua ferma.
3. E' vietato il rilascio di shampoo, bagni schiuma e di altri
detersivi nei corsi d'acqua del Parco.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila.
(Danneggiamenti)
(Manifestazioni)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Deroghe)
2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta,
al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto
disposto nella presente legge secondo le indicazioni ed i programmi
della Giunta esecutiva.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte
nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1995 ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui
all'articolo 25 sono introitate nel bilancio del Parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.