Disegno di legge regionale, n. 6155.
Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13. Capo I. - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13
"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
scarichi civili" 1. L'articolo 1 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal
seguente: 1. L'articolo 7 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal
seguente: "Articolo 7 (Scarichi in pubblica fognatura derivanti da
insediamenti produttivi) 1. I titolari degli scarichi nelle
pubbliche fognature di insediamenti produttivi sono tenuti a
rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di
accettabilita' stabiliti dagli enti gestori degli impianti di
depurazione delle pubbliche fognature stesse. 1. L'articolo 9 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal
seguente: 1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 13/1990 e'
sostituito dal seguente: "4. L'autorita' competente al controllo
attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo
classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14,
avvalendosi degli organismi tecnici previsti dalla legislazione
vigente". 1. L'articolo 19 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal
seguente: 1. L'articolo 21 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal
seguente: "Articolo 21 (Utilizzazione in agricoltura degli effluenti
provenienti da allevamenti zootecnici) 1. Ai fini della presente
legge si intendono per effluenti provenienti da allevamenti
zootecnici: Capo II. - Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da
insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi
delle pubbliche fognature 1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma
quinto della legge 319/1976, cosi' come modificato dall'articolo 6
del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 "Modifiche alla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che
non recapitano in pubbliche fognature", per l'apertura o
l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione
non si applicano ai titolari degli insediamenti civili appartenenti
alle classificazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e
b) della legge regionale 13/1990 che, ancorche' qualificabili
equiparati agli esistenti, non hanno presentato la domanda di
autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della
legge regionale 13/1990 per la suddetta tipologia di scarico,
qualora presentino tale istanza entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. 1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma
quinto della legge 319/1976, cosi' come modificato dall'articolo 6
del decreto legge 79/1995, convertito dalla legge 172/1995, per
l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto
l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli scarichi delle
pubbliche fognature che non hanno presentato domanda di
autorizzazione alla Provincia competente per territorio a seguito
dell'entrata in vigore della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48
"Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle
funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di
cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed
integrazioni", qualora presentino tale istanza entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Capo III. - Transitorieta' ed urgenza 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui
all'articolo 21, comma 4 della legge regionale 13/1990 come
modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura
dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici si applicano le
seguenti disposizioni: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 1 (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che
raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto
provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici,
gestito dagli Enti di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 24
dicembre 1979, n. 650 "Integrazioni e modifiche delle leggi 16
aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento";
b) impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso
di opere edili e/o elettromeccaniche o ogni altro sistema atto a
ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle
acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici,
chimici;
c) volume di scarico della pubblica fognatura: il volume
giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie
scaricato in tempo secco, misurato dall'autorita' competente al
controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima
produzione dello scarico;
d) scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi
effettuato sul suolo o nel sottosuolo al solo fine
dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto,
non finalizzato all'utilizzazione dei reflui a beneficio
dell'agricoltura;
e) utilizzazione in agricoltura: il riutilizzo degli effluenti
provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro distribuzione
o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel suolo a fini
agronomici;
f) Volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero
medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorita' competente
al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso;
g) ( P.R.Q.A. ): il Piano regionale per la qualita' delle acque
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1 aprile 1981,
n. 107-2905".
2. Le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di
accettabilita' di cui al comma 1 sono stabiliti inderogabilmente:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per
gli impianti di depurazione gia' funzionanti;
b) entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli
impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della
presente legge".
"Articolo 9 (Autorizzazione allo scarico delle pubbliche
fognature e relativi controlli)
1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'autorita' competente al controllo ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per
lo scarico di pubbliche fognature esistenti;
b) prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature
nuove.
2. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva per gli
scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di
accettabilita' di cui agli articoli 10 e 11.
3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma provvisoria per gli
scarichi non ancora collegati a impianto terminale o centralizzato
di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli
eventuali limiti di accettabilita' cui e' assoggettato lo scarico
fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di
depurazione.
4. L'autorita' competente al controllo esercita le proprie funzioni
avvalendosi, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni, degli
organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.
5. Il controllo sulla qualita' degli scarichi terminali degli
impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovra' essere
correlato ed accompagnato al controllo sulla qualita' dei reflui in
ingresso all'impianto".
"Articolo 19 (Disciplina degli scarichi della classe B)
1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi
equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di
scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:
a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai
limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso
l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i
materiali solidi con dimensioni lineari superiori a millimetri 1;
b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai
limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2
cosi' come modificato della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito
in corpi idrici superficiali sono sottoposti fin dall'attivazione ai
limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2
cosi' come modificato dalla legge regionale 66/1994.
3. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili
esistenti o ad essi equiparati sono sottoposti entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di
accettabilita' di cui alla tabella A della legge 319/1976.
4. Per gli insediamenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera
b), tenuti alla sola notifica, lo scarico puntuale e' sempre ammesso
nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite
quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle
norme igienico-sanitarie.
5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi
sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di
cui alla tabella A della legge 319/1976, ad eccezione degli
insediamenti di cui al comma 4, per i quali vale, fino
dall'attivazione, la disciplina del medesimo comma".
a) i letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci,
urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera;
sono assimilate ai letami le feci, le urine e le frazioni ispessite
palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami,
nonche' il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei
luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
b) i liquami: materiali non palabili derivati dalla miscela di
feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di
lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera; sono
assimilate ai liquami le frazioni non palabili provenienti dal
trattamento dei liquami, gli escrementi di volatili domestici
diluiti con acque di lavaggio, nonche' le acque di lavaggio delle
strutture e delle attrezzature zootecniche;
2. L'utilizzazione in agricoltura dei letami, cosi' come definiti
al comma 1 e da intendersi come sole materie fecali, non rientra
nell'ambito di applicazione della legge 319/1976 e successive
modifiche ed integrazioni, ne' del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 "Attuazione delle Direttive n.
74/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi".
3. L'utilizzazione in agricoltura dei liquami, cosi' come definiti
al comma 1, rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976
e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con apposita legge regionale sono disciplinate le attivita' di
utilizzazione in agricoltura degli effluenti di cui ai commi 2 e 3
al fine di prevenirne gli effetti nocivi sul suolo, sulla
vegetazione, sugli animali e sull'uomo, consentendo nel contempo la
loro corretta utilizzazione agronomica.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano
valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo
intercorrente tra la scadenza del termine di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera a) della legge regionale 13/1990 e la data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano
valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo
intercorrente tra il 1 marzo 1994 e la data di entrata in vigore
della presente legge.
a) le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla pronuncia
della sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1995, n. 235 si
intendono rilasciate ai sensi della legge 319/1976 e successive
modifiche ed integrazioni e sono prorogate sino al 31 dicembre 1996,
se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e
sino al 30 giugno 1997, se in essere alla stessa data; le Province
determinano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge i tempi entro i quali devono essere presentate le
domande di rinnovo, fatte salve le istanze gia' presentate, le quali
sono da intendersi valide ai sensi della presente disposizione;
b) per gli insediamenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b)
della legge regionale 13/1990 restano valide le notificazioni ivi
previste;
c) possono essere applicati su o nel terreno soltanto i liquami
idonei a produrre un effetto fertilizzante e ammendante; al momento
del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti
esclusivamente ai limiti di accettabilita' di 1.000 mg/kg per il
rame e di 2.500 mg/kg ss per lo zinco, fermo restando che non devono
contenere sostanze estranee alla normale attivita' di allevamento;
d) per quanto non in contrasto con la presente legge, restano
valide le disposizioni tecniche stabilite con deliberazione della
Giunta regionale.