Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6155.

Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Capo I. - Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal seguente:
Articolo 1 (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) pubblica fognatura: un'opera, o un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, gestito dagli Enti di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 "Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
b) impianto di depurazione della pubblica fognatura: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche o ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici;
c) volume di scarico della pubblica fognatura: il volume giornaliero medio di acque reflue proveniente dalle reti fognarie scaricato in tempo secco, misurato dall'autorita' competente al controllo al terminale della rete stessa, nel mese di massima produzione dello scarico;
d) scarico puntuale: lo scarico da insediamenti civili o produttivi effettuato sul suolo o nel sottosuolo al solo fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento stesso e, pertanto, non finalizzato all'utilizzazione dei reflui a beneficio dell'agricoltura;
e) utilizzazione in agricoltura: il riutilizzo degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici mediante la loro distribuzione o qualsiasi altra applicazione sul suolo o nel suolo a fini agronomici;
f) Volume di scarico da insediamenti civili: il volume giornaliero medio di acque reflue scaricate misurato dall'autorita' competente al controllo nel periodo di maggior produzione dello scarico stesso;
g) ( P.R.Q.A. ): il Piano regionale per la qualita' delle acque approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1 aprile 1981, n. 107-2905".

Art. 2.

1. L'articolo 7 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal seguente: "Articolo 7 (Scarichi in pubblica fognatura derivanti da insediamenti produttivi) 1. I titolari degli scarichi nelle pubbliche fognature di insediamenti produttivi sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilita' stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.
2. Le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilita' di cui al comma 1 sono stabiliti inderogabilmente:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli impianti di depurazione gia' funzionanti;
b) entro sei mesi dall'entrata in funzione a regime per gli impianti di depurazione attivati dopo l'entrata in vigore della presente legge".

Art. 3.

1. L'articolo 9 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 9 (Autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e relativi controlli) 1. Le domande di autorizzazione allo scarico sono presentate all'autorita' competente al controllo ove ha sede lo scarico finale dopo il relativo trattamento di depurazione:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo scarico di pubbliche fognature esistenti;
b) prima dell'attivazione per lo scarico di pubbliche fognature nuove.
2. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano le norme, le prescrizioni e i limiti di accettabilita' di cui agli articoli 10 e 11.
3. L'autorizzazione e' rilasciata in forma provvisoria per gli scarichi non ancora collegati a impianto terminale o centralizzato di depurazione; tale autorizzazione contiene le prescrizioni e gli eventuali limiti di accettabilita' cui e' assoggettato lo scarico fino alla data di entrata in funzione a regime dell'impianto di depurazione.
4. L'autorita' competente al controllo esercita le proprie funzioni avvalendosi, anche al fine del rilascio delle autorizzazioni, degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente.
5. Il controllo sulla qualita' degli scarichi terminali degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature dovra' essere correlato ed accompagnato al controllo sulla qualita' dei reflui in ingresso all'impianto".

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal seguente: "4. L'autorita' competente al controllo attribuisce la qualifica di scarico di insediamento civile e lo classifica in base alle categorie previste dall'articolo 14, avvalendosi degli organismi tecnici previsti dalla legislazione vigente".

Art. 5.

1. L'articolo 19 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 19 (Disciplina degli scarichi della classe B) 1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti o a questi equiparati della classe B) di cui all'articolo 14 nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti:
a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a millimetri 1;
b) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 cosi' come modificato della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi in caso di recapito in corpi idrici superficiali sono sottoposti fin dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2 cosi' come modificato dalla legge regionale 66/1994.
3. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili esistenti o ad essi equiparati sono sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 319/1976.
4. Per gli insediamenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), tenuti alla sola notifica, lo scarico puntuale e' sempre ammesso nell'ambito della presente legge nel rispetto del limite quantitativo massimo di 240 metri cubi annui per ettaro e delle norme igienico-sanitarie.
5. Gli scarichi puntuali sul suolo degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti fino dall'attivazione ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella A della legge 319/1976, ad eccezione degli insediamenti di cui al comma 4, per i quali vale, fino dall'attivazione, la disciplina del medesimo comma".

Art. 6.

1. L'articolo 21 della legge regionale 13/1990 e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 (Utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici) 1. Ai fini della presente legge si intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:
a) i letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera; sono assimilate ai letami le feci, le urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami, nonche' il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;
b) i liquami: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera; sono assimilate ai liquami le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami, gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio, nonche' le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;
2. L'utilizzazione in agricoltura dei letami, cosi' come definiti al comma 1 e da intendersi come sole materie fecali, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni, ne' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 "Attuazione delle Direttive n. 74/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
3. L'utilizzazione in agricoltura dei liquami, cosi' come definiti al comma 1, rientra nell'ambito di applicazione della legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con apposita legge regionale sono disciplinate le attivita' di utilizzazione in agricoltura degli effluenti di cui ai commi 2 e 3 al fine di prevenirne gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, consentendo nel contempo la loro corretta utilizzazione agronomica.

Capo II. - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature

Art. 7.

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma quinto della legge 319/1976, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli insediamenti civili appartenenti alle classificazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 13/1990 che, ancorche' qualificabili equiparati agli esistenti, non hanno presentato la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 13/1990 per la suddetta tipologia di scarico, qualora presentino tale istanza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra la scadenza del termine di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 13/1990 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 21, comma quinto della legge 319/1976, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 79/1995, convertito dalla legge 172/1995, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza aver richiesto l'autorizzazione non si applicano ai titolari degli scarichi delle pubbliche fognature che non hanno presentato domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 "Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni", qualora presentino tale istanza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione presentate nel periodo intercorrente tra il 1 marzo 1994 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III. - Transitorieta' ed urgenza

Art. 9.

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 21, comma 4 della legge regionale 13/1990 come modificato dalla presente legge, all'utilizzazione in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici si applicano le seguenti disposizioni:
a) le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale 2 giugno 1995, n. 235 si intendono rilasciate ai sensi della legge 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni e sono prorogate sino al 31 dicembre 1996, se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino al 30 giugno 1997, se in essere alla stessa data; le Province determinano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i tempi entro i quali devono essere presentate le domande di rinnovo, fatte salve le istanze gia' presentate, le quali sono da intendersi valide ai sensi della presente disposizione;
b) per gli insediamenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 13/1990 restano valide le notificazioni ivi previste;
c) possono essere applicati su o nel terreno soltanto i liquami idonei a produrre un effetto fertilizzante e ammendante; al momento del loro impiego in agricoltura tali liquami sono soggetti esclusivamente ai limiti di accettabilita' di 1.000 mg/kg per il rame e di 2.500 mg/kg ss per lo zinco, fermo restando che non devono contenere sostanze estranee alla normale attivita' di allevamento;
d) per quanto non in contrasto con la presente legge, restano valide le disposizioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.