Disegno di legge regionale, n. 6145.
Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni
riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli. 1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle
funzioni trasferite e delegate alle Regioni, ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli. 1. Presentano alla struttura regionale competente una dichiarazione
annuale semplificata gli utenti di motori agricoli che lavorano
esclusivamente per conto proprio, e che al momento della verifica
annuale confermano la conduzione aziendale, il parco macchine e il
fabbisogno del carburante agricolo pari al consumo dell'anno
precedente. 1. Le strutture regionali competenti provvedono a: 1. E' istituito in ogni Provincia del Piemonte il Comitato
provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati
per l'agricoltura. 1. Il Comitato e' cosi' composto: 1. Gli utenti possono rivolgersi alle organizzazioni professionali
agricole regionali o di Enti agricoli e di categoria convenzionati
particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori
agricoli, per presentare agli uffici regionali: 1. La Regione procede alla informatizzazione integrale delle
attivita' riguardanti l'esercizio delle funzioni, anche attraverso
il collegamento degli Enti convenzionati con la sua banca dati. 1. Al fine dell'applicazione della presente legge e' autorizzata la
seguente spesa: 1. La legge regionale 10 aprile 1978, n. 19 "Comitati provinciali
per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per
l'agricoltura" e' abrogata.
(Finalita')
(Semplificazione delle procedure)
2. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione
annuale, senza il calcolo analitico dei consumi ma sulla base di
apposite tabelle approvate dai Comitati provinciali di cui
all'articolo 4, le ditte che:
a) lavorano esclusivamente per conto proprio e che:
1) presentano variazioni di residenza, intestazione, conduzione aziendale, parco macchine, allevamenti;
2) oppure richiedono maggiore o minore fabbisogno di carburante rispetto all'anno precedente;
b) le ditte di nuova iscrizione;
c) le ditte inattive;
d) le ditte inadempienti all'obbligo della verifica negli anni
precedenti;
e) le ditte con iscrizione originaria presso una Provincia e che
sono iscritte, al solo effetto dell'assegnazione e del rilascio
buoni, in una Provincia diversa.
3. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione
annuale con il calcolo analitico dei consumi le ditte che lavorano
per conto terzi oppure per conto proprio e per conto terzi.
(Uffici competenti)
a) conferire la qualifica di utente di motore agricolo;
b) rilasciare i buoni per il ritiro dei prodotti petroliferi
agevolati per l'agricoltura, previa approvazione dei consumi e dei
fabbisogni degli utenti di motori agricoli;
c) iscrivere e scaricare le macchine, i motori ed i rimorchi
agricoli;
d) rilasciare un'attestazione di titolarita' di azienda agricola e
di proprieta' di macchine agricole ai fini immatricolativi,
necessarie per la circolazione stradale;
e) collaborare secondo accordi con gli uffici dello Stato e le
organizzazioni professionali agricole regionali per la presentazione
delle pratiche di immatricolazione e trasferimenti di proprieta'
delle macchine e rimorchi agricoli, e al ritiro dei certificati di
circolazione.
(Comitato provinciale per la distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura. Istituzione)
2. I Comitati provinciali vengono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il
Consiglio regionale.
3. Il Comitato provinciale ha sede presso il settore decentrato
dell'Agricoltura alimentazione, UMA .
4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) approva la tabella dei consumi medi unitari dei prodotti
petroliferi agevolati per l'agricoltura, per singola lavorazione per
zona altimetrica, per singola lavorazione sulla base di ettaro di
superficie lavorata, di tonnellate di prodotto manipolato o di ora
impiegata per il funzionamento di un motore in una determinata
lavorazione. Sulla base dei consumi medi unitari il Comitato approva
aggregazioni di consumi rapportati alla superficie aziendale
condotta per conto proprio, alla ripartizione colturale ed alla
composizione del parco macchine, nonche' alla giacitura dei terreni.
Inoltre il Comitato puo' autorizzare, di volta in volta,
aggregazioni di consumi diversi in ragione di particolari
situazioni;
b) esamina a campione le dichiarazioni annuali relative ai consumi
ed ai fabbisogni presentate dagli utenti di motori agricoli, al fine
della verifica delle assegnazioni dei prodotti agricoli agevolati
per l'agricoltura, determinati ed approvati dalla struttura preposta
nel rispetto dei parametri indicati alla lettere a);
c) esprime parere all'Ufficio tecnico di Finanza sulle questioni
interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi dei
carburanti agricoli e sulle istanze presentate dai conduttori di
aziende agricole ai fini della esenzione dell'imposta di consumo sul
gas metano;
d) decide sui ricorsi presentati dagli utenti di motori agricoli in
merito al diniego od alla riduzione delle assegnazioni richieste
effettuate dalla struttura regionale preposta;
e) previ accordi con il conduttore dell'azienda agricola puo'
disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei
consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle
singole operazioni.
(Composizione del Comitato)
a) responsabile del settore decentrato agricoltura e alimentazione,
UMA o suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario dell'Ufficio tecnico di Finanza, designato dal
Ministero delle Finanze;
c) un ufficiale della Guardia di Finanza designato dal Ministero
delle Finanze;
d) un funzionario della struttura decentrata competente, che svolge
anche le funzioni di segretario, designato dal responsabile del
settore decentrato agricoltura e alimentazione, UMA ;
e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni
professionali agricole provinciali, maggiormente rappresentative a
livello regionale, designato dalle stesse.
2. Le sedute del Comitato sono valide quando e' presente la
maggioranza dei componenti.
3. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
(Collaborazione)
a) le dichiarazioni annuali;
b) le pratiche di iscrizioni e scarichi delle macchine, motori e
rimorchi agricoli.
2. A tale scopo viene riconosciuto alle organizzazioni ed Enti
convenzionati un compenso anche in misura forfettaria, definendo i
reciproci rapporti a mezzo di apposita convenzione annuale o
pluriennale.
(Sistema informativo)
2. La Regione in modo sistematico raccoglie ed elabora dati sulla
meccanizzazione agricola in Piemonte, predisponendo un'apposita
pubblicazione.
3. I dati disaggregati, a diversi livelli, non nominativi degli
utenti, possono essere messi a disposizione dei Ministeri
interessati, di Enti pubblici di ricerca, di studio e di
programmazione esclusivamente per i loro fini istituzionali.
4. I dati, inoltre, possono essere forniti dietro pagamento delle
spese dirette ed indirette sostenute dalla Regione e stabilite con
deliberazione della Giunta regionale a ditte private la cui
attivita' sia direttamente collegata alla meccanizzazione agricola.
(Disposizioni finanziarie)
a) per i compensi di cui all'articolo 7 lire 350 milioni per
l'esercizio 1996 da iscriversi su apposito capitolo con
denominazione "Compensi alle organizzazioni professionali o ad altri
Enti particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di
motori agricoli";
b) all'onere di cui al punto a) di lire 350 milioni per l'esercizio
1996, in applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", si fa fronte
mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento di
competenza del capitolo dello stato di previsione della spesa n.
12610.
2. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi sara'
determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
3. E' autorizzata l'utilizzazione sul capitolo di spesa in deroga
all'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 36.
4. Le entrate derivanti dalla fornitura di dati prevista
all'articolo 7, comma 3 saranno introitate sullo stato di previsione
dell'entrata.
(Disposizioni finali)