Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6145.

Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.

Art. 2.
(Semplificazione delle procedure)

1. Presentano alla struttura regionale competente una dichiarazione annuale semplificata gli utenti di motori agricoli che lavorano esclusivamente per conto proprio, e che al momento della verifica annuale confermano la conduzione aziendale, il parco macchine e il fabbisogno del carburante agricolo pari al consumo dell'anno precedente.
2. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione annuale, senza il calcolo analitico dei consumi ma sulla base di apposite tabelle approvate dai Comitati provinciali di cui all'articolo 4, le ditte che:
a) lavorano esclusivamente per conto proprio e che:
1) presentano variazioni di residenza, intestazione, conduzione aziendale, parco macchine, allevamenti;
2) oppure richiedono maggiore o minore fabbisogno di carburante rispetto all'anno precedente;
b) le ditte di nuova iscrizione;
c) le ditte inattive;
d) le ditte inadempienti all'obbligo della verifica negli anni precedenti;
e) le ditte con iscrizione originaria presso una Provincia e che sono iscritte, al solo effetto dell'assegnazione e del rilascio buoni, in una Provincia diversa.
3. Presentano alla struttura regionale competente la dichiarazione annuale con il calcolo analitico dei consumi le ditte che lavorano per conto terzi oppure per conto proprio e per conto terzi.

Art. 3.
(Uffici competenti)

1. Le strutture regionali competenti provvedono a:
a) conferire la qualifica di utente di motore agricolo;
b) rilasciare i buoni per il ritiro dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, previa approvazione dei consumi e dei fabbisogni degli utenti di motori agricoli;
c) iscrivere e scaricare le macchine, i motori ed i rimorchi agricoli;
d) rilasciare un'attestazione di titolarita' di azienda agricola e di proprieta' di macchine agricole ai fini immatricolativi, necessarie per la circolazione stradale;
e) collaborare secondo accordi con gli uffici dello Stato e le organizzazioni professionali agricole regionali per la presentazione delle pratiche di immatricolazione e trasferimenti di proprieta' delle macchine e rimorchi agricoli, e al ritiro dei certificati di circolazione.

Art. 4.
(Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura. Istituzione)

1. E' istituito in ogni Provincia del Piemonte il Comitato provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.
2. I Comitati provinciali vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio regionale.
3. Il Comitato provinciale ha sede presso il settore decentrato dell'Agricoltura alimentazione, UMA .
4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) approva la tabella dei consumi medi unitari dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, per singola lavorazione per zona altimetrica, per singola lavorazione sulla base di ettaro di superficie lavorata, di tonnellate di prodotto manipolato o di ora impiegata per il funzionamento di un motore in una determinata lavorazione. Sulla base dei consumi medi unitari il Comitato approva aggregazioni di consumi rapportati alla superficie aziendale condotta per conto proprio, alla ripartizione colturale ed alla composizione del parco macchine, nonche' alla giacitura dei terreni. Inoltre il Comitato puo' autorizzare, di volta in volta, aggregazioni di consumi diversi in ragione di particolari situazioni;
b) esamina a campione le dichiarazioni annuali relative ai consumi ed ai fabbisogni presentate dagli utenti di motori agricoli, al fine della verifica delle assegnazioni dei prodotti agricoli agevolati per l'agricoltura, determinati ed approvati dalla struttura preposta nel rispetto dei parametri indicati alla lettere a);
c) esprime parere all'Ufficio tecnico di Finanza sulle questioni interessanti l'installazione e l'esercizio dei depositi dei carburanti agricoli e sulle istanze presentate dai conduttori di aziende agricole ai fini della esenzione dell'imposta di consumo sul gas metano;
d) decide sui ricorsi presentati dagli utenti di motori agricoli in merito al diniego od alla riduzione delle assegnazioni richieste effettuate dalla struttura regionale preposta;
e) previ accordi con il conduttore dell'azienda agricola puo' disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni.

Art. 5.
(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato e' cosi' composto:
a) responsabile del settore decentrato agricoltura e alimentazione, UMA o suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario dell'Ufficio tecnico di Finanza, designato dal Ministero delle Finanze;
c) un ufficiale della Guardia di Finanza designato dal Ministero delle Finanze;
d) un funzionario della struttura decentrata competente, che svolge anche le funzioni di segretario, designato dal responsabile del settore decentrato agricoltura e alimentazione, UMA ;
e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole provinciali, maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle stesse.
2. Le sedute del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti.
3. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 6.
(Collaborazione)

1. Gli utenti possono rivolgersi alle organizzazioni professionali agricole regionali o di Enti agricoli e di categoria convenzionati particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori agricoli, per presentare agli uffici regionali:
a) le dichiarazioni annuali;
b) le pratiche di iscrizioni e scarichi delle macchine, motori e rimorchi agricoli.
2. A tale scopo viene riconosciuto alle organizzazioni ed Enti convenzionati un compenso anche in misura forfettaria, definendo i reciproci rapporti a mezzo di apposita convenzione annuale o pluriennale.

Art. 7.
(Sistema informativo)

1. La Regione procede alla informatizzazione integrale delle attivita' riguardanti l'esercizio delle funzioni, anche attraverso il collegamento degli Enti convenzionati con la sua banca dati.
2. La Regione in modo sistematico raccoglie ed elabora dati sulla meccanizzazione agricola in Piemonte, predisponendo un'apposita pubblicazione.
3. I dati disaggregati, a diversi livelli, non nominativi degli utenti, possono essere messi a disposizione dei Ministeri interessati, di Enti pubblici di ricerca, di studio e di programmazione esclusivamente per i loro fini istituzionali.
4. I dati, inoltre, possono essere forniti dietro pagamento delle spese dirette ed indirette sostenute dalla Regione e stabilite con deliberazione della Giunta regionale a ditte private la cui attivita' sia direttamente collegata alla meccanizzazione agricola.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine dell'applicazione della presente legge e' autorizzata la seguente spesa:
a) per i compensi di cui all'articolo 7 lire 350 milioni per l'esercizio 1996 da iscriversi su apposito capitolo con denominazione "Compensi alle organizzazioni professionali o ad altri Enti particolarmente qualificati per l'assistenza agli utenti di motori agricoli";
b) all'onere di cui al punto a) di lire 350 milioni per l'esercizio 1996, in applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", si fa fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione della spesa n. 12610.
2. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi sara' determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
3. E' autorizzata l'utilizzazione sul capitolo di spesa in deroga all'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 36.
4. Le entrate derivanti dalla fornitura di dati prevista all'articolo 7, comma 3 saranno introitate sullo stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.
(Disposizioni finali)

1. La legge regionale 10 aprile 1978, n. 19 "Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura" e' abrogata.