Disegno di legge regionale, n. 6144.
Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee. Allegato 1. - Finalita'
Articolo 2. - Tutela della Pubblica Amministrazione
Articolo 3. - Catasto pozzi, sorgenti e piezometri
Articolo 4. - Riserva delle acque da falde in pressione
Articolo 5. - Uso domestico delle acque sotterranee
Articolo 6. - Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive e di
falda freatica per usi diversi da quelli domestici
Articolo 7. - Procedure per la ricerca, l'estrazione e
l'utilizzazione di acque da falda freatica per usi diversi da quelli
domestici. 1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del
sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee,
la Regione Piemonte, in coerenza con i principi fondamentali della
vigente normativa statale, con la presente legge disciplina e
coordina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni, avute in
delega dallo Stato a norma dell'articolo 90 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della
delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382",
riguardanti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
sotterranee, escluse le acque termali, minerali e radioattive o
comunque regolate da leggi speciali. 1. In attesa della disciplina statale che dia efficacia al
principio di pubblicita' di tutte le acque sotterranee di cui
all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in
materia di risorse idriche", la Giunta regionale con propri motivati
provvedimenti individua, per ambiti territoriali, le acque
sotterranee che hanno carattere di pubblico e generale interesse e
ne richiede l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. 1. Ai fini della conoscenza del sistema di prelievo e uso delle
acque sotterranee del territorio regionale, nonche' per finalita' di
pianificazione e di gestione, la Regione concorre alla realizzazione
di un sistema informativo sulle risorse idriche sotterranee
coordinato a livello di bacino padano e istituisce il catasto pozzi,
sorgenti e piezometri che raccoglie, codifica e gestisce in forma
unitaria i dati tecnici ed amministrativi relativi alle utenze di
acque sotterranee e che costituisce parte integrante dell'archivio
informatizzato delle concessioni, licenze e autorizzazioni di cui
all'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 1994, n. 5 "Subdelega
alle Province delle funzioni amministrative relative alle
utilizzazioni delle acque pubbliche". 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
sotterranee da falde in pressione e' riservata ad uso potabile. Per
acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano
come definite all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva n.
80/778/CEE concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183". 1. Il proprietario del fondo, o il suo avente causa, previa
autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 56 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e
successive modifiche e integrazioni, puo' utilizzare le acque
sotterranee per usi domestici ad esclusione degli impieghi connessi
ad attivita' produttive. 1. L'estrazione e l'utilizzazione per usi diversi da quelli
domestici delle acque sorgive e di falda freatica e' assentita
dall'autorita' competente, secondo le procedure di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come integrate
dalla presente legge, nel rispetto dei criteri e delle norme statali
e regionali per il corretto e razionale uso delle risorse idriche,
con particolare riguardo all'attuazione delle disposizioni della
legge 183/1989. 1. La domanda per la ricerca di acqua di falda freatica e'
presentata all'autorita' competente con allegati: 1. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque da
falde in pressione, ad uso potabile, valgono i criteri e le
procedure di cui agli articoli 6 e 7. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, l'uso di
acque sotterranee a scopi agricoli puo' essere consentito solo in
carenza di acque superficiali. Al relativo assenso si provvede
previa verifica della congruita' del quantitativo di acqua richiesto
con i valori medi di riferimento dei fabbisogni idrici per tipo di
coltura, anche in relazione alla natura dei terreni ed alle
caratteristiche climatiche della zona ed ai metodi di irrigazione
adottati. 1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee deve
essere compatibile con la capacita' di ricarica dell'acquifero in
ciascun bacino. 1. Nei tempi previsti dagli articoli 25 e 34 della legge 36/1994 e
fuori dai predetti casi, entro un anno dalla pubblicazione nella
gazzetta ufficiale dell'elenco in cui l'acqua e' iscritta, i titolari
dei pozzi e sorgenti regolarmente autorizzati a norma del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
approvato con regio decreto 1775/1933 devono presentare domanda di
riconoscimento o concessione all'autorita' competente per
territorio. Sono esclusi dal suddetto obbligo i soggetti gia'
titolari di concessione. 1. Nell'ambito dei compiti di pianificazione territoriale, con
riferimento alle porzioni di territorio da sottoporre a particolare
disciplina ai fini di tutela delle risorse primarie, la Regione,
d'intesa con la Provincia territorialmente competente, redige, anche
per stralci, il piano di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano, di seguito denominato piano, che
individua: 1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative, in relazione alle
sottoindicate violazioni: 1. Le norme di cui alla presente legge relative ai procedimenti di
concessione di derivazione di acqua pubblica si applicano, ai sensi
degli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica
616/1977, alle piccole derivazioni. 1. Sono abrogate le leggi regionali 12 aprile 1994, n. 4 "Ricerca,
uso e tutela delle acque sotterranee" e 20 novembre 1995, n. 82
"Modifica alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 4 in materia di
ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee". 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
All. 1., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Articolo 8. - Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da
falde in pressione per uso potabile
Articolo 9. - Ulteriori disposizioni per le utenze agricole
Articolo 10. - Disposizioni comuni per l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli
domestici
Articolo 11. - Riconoscimento o concessione delle preesistenti
utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici
Articolo 12. - Piano di salvaguardia delle risorse idriche
destinate al consumo umano
Articolo 13. - Sanzioni amministrative
Articolo 14. - Disposizioni finali
Articolo 15.- Abrogazione di norme
Articolo 16. - Dichiarazione d'urgenza.
(Finalita')
2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della
circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo, a livello sia
ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie.
3. Rientrano nelle finalita' della presente legge tutte le
iniziative tecniche, amministrative e finanziarie intese a
conseguire il riequilibrio dei prelievi idrici dalle falde
sotterranee con priorita' dell'uso potabile rispetto agli altri usi.
4. Per il conseguimento delle suddette finalita' la Regione
Piemonte promuove la realizzazione di attivita' tecnico-scientifiche
e progettuali finalizzate in particolare all'acquisizione di
conoscenze sistematiche delle acque sotterranee per quanto riguarda
sia le disponibilita' naturali che gli effetti sulla qualita' e
sulla quantita' determinati dalle modalita' di prelievo ed uso.
Assicura, inoltre, il costante raccordo con gli indirizzi generali
della programmazione nazionale e della pianificazione di bacino in
attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo",
promuove e partecipa ad iniziative interregionali riguardanti il
bacino del fiume Po.
(Tutela della Pubblica Amministrazione)
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque
sotterranee sono distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde
in pressione.
3. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque
sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura
originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di
falda freatica in relazione alle particolari condizioni
geomorfologiche e idrogeologiche locali.
4. Per falde freatiche o con superficie libera si intendono quelle
falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico
di superficie.
5. Per falde in pressione o confinate si intendono quelle falde
separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui
superficie piezometrica si colloca ad una quota superiore a quella
del tetto dell'acquifero.
6. Per la tutela e la protezione della qualita' delle acque
sotterranee e' vietata la costruzione di opere che consentano la
comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.
(Catasto pozzi, sorgenti e piezometri)
2. Il catasto assicura un flusso informativo in merito allo stato
di qualita' delle acque sotterranee, alla tipologia ed alla
quantita' di acqua utilizzata, nonche' alle altre caratteristiche
delle opere relative alla gestione del sistema di prelievo.
3. La rilevazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati del
catasto avvengono sulla base di modelli e procedure approvati dalla
Giunta regionale. I dati del catasto, validati e aggregati, sono
pubblici.
(Riserva delle acque da falde in pressione)
2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per
altri fini puo' essere assentita, solo in forma precaria, in carenza
di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
(Uso domestico delle acque sotterranee)
2. Per finalita' conoscitive e di controllo, il Sindaco trasmette
all'autorita' competente copia dell'autorizzazione rilasciata,
completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla
base dei modelli di cui all'articolo 3, comma 3.
3. L'uso potabile puo' essere consentito dal Sindaco solo ove non
sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed e' comunque
subordinato al nulla-osta dell'autorita' sanitaria competente,
previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 236/1988 e
successive modifiche e integrazioni. In tal caso e' fatto obbligo al
titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario,
con frequenza almeno annuale, le acque emunte.
4. L'uso delle acque di falda in pressione puo' essere consentito
in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda
freatica.
5. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute puo' essere
consentita per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque
per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.
6. Entro il 30 giugno 1997 la Regione trasmette ai Comuni le
informazioni contenute nella denuncia dei pozzi ad uso domestico
ricevuta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 agosto
1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque
pubbliche".
(Criteri per l'utilizzazione delle acque sorgive e di
falda freatica per usi diversi da quelli domestici)
2. La quantita' di acqua assentita deve tener conto delle reali
potenzialita' della falda freatica, della capacita' di ricarica
della stessa nonche' delle migliori tecnologie disponibili, ed e'
commisurata:
a) per usi potabili, ai reali fabbisogni della popolazione servita;
b) per usi agricoli, al numero dei capi di bestiame, all'entita'
della superficie da irrigare, al tipo di coltura e al sistema di
irrigazione;
c) per usi industriali, agli effettivi fabbisogni del processo
produttivo e a quelli igienico-sanitari;
d) per tutti gli altri usi, ai fabbisogni strettamente connessi
alla funzionalita' dell'insediamento.
3. Per gli usi industriali l'autorita' competente indica la
quantita' di acqua riciclata e scaricata, il quantitativo globale di
acqua assentito e la sua ripartizione tra fabbisogni delle varie
fasi del processo produttivo e necessita' igienico-sanitarie.
(Procedure per la ricerca, l'estrazione e
l'utilizzazione di acque da falda freatica per usi diversi da quelli
domestici)
a) il progetto di massima dell'utilizzazione, comprendente la
quantita' d'acqua richiesta ed il tipo d'uso, le principali
caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche, i tracciati
e i diametri delle condotte;
b) il progetto del pozzo;
c) lo studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico
e sulle caratteristiche delle falde;
d) l'indicazione del professionista abilitato cui e' affidata la
direzione dei lavori. I contenuti della documentazione sopra
elencata sono meglio precisati con deliberazione della Giunta
regionale.
2. Qualora l'autorita' competente riconosca la domanda inattuabile
o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi
pubblici, la dichiara inammissibile.
3. Per le acque sotterranee che hanno assunto natura pubblica ai
sensi della legislazione vigente, qualora il quantitativo di acqua
richiesto configuri una piccola derivazione, il richiedente integra
la domanda per la ricerca con l'istanza di concessione di
derivazione; in tal caso l'Autorita' competente provvede alla
pubblicazione della domanda nelle forme previste dall'articolo 7 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 23
della legge 36/1994, con invito a chiunque abbia interesse a
presentare opposizione alla ricerca e utilizzazione del quantitativo
di acqua richiesto.
4. L'Autorita' competente provvede in merito al rilascio
dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostano motivi di pubblico
interesse, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere.
5. Con il provvedimento di cui al comma 4 e' autorizzata la ricerca
di acque di falda freatica tramite trivellazione, la costruzione del
pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento. L'autorizzazione
stabilisce le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio
idrogeologico, i termini da osservarsi per l'inizio e la conclusione
dei lavori e la cauzione da versarsi da parte del richiedente. Le
spese di istruttoria e di direzione dei lavori sono a carico del
richiedente.
6. Nell'autorizzazione sono impartite disposizioni circa la
sorveglianza, l'esecuzione dei lavori e l'installazione di
apparecchiature e strumenti di prova. L'Autorita' competente si
riserva la facolta' di verificare in qualsiasi momento la
corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.
7. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno,
prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa
constatazione dei lavori eseguiti. Essa puo' essere revocata senza
che il richiedente abbia diritto a compensi o indennita':
a) quando non siano stati avviati i lavori nel termine di
centottanta giorni dal giorno in cui essa fu notificata;
b) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre centottanta
giorni senza che siano intervenute documentate cause di forza
maggiore;
c) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
d) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto
idrogeologico della zona.
8. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
direttore dei lavori invia all'Autorita' competente una dettagliata
relazione finale con allegate la dichiarazione di conformita' delle
opere eseguite al progetto approvato e due copie della scheda
debitamente compilata e sottoscritta, relativa al catasto di cui
all'articolo 3. Nella relazione finale il direttore dei lavori in
particolare riferisce in ordine a:
a) andamento generale dei lavori;
b) stratigrafia dei terreni attraversati;
c) risultati di una prova di emungimento, con almeno tre diversi
gradini di portata, interpretata in maniera da conoscere l'equazione
caratteristica del pozzo e la sua efficienza idraulica;
d) idoneita' delle acque reperite in relazione all'uso previsto.
9. Nei casi previsti dal comma 3, il richiedente, contestualmente
alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, e'
tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di
ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque rinvenute il quale, per gli usi
industriali, deve contenere anche il progetto di riciclo delle acque
utilizzate secondo i criteri della migliore tecnologia.
10. L'Autorita' competente provvede in merito alla concessione per
l'utilizzazione di acqua da falda freatica. Le modalita' e le
condizioni dell'esercizio della derivazione sono stabilite nel
discliplinare di concessione previsto dall'articolo 16 del
regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica
approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.
(Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque da
falde in pressione per uso potabile)
2. Le stesse procedure si applicano nell'ipotesi di deroga di cui
all'articolo 4, comma 2. In tal caso il richiedente integra la
documentazione prescritta all'articolo 7, comma 1 con una
dettagliata relazione sull'indisponibilita' di risorse idriche
alternative.
3. L'utilizzazione ai fini potabili e' concessa nel rispetto delle
norme di tutela previste dal decreto del Presidente della Repubblica
236/1988. A tal fine il richiedente deve presentare alla Regione,
sulla base dello studio idrogeologico dell'area e dei risultati dei
lavori e delle prove di ricerca, la valutazione della vulnerabilita'
e del rischio delle acque captate con la proposta di delimitazione
delle aree di salvaguardia a norma degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 236/1988.
4. Gli Enti acquedottistici, nella realizzazione di nuove opere di
presa, acquisiscono in proprieta' la zona di rispetto delimitata a
norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
236/1988 oppure stipulano apposita convenzione con il proprietario o
con il fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante. La convenzione
disciplina le attivita' agricole consentite e prevede la
corresponsione di un indennizzo commisurato al mancato reddito. La
Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, predispone un modello di convenzione e
individua i criteri guida per la determinazione dell'indennizzo.
5. Nel provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia
sono contenute le prescrizioni relative alla tutela del punto di
presa, in relazione alla situazione locale di vulnerabilita' e
rischio della risorsa.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive e di falda
freatica.
(Ulteriori disposizioni per le utenze agricole)
2. Le domande di nuove utenze sono accolte solo se non risulta
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture
consortili gia' operanti sul territorio.
3. In ogni caso sono considerate prioritarie le domande rivolte a
soddisfare i fabbisogni di piu' utenti associati fra di loro,
rispetto alla domanda del singolo utente, a parita' di superficie da
irrigare.
4. Per finalita' conoscitive e di controllo delle acque sotterranee
ed in particolare delle utenze agricole, la Regione puo' avvalersi
della collaborazione dei Consorzi irrigui e di bonifica.
(Disposizioni comuni per l'estrazione e
l'utilizzazione delle acque sotterranee per usi diversi da quelli
domestici)
2. Qualora sia accertato l'anomalo abbassamento del livello delle
falde, l'autorita' competente ha facolta' di imporre la riduzione
dell'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi
estraibili in base a regolare titolo.
3. Le opere di captazione di acque sotterranee ad uso potabile ed
industriale devono essere dotate di adeguati strumenti di
misurazione dei volumi di acque prelevate, opportunamente sigillati
e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle
autorita' preposte al controllo. Lo stesso obbligo e' prescritto per
altri usi in rapporto alla rilevanza dei prelievi, sulla base di
criteri definiti con deliberazioni della Giunta regionale.
4. Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa delle acque
sotterranee, nel disciplinare di concessione puo' essere imposto al
concessionario l'obbligo di installare piezometri e altre
apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire
prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica
amministrazione.
5. Tutti i soggetti che per finalita' proprie o per obblighi della
pubblica amministrazione gestiscano piezometri sono tenuti a
comunicare all'autorita' competente l'ubicazione, le caratteristiche
costruttive, la stratigrafia e i dati periodicamente rilevati,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.
6. Per il corretto e razionale uso delle risorse idriche,
l'autorita' competente puo' autorizzare nuove concessioni dalle
preesistenti opere di captazione, sempre che sia accertata la
disponibilita' naturale della risorsa. In tal caso i rapporti tra i
concessionari devono essere regolati da apposita convenzione che
stabilisca gli indennizzi da riconoscere al preesistente
concessionario per l'utilizzazione delle opere realizzate, le
modalita' di gestione e la ripartizione degli oneri relativi.
7. Nei casi di decadenza, mancato rinnovo o rinuncia della
concessione l'utente provvede, entro centoventi giorni e a proprie
spese, allo smantellamento delle opere di captazione; scaduti i
termini, in caso di inosservanza, l'autorita' competente interviene
in via sostitutiva, fatto salvo il diritto di rivalsa, per coprire
gli oneri sostenuti. In caso di inadempienza l'utente incorre nelle
sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c).
(Riconoscimento o concessione delle preesistenti
utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici)
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia della scheda relativa al catasto di cui all'articolo 3;
b) relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, dalla
quale risultino le caratteristiche dell'opera di presa, il tipo di
falda captata, i tracciati e i diametri delle condotte e, quando
disponibile, la stratigrafia dei terreni attraversati;
c) copia del preesistente provvedimento autorizzativo rilasciato ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933, qualora
prescritto;
d) dichiarazione attestante che la documentazione presentata
descrive fedelmente lo stato di fatto delle opere eseguite.
3. Gli utilizzatori di acque sorgive per uso diverso da quello
domestico sono esonerati dalla presentazione della documentazione di
cui al comma 2, lettera c).
4. L'autorita' competente, verificati gli aspetti di tutela
qualitativa e quantitativa del sistema idrico interessato
dall'utilizzazione, rilascia il provvedimento di riconoscimento o
concessione dell'utenza preesistente stabilendo le condizioni di
esercizio sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.
5. Nel caso si accerti che il pozzo interessi esclusivamente la
falda freatica o, per uso potabile, la falda in pressione si procede
al suo riconoscimento o alla concessione. Nel caso in cui il pozzo
utilizzi acque di falda in pressione per usi diversi da quelli
potabili in carenza di acque di falda freatica il riconoscimento o
la concessione sono effettuati in via precaria per un periodo
massimo di dieci anni, a prescindere da quanto disposto
dall'articolo 4, comma 2. Alla scadenza il riconoscimento o la
concessione possono essere rinnovati ove permanga la carenza di
risorse idriche di falda freatica e si accerti la non disponibilita'
di acque superficiali.
6. Il riconoscimento o la concessione per i pozzi finestrati sia in
falda freatica che nelle falde sottostanti avviene per un periodo
massimo di tre anni con l'obbligo di eseguire nello stesso periodo i
lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda freatica o, per
uso potabile, alla sola falda in pressione. Qualora alla scadenza
del predetto termine il proprietario dimostri di aver eseguito i
lavori prescritti si procede al rinnovo. Per usi diversi da quello
domestico e potabile, in carenza di acqua di falda freatica, e'
concessa l'utilizzazione, in forma precaria e per un periodo massimo
di dieci anni, delle sole acque di falde in pressione. Qualora alla
scadenza del termine dei tre anni il proprietario non abbia eseguito
detti lavori, e' imposta la chiusura del manufatto, fatta salva la
facolta' di trivellare un nuovo pozzo a norma della presente legge
in sostituzione di quello preesistente. La stessa norma si applica
ai rinnovi di concessione in scadenza nel triennio successivo
all'entrata in vigore della presente legge. I rinnovi in scadenza
oltre tale periodo non sono ammessi quando i pozzi consentono la
comunicazione tra la falda freatica e le falde sottostanti.
7. I lavori previsti dal comma 6 sono certificati da un
professionista abilitato a cui e' affidata la direzioni lavori.
8. L'inosservanza dei termini di cui al comma 1, comporta la
decadenza del diritto al riconoscimento o alla concessione di acque
che hanno assunto natura pubblica. L'utilizzo di dette acque oltre
il termine previsto e in assenza di domanda di riconoscimento o
concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).
9. La concessione per pozzi costruiti in territori soggetti alla
tutela della pubblica amministrazione e sprovvisti di regolare
autorizzazione alla ricerca avviene secondo le modalita' del
presente articolo nel rispetto delle utenze regolarmente
autorizzate.
(Piano di salvaguardia delle risorse idriche
destinate consumo umano)
a) le aree di interesse sovraccomunale da riservare al
soddisfacimento di esigenze idropotabili, anche allo scopo di
integrare o sostituire le fonti in fase di esaurimento o gravemente
compromesse;
b) le zone di protezione dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica delle falde ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 236/88.
2. Nel piano sono evidenziati la vulnerabilita' delle risorse
idriche, i carichi inquinanti di origine civile, agricola e
produttiva gravanti sul territorio, i centri di potenziale rischio
per le risorse idriche nonche' le situazioni di eventuale
incompatibilita' o che richiedano interventi per la tutela delle
acque e sono individuati i vincoli e le limitazioni d'uso del
territorio che possono interessare gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.
3. Il piano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 bis, comma
2, della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed
integrazioni, e' approvato secondo le procedure previste
dall'articolo 7 della legge regionale 56/1977.
4. Le previsioni del piano, come conseguenza di quanto previsto al
comma 3, costituiscono aggiornamento ed integrazione del piano
regionale qualita' delle acque.
5. Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione i
Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle
istanze di concessione ed autorizzazione che siano in contrasto con
le norme specificatamente contenute nello stesso, secondo quanto
previsto dall'articolo 58, comma 1 della legge regionale 56/1977.
(Sanzioni amministrative)
a) lire 1 milione qualora non si osservino le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 5;
b) da lire 6 milioni a lire 20 milioni per chiunque costruisca
un'opera di captazione o utilizzi acqua sotterranea senza la
prescritta autorizzazione o concessione;
c) da lire 6 milioni a lire 20 milioni in caso di inosservanza
dell'obbligo di chiusura definitiva dei pozzi di cui all'articolo
10, comma 7 ed all'articolo 11, comma 6;
d) da lire 5 milioni a lire 20 milioni qualora non si osservino le
prescrizioni sancite nel disciplinare di concessione; la stessa
sanzione si applica nel caso di dichiarazioni infedeli;
e) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni altra violazione
della presente legge.
2. All'accertamento delle violazioni provvedono le Province, gli
organi di polizia urbana e rurale dei Comuni, nonche' gli altri
organi previsti dalla normativa vigente in materia di sanzioni
amministrative.
(Disposizioni finali)
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le
disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici approvato con regio decreto 1775/1933 e della
normativa vigente in materia di inquinamento delle acque,
potabilizzazione, vincoli paesaggistici e idrogeologici, emungimenti
da falde idriche, prevenzione degli infortuni.
(Abrogazione di norme)
(Dichiarazione d'urgenza)