Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6141.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con le leggi regionali 5 agosto 1986, n. 33, 7 settembre 1987, n. 48, e 26 marzo 1990, n. 16.

Art. 2.
(Circolazione con mezzi motorizzati e viabilita')

1. La circolazione con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli cingolati, e' consentita sulle strade comunali dell'Area protetta e sui percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento dei parcheggi e delle aree attrezzate. La sosta a monte della Certosa di Pesio e nelle Frazioni di Carnino e' consentita nelle aree a parcheggio appositamente segnalate. La circolazione con mezzi motorizzati su strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale e' consentita con le limitazioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".
2. Su tutto il territorio e' vietato compiere percorsi fuori strada anche con mezzi motorizzati quali motoslitte. Sulle strade a monte della Certosa di Pesio e' vietata la circolazione agli autocarri di portata superiore ai 35 quintali, alle roulottes, ai furgoni ed ai campers. Sono esclusi dal divieto gli autocarri di portata superiore ai 35 quintali muniti di autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione ed i campers che percorrono le strade per raggiungere le aree di sosta appositamente individuate dagli strumenti di pianificazione del Parco o da altre disposizioni regolamentari.
3. Sulle strade interne al Parco la velocita' massima consentita e' di 30 chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza.
4. Il Presidente dell'Ente di gestione puo' vietare temporaneamente l'accesso alle aree attrezzate qualora si verifichino eventi pregiudizievoli per l'incolumita' pubblica.
5. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui al presente articolo i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita' agricole e silvo-colturali, i mezzi impiegati nella sistemazione di opere idrauliche e forestali e nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso, i mezzi antincendio, i mezzi delle pubbliche amministrazioni ed i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dal Presidente dell'Ente di gestione. Contrassegni a validita' giornaliera possono essere rilasciati dalla Direzione del Parco per un numero non superiore a cinque mezzi.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila; nel caso in cui i mezzi in sosta determinino impedimento al passaggio di mezzi di soccorso o di vigilanza, la sanzione minima e' elevata a lire 100 mila e la sanzione massima e' elevata a lire 1 milione oltre alle spese di rimozione forzata dei mezzi.

Art. 3.
(Divieti temporanei d'accesso)

1. L'accesso a particolari limitate zone, indicate con apposite tabelle, puo' essere temporaneamente vietato con provvedimento del Presidente dell'Ente di gestione a fini silvicolturali, faunistici, botanici, di controllo e di tutela dell'incolumita' pubblica.
2. L'accesso in violazione della norma di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 4.
(Aree attrezzate)

1. Nelle aree attrezzate e' consentita esclusivamente la sosta temporanea per pic-nic.
2. Nelle aree attrezzate sono vietati l'accesso di auto, di campers e l'installazione di tende.
3. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 5.
(Riserve naturali)

1. L'accesso alle aree classificate come Riserve naturali speciali e' consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione.
2. Nelle Riserve naturali speciali sono vietate le manifestazioni sportive, turistiche e ricreative.
3. Nelle Riserve naturali sono consentiti i censimenti, nonche' lo svolgimento di attivita' didattiche e di studio previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila e lire 250 mila.

Art. 6.
(Abbandono di piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti anche derivanti dal consumo di pasti o di bevande.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila. La sanzione e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 7.
(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)

1. E' vietato l'uso di detersivi ed il lavaggio di panni e di stoviglie nelle acque correnti, nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
2. E' vietato il lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi di acqua ferma.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila.

Art. 8.
(Accensione di fuochi)

1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle strutture allestite nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi", e' ammessa l'accensione di fuochi. Nelle aree attrezzate e' altresi' ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue.
3. L'uso di fornelli da campo e di barbecue e' comunque vietato in presenza di forte vento e di dichiarazione di stato di grave rischio d'incendio boschivo.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Art. 9.
(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 16/1994.
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente ad una distanza dai boschi non inferiore a 50 metri, a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino a totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme. Sono fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Art. 10.
(Taglio di piante)

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di assestamento forestale, fatta eccezione per i tagli di alto fusto normati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1979, n. 57 "Norme relative alla gestione del patrimonio forestale", i tagli, a carico di filari di alberi, della vegetazione entro i 50 metri dall'asta fluviale e delle aree boscate con superficie maggiore di 1 ettaro sono subordinati al parere favorevole del Presidente dell'Ente di gestione.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 11.
(Raccolta della flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di esemplari o di parti di flora muscinale (muschi e sfagni) erbacea ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali. La raccolta delle piante officinali e' ammessa previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione.
2. E' consentita unicamente ai residenti la raccolta delle seguenti specie d'uso locale: orle (chenopodium bonus-henricus), asparagi (aruncus dioicus), luppolo (humulus lupulus) e finocchio (myrrhis odorata).
3. La raccolta del vischio e' consentita unicamente ai residenti previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione del Parco.
4. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano le seguenti sanzioni amministrative:
a) lire 50 mila piu' lire 15 mila per le parti aeree di ogni esemplare raccolto delle specie presenti nell'elenco delle piante a protezione assoluta di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e per le piante di particolare rarita' incluse nell'elenco deliberato dalla Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione; ulteriori lire 50 mila per esemplare in caso di raccolta e con eradicamento totale delle piante medesime;
b) lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare raccolto nel caso delle altre specie anche se eradicate;
c) lire 50 mila per ogni chilogrammo di quantita' eccedente l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali di cui all'articolo 17 della legge regionale 32/1982 con un minimo di lire 50 mila;
d) lire 50 mila per ogni chilogrammo di muschio o di sfagno raccolto.
5. Le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila.

Art. 12.
(Raccolta di funghi)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei ed ipogei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale 32/1982, e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
2. Il Consiglio direttivo puo' stabilire diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 6 della legge 352/1993.

Art. 13.
(Raccolta di prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono disciplinati dalla legge regionale 32/1982.

Art. 14.
(Raccolta di anfibi, molluschi e rettili)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di molluschi, di anfibi e di rettili sono vietate.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1. comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni esemplare.

Art. 15.
(Raccolta di palchi di ungulati)

1. La raccolta dei palchi di ungulati e' vietata su tutto il territorio del Parco. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla Direzione dell'Ente di gestione che provvede ai sensi della legge regionale vigente.
2. Le violazioni dalle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.

Art. 16.
(Raccolta di insetti)

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonche' dei loro nidi, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali, l'applicazione di norme di polizia saniotaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo didattico e scientifico autorizzate dal Presidente dell'Ente di gestione.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 17.
(Formica Rufa)

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere i nidi di formiche del gruppo formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli e adulti.
2. E' vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita nidi, uova, larve, bozzoli ed adulti di esemplari del gruppo formica rufa, fatte salve le attivita' del Corpo forestale dello Stato per scopo di lotta biologica.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 18.
(Raccolta di minerali e rocce)

1. La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali e di rocce, sia in ambiente epigeo, sia ipogeo, sono vietati.
2. La raccolta o l'asportazione di minerali e rocce, sia in ambiente epigeo, sia ipogeo, sono consentite unicamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 19.
(Immissione di animali)

1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico e' vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate".
2. L'attivita' di apicoltura nomade e' consentita previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione su istanza degli interessati.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni animale introdotto.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni alveare.

Art. 20.
(Introduzione di cani)

1. L'introduzione di cani e' vietata. Nelle aree attrezzate ovvero in appositi recinti e lungo i sentieri individuati dagli strumenti di pianificazione del Parco ed appositamente segnalati e' consentita l'introduzione di cani purche' tenuti al guinzaglio.
2. Sono esclusi dal divieto e dalla limitazione di cui al comma 1 i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonche' i cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap, quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di servizio.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 21.
(Pascolo degli animali)

1. Il pascolo del bestiame e' consentito esclusivamente nei luoghi e nei modi stabiliti dai contratti d'affitto conformi alle norme previste dagli strumenti di pianificazione del Parco.
2. I titolari dei contratti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo, nonche' di provvedere allo smaltimento periodico dei rifiuti e di esibire al personale di vigilanza la modulistica di accompagnamento del bestiame prevista dalla vigente normativa.
3. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2 comportano la sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni capo di bestiame.

Art. 22.
(Attraversamento di mandrie)

1. L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie e' concesso unicamente agli affittuari dei pascoli. I conduttori dovranno avere cura di impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione, alle strade, ai ponti, alle mulattiere ed alle strutture in genere. L'attraversamento dovra' avvenire nel piu' breve tempo possibile ed unicamente in ore diurne. Le mandrie, in regola con le norme sanitarie vigenti, possono essere trasportate alle zone di carico e scarico con mezzi motorizzati, previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione.
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni capo di bestiame.

Art. 23.
(Esercizio della pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietato con esclusione dei corsi d'acqua coincidenti con i confini dell'Area protetta e con esclusione del Rio Carnino. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte", alla legge regionale 36/1989 ed alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
2. La pesca notturna e' vietata.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 200 mila.

Art. 24.
(Campeggio)

1. L'esercizio del campeggio per mezzo di tende, di roulottes, di caravans e di campers e' vietato al di fuori delle aree individuate a tal fine dal piano d'area del Parco.
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 25.
(Attivita' speleologica)

1. L'attivita' speleologica e' consentita.
2. I bivacchi prolungati in quota (campi scuola) sono consentiti previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione.
3. E' fatto divieto di usare sostanze chimiche inquinanti o tossiche: e' consentito l'uso della fluoresceina.
4. E'vietato abbandonare in grotta oggetti, materiali e rifiuti.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 26.
(Attivita' alpinistica)

1. L'attivita' alpinistica e' consentita.
2. L'apertura di vie alpinistiche con l'uso di mezzi meccanici (trapani, martelli, percussori) e' consentita previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione.
3. Il bivacco oltre i 1500 metri di quota e' consentito da un'ora prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 27.
(Attivita' scientifica e didattica)

1. E' consentito alle scuole, agli istituti di ricerca ed alle associazioni di svolgere attivita' didattiche e di studio con le modalita' ed i termini indicati in apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione.
2. L'eventuale utilizzo di personale e di strutture del Parco per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 comporta il versamento all'Ente di gestione, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita annualmente con deliberazione della Giunta esecutiva.
3. Le visite delle scolaresche sono consentite sui sentieri dell'Area protetta, previa autorizzazione, rilasciata dal Direttore dell'Ente di gestione, contenente l'indicazione dei percorsi e delle modalita' di svolgimento.
4. L'accompagnamento, qualora richiesto, delle scolaresche e' effettuato dal personale del Parco, da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente di gestione.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 28.
(Attivita' fotografica)

1. L'attivita' fotografica, sia professionale sia amatoriale, e' consentita quando non costituisca diretto disturbo ed oggettivo pericolo della flora e della fauna del Parco.
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 29.
(Attivita' ippica)

1. Il transito di cavalli e' consentito lungo i tracciati appositamente segnalati dall'Ente di gestione.
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 30.
(Attivita' cicloalpinistica)

1. Il transito con biciclette da montagna e' consentito lungo i tracciati segnalati dall'Ente di gestione ed in conformita' con le norme previste in apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
2. L'accesso in violazione della norma di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 31.
(Attivita' sportive, ricreative ed escursionistiche)

1. Le iniziative di carattere sportivo, i raduni e le attivita' turistiche che comportano afflusso di pubblico sono consentite previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione al fine di garantire la corretta fruizione del territorio protetto: e' esclusa dall'applicazione della norma del presente comma la Frazione Carnino.
2. Sono comunque vietate le gare sciistiche al di fuori dei tracciati individuati dal piano d'area, le gare con l'uso di cani o di altri animali e le gare di biciclette da montagna al di fuori dei tracciati individuati dal piano medesimo.
3. Sono consentite le visite di comitive turistiche. L'accompagnamento delle comitive, qualora richiesto, e' effettuato dal personale dell'Ente di gestione o da soggetti autorizzati allo svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa regionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 32.
(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco nonche' il danneggiamento con scritte, incisioni ed intagli di alberi, rocce o manufatti comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facolta' dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

Art. 33.
(Deroghe)

1. La Giunta esecutiva puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e gestionali, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico a favore dei residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco.
4. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi della Giunta esecutiva.

Art. 34.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 84/1978 ed all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle leggi regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Art. 35.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate", le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 34, sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.