Disegno di legge regionale, n. 6141.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle
Pesio e Tanaro. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito
con la legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, modificata con le
leggi regionali 5 agosto 1986, n. 33, 7 settembre 1987, n. 48, e 26
marzo 1990, n. 16. 1. La circolazione con mezzi motorizzati, ivi compresi quelli
cingolati, e' consentita sulle strade comunali dell'Area protetta e
sui percorsi appositamente individuati e segnalati per il
raggiungimento dei parcheggi e delle aree attrezzate. La sosta a
monte della Certosa di Pesio e nelle Frazioni di Carnino e'
consentita nelle aree a parcheggio appositamente segnalate. La
circolazione con mezzi motorizzati su strade e piste ad uso
agro-silvo-pastorale e' consentita con le limitazioni di cui alla
legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi
da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27". 1. L'accesso a particolari limitate zone, indicate con apposite
tabelle, puo' essere temporaneamente vietato con provvedimento del
Presidente dell'Ente di gestione a fini silvicolturali, faunistici,
botanici, di controllo e di tutela dell'incolumita' pubblica. 1. Nelle aree attrezzate e' consentita esclusivamente la sosta
temporanea per pic-nic. 1. L'accesso alle aree classificate come Riserve naturali speciali
e' consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di
gestione. 1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, al di fuori degli
appositi contenitori, di piccoli rifiuti anche derivanti dal consumo
di pasti o di bevande. 1. E' vietato l'uso di detersivi ed il lavaggio di panni e di
stoviglie nelle acque correnti, nelle acque di sorgenti e negli
specchi di acqua ferma. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel
rispetto delle norme previste dalla legge regionale 16/1994. 1. Fino all'entrata in vigore del Piano di assestamento forestale,
fatta eccezione per i tagli di alto fusto normati ai sensi della
legge regionale 7 settembre 1979, n. 57 "Norme relative alla
gestione del patrimonio forestale", i tagli, a carico di filari di
alberi, della vegetazione entro i 50 metri dall'asta fluviale e
delle aree boscate con superficie maggiore di 1 ettaro sono
subordinati al parere favorevole del Presidente dell'Ente di
gestione. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di esemplari o di parti di flora muscinale (muschi e sfagni) erbacea
ed arbustiva sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni
connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali. La raccolta delle
piante officinali e' ammessa previa autorizzazione del Presidente
dell'Ente di gestione. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
dei funghi epigei ed ipogei, anche non commestibili, sono regolati
dalla legge regionale 32/1982, e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352
"Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati". 1. La raccolta, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del
sottobosco sono disciplinati dalla legge regionale 32/1982. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di molluschi, di
anfibi e di rettili sono vietate. 1. La raccolta dei palchi di ungulati e' vietata su tutto il
territorio del Parco. Ogni eventuale ritrovamento deve essere
segnalato alla Direzione dell'Ente di gestione che provvede ai sensi
della legge regionale vigente. 1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e
l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di
qualsiasi ordine e specie, nonche' dei loro nidi, sono vietati. Sono
fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agro-silvo-pastorali, l'applicazione di norme di polizia saniotaria,
fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a
scopo didattico e scientifico autorizzate dal Presidente dell'Ente
di gestione. 1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere i nidi di formiche
del gruppo formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli e adulti. 1. La raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali e
di rocce, sia in ambiente epigeo, sia ipogeo, sono vietati. 1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico
e' vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di
ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte
approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36
"Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio
faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali,
Riserve naturali ed Aree attrezzate". 1. L'introduzione di cani e' vietata. Nelle aree attrezzate ovvero
in appositi recinti e lungo i sentieri individuati dagli strumenti
di pianificazione del Parco ed appositamente segnalati e' consentita
l'introduzione di cani purche' tenuti al guinzaglio. 1. Il pascolo del bestiame e' consentito esclusivamente nei luoghi e
nei modi stabiliti dai contratti d'affitto conformi alle norme
previste dagli strumenti di pianificazione del Parco. 1. L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie e'
concesso unicamente agli affittuari dei pascoli. I conduttori
dovranno avere cura di impedire sbandamenti dai quali possano
derivare danni alla vegetazione, alle strade, ai ponti, alle
mulattiere ed alle strutture in genere. L'attraversamento dovra'
avvenire nel piu' breve tempo possibile ed unicamente in ore diurne.
Le mandrie, in regola con le norme sanitarie vigenti, possono essere
trasportate alle zone di carico e scarico con mezzi motorizzati,
previa autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione. 1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietato con
esclusione dei corsi d'acqua coincidenti con i confini dell'Area
protetta e con esclusione del Rio Carnino. Sono fatti salvi i
diritti esclusivi di pesca e gli usi civici nel rispetto delle norme
di cui alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 "Norme per la
tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della
pesca nelle acque della Regione Piemonte", alla legge regionale
36/1989 ed alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6. 1. L'esercizio del campeggio per mezzo di tende, di roulottes, di
caravans e di campers e' vietato al di fuori delle aree individuate a
tal fine dal piano d'area del Parco. 1. L'attivita' speleologica e' consentita. 1. L'attivita' alpinistica e' consentita. 1. E' consentito alle scuole, agli istituti di ricerca ed alle
associazioni di svolgere attivita' didattiche e di studio con le
modalita' ed i termini indicati in apposita autorizzazione
rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione. 1. L'attivita' fotografica, sia professionale sia amatoriale, e'
consentita quando non costituisca diretto disturbo ed oggettivo
pericolo della flora e della fauna del Parco. 1. Il transito di cavalli e' consentito lungo i tracciati
appositamente segnalati dall'Ente di gestione. 1. Il transito con biciclette da montagna e' consentito lungo i
tracciati segnalati dall'Ente di gestione ed in conformita' con le
norme previste in apposito regolamento approvato dal Consiglio
direttivo. 1. Le iniziative di carattere sportivo, i raduni e le attivita'
turistiche che comportano afflusso di pubblico sono consentite
previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di
gestione al fine di garantire la corretta fruizione del territorio
protetto: e' esclusa dall'applicazione della norma del presente comma
la Frazione Carnino. 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco
nonche' il danneggiamento con scritte, incisioni ed intagli di
alberi, rocce o manufatti comportano la sanzione amministrativa da
lire 25 mila a lire 250 mila, oltre alla facolta' dell'Ente di
gestione di rivalersi dei danni subiti. 1. La Giunta esecutiva puo' concedere deroghe alle norme previste
dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e
gestionali, purche' non contrastino con disposizioni legislative
dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri
organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a
termine. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale
di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della
legge regionale 84/1978 ed all'articolo 14 della legge regionale 21
luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle leggi regionali in materia di
aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6
dicembre 1991, n. 394". 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimenti per l'applicazione
delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di
Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate", le norme ed i
principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale".
(Finalita')
(Circolazione con mezzi motorizzati e viabilita')
2. Su tutto il territorio e' vietato compiere percorsi fuori strada
anche con mezzi motorizzati quali motoslitte. Sulle strade a monte
della Certosa di Pesio e' vietata la circolazione agli autocarri di
portata superiore ai 35 quintali, alle roulottes, ai furgoni ed ai
campers. Sono esclusi dal divieto gli autocarri di portata superiore
ai 35 quintali muniti di autorizzazione rilasciata dal Presidente
dell'Ente di gestione ed i campers che percorrono le strade per
raggiungere le aree di sosta appositamente individuate dagli
strumenti di pianificazione del Parco o da altre disposizioni
regolamentari.
3. Sulle strade interne al Parco la velocita' massima consentita e'
di 30 chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di
vigilanza.
4. Il Presidente dell'Ente di gestione puo' vietare temporaneamente
l'accesso alle aree attrezzate qualora si verifichino eventi
pregiudizievoli per l'incolumita' pubblica.
5. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui al presente
articolo i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita'
agricole e silvo-colturali, i mezzi impiegati nella sistemazione di
opere idrauliche e forestali e nelle operazioni di pronto intervento
e di soccorso, i mezzi antincendio, i mezzi delle pubbliche
amministrazioni ed i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dal
Presidente dell'Ente di gestione. Contrassegni a validita'
giornaliera possono essere rilasciati dalla Direzione del Parco per
un numero non superiore a cinque mezzi.
6. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila; nel caso
in cui i mezzi in sosta determinino impedimento al passaggio di
mezzi di soccorso o di vigilanza, la sanzione minima e' elevata a
lire 100 mila e la sanzione massima e' elevata a lire 1 milione oltre
alle spese di rimozione forzata dei mezzi.
(Divieti temporanei d'accesso)
2. L'accesso in violazione della norma di cui al comma 1 comporta
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Aree attrezzate)
2. Nelle aree attrezzate sono vietati l'accesso di auto, di campers
e l'installazione di tende.
3. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Riserve naturali)
2. Nelle Riserve naturali speciali sono vietate le manifestazioni
sportive, turistiche e ricreative.
3. Nelle Riserve naturali sono consentiti i censimenti, nonche' lo
svolgimento di attivita' didattiche e di studio previa
autorizzazione del Presidente dell'Ente di gestione.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila e lire 250 mila.
(Abbandono di piccoli rifiuti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila. La sanzione e'
raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il
trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)
2. E' vietato il lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua,
presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi di acqua
ferma.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle strutture allestite nelle aree attrezzate, appositamente
individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle
norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16,
"Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi", e' ammessa
l'accensione di fuochi. Nelle aree attrezzate e' altresi' ammesso
l'uso di fornelli da campo e di barbecue.
3. L'uso di fornelli da campo e di barbecue e' comunque vietato in
presenza di forte vento e di dichiarazione di stato di grave rischio
d'incendio boschivo.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
(Abbruciamenti)
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente ad una distanza dai boschi non inferiore a 50
metri, a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia
stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il
propagarsi del fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita'
atmosferica ed in assenza di vento. Durante l'abbruciamento e' fatto
obbligo agli interessati di essere presenti, fino a totale
esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di
mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
Sono fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
(Taglio di piante)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta della flora spontanea)
2. E' consentita unicamente ai residenti la raccolta delle seguenti
specie d'uso locale: orle (chenopodium bonus-henricus), asparagi
(aruncus dioicus), luppolo (humulus lupulus) e finocchio (myrrhis
odorata).
3. La raccolta del vischio e' consentita unicamente ai residenti
previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di
gestione del Parco.
4. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano le
seguenti sanzioni amministrative:
a) lire 50 mila piu' lire 15 mila per le parti aeree di ogni
esemplare raccolto delle specie presenti nell'elenco delle piante a
protezione assoluta di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n.
32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale" e per le piante di particolare rarita'
incluse nell'elenco deliberato dalla Giunta Esecutiva dell'Ente di
gestione; ulteriori lire 50 mila per esemplare in caso di raccolta e
con eradicamento totale delle piante medesime;
b) lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare raccolto nel
caso delle altre specie anche se eradicate;
c) lire 50 mila per ogni chilogrammo di quantita' eccedente
l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali di cui
all'articolo 17 della legge regionale 32/1982 con un minimo di lire
50 mila;
d) lire 50 mila per ogni chilogrammo di muschio o di sfagno
raccolto.
5. Le violazioni delle norme di cui ai commi 2 e 3 comportano la
sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila.
(Raccolta di funghi)
2. Il Consiglio direttivo puo' stabilire diverse disposizioni per
la raccolta dei funghi ai sensi dell'articolo 6 della legge
352/1993.
(Raccolta di prodotti del sottobosco)
(Raccolta di anfibi, molluschi e rettili)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1. comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
esemplare.
(Raccolta di palchi di ungulati)
2. Le violazioni dalle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
(Raccolta di insetti)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Formica Rufa)
2. E' vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la
vendita nidi, uova, larve, bozzoli ed adulti di esemplari del gruppo
formica rufa, fatte salve le attivita' del Corpo forestale dello
Stato per scopo di lotta biologica.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta di minerali e rocce)
2. La raccolta o l'asportazione di minerali e rocce, sia in
ambiente epigeo, sia ipogeo, sono consentite unicamente a scopo
collezionistico, didattico e scientifico previa autorizzazione
rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Immissione di animali)
2. L'attivita' di apicoltura nomade e' consentita previa
autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di gestione su
istanza degli interessati.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni
animale introdotto.
4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
alveare.
(Introduzione di cani)
2. Sono esclusi dal divieto e dalla limitazione di cui al comma 1 i
cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonche' i
cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap,
quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di
servizio.
3. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Pascolo degli animali)
2. I titolari dei contratti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di
consegna del pascolo, nonche' di provvedere allo smaltimento
periodico dei rifiuti e di esibire al personale di vigilanza la
modulistica di accompagnamento del bestiame prevista dalla vigente
normativa.
3. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2 comportano la
sanzione amministrativa da lire 4 mila a lire 40 mila per ogni capo
di bestiame.
(Attraversamento di mandrie)
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
capo di bestiame.
(Esercizio della pesca)
2. La pesca notturna e' vietata.
3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 200 mila.
(Campeggio)
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' speleologica)
2. I bivacchi prolungati in quota (campi scuola) sono consentiti
previa autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Ente di
gestione.
3. E' fatto divieto di usare sostanze chimiche inquinanti o
tossiche: e' consentito l'uso della fluoresceina.
4. E'vietato abbandonare in grotta oggetti, materiali e rifiuti.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' alpinistica)
2. L'apertura di vie alpinistiche con l'uso di mezzi meccanici
(trapani, martelli, percussori) e' consentita previa autorizzazione
del Presidente dell'Ente di gestione.
3. Il bivacco oltre i 1500 metri di quota e' consentito da un'ora
prima del tramonto fino ad un'ora dopo l'alba.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' scientifica e didattica)
2. L'eventuale utilizzo di personale e di strutture del Parco per
lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 comporta il
versamento all'Ente di gestione, a titolo di rimborso spese, di una
quota stabilita annualmente con deliberazione della Giunta
esecutiva.
3. Le visite delle scolaresche sono consentite sui sentieri
dell'Area protetta, previa autorizzazione, rilasciata dal Direttore
dell'Ente di gestione, contenente l'indicazione dei percorsi e delle
modalita' di svolgimento.
4. L'accompagnamento, qualora richiesto, delle scolaresche e'
effettuato dal personale del Parco, da soggetti autorizzati allo
svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa
regionale e nazionale sulle professioni turistiche ovvero da
associazioni o cooperative di servizio convenzionate con l'Ente di
gestione.
5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' fotografica)
2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' ippica)
2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' cicloalpinistica)
2. L'accesso in violazione della norma di cui al comma 1 comporta
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Attivita' sportive, ricreative ed escursionistiche)
2. Sono comunque vietate le gare sciistiche al di fuori dei
tracciati individuati dal piano d'area, le gare con l'uso di cani o
di altri animali e le gare di biciclette da montagna al di fuori dei
tracciati individuati dal piano medesimo.
3. Sono consentite le visite di comitive turistiche.
L'accompagnamento delle comitive, qualora richiesto, e' effettuato
dal personale dell'Ente di gestione o da soggetti autorizzati allo
svolgimento di tale professione ai sensi della vigente normativa
regionale sulle professioni turistiche ovvero da associazioni o
cooperative di servizio convenzionate con l'Ente medesimo.
4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Danneggiamenti)
(Deroghe)
2. Le autorizzazioni in deroga sono esibite, a richiesta, al
personale preposto alla vigilanza.
3. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico a favore dei residenti
nei Comuni territorialmente interessati dal Parco.
4. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto
dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi della
Giunta esecutiva.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte
nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate per l'anno 1995 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui
all'articolo 34, sono introitate nel bilancio del Parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.