Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6139.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, istituito con la legge regionale 19 agosto 1991, n. 38.

Art. 2.
(Accesso al Parco)

1. L'accesso dei visitatori al Parco e' libero e puo' avvenire esclusivamente, muovendo dagli ingressi del Parco appositamente segnalati, sulle strade carrozzabili interne o sui sentieri segnalati.
2. L'accesso a cavallo puo' avvenire esclusivamente sui percorsi appositamente segnalati o indicati dall'Amministrazione del Parco, con animali condotti al passo o al piccolo trotto; sono vietate le galoppate.
3. L'accesso con le biciclette puo' avvenire liberamente sulle strade carrozzabili e sui percorsi appositamente segnalati.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 3.
(Circolazione con mezzi motorizzati)

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, sono vietati.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;
b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali (taglio ed esbosco dei quartaruoli, operazioni inerenti l'attuazione del piano di assestamento forestale e progetti similari), nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;
c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Amministrazione del Parco.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 4.
(Pascolo degli animali)

1. Il pascolo degli animali di qualsiasi tipo e' vietato su tutto il territorio del Parco.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 mila a lire 50 mila per capo di bestiame, oltre al risarcimento degli eventuali danni alla vegetazione.

Art. 5.
(Abbandono di rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande e da pic-nic.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila. La sanzione e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 6.
(Accensione fuochi)

1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate dall'Amministrazione del Parco, e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Art. 7.
(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi".
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
3. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.

Art. 8.
(Raccolta della flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali e secondo quanto previsto dallo statuto della Partecipanza: taglio dei quartaruoli e lavori previsti dal piano di assestamento forestale.
3. In omaggio alle secolari tradizioni, nel periodo della fioritura dei mughetti e' ammessa la raccolta di piccoli mazzetti, per un massimo di venti steli fioriti per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
4. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 32/1982, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38 lettera g) della legge regionale 32/1982, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984 n. 29, pari a lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare raccolto.

Art. 9.
(Raccolta di funghi)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei anche non commestibili sono sempre vietati.
2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore della comunita' locale che puo' essere esercitato unicamente nelle giornate di martedi', giovedi' e sabato, mentre ai Soci Partecipanti tale diritto e' valevole per tutti i giorni della settimana. Tale diritto deve essere esercitato nei modi e nei limiti di cui alla legge regionale 32/1982. Ai soli fini della vigilanza i Sindaci rilasciano, sotto la propria responsabilita', un tesserino gratuito, predisposto dall'Amministrazione del Parco, ai residenti ed ai Soci della Partecipanza ovunque residenti; del rilascio di ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Amministrazione del Parco.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni esemplare.

Art. 10.
(Raccolta di anfibi e molluschi)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e rane sono sempre vietate.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni esemplare.

Art. 11.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta dei mughetti, regolata dall'articolo 8, e dei funghi epigei eduli, regolata dall'articolo 9, sono sempre vietati.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 12.
(Raccolta di insetti)

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita' di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione di norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 13.
(Introduzione di cani)

1. E' consentita l'introduzione di cani se tenuti al guinzaglio.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 14.
(Esercizio della pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle zone umide e nei corsi d'acqua scorrenti nel Parco e' vietato.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 20 mila a lire 200 mila.

Art. 15.
(Visite di comitive)

1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati possono effettuare la visita al Parco in gruppi di non piu' di cinquanta persone solamente se accompagnati dal personale messo a disposizione dall'Amministrazione del Parco e previa autorizzazione della stessa. A tali fini gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici del Parco.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.

Art. 16.
(Divieti temporanei di accesso)

1. L'Amministrazione del Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali o faunistici; tali zone saranno opportunamente indicate con tabelle.
2. La violazione alle norme di cui al comma 1, comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

Art. 17.
(Deroghe)

1. L'Amministrazione del Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purche' non siano in contrasto con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla sorveglianza.
2. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le disposizioni ed i programmi della Giunta esecutiva.

Art. 18.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 38/1991, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 19.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate".
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo competente dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 20.

1. Il pagamento delle previste penali non assolve il responsabile delle infrazioni dal rimborso dei danni arrecati, il cui ammontare sara' fissato dalla Amministrazione del Parco.