Disegno di legge regionale, n. 6139.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco
delle Sorti della Partecipanza di Trino. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino, istituito con la legge regionale 19 agosto
1991, n. 38. 1. L'accesso dei visitatori al Parco e' libero e puo' avvenire
esclusivamente, muovendo dagli ingressi del Parco appositamente
segnalati, sulle strade carrozzabili interne o sui sentieri
segnalati. 1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi
tipo, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati
per il raggiungimento delle aree attrezzate, sono vietati. 1. Il pascolo degli animali di qualsiasi tipo e' vietato su tutto il
territorio del Parco. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti, di bevande e da pic-nic. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel
rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994,
n. 16 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi". 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione
dei funghi epigei ed ipogei anche non commestibili sono sempre
vietati. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di
qualsiasi specie di molluschi e rane sono sempre vietate. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta
dei mughetti, regolata dall'articolo 8, e dei funghi epigei eduli,
regolata dall'articolo 9, sono sempre vietati. 1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita' di insetti di qualsiasi ordine e specie
sono sempre vietate. 1. E' consentita l'introduzione di cani se tenuti al guinzaglio. 1. L'esercizio della pesca nelle zone umide e nei corsi d'acqua
scorrenti nel Parco e' vietato. 1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati
possono effettuare la visita al Parco in gruppi di non piu' di
cinquanta persone solamente se accompagnati dal personale messo a
disposizione dall'Amministrazione del Parco e previa autorizzazione
della stessa. A tali fini gli organizzatori delle visite debbono
provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora
della visita gli uffici del Parco. 1. L'Amministrazione del Parco puo' temporaneamente impedire
l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali o
faunistici; tali zone saranno opportunamente indicate con tabelle. 1. L'Amministrazione del Parco puo' sempre concedere deroghe alle
norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici
e di studio, purche' non siano in contrasto con disposizioni
legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza
di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative
ed a termine. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a
richiesta, al personale preposto alla sorveglianza. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale
di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 9 della
legge regionale 38/1991, previa convenzione con gli Enti di
appartenenza. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme di cui
alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle
violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree
attrezzate". 1. Il pagamento delle previste penali non assolve il responsabile
delle infrazioni dal rimborso dei danni arrecati, il cui ammontare
sara' fissato dalla Amministrazione del Parco.
(Finalita')
(Accesso al Parco)
2. L'accesso a cavallo puo' avvenire esclusivamente sui percorsi
appositamente segnalati o indicati dall'Amministrazione del Parco,
con animali condotti al passo o al piccolo trotto; sono vietate le
galoppate.
3. L'accesso con le biciclette puo' avvenire liberamente sulle
strade carrozzabili e sui percorsi appositamente segnalati.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano
la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;
b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e
selvicolturali (taglio ed esbosco dei quartaruoli, operazioni
inerenti l'attuazione del piano di assestamento forestale e progetti
similari), nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle
operazioni di pronto intervento ed antincendio;
c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Amministrazione
del Parco.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Pascolo degli animali)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 5.000 mila a lire 50 mila per capo
di bestiame, oltre al risarcimento degli eventuali danni alla
vegetazione.
(Abbandono di rifiuti)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 50 mila. La sanzione e'
raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il
trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
(Accensione fuochi)
2. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate
dall'Amministrazione del Parco, e' ammesso l'uso di fornelli da campo
e di barbecue.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 20 mila a lire 200 mila.
(Abbruciamenti)
2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100
metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia
forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento
sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il
fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in
assenza di vento.
3. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con
personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo, comportano
la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.
(Raccolta della flora spontanea)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali e secondo quanto previsto dallo statuto
della Partecipanza: taglio dei quartaruoli e lavori previsti dal
piano di assestamento forestale.
3. In omaggio alle secolari tradizioni, nel periodo della fioritura
dei mughetti e' ammessa la raccolta di piccoli mazzetti, per un
massimo di venti steli fioriti per persona, senza estirpazione degli
organi sotterranei.
4. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, quando trattasi di
flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui
all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32, "Norme
per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto
ambientale" comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a
lire 250 mila; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva
compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale
32/1982, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38 lettera
g) della legge regionale 32/1982, cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984 n. 29, pari a
lire 20 mila piu' lire 5 mila per ogni esemplare raccolto.
(Raccolta di funghi)
2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di
fungatico a favore della comunita' locale che puo' essere esercitato
unicamente nelle giornate di martedi', giovedi' e sabato, mentre ai
Soci Partecipanti tale diritto e' valevole per tutti i giorni della
settimana. Tale diritto deve essere esercitato nei modi e nei limiti
di cui alla legge regionale 32/1982. Ai soli fini della vigilanza i
Sindaci rilasciano, sotto la propria responsabilita', un tesserino
gratuito, predisposto dall'Amministrazione del Parco, ai residenti
ed ai Soci della Partecipanza ovunque residenti; del rilascio di
ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Amministrazione
del Parco.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
esemplare.
(Raccolta di anfibi e molluschi)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni
esemplare.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Raccolta di insetti)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione di norme di
polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e
forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Introduzione di cani)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Esercizio della pesca)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 20 mila a lire 200 mila.
(Visite di comitive)
2. Le violazioni alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 500 mila.
(Divieti temporanei di accesso)
2. La violazione alle norme di cui al comma 1, comportano la
sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.
(Deroghe)
2. Il personale del Parco puo' agire in deroga a quanto disposto
dal presente regolamento, secondo le disposizioni ed i programmi
della Giunta esecutiva.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge, saranno
introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo
competente dello stato di previsione delle entrate del bilancio per
l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.