Disegno di legge regionale, n. 6127.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n.
63 'Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento
professionale'. 1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63
sono inseriti i seguenti articoli: 1. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 63/1995 e'
sostituito dal seguente: "2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' abrogata la legge regionale n. 8/1980, cosi' come
modificata dalle leggi regionali nn. 49/1980, 50/1984, 10/1988 e
8/1990, salvo quanto disposto dall'articolo 30 ter". 1. E' abrogata la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88 "Proroga
dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 13
aprile 1995, n. 63". 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45
dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
articolo 30 bis (Centri di formazione professionale).
1. Sino alla costituzione delle societa' consortili di cui all'articolo 15 la Regione Piemonte continua ad avere titolarita' nella gestione delle attivita' di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali.
Articolo. 30 ter (Sopravvivenza norme relative all'attivita' dei
Centri)
1. Per le attivita' di cui all'articolo 30 bis restano in
vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25 bis e 30 della
legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina dell'attivita' di
formazione professionale", cosi' come modificata dalle leggi
regionali 20 maggio 1980 n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo
1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.