Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6125.

Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Delega di funzioni)

1. Le Province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Art. 2.
(Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade)

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa con gli Enti locali territoriali interessati, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 3.
(Sostituzione)

1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alla classificazioni o non addivengono alle intese di cui all'articolo 2 la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale.

Art. 4.
(Pubblicita' e ricorso contro gli atti)

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.
3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le ulteriori forme di pubblicita' sono regolate dall'articolo 2 comma 4, e dall'articolo 3 comma 5, del DPR 495/1992. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi della disposizione di cui al punto precedente.
5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.