Disegno di legge regionale, n. 6125.
Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e
vicinali di uso pubblico. 1. Le Province e i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti
di classificazione e declassificazione delle strade, anche costruite
come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi
le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai
sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", come modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. 1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba
procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che
dispone la declassificazione si provvede, previa intesa con gli Enti
locali territoriali interessati, alla nuova classificazione della
strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si
debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che
dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione
del suolo stradale. 1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alla
classificazioni o non addivengono alle intese di cui all'articolo 2
la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai
suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine,
alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale. 1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati
dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati
nell'albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni
consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale
gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione.
(Delega di funzioni)
(Procedimento per la classificazione e la
declassificazione delle strade)
(Sostituzione)
(Pubblicita' e ricorso contro gli atti)
2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare
opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti
medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo
deliberante.
3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione
e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che
provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale
della Regione.
4. Le ulteriori forme di pubblicita' sono regolate dall'articolo 2
comma 4, e dall'articolo 3 comma 5, del DPR 495/1992. Gli Enti
delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi
adottati al Ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per
la sicurezza e la circolazione, ai sensi della disposizione di cui
al punto precedente.
5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno
effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale
essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.