Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6105.

Variazioni ed integrazioni ai disposti degli articoli 17, 21, 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", e' sostituito dal seguente: articolo 17 (Varianti e revisioni del Piano regolatore generale, comunale e intercomunale). 1. Il Piano regolatore generale ( PRG ) e' sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del piano territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
2. Le revisioni e le varianti del PRG non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.
3. Costituiscono varianti al PRG , gli interventi di modifica operanti sugli elaborati, sulla normativa tecnica di attuazione, ovvero su entrambi, qualora detti interventi producano effetti sugli interessi o/e, comunque, sulle posizioni soggettive pianificate pubbliche e private.
4. Costituiscono varianti strutturali al PRG , da formarsi ed approvarsi ai sensi dell'articolo 15, esclusivamente i seguenti interventi:
a) che incidano sull'impianto infrastrutturale e sull'organizzazione funzionale generale del territorio comunale;
b) la riduzione delle aree a servizi per piu' di 1 metro quadrato per abitante (mq/ab), nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;
c) l'aumento, per piu' di 1 mq/ab, della quantita' globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
d) l'introduzione e la soppressione di vincoli posti a tutela di emergenze storiche, ambientali, paesaggistiche e naturali;
e) l'incremento della capacita' insediativa residenziale per una percentuale superiore al 5 per cento rispetto a quella posta a base degli atti e documenti di piano, ad eccezione di quella desumibile da programmi di rinnovo e ristrutturazione urbana;
f) l'incremento delle superfici territoriali o delle potenzialita' edificatorie destinate ad attivita' economiche, industriali, commerciali ed agricole per una percentuale superiore al 10 per cento rispetto a quelle poste a base degli atti e documenti di piano con l'esclusione da tale computo degli interventi di rilocalizzazione di impianti produttivi. I limiti dimensionali, di cui al presente comma, sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validita' temporale del PRG .
5. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il PRG ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", alla cui indizione provvede l'Assessore regionale all'urbanistica, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessita' di adeguamento del PRG . All'atto dell'indizione della conferenza l'Assessore ne disciplina lo svolgimento e il termine di completamento. In ogni caso, in sede di conferenza possono essere proposte, una sola volta, modifiche agli elaborati presentati; il Sindaco puo' accettarle tramite deliberazione del Consiglio comunale, anche nelle more della funzione di controllo da parte dei competenti Comitati regionali di controllo ( CORECO ).
6. Gli interventi diversi da quelli disciplinati dai commi 4 e 5 costituiscono varianti puntuali, la cui adozione spetta al Consiglio comunale. La delibera di adozione, provvista del visto di legittimita' e' pubblicata per trenta giorni presso la segreteria comunale. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, puo' presentare memorie e osservazioni anche munite di supporti esplicativi. Entro trenta giorni dallo scadere del termine suddetto il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e memorie ed approva definitivamente la variante. Nel caso in cui, tramite piu' varianti puntuali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non puo' piu' trovare applicazione.
7. Non costituiscono varianti del PRG :
a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG , ove consentito dalla legge;
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilita', non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacita' insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.
8. Le modificazioni del PRG di cui al comma 7 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimita'; la deliberazione medesima e' trasmessa, contestualmente all'invio al CORECO , alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale.

Art. 2.

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 56/1977 e' sostituito dal seguente: articolo 21. (Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale). 1. Nel PRG deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurate all'entita' degli insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:
a) aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali e' stabilita in 25 mq/ab. in Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti ed in 18 mq/ab. per Comuni con popolazione inferiore, al 1 gennaio 1995. Tale dotazione e' da intendersi, in linea di massima, cosi' ripartita:
1) 20 per cento in aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
2) 20 per cento in aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati e centri commerciali pubblici);
3) 50 per cento in aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
4) 10 per cento in aree per parcheggi pubblici;
la verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali e' effettuata con riferimento alla capacita' insediativa residenziale, cosi' come definita nell'articolo 20. I PRG dei comuni con capacita' ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista dai valori di cui ai numeri 3) e 4), elevando la dotazione minima di cui al numero 3) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui ai numeri 1) e 2) vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente. Nei casi di PRG intercomunali la dotazione minima di aree e' pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune. Il piano intercomunale provvede alla distribuzione fra i comuni di tali quantita' e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi;
b) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e d) , per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura del 15 per cento della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione e' stabilita nella misura del 10 per cento. Nei casi di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b) e c), la dotazione minima e' stabilita nella misura del 10 per cento della superficie fondiaria.
c) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24 sub 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, comma 3, lettere e) ed f), la dotazione minima e' stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera g), la dotazione minima e' stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento.
d) aree per attrezzature al servizio di insediamenti per attivita' economiche (produttive, direzionali e commerciali). I PRG possono prevedere aree per attivita' economiche, in cui compaiano, anche con percentuali variabili nel tempo, insediamenti produttivi, direzionali e commerciali: in ogni momento, per ognuna di tali destinazioni dovranno essere verificate le dotazioni minime, previste per ogni insediamento singolarmente considerato.
2. La dotazione minima di aree di cui alla lettera c) del comma 1, dovra' essere destinata a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 50 per cento. Per gli insediamenti commerciali al dettaglio la cui superficie di vendita sia superiore ai limiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio", soggetti a nulla osta regionale per le grandi strutture di vendita, devono anche essere osservati gli standards relativi alla dotazione di parcheggi pubblici previsti dalle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai sensi dell'articolo 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 4 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio", ed integrate dei contenuti urbanistici previsti dalla presente legge: nei casi di interventi all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, la dotazione di parcheggi pubblici e' stabilita nella misura dell'80 per cento degli standards previsti nelle anzidette indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale.
3. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potra' essere utilmente reperita in apposite attrezzature multipiano nonche' nella struttura degli edifici e loro copertura ed anche nel sottosuolo, purche' non pregiudichi le aree sovrastanti, se piantumate o destinate a piantumazione.
4. Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali e' prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali e' previsto l'assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai PRG o dai loro strumenti di attuazione.

Art. 3.
(Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale)

1. Il comma 1. dell'articolo 22 della legge regionale n. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. Nei Piani regolatori intercomunali e comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 20 mila abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura complessiva non inferiore a 17,5 mq/ab del territorio interessato dal piano, di norma cosi' distribuita:
a) 1,5 mq/ab, per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo;
b) 1 mq/ab, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
c) 15 mq/ab, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali. Tale dotazione potra' anche essere assicurata, pro quota, da parchi regionali, riconosciuti al servizio di piu' Comuni".