Disegno di legge regionale, n. 6105.
Variazioni ed integrazioni ai disposti degli articoli 17, 21, 22
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del
suolo'. 1. L'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
"Tutela ed uso del suolo", e' sostituito dal seguente: articolo 17
(Varianti e revisioni del Piano regolatore generale, comunale e
intercomunale). 1. Il Piano regolatore generale ( PRG ) e'
sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in
occasione della revisione del piano territoriale. Esso mantiene la
sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti
parziali o generali. 1. L'articolo 21 della legge regionale n. 56/1977 e' sostituito dal
seguente: articolo 21. (Standards urbanistici e servizi sociali ed
attrezzature a livello comunale). 1. Nel PRG deve essere
assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali,
comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed
in progetto, commisurate all'entita' degli insediamenti produttivi,
direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti
parametri: 1. Il comma 1. dell'articolo 22 della legge regionale n. 56/1977 e'
sostituito dal seguente: "1. Nei Piani regolatori intercomunali e
comunali, con popolazione complessiva prevista superiore a 20 mila
abitanti, deve essere assicurata una dotazione aggiuntiva di aree
per attrezzature pubbliche di interesse generale in misura
complessiva non inferiore a 17,5 mq/ab del territorio interessato
dal piano, di norma cosi' distribuita:
2. Le revisioni e le varianti del PRG non sono soggette ad
autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione
della deliberazione programmatica.
3. Costituiscono varianti al PRG , gli interventi di modifica
operanti sugli elaborati, sulla normativa tecnica di attuazione,
ovvero su entrambi, qualora detti interventi producano effetti sugli
interessi o/e, comunque, sulle posizioni soggettive pianificate
pubbliche e private.
4. Costituiscono varianti strutturali al PRG , da formarsi ed
approvarsi ai sensi dell'articolo 15, esclusivamente i seguenti
interventi:
a) che incidano sull'impianto infrastrutturale e
sull'organizzazione funzionale generale del territorio comunale;
b) la riduzione delle aree a servizi per piu' di 1 metro quadrato
per abitante (mq/ab), nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di
cui alla presente legge;
c) l'aumento, per piu' di 1 mq/ab, della quantita' globale delle
aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;
d) l'introduzione e la soppressione di vincoli posti a tutela di
emergenze storiche, ambientali, paesaggistiche e naturali;
e) l'incremento della capacita' insediativa residenziale per una
percentuale superiore al 5 per cento rispetto a quella posta a base
degli atti e documenti di piano, ad eccezione di quella desumibile
da programmi di rinnovo e ristrutturazione urbana;
f) l'incremento delle superfici territoriali o delle potenzialita'
edificatorie destinate ad attivita' economiche, industriali,
commerciali ed agricole per una percentuale superiore al 10 per
cento rispetto a quelle poste a base degli atti e documenti di piano
con l'esclusione da tale computo degli interventi di
rilocalizzazione di impianti produttivi. I limiti dimensionali, di
cui al presente comma, sono inderogabili e si intendono riferiti
all'intero arco di validita' temporale del PRG .
5. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad
adeguare il PRG ad atti e strumenti di pianificazione statale,
regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in
forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali
e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento
di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite
conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della legge
regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",
alla cui indizione provvede l'Assessore regionale all'urbanistica,
entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto
sovraordinato da cui derivi la necessita' di adeguamento del PRG .
All'atto dell'indizione della conferenza l'Assessore ne disciplina
lo svolgimento e il termine di completamento. In ogni caso, in sede
di conferenza possono essere proposte, una sola volta, modifiche
agli elaborati presentati; il Sindaco puo' accettarle tramite
deliberazione del Consiglio comunale, anche nelle more della
funzione di controllo da parte dei competenti Comitati regionali di
controllo ( CORECO ).
6. Gli interventi diversi da quelli disciplinati dai commi 4 e 5
costituiscono varianti puntuali, la cui adozione spetta al Consiglio
comunale. La delibera di adozione, provvista del visto di
legittimita' e' pubblicata per trenta giorni presso la segreteria
comunale. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione,
chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di
interessi diffusi, puo' presentare memorie e osservazioni anche
munite di supporti esplicativi. Entro trenta giorni dallo scadere
del termine suddetto il Consiglio comunale delibera sulle eventuali
osservazioni e memorie ed approva definitivamente la variante. Nel
caso in cui, tramite piu' varianti puntuali, vengano superati i
limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non
puo' piu' trovare applicazione.
7. Non costituiscono varianti del PRG :
a) le correzioni di errori materiali, nonche' gli atti che
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i
quali sia evidente ed univoco il rimedio;
b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione delle
aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere
destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree
sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo
specificatamente imposto dal PRG , ove consentito dalla legge;
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio
alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento
sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano
all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino
edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso
tale possibilita', non comportino variazioni, se non limitate, nel
rapporto tra capacita' insediativa ed aree destinate ai pubblici
servizi.
8. Le modificazioni del PRG di cui al comma 7 sono assunte dal
Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di
legittimita'; la deliberazione medesima e' trasmessa,
contestualmente all'invio al CORECO , alla Regione, unitamente
all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale.
a) aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la
dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali e'
stabilita in 25 mq/ab. in Comuni con popolazione superiore ai 50
mila abitanti ed in 18 mq/ab. per Comuni con popolazione inferiore,
al 1 gennaio 1995. Tale dotazione e' da intendersi, in linea di
massima, cosi' ripartita:
1) 20 per cento in aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
2) 20 per cento in aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati e centri commerciali pubblici);
3) 50 per cento in aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo
sport;
4) 10 per cento in aree per parcheggi pubblici;
la verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani
comunali e' effettuata con riferimento alla capacita' insediativa
residenziale, cosi' come definita nell'articolo 20. I PRG dei
comuni con capacita' ricettiva turistica superiore alla popolazione
residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione
residente e di quella turistica media annua prevista dai valori di
cui ai numeri 3) e 4), elevando la dotazione minima di cui al numero
3) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui ai numeri 1) e
2) vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente. Nei
casi di PRG intercomunali la dotazione minima di aree e' pari alla
sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune. Il
piano intercomunale provvede alla distribuzione fra i comuni di tali
quantita' e determina le eventuali aggregazioni delle aree per
servizi;
b) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi:
la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli
insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui all'articolo 26,
comma 1, lettere a) e d) , per parcheggi, verde ed attrezzature
sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e'
stabilita nella misura del 15 per cento della superficie
territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio
montano la dotazione e' stabilita nella misura del 10 per cento. Nei
casi di cui all'articolo 26, comma 1, lettere b) e c), la dotazione
minima e' stabilita nella misura del 10 per cento della superficie
fondiaria.
c) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali
e commerciali: nei casi di intervento all'interno dei centri
storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo
24 sub 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di
cui all'articolo 13, comma 3, lettere e) ed f), la dotazione minima
e' stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda
di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui
all'articolo 13, comma 3, lettera g), la dotazione minima e'
stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di
pavimento.
d) aree per attrezzature al servizio di insediamenti per attivita'
economiche (produttive, direzionali e commerciali). I PRG possono
prevedere aree per attivita' economiche, in cui compaiano, anche con
percentuali variabili nel tempo, insediamenti produttivi,
direzionali e commerciali: in ogni momento, per ognuna di tali
destinazioni dovranno essere verificate le dotazioni minime,
previste per ogni insediamento singolarmente considerato.
2. La dotazione minima di aree di cui alla lettera c) del comma 1,
dovra' essere destinata a parcheggio pubblico in misura non
inferiore al 50 per cento. Per gli insediamenti commerciali al
dettaglio la cui superficie di vendita sia superiore ai limiti
stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426
"Disciplina del commercio", soggetti a nulla osta regionale per le
grandi strutture di vendita, devono anche essere osservati gli
standards relativi alla dotazione di parcheggi pubblici previsti
dalle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai
sensi dell'articolo 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.
375 "Norme di esecuzione della legge 4 giugno 1971, n. 426 sulla
disciplina del commercio", ed integrate dei contenuti urbanistici
previsti dalla presente legge: nei casi di interventi all'interno
dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto
dall'articolo 24, comma 1, la dotazione di parcheggi pubblici e'
stabilita nella misura dell'80 per cento degli standards previsti
nelle anzidette indicazioni programmatiche e di urbanistica
commerciale.
3. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, negli
interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione
urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a
parcheggio potra' essere utilmente reperita in apposite attrezzature
multipiano nonche' nella struttura degli edifici e loro copertura ed
anche nel sottosuolo, purche' non pregiudichi le aree sovrastanti,
se piantumate o destinate a piantumazione.
4. Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, sono
computabili, oltre alle superfici delle quali e' prevista
l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle
private per le quali e' previsto l'assoggettamento ad uso pubblico
disciplinato con convenzione, nelle proporzioni definite dai PRG o
dai loro strumenti di attuazione.
(Standards urbanistici: servizi sociali ed
attrezzature di interesse generale)
a) 1,5 mq/ab, per le attrezzature per l'istruzione superiore
all'obbligo;
b) 1 mq/ab, per le attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;
c) 15 mq/ab, per i parchi pubblici urbani e comprensoriali. Tale
dotazione potra' anche essere assicurata, pro quota, da parchi
regionali, riconosciuti al servizio di piu' Comuni".