Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6100.

Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
All. A.

Capo I. - Generalita'

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione delle strutture preposte alle attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

Art. 2.
(Programmazione delle attivita')

1. Le attivita' di cui all'articolo 1 sono svolte dall'organizzazione turistica tenendo conto del programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento della promozione turistica, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1987, n. 29.

Capo II. - Agenzia per la promozione turistica del Piemonte

Art. 3.
(Finalita')

1. La Regione promuove la costituzione di un'agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, di seguito denominata "Agenzia per la promozione turistica", allo scopo di valorizzare le risorse turistiche del Piemonte, favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, realizzare una gestione delle attivita' di promozione turistica secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo, mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo stesso.
2. L'attivita' dell'Agenzia di cui al comma 1 concerne la promozione delle risorse turistiche del Piemonte anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agricoli e fieristici.

Art. 4.
(Funzioni)

1. L'Agenzia per la promozione turistica svolge funzioni di promozione proiettiva e di analisi e consulenza di marketing per il turismo. L'Agenzia e' strumento di concertazione e coordinamento dell'attivita' di promozione turistica svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie. In particolare l'Agenzia:
a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessita' della clientela;
b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i programmi in modo piu' mirato e di proporre prodotti turistici adeguati;
c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
e) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
f) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali;
g) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";
h) concerta con i propri soci le strategie di promozione turistica, al fine di assicurare un coordinamento delle azioni da ciascuno realizzate e tra queste e l'attivita' dell'Agenzia.

Art. 5.
(Costituzione)

1. Possono concorrere alla costituzione e partecipare all'Agenzia i soggetti pubblici e privati che sono interessati alla promozione delle risorse turistiche del Piemonte ed in particolare la Regione, le Province, le Camere di Commercio, le Comunita' Montane, i Comuni a rilevante economia turistica, le Associazioni di categoria, i Collegi e altri organismi rappresentativi degli operatori turistici, i Consorzi di imprese turistiche, altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del turismo piemontese.
2. La Regione con apposito provvedimento di legge determina le modalita' della propria partecipazione all'Agenzia per la promozione turistica.
3. La Regione si avvale di norma del supporto tecnico-organizzativo dell'Agenzia per la promozione turistica, per l'attuazione delle proprie iniziative e programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e consulenza di marketing turistico, definendo a tal fine apposite intese.

Capo III. - Agenzie locali di accoglienza turistica

Art. 6.
(Finalita')

1. La Regione promuove la costituzione di Agenzie locali di accoglienza turistica allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attivita' di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti.

Art. 7.
(Funzioni)

1. Le Agenzie locali di accoglienza turistica sono strumento di concertazione e coordinamento a livello locale dell'attivita' di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:
a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e assistenza dei turisti e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia regionale per la promozione turistica;
b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonche' manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) sensibilizzano gli operatori, amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalita' turistica;
e) Favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

Art. 8.
(Costituzione e riconoscimento)

1. Possono concorrere alla costituzione e partecipare all'Agenzia locale di accoglienza turistica gli Enti locali, le associazioni turistiche pro loco, altri Enti e associazioni interessati al turismo, le associazioni e organizzazioni degli operatori turistici, i consorzi di imprenditori turistici, gli operatori economici interessati al turismo.
2. Le Agenzie locali di accoglienza turistica sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale, anche agli effetti di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 17.
3. Le Agenzie locali di accoglienza turistica devono operare senza fine di lucro in un ambito turistico costituito da uno o piu' bacini turistici individuati ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12; per uno stesso ambito turistico puo' essere riconosciuta una sola Agenzia.
4. La Regione verifica costantemente la persistenza dei requisiti in base ai quali le Agenzie locali di accoglienza turistica sono state riconosciute e, qualora accerti la mancanza di alcuno dei requisiti, fissa un termine per adeguarsi ovvero nei casi piu' gravi o nel caso di inadempienza alle prescrizioni, dispone la sospensione o la revoca del riconoscimento.
5. La Regione puo' avvalersi del supporto tecnico organizzativo delle Agenzie locali di accoglienza turistica per l'attuazione delle proprie iniziative e programmi concernenti la valorizzazione delle risorse turistiche locali e l'accoglienza turistica locale.

Art. 9.
(Uffici di informazione e di accoglienza turistica)

1. L'istituzione di Uffici di informazione e accoglienza turistica, ( IAT ) e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a nulla osta della Giunta regionale.
2. Possono provvedere all'istituzione di IAT le agenzie locali di accoglienza turistica, gli Enti locali, le Associazioni turistiche pro loco.
3. Le agenzie locali di accoglienza possono con apposita convenzione affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle Associazioni turistiche pro-loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonche' ad Enti gestori dei servizi di interesse pubblico.
4. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica riconosciuti possono utilizzare il segno distintivo IAT conforme al modello grafico approvato dalla Giunta regionale.

Capo IV. - Interventi di sostegno dell'organizzazione turistica

Art. 10.
(Contributi per l'organizzazione turistica)

1. La Regione concede annualmente contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei compiti istitutivi da parte dell'Agenzia regionale per la promozione turistica, delle Agenzie locali di accoglienza e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica.

Art. 11.
(Altri interventi)

1. La Regione puo', mediante stipula di convenzione, mettere a disposizione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica e delle Agenzie locali di accoglienza beni mobili e immobili di propria proprieta' o proprio personale al fine di agevolare l'assolvimento di loro compiti istitutivi.

Capo. V. - Soppressione delle Aziende di promozione turistica

Art. 12.
(Soppressione)

1. Le Aziende di promozione turistica istituite ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 sono soppresse entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
(Successione)

1. In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo alle soppresse Aziende di promozione turistica subentra la Regione.

Art. 14.
(Destinazione del patrimonio)

1. I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico consenguente gia' intestato alle Aziende di promozione turistica sono trasferiti secondo i seguenti criteri:
a) i beni immobili utilizzati come sedi di uffici amministrativi o degli uffici di informazione turistica ed i relativi beni mobili sono trasferiti al Comune in cui sono siti, con vincolo di destinazione prioritaria ad usi turistici e a funzioni di accoglienza turistica;
b) gli altri beni sono trasferiti alla Regione.
2. L'individuazione della destinazione dei singoli beni e' disposta dalla Giunta regionale sulla base delle ricognizioni della consistenza patrimoniale effettuate dai Commissari liquidatori di cui al successivo articolo 15.
3. I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al presente articolo, nonche' i connessi oneri finanziari sono attribuiti all'Ente destinatario del bene.

Art. 15.
(Commissario liquidatore)

1. Gli amministratori straordinari delle Aziende di promozione turistica, nominati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1995, n. 85, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge assumono la funzione di Commissari liquidatori delle Aziende stesse.
2. Entro la data di cui all'articolo 12 comma 1, i Commissari liquidatori compiono i seguenti atti:
a) ricognizione della consistenza patrimoniale;
b) ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
c) redazione del conto consuntivo.
3. I Commissari liquidatori compiono inoltre ogni atto loro demandato dalla Giunta regionale.

Art. 16.
(Destinazione del personale)

1. Il personale di ruolo delle soppresse Aziende di promozione turistica viene assegnato all'Agenzia regionale per la promozione turistica o alle Agenzie locali di accoglienza.
2. Il personale di cui al comma 1 puo', entro 60 giorni dal termine di cui all'articolo 12, richiedere di essere trasferito agli Enti locali o alla Regione.
3. Nella prima fase di attuazione della presente legge il personale di cui al comma 1, alla data di soppressione delle Aziende di promozione turistica, viene inserito in un ruolo speciale transitorio della Regione, come risulta dall'allegato alla presente legge, e assegnato provvisoriamente agli Enti locali per lo svolgimento di funzioni di informazione ed accoglienza turistica nonche' di altre funzioni turistiche.
4. L'assegnazione provvisoria del personale agli Enti locali avviene con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, informate le Organizzazioni sindacali ed esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.
5. Fino alla definitiva assegnazione, al personale confluito nel ruolo speciale di cui al comma 3 viene mantenuto il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento.

Art. 17.
(Trasferimento definitivo del personale)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all'assegnazione definitiva del personale.
2. Il personale assegnato all'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte o alle Agenzie locali di accoglienza puo' optare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 , per il mantenimento dell'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti da Amministrazioni Pubbliche ( INPDAP ).

Capo VI. - Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di spesa previsti ai capitoli 14600 e 14630 del bilancio della Regione. In sede di variazione del bilancio di previsione 1996 della Regione e di predisposizione del bilancio di previsione 1997, saranno apportate modifiche che si rendessero necessarie, anche mediante compensazione tra i vari capitoli di spesa.

Art. 19.
(Abrogazione e sostituzione di norme)

1. A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di promozione turistica e' abrogato il titolo IV della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
2. Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente nella legislazione regionale, deve intendersi, a decorrere dalla data della loro soppressione, sostituito dal riferimento all'Agenzia regionale di promozione turistica o alle Agenzie locali di accoglienza turistica secondo le rispettive funzioni.

Allegato A.

- Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. Personale di ruolo delle Aziende di Promozione turistica. Qualifiche Numero dipendenti 1 Dir 3 8 3 7 14 6 38 4 26