Disegno di legge regionale, n. 6100.
Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte. Capo I. - Generalita' 1. La presente legge disciplina l'organizzazione delle strutture
preposte alle attivita' di promozione, accoglienza e informazione
turistica in Piemonte. 1. Le attivita' di cui all'articolo 1 sono svolte
dall'organizzazione turistica tenendo conto del programma
pluriennale di indirizzo e di coordinamento della promozione
turistica, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo
2 della legge regionale 22 maggio 1987, n. 29. Capo II. - Agenzia per la promozione turistica del Piemonte 1. La Regione promuove la costituzione di un'agenzia regionale per
la promozione turistica del Piemonte, di seguito denominata "Agenzia
per la promozione turistica", allo scopo di valorizzare le risorse
turistiche del Piemonte, favorire la loro trasformazione in prodotti
turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici
nazionali e internazionali, realizzare una gestione delle attivita'
di promozione turistica secondo criteri che consentano una
ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento
dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo, mediante una
compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo
sviluppo del turismo stesso. 1. L'Agenzia per la promozione turistica svolge funzioni di
promozione proiettiva e di analisi e consulenza di marketing per il
turismo. L'Agenzia e' strumento di concertazione e coordinamento
dell'attivita' di promozione turistica svolta dai soggetti pubblici
e privati per favorirne interazione e sinergie. In particolare
l'Agenzia: 1. Possono concorrere alla costituzione e partecipare all'Agenzia i
soggetti pubblici e privati che sono interessati alla promozione
delle risorse turistiche del Piemonte ed in particolare la Regione,
le Province, le Camere di Commercio, le Comunita' Montane, i Comuni
a rilevante economia turistica, le Associazioni di categoria, i
Collegi e altri organismi rappresentativi degli operatori turistici,
i Consorzi di imprese turistiche, altri soggetti pubblici e privati
interessati allo sviluppo del turismo piemontese. Capo III. - Agenzie locali di accoglienza turistica 1. La Regione promuove la costituzione di Agenzie locali di
accoglienza turistica allo scopo di valorizzare le risorse
turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attivita'
di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di
assistenza per i turisti. 1. Le Agenzie locali di accoglienza turistica sono strumento di
concertazione e coordinamento a livello locale dell'attivita' di
accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti
pubblici e privati, ed in particolare: 1. Possono concorrere alla costituzione e partecipare all'Agenzia
locale di accoglienza turistica gli Enti locali, le associazioni
turistiche pro loco, altri Enti e associazioni interessati al
turismo, le associazioni e organizzazioni degli operatori turistici,
i consorzi di imprenditori turistici, gli operatori economici
interessati al turismo. 1. L'istituzione di Uffici di informazione e accoglienza turistica,
( IAT ) e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a nulla
osta della Giunta regionale. Capo IV. - Interventi di sostegno dell'organizzazione
turistica 1. La Regione concede annualmente contributi diretti ad agevolare
l'assolvimento dei compiti istitutivi da parte dell'Agenzia
regionale per la promozione turistica, delle Agenzie locali di
accoglienza e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. 1. La Regione puo', mediante stipula di convenzione, mettere a
disposizione dell'Agenzia regionale per la promozione turistica e
delle Agenzie locali di accoglienza beni mobili e immobili di
propria proprieta' o proprio personale al fine di agevolare
l'assolvimento di loro compiti istitutivi. Capo. V. - Soppressione delle Aziende di promozione turistica 1. Le Aziende di promozione turistica istituite ai sensi della
legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 sono soppresse entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 1. In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti
il personale, facenti capo alle soppresse Aziende di promozione
turistica subentra la Regione. 1. I beni patrimoniali ed ogni altro rapporto giuridico
consenguente gia' intestato alle Aziende di promozione turistica
sono trasferiti secondo i seguenti criteri: 1. Gli amministratori straordinari delle Aziende di promozione
turistica, nominati ai sensi della legge regionale 24 novembre 1995,
n. 85, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge assumono la funzione di Commissari liquidatori delle Aziende
stesse. 1. Il personale di ruolo delle soppresse Aziende di promozione
turistica viene assegnato all'Agenzia regionale per la promozione
turistica o alle Agenzie locali di accoglienza. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale provvede all'assegnazione definitiva del personale. Capo VI. - Disposizioni transitorie e finali 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di spesa
previsti ai capitoli 14600 e 14630 del bilancio della Regione. In
sede di variazione del bilancio di previsione 1996 della Regione e
di predisposizione del bilancio di previsione 1997, saranno
apportate modifiche che si rendessero necessarie, anche mediante
compensazione tra i vari capitoli di spesa. 1. A decorrere dalla data di scioglimento delle Aziende di
promozione turistica e' abrogato il titolo IV della legge regionale 5
marzo 1987, n. 12. Allegato A. - Organizzazione dell'attivita' di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte. Personale di ruolo
delle Aziende di Promozione turistica.
Qualifiche Numero dipendenti
1 Dir 3
8 3
7 14
6 38
4 26
All. A.
(Oggetto)
(Programmazione delle attivita')
(Finalita')
2. L'attivita' dell'Agenzia di cui al comma 1 concerne la
promozione delle risorse turistiche del Piemonte anche in
connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali,
artigianali, agricoli e fieristici.
(Funzioni)
a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese,
l'evoluzione e le necessita' della clientela;
b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei
mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati
che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i
programmi in modo piu' mirato e di proporre prodotti turistici
adeguati;
c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la
definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale
supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici del
Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello
regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la
realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di
strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
e) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su
tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti
particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza
regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
f) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico
piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali
con gli operatori nazionali e internazionali;
g) conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione,
soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e
degli "opinion leaders";
h) concerta con i propri soci le strategie di promozione turistica,
al fine di assicurare un coordinamento delle azioni da ciascuno
realizzate e tra queste e l'attivita' dell'Agenzia.
(Costituzione)
2. La Regione con apposito provvedimento di legge determina le
modalita' della propria partecipazione all'Agenzia per la promozione
turistica.
3. La Regione si avvale di norma del supporto tecnico-organizzativo
dell'Agenzia per la promozione turistica, per l'attuazione delle
proprie iniziative e programmi concernenti la promozione turistica e
l'analisi e consulenza di marketing turistico, definendo a tal fine
apposite intese.
(Finalita')
(Funzioni)
a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite
all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli
uffici di informazione e assistenza dei turisti e raccordandosi in
un'ottica di sistema all'Agenzia regionale per la promozione
turistica;
b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di
servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la
tutela del consumatore turistico;
c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle
risorse turistiche locali, nonche' manifestazioni e iniziative
dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) sensibilizzano gli operatori, amministrazioni e popolazioni
locali per la diffusione della cultura di accoglienza e
dell'ospitalita' turistica;
e) Favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta
turistica da parte degli operatori.
(Costituzione e riconoscimento)
2. Le Agenzie locali di accoglienza turistica sono riconosciute
dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale, anche agli
effetti di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 17.
3. Le Agenzie locali di accoglienza turistica devono operare senza
fine di lucro in un ambito turistico costituito da uno o piu' bacini
turistici individuati ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987,
n. 12; per uno stesso ambito turistico puo' essere riconosciuta una
sola Agenzia.
4. La Regione verifica costantemente la persistenza dei requisiti
in base ai quali le Agenzie locali di accoglienza turistica sono
state riconosciute e, qualora accerti la mancanza di alcuno dei
requisiti, fissa un termine per adeguarsi ovvero nei casi piu' gravi
o nel caso di inadempienza alle prescrizioni, dispone la sospensione
o la revoca del riconoscimento.
5. La Regione puo' avvalersi del supporto tecnico organizzativo
delle Agenzie locali di accoglienza turistica per l'attuazione delle
proprie iniziative e programmi concernenti la valorizzazione delle
risorse turistiche locali e l'accoglienza turistica locale.
(Uffici di informazione e di accoglienza turistica)
2. Possono provvedere all'istituzione di IAT le agenzie locali di
accoglienza turistica, gli Enti locali, le Associazioni turistiche
pro loco.
3. Le agenzie locali di accoglienza possono con apposita
convenzione affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle
Associazioni turistiche pro-loco, ad organismi associativi di
sviluppo turistico locale nonche' ad Enti gestori dei servizi di
interesse pubblico.
4. Gli uffici di informazione ed accoglienza turistica riconosciuti
possono utilizzare il segno distintivo IAT conforme al modello
grafico approvato dalla Giunta regionale.
(Contributi per l'organizzazione turistica)
(Altri interventi)
(Soppressione)
(Successione)
(Destinazione del patrimonio)
a) i beni immobili utilizzati come sedi di uffici amministrativi o
degli uffici di informazione turistica ed i relativi beni mobili
sono trasferiti al Comune in cui sono siti, con vincolo di
destinazione prioritaria ad usi turistici e a funzioni di
accoglienza turistica;
b) gli altri beni sono trasferiti alla Regione.
2. L'individuazione della destinazione dei singoli beni e' disposta
dalla Giunta regionale sulla base delle ricognizioni della
consistenza patrimoniale effettuate dai Commissari liquidatori di
cui al successivo articolo 15.
3. I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni di cui al
presente articolo, nonche' i connessi oneri finanziari sono
attribuiti all'Ente destinatario del bene.
(Commissario liquidatore)
2. Entro la data di cui all'articolo 12 comma 1, i Commissari
liquidatori compiono i seguenti atti:
a) ricognizione della consistenza patrimoniale;
b) ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
c) redazione del conto consuntivo.
3. I Commissari liquidatori compiono inoltre ogni atto loro
demandato dalla Giunta regionale.
(Destinazione del personale)
2. Il personale di cui al comma 1 puo', entro 60 giorni dal termine
di cui all'articolo 12, richiedere di essere trasferito agli Enti
locali o alla Regione.
3. Nella prima fase di attuazione della presente legge il personale
di cui al comma 1, alla data di soppressione delle Aziende di
promozione turistica, viene inserito in un ruolo speciale
transitorio della Regione, come risulta dall'allegato alla presente
legge, e assegnato provvisoriamente agli Enti locali per lo
svolgimento di funzioni di informazione ed accoglienza turistica
nonche' di altre funzioni turistiche.
4. L'assegnazione provvisoria del personale agli Enti locali
avviene con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con le
Amministrazioni interessate, informate le Organizzazioni sindacali
ed esaminate le eventuali richieste dei dipendenti interessati.
5. Fino alla definitiva assegnazione, al personale confluito nel
ruolo speciale di cui al comma 3 viene mantenuto il trattamento
giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento.
(Trasferimento definitivo del personale)
2. Il personale assegnato all'Agenzia per la promozione turistica
del Piemonte o alle Agenzie locali di accoglienza puo' optare, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274 , per il
mantenimento dell'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza
dei dipendenti da Amministrazioni Pubbliche ( INPDAP ).
(Disposizioni finanziarie)
(Abrogazione e sostituzione di norme)
2. Ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica presente
nella legislazione regionale, deve intendersi, a decorrere dalla
data della loro soppressione, sostituito dal riferimento all'Agenzia
regionale di promozione turistica o alle Agenzie locali di
accoglienza turistica secondo le rispettive funzioni.