Proposta di legge regionale, n. 6089.
Istituzione del Parco naturale dell'orrido di Foresto e stazione
di Junipherus Oxycedrus di Crotte-San Giuliano. 1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio
1992, n. 36, e' istituita con la presente legge il parco naturale
dell'Orrido di Foresto e stazione di Junipherus oxycedrus di
Crotte-San Giuliano. 1. I confini del Parco naturale dell'Orrido di Foresto e stazione
di Junipehrus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, sono individuati
nelle planimetrie in scala 1:25000 facenti parte integrante della
presente legge. 1. Le finalita' dell'istituzione del Parco naturale dell'Orrido di
Foresto e stazione di Junipherus oxycedrus di Crotte-San Giuliano
specificate al comma 2 del presente articolo, sono individuate
nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
3 sono affidate all'Ente di gestione del Parco naturale
Orsiera-Rocciavre' e riserva naturale speciale dell'Orrido e
stazione di leccio di Chianocco di cui all'articolo 7 comma 2 della
legge 22 marzo 1990, n. 12. 1. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione
del Parco naturale dell'Orrido di Foresto e stazione di Junipherus
oxycedrus di Crotte-San Giuliano con lo stanziamento di cui al
capitolo ... del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1994 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari
successivi. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1
dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione del Parco
naturale, si avvale di proprio personale individuato in pianta
organica approvata con legge regionale. 1. Sull'intero territorio del Parco naturale del'Orrido di Foresto
e stazione di junipherus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, oltre al
rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela
dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla
caccia e sulla pesca e' fatto divieto: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) e b) comma 1,
dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo
di Lire 3.000.000 ad un massimo di Lire 5.000.000 per ogni 10 mc di
materiale rimosso. 1. La sorveglianza del Parco naturale dell'Orrido di Foresto e
stazione di Junipherus oxycedrus Crotte-San Giuliano e' affidata: 1. Il Parco naturale dell'Orrido di Foresto e stazione di
Junipherus oxycedrus di Crotte-San Giuliano e' oggetto di apposito
Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure
richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12. 1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al
capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno
finanziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci
successivi. Allegato A. - Parco Naturale dell'orrido di Foresto e Stazione
di Junipherus oxjcedrus di Crotte-San Giuliano, proposta di
delimitazione dei Confini.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
All. A.
(Istituzione del Parco naturale)
(Confini)
2. I confini del Parco sono delimitati da tabelle, portanti la
scritta "Regione Piemonte, Parco naturale dell'Orrido di Foresto e
stazione di Junipherus oxycedrus di Crotte-San Giuliano", da
collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che
da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono
essere mantenute in buono stato di conservazione di leggibilita'.
(Finalita')
2. Le finalita' dell'istituzione del Parco naturale dell'orrido di
Foresto e stazione di Junipherus oxycedrus di Crotte-San Giuliano
sono:
a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali,
ambientali, archeologiche e paesaggistiche dell'area, con
particolare attenzione alle stazioni di ginepro coccolone in esso
esistenti;
b) riqualificare il patrimonio forestale a fini paesaggistici e
ambientali;
c) promuovere la conservazione e la valorizzazione degli elementi
di interesse storico, architettonico, e testimoniale;
d) organizzare il territorio a fini scientifici, ricreativi,
culturali, sociali e didattici compatibilmente con le finalita' di
cui ai punti precedenti.
(Gestione)
(Finanziamenti per la gestione)
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.
(Personale)
(Vincoli e permessi)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, con
particolare riferimento agli esemplari di ginepro coccolone, fatte
salve le normali attivita' forestali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un
particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati
dal Piano di cui all'articolo 10;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle finalita' scientifiche del Parco;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di
costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee,
che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del
luogo.
2. Sull'intero territorio della Riserva naturale e' comunque
consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, subb)
del presente articolo;
b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le
procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, ogni
intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3,
lettere a), b) c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e'
sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta
regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono
previste dal Piano di cui all'articolo 10.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 7 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in
materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e ), e h),
comma 1, dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 in relazione
alla gravita' del fatto commesso.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1,
dell'articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo
di Lire 250.000 ad un massimo di Lire 1.000.000, nel caso di
danneggiamento, e da un minimo di Lire 5.000.000 a un massimo di
Lire 20.000.000, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed i), comma 1,
ed alle limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 comportano le
sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia
urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di
cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57,
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 5.000.000
ad un massimo di Lire 25.000.000 per ogni ettaro o frazione di
ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del
presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in
conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di
cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui
all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.
(Sorveglianza)
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica
dell'Ente a cui e' affidata la gestione del Parco;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di
caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione
stipulata con l'Ente di gestione.
(Piano naturalistico)
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto
espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4
settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi
all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi
sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli
strumenti urbanistici comunali.
(Entrate)
OMISSIS