Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6080.

Provvedimenti in materia di rilocalizzazione di insediamenti produttivi.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale e di pianificazione del territorio, promuove la rilocalizzazione e riqualificazione degli impianti produttivi che presentino situazioni critiche dal punto di vista ambientale. Le modalita' di rilocalizzazione, su aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei disposti dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo" come da ultimo modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, sono definite da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 2.

1. Le imprese che sono nelle condizioni di attuare le procedure di rilocalizzazione di cui all'articolo 1 e che presentano alla Regione ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di rilocalizzazione produttiva che dovra' essere realizzato secondo modalita' e tempi stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 1 e comunque non oltre quattro anni dalla data di presentazione del piano stesso, possono usufruire della proroga dei termini previsti dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", fino alla scadenza prevista, dall'articolo 5, comma 4, del citato Decreto Ministeriale ambiente del 12 luglio 1990.
2. Il termine di quattro anni di cui al comma 1 potra' essere differito con provvedimento della Giunta regionale per motivate esigenze tecniche di realizzazione del piano di rilocalizzazione.

Art. 3.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.