Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6070.

Interventi straordinari a favore delle famiglie indigenti per fronteggiare spese riscaldamento stagione invernale 1995-1996.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione, al fine di assicurare il diritto dei cittadini al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, dispone sostegni finanziari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente piu' deboli, al fine di contribuire alle spese di riscaldamento da essi sostenute.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari)

2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui alla presente legge singoli cittadini o nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di persone anziane ovvero di soggetti portatori di handicap ovvero di minori, che abbiano diritto all'assistenza economica continuativa secondo i criteri definiti dai singoli soggetti gestori delle attivita' di assistenza economica.
3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per la stagione invernale 95/96, i beneficiari sono individuati tra i soggetti che abbiano presentato richiesta di assistenza economica continuativa entro il 31 gennaio 1996 e che ne abbiano diritto secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 3.
(Entita' dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogabili, per la stagione invernale 1995/96, nella misura massima di Lire 400.000 per ogni nucleo, secondo i criteri e le modalita' operative che saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. Negli anni successivi il provvedimento di cui al comma 1 definira' anche la misura massima del contributo erogabile nell'anno di riferimento.

Art. 4.
(Riparto dei fondi)

1. I fondi destinati ai contribuenti di cui alla presente legge vengono ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale, tra i soggetti gestori delle attivita' di assitenza economica, che provvederanno ad erogarli ai soggetti beneficiari.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1996, apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione di contributi a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere le spese di riscaldamento", con la dotazione che sara' definita dalle leggi di approvazione del bilancio.

Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.