Disegno di legge regionale, n. 6070.
Interventi straordinari a favore delle famiglie indigenti per
fronteggiare spese riscaldamento stagione invernale 1995-1996. 1. La Regione, al fine di assicurare il diritto dei cittadini al
soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, dispone sostegni
finanziari a favore dei singoli e dei nuclei familiari
economicamente e socialmente piu' deboli, al fine di contribuire
alle spese di riscaldamento da essi sostenute. 2. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui alla
presente legge singoli cittadini o nuclei familiari caratterizzati
dalla presenza di persone anziane ovvero di soggetti portatori di
handicap ovvero di minori, che abbiano diritto all'assistenza
economica continuativa secondo i criteri definiti dai singoli
soggetti gestori delle attivita' di assistenza economica. 1. I contributi di cui alla presente legge sono erogabili, per la
stagione invernale 1995/96, nella misura massima di Lire 400.000
per ogni nucleo, secondo i criteri e le modalita' operative che
saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta
regionale. 1. I fondi destinati ai contribuenti di cui alla presente legge
vengono ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale, tra i
soggetti gestori delle attivita' di assitenza economica, che
provvederanno ad erogarli ai soggetti beneficiari. 1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito nel
bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1996,
apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione di contributi
a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere le
spese di riscaldamento", con la dotazione che sara' definita dalle
leggi di approvazione del bilancio. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
(Finalita')
(Soggetti beneficiari)
3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per la stagione
invernale 95/96, i beneficiari sono individuati tra i soggetti che
abbiano presentato richiesta di assistenza economica continuativa
entro il 31 gennaio 1996 e che ne abbiano diritto secondo i criteri
di cui al comma 1.
(Entita' dei contributi)
2. Negli anni successivi il provvedimento di cui al comma 1
definira' anche la misura massima del contributo erogabile
nell'anno di riferimento.
(Riparto dei fondi)
(Norma finanziaria)
(Dichiarazione d'urgenza)