Proposta di legge regionale, n. 6069.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 Aprile 1990 n.
26 'Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza
dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte'. 1. La lettera B) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26/90,
viene cosi' sostituito: "L'informazione giornalistica e
radiotelevisiva e, d'intesa con le emittenti pubbliche e private,
promuove l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione
anche in lingua piemontese". 1. Dopo il 2 comma dell'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: "3
la Regione promuove, attraverso una convenzione con l'Universita',
l'istituzione di una cattedra di Lingua, Letteratura e Cultura
piemontese assegnabile per concorso". 1. Il comma 1 dell'articolo 5 e' cosi' modificato: la Regione,
attraverso il competente Servizio dell'Assessorato alla Cultura: Allegato A. - 1 prospetto A inerente all'articolo 2 della
proposta di legge. Allegato B. - Indicazioni ed integrazioni bibliografiche
inerenti all'articolo 2 della proposta di legge. Allegato C. - Prospetto B inerente all'articolo 3 della
proposta di legge. Allegato D. - Scheda sul corso di traduzioni popolari
piemontesi con elenco bibliografico inerente all'articolo 3 della
proposta di legge.
Art. 1, 2, 3
All. A., B., C., D.
a) realizza, d'intesa con il Provveditorato agli Studi, nell'ambito
dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento
diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di
provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e
culturale. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b) istituisce, d'intesa con il Provveditorato agli Studi,
l'insegnamento come lingua scolastica nelle scuole materne,
elementari e medie, della lingua, della letteratura e della storia
piemontese con nozioni di cultura locale. Nelle suddette scuole si
dovra' effettuare un'ora settimanale di insegnamento;
c) la Regione raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle
ricerche di cui all'articolo 4 o ricevuta in conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso
la biblioteca del Consiglio regionale.
OMISSIS
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