Disegno di legge regionale, n. 6067.
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 69/78
'Coltivazione di cave e torbiere'. 1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo
superiore ad anni dieci e puo' essere rinnovata previa l'osservanza
delle norme previste per il rilascio.
(L'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978
n. 69 e' sostituito dal seguente: Articolo 10. "Durata e rinnovo
dell'autorizzazione".)
2. Per le cave di pietre ornamentali, ubicate in zone sottoposte a
vincolo ambientale ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497
"Protezione delle bellezze naturali" e 8 agosto 1985, n. 431
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale", il parere della
Commissione Tecnico-Consultiva di cui al precedente articolo 6, puo'
essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di
coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo
preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di
efficacia delle autorizzazioni da richiedersi.
3. Analogamente i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9
agosto 1989, n. 45 "Norme per gli interventi da eseguire in terreni
sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici" possono essere
riferiti all'intero progetto.
4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di
istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio
dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al
progetto gia' esaminato ai sensi del comma 2 del presente articolo e
ferma restando l'autorizzazione di cui alle leggi 1497/1939 e
431/1985, puo' procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad inviare la
deliberazione autorizzativa di cui al comma 4 al Presidente della
Giunta regionale ed al Corpo forestale dello Stato.