Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6067.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 69/78 'Coltivazione di cave e torbiere'.

Art. 1

Art. 1.
(L'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 e' sostituito dal seguente: Articolo 10. "Durata e rinnovo dell'autorizzazione".)

1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e puo' essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. Per le cave di pietre ornamentali, ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" e 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", il parere della Commissione Tecnico-Consultiva di cui al precedente articolo 6, puo' essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni da richiedersi.
3. Analogamente i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici" possono essere riferiti all'intero progetto.
4. Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto gia' esaminato ai sensi del comma 2 del presente articolo e ferma restando l'autorizzazione di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985, puo' procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad inviare la deliberazione autorizzativa di cui al comma 4 al Presidente della Giunta regionale ed al Corpo forestale dello Stato.