Disegno di legge regionale, n. 6059.
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per
l'organizzazione del servizio idrico e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 36. Indirizzo e coordinamento dei soggetti
istituzionali in materia di risorse idriche. Capo I. 1. La Regione Piemonte promuove, anche nell'ambito del ruolo
istituzionale svolto all'interno dell'Autorita' di bacino del Fiume
Po, una politica generale di governo delle risorse idriche mirata
alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo
principi di solidarieta', di salvaguardia delle aspettative e dei
diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle
risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorita' di
soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione,
nonche' nel rispetto della legislazione di tutela e valorizzazione
delle zone montane. Capo II. - Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione
del servizio idrico integrato 1. In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8, comma 1
della legge 36/1994, il territorio della Regione Piemonte e'
suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali: Capo III. - Forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale
esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla
legge 36/1994 in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato, cosi' come di seguito identificate: 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, i comuni e le
province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita
convenzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge. 1. L'Autorita' d'ambito esercita attraverso i propri organi le
funzioni elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti i
comuni e le province appartenenti all'ambito territoriale. 1. L'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali consorziati e'
composta dai Sindaci e dai Presidenti delle province o loro delegati
e delibera a maggioranza dei voti espressi in base alle quote di
rappresentativita' fissate a norma del comma 2. 1. Le Autorita' d'ambito affidano la gestione del servizio idrico
integrato nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3 lettere b)
ed e) della legge 142/1990, come integrato dall'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 25, comma 1 della
legge 142/1990. 1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo e le
modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994,
costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato pagato
dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale. 1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 36/1994, i rapporti
tra le Autorita' d'ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico
integrato sono regolati da apposita convenzione. 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata di due o piu' Autorita' d'ambito,
il Presidente dell'Autorita' d'ambito avente la competenza
prevalente sull'opera o sugli interventi o programmi di intervento
promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro
adempimento connesso. Capo IV. - Indirizzo e coordinamento dei soggetti
istituzionali regionali in materia di risorse idriche 1. La Regione Piemonte approva ed aggiorna con deliberazione del
Consiglio regionale il Piano-direttore regionale per
l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse
idriche finalizzato al risanamento, alla tutela, alla
riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in
Piemonte. 1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei
soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche,
nonche' per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte
e pareri e' istituita, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, la Conferenza regionale delle risorse idriche. Capo V. - Disposizioni finanziarie e norme transitorie 1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1996 si provvedera' alla costituzione del "Fondo
integrativo per il cofinanziamento delle infrastrutture idriche" la
cui dotazione finanziaria verra' determinata con la legge di
bilancio. Autorita' d'ambito
1. Per avviare l'organizzazione degli uffici delle Autorita'
d'ambito di cui all'articolo 4 e' istituito, nel bilancio per l'anno
1996, apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi
alle Autorita' d'ambito per l'organizzazione degli uffici". Allegato A. - Cartina degli ambiti territoriali ottimali
(articolo 2, comma 2). Allegato B. - Ambito 1 Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese
(articolo 2, comma 2). Allegato C. - Ambito 2 Biellese, Vercellese, Casalese (articolo
2, comma 2). Allegato D. - Ambito 3 Torinese (articolo 2, comma 2). Allegato E. - Ambito 4 Cuneese (articolo 2, comma 2). Allegato F. - Ambito 5 Astigiano, Monferrato (articolo 2, comma
2). Allegato G. - Ambito 6 Alessandrino (articolo 2, comma 2).
All. A., B., C., D., E., F., G.
(Finalita' e oggetto della legge)
2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ed in funzione
degli obiettivi di cui al comma 1, la presente legge ha per oggetto:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 8 della legge 36/1994, sulla base dei quali sono
riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad uso civile, nonche' di fognatura e
depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il
servizio idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1 lettera f)
della stessa legge;
b) la disciplina, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, delle
forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti
negli ambiti territoriali di cui al punto a), finalizzata alla
organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione
dell'articolo 9 della legge 36/1994;
c) le forme di indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali
competenti in materia di risorse idriche.
(Individuazione degli ambiti territoriali ottimali)
a) 1. Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;
b) 2. Biellese, Vercellese, Casalese;
c) 3. Torinese;
d) 4. Cuneese;
e) 5. Astigiano, Monferrato;
f) 6. Alessandrino.
2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti
locali in essi ricadenti sono individuati rispettivamente nella
planimetria e nell'elenco allegati alla presente legge.
3. Gli ambiti individuati al comma 1 sono funzionali alla
rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio
idrico integrato delle popolazioni in essi residenti ed alla
identificazione a livello istituzionale dei comuni e delle province
tenuti alle forme ed ai modi di cooperazione di cui all'articolo 3.
4. Gli ambiti 1 Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese e 6
Alessandrino, potranno estendersi a scala interregionale,
rispettivamente in Lombardia e in Liguria, previa stipulazione dei
necessari accordi in tal senso tra le Amministrazioni Regionali
interessate.
5. La modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali
individuati al comma 1, che si rendesse necessaria per facilitare e
migliorare la cooperazione tra gli Enti locali di cui all'articolo
3, e' apportata con apposita deliberazione del Consiglio regionale,
anche su istanza degli stessi Enti locali interessati.
(Esercizio in forma associata delle funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato)
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale
individuazione della quantita' e della qualita' di acqua
distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello
qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli
utenti;
b) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di
acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del
servizio idrico integrato;
c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria,
finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione
del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b),
sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio
consolidato d'ambito;
d) scelta delle modalita' di produzione del servizio idrico
integrato, nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 7,
comma 1;
e) salvaguardia di organismi esistenti ai sensi dell'articolo 9,
comma 4 della legge 36/1994;
f) compimento degli atti di affidamento della gestione del
servizio, conseguenti alla scelta di cui al punto d);
g) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del
servizio.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni e le
province di ciascun ambito territoriale ottimale si attengono alle
direttive ed agli indirizzi regionali e della pianificazione di
bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle
risorse idriche e di qualita' del servizio idrico integrato.
(Autorita' d'ambito istituzione)
2. Con la convenzione di cui al comma 1, e' istituito un consorzio
obbligatorio di funzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 7 della
legge 142/1990, di seguito denominato Autorita' d'ambito.
3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui
al comma 1 da parte di tutti gli Enti locali, le province i cui
territori ricadono nell'ambito territoriale ottimale assumono ogni
iniziativa necessaria allo scopo ed esercitano le relative funzioni
di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine fissato al comma 1, previa
diffida, la convenzione e' stipulata entro i successivi trenta
giorni dagli Enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui
all'articolo 32, comma 2 lettera d) della legge 142/1990 e dal
Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli Enti
inadempienti.
5. Con la convenzione di cui al comma 1 e' approvato lo Statuto
dell'Autorita' d'ambito, predisposto in conformita' allo statuto
tipo adottato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e sono regolati i
rapporti finanziari necessari alla costituzione della medesima.
(Autorita' d'ambito: competenze, organi e controllo)
2. Sono organi dell'Autorita' d'ambito:
a) l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali consorziati;
b) il Consiglio esecutivo;
C) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori.
3. L'Assemblea dell'Autorita' d'ambito:
a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di
acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del
servizio;
b) individua le forme di gestione del servizio idrico integrato
nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi
compresa la salvaguardia degli organismi esistenti di cui
all'articolo 9, comma 4 della legge 36/1994;
c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine
alla destinazione dei proventi tariffari;
d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
e) approva le modifiche allo Statuto dell'Autorita' d'ambito,
compatibili con lo statuto tipo di cui all'articolo 4.
4. Al Consiglio esecutivo competono:
a) la predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;
b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed in
particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle
altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della
gestione del servizio;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del
servizio;
e) l'adozione degli atti che non sono espressamente attribuiti
all'Assemblea, al Presidente o al Direttore dalla legge e dallo
Statuto.
5. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'autorita'
d'ambito, a norma dello Statuto.
6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo l'Autorita' d'ambito e' dotata di una propria struttura
organizzativa autonoma, cui e' preposto il Direttore.
7. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni di competenza dell'Assemblea di cui al comma 3,
nonche' gli atti del Consiglio esecutivo e del Direttore che gli
stessi intendono sottoporre al controllo. Sono sottoposti inoltre al
controllo, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo
dell'Autorita' d'ambito, ne facciano richiesta scritta e motivata
con l'indicazione delle norme violate i membri dell'Assemblea che
raggiungano almeno un terzo delle quote di rappresentativita':
a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in
generale tutti i contratti, contributi, indennita', compensi,
rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi,
assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale,
nei limiti delle illegittimita' denunciate;
b) gli atti del Consiglio esecutivo e del Direttore ritenuti
viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti
fondamentali dell'Assemblea. Non sono soggette a controllo
preventivo di legittimita' gli atti meramente esecutivi di altri
atti.
8. Il controllo di legittimita' e' esercitato dalla Sezione
dell'Organo regionale di controllo competente in relazione al Comune
nel cui territorio ha sede l'Autorita' d'ambito, secondo le
modalita' ed i tempi dell'esercizio del controllo disciplinati dalle
norme di cui alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40, in
quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
(Autorita' d'ambito composizione degli organi e
rappresentativita')
2. Lo Statuto fissa le quote di rappresentativita' riservando ai
comuni il 75 per cento dei voti. A tal fine i comuni di ciascun
ambito ottimale sono distinti in non piu' di tre fasce tra loro
equipollenti in termini di popolazione rappresentata; per l'ambito 3
Torinese la popolazione del comune di Torino costituisce ulteriore
fascia a se stante. Ad ogni fascia e' attribuito pari valore in
termini di rappresentativita' e nell'ambito delle stesse ogni comune
ha voto paritetico. Lo Statuto determina altresi' le quote di
rappresentativita' delle province nell'ambito del restante 25 per
cento, qualora nello stesso ambito territoriale ricadano territori
di piu' province.
3. Il Consiglio esecutivo e' nominato in seno all'Assemblea secondo
quanto stabilito dallo Statuto ed e' composto da un numero di membri
non superiore a tredici. Sono membri di diritto del Consiglio
esecutivo i rappresentanti delle province nei cui territori ricadono
almeno un terzo dei comuni appartenenti all'ambito.
4. Il Presidente dell'Autorita' dell'ambito e' nominato dal
Consiglio esecutivo al proprio interno.
(Forme di gestione del servizio idrico integrato e
salvaguardia degli organismi esistenti)
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 della
legge 36/1994 e dal comma 3 del presente articolo, le Autorita'
d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico integrato
ad una pluralita' di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse
generale dell'intero ambito, di qualita' del servizio prestato
all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che
ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita,
provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue.
3. Nel rispetto dell'interesse generale dell'intero ambito, possono
essere salvaguardati ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge
36/1994 gli organismi di gestione esistenti che rispondono ai
seguenti requisiti:
a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria
struttura organizzata per lo svolgimento delle attivita' prevalenti
connesse al servizio medesimo;
b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed
efficienza valutati secondo modalita' standardizzate di analisi
costi-benefici;
c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi
stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 9.
4. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 3 le Autorita' d'ambito
individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del
servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di
integrazione delle funzioni tra la pluralita' dei soggetti gestori.
5. Qualora le Autorita' d'ambito si siano avvalse della facolta' di
cui al comma 3, le stesse revocano le salvaguardie disposte a quei
soggetti gestori che entro i successivi cinque anni non provvedano
alla gestione unitaria del servizio idrico integrato di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge 36/1994.
(Tariffa d'ambito)
2. L'Autorita' d'ambito applica la tariffa di cui al comma 1
secondo il principio della gradualita' e comunque entro dieci anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
(Convenzioni tra le Autorita' d'ambito ed i soggetti
gestori del servizio idrico integrato)
2. Detta convenzione e' stipulata sulla base della convenzione tipo
e relativo disciplinare adottati dalla Giunta regionale entro sei
mesi dalla data di stipulazione della convenzione di cui
all'articolo 4.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, le
Autorita' d'ambito procedono agli adempimenti previsti dall'articolo
11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base delle direttive e degli
indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
4. La convenzione disciplina inoltre le modalita' di applicazione e
riscossione della tariffa, determina il corrispettivo da riconoscere
al soggetto gestore per il servizio prestato e definisce le
modalita' di attribuzione e di individuazione dei soggetti cui sono
assegnati i proventi destinati agli investimenti.
5. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi
idrici di proprieta' degli Enti locali o affidati in dotazione o in
esercizio ad aziende speciali e consorzi, salvo diverse disposizioni
della predetta convenzione, sono affidati in concessione al soggetto
gestore, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti
dalla convenzione medesima e dal relativo disciplinare.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 36/1994, le
aziende speciali, gli Enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi
anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorita'
d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data
di stipulazione della convenzione di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. Entro i successivi sessanta giorni gli Enti locali partecipanti
all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non
salvaguardate ai sensi dell'articolo 7.
(Rapporti tra le Autorita' d'ambito)
2. Con le stesse modalita' sono regolati i rapporti relativi ai
trasferimenti di risorsa idrica tra ambiti territoriali ottimali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le
disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge.
(Pianodirettore regionale per l'approvvigionamento
idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche)
2. Il Piano-direttore di cui al comma 1 assicura il coordinamento
con la pianificazione di bacino del fiume Po e rappresenta le linee
di indirizzo della Regione in materia di risorse idriche e relative
politiche di intervento.
(Conferenza regionale delle risorse idriche. Comitato
tecnico)
2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui
delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;
b) i Presidenti delle province o gli Assessori delegati;
c) i Presidenti delle Autorita' d'ambito o loro delegati,
limitatamente alla trattazione della materia inerente il servizio
idrico integrato;
d) i Presidenti delle comunita' montane o loro delegati,
limitatamente alla trattazione delle materie di loro interesse.
3. Svolge funzioni di segreteria della Conferenza il Settore
Pianificazione e gestione delle risorse idriche della Regione.
4. La Conferenza regionale dura in carica cinque anni e scade
comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
5. La Conferenza regionale si avvale di un proprio Comitato
tecnico, composto da:
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia,
o un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile della struttura competente in materia di
ciascuna provincia, o un suo delegato;
c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna Autorita' d'ambito,
designato dal Presidente limitatamente alla materia inerente il
servizio idrico integrato.
6. In relazione agli argomenti trattati, i Presidenti della
Conferenza regionale e del Comitato tecnico possono sentire i
rappresentanti di altri Enti ed organismi aventi specifiche
competenze in materia.
(Disposizioni finanziarie)
2. A tal fine verranno istituiti appositi capitoli il cui
stanziamento sara' determinato utilizzando:
a) una quota dell'ammontare dei proventi dell'addizionale regionale
sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 18,
comma 4 della legge 36/1994;
b) altre disponibilita' del bilancio regionale e finanziamenti
statali e comunitari.
3. L'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e' effettuata con
apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sentita la
Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 12.
(Onere per la prima organizzazione degli uffici delle)
2. Alla eventuale spesa per gli anni 1996 e successivi si fara'
fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci o di
variazione degli stessi.
3. L'entita' del contributo di cui al comma 1 da assegnare a
ciascun ambito e' definita con deliberazione della Giunta regionale,
sentite le Autorita' d'ambito.
OMISSIS
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