Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6059.

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
All. A., B., C., D., E., F., G.

Capo I.

Art. 1.
(Finalita' e oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte promuove, anche nell'ambito del ruolo istituzionale svolto all'interno dell'Autorita' di bacino del Fiume Po, una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarieta', di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorita' di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, nonche' nel rispetto della legislazione di tutela e valorizzazione delle zone montane.
2. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 ed in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, la presente legge ha per oggetto:
a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 36/1994, sulla base dei quali sono riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonche' di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1 lettera f) della stessa legge;
b) la disciplina, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti negli ambiti territoriali di cui al punto a), finalizzata alla organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione dell'articolo 9 della legge 36/1994;
c) le forme di indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche.

Capo II. - Ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 2.
(Individuazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8, comma 1 della legge 36/1994, il territorio della Regione Piemonte e' suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali:
a) 1. Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;
b) 2. Biellese, Vercellese, Casalese;
c) 3. Torinese;
d) 4. Cuneese;
e) 5. Astigiano, Monferrato;
f) 6. Alessandrino.
2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati rispettivamente nella planimetria e nell'elenco allegati alla presente legge.
3. Gli ambiti individuati al comma 1 sono funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti ed alla identificazione a livello istituzionale dei comuni e delle province tenuti alle forme ed ai modi di cooperazione di cui all'articolo 3.
4. Gli ambiti 1 Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese e 6 Alessandrino, potranno estendersi a scala interregionale, rispettivamente in Lombardia e in Liguria, previa stipulazione dei necessari accordi in tal senso tra le Amministrazioni Regionali interessate.
5. La modificazione dei confini degli ambiti territoriali ottimali individuati al comma 1, che si rendesse necessaria per facilitare e migliorare la cooperazione tra gli Enti locali di cui all'articolo 3, e' apportata con apposita deliberazione del Consiglio regionale, anche su istanza degli stessi Enti locali interessati.

Capo III. - Forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali

Art. 3.
(Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato)

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge 36/1994 in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, cosi' come di seguito identificate:
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantita' e della qualita' di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;
b) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato;
c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b), sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d'ambito;
d) scelta delle modalita' di produzione del servizio idrico integrato, nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 7, comma 1;
e) salvaguardia di organismi esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 36/1994;
f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui al punto d);
g) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale si attengono alle direttive ed agli indirizzi regionali e della pianificazione di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualita' del servizio idrico integrato.

Art. 4.
(Autorita' d'ambito istituzione)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita convenzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Con la convenzione di cui al comma 1, e' istituito un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 7 della legge 142/1990, di seguito denominato Autorita' d'ambito.
3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 da parte di tutti gli Enti locali, le province i cui territori ricadono nell'ambito territoriale ottimale assumono ogni iniziativa necessaria allo scopo ed esercitano le relative funzioni di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine fissato al comma 1, previa diffida, la convenzione e' stipulata entro i successivi trenta giorni dagli Enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2 lettera d) della legge 142/1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli Enti inadempienti.
5. Con la convenzione di cui al comma 1 e' approvato lo Statuto dell'Autorita' d'ambito, predisposto in conformita' allo statuto tipo adottato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono regolati i rapporti finanziari necessari alla costituzione della medesima.

Art. 5.
(Autorita' d'ambito: competenze, organi e controllo)

1. L'Autorita' d'ambito esercita attraverso i propri organi le funzioni elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti i comuni e le province appartenenti all'ambito territoriale.
2. Sono organi dell'Autorita' d'ambito:
a) l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali consorziati;
b) il Consiglio esecutivo;
C) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori.
3. L'Assemblea dell'Autorita' d'ambito:
a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
b) individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 36/1994;
c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari;
d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
e) approva le modifiche allo Statuto dell'Autorita' d'ambito, compatibili con lo statuto tipo di cui all'articolo 4.
4. Al Consiglio esecutivo competono:
a) la predisposizione degli atti di competenza dell'Assemblea;
b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare del programma di attuazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio;
d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio;
e) l'adozione degli atti che non sono espressamente attribuiti all'Assemblea, al Presidente o al Direttore dalla legge e dallo Statuto.
5. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'autorita' d'ambito, a norma dello Statuto.
6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorita' d'ambito e' dotata di una propria struttura organizzativa autonoma, cui e' preposto il Direttore.
7. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni di competenza dell'Assemblea di cui al comma 3, nonche' gli atti del Consiglio esecutivo e del Direttore che gli stessi intendono sottoporre al controllo. Sono sottoposti inoltre al controllo, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'Autorita' d'ambito, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate i membri dell'Assemblea che raggiungano almeno un terzo delle quote di rappresentativita':
a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi, assunzione, stato giuridico e trattamento economico del personale, nei limiti delle illegittimita' denunciate;
b) gli atti del Consiglio esecutivo e del Direttore ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali dell'Assemblea. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimita' gli atti meramente esecutivi di altri atti.
8. Il controllo di legittimita' e' esercitato dalla Sezione dell'Organo regionale di controllo competente in relazione al Comune nel cui territorio ha sede l'Autorita' d'ambito, secondo le modalita' ed i tempi dell'esercizio del controllo disciplinati dalle norme di cui alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(Autorita' d'ambito composizione degli organi e rappresentativita')

1. L'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali consorziati e' composta dai Sindaci e dai Presidenti delle province o loro delegati e delibera a maggioranza dei voti espressi in base alle quote di rappresentativita' fissate a norma del comma 2.
2. Lo Statuto fissa le quote di rappresentativita' riservando ai comuni il 75 per cento dei voti. A tal fine i comuni di ciascun ambito ottimale sono distinti in non piu' di tre fasce tra loro equipollenti in termini di popolazione rappresentata; per l'ambito 3 Torinese la popolazione del comune di Torino costituisce ulteriore fascia a se stante. Ad ogni fascia e' attribuito pari valore in termini di rappresentativita' e nell'ambito delle stesse ogni comune ha voto paritetico. Lo Statuto determina altresi' le quote di rappresentativita' delle province nell'ambito del restante 25 per cento, qualora nello stesso ambito territoriale ricadano territori di piu' province.
3. Il Consiglio esecutivo e' nominato in seno all'Assemblea secondo quanto stabilito dallo Statuto ed e' composto da un numero di membri non superiore a tredici. Sono membri di diritto del Consiglio esecutivo i rappresentanti delle province nei cui territori ricadono almeno un terzo dei comuni appartenenti all'ambito.
4. Il Presidente dell'Autorita' dell'ambito e' nominato dal Consiglio esecutivo al proprio interno.

Art. 7.
(Forme di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia degli organismi esistenti)

1. Le Autorita' d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3 lettere b) ed e) della legge 142/1990, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 25, comma 1 della legge 142/1990.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 della legge 36/1994 e dal comma 3 del presente articolo, le Autorita' d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralita' di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualita' del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
3. Nel rispetto dell'interesse generale dell'intero ambito, possono essere salvaguardati ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 36/1994 gli organismi di gestione esistenti che rispondono ai seguenti requisiti:
a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attivita' prevalenti connesse al servizio medesimo;
b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalita' standardizzate di analisi costi-benefici;
c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 9.
4. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 3 le Autorita' d'ambito individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni tra la pluralita' dei soggetti gestori.
5. Qualora le Autorita' d'ambito si siano avvalse della facolta' di cui al comma 3, le stesse revocano le salvaguardie disposte a quei soggetti gestori che entro i successivi cinque anni non provvedano alla gestione unitaria del servizio idrico integrato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge 36/1994.

Art. 8.
(Tariffa d'ambito)

1. La tariffa d'ambito, determinata secondo il metodo e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale.
2. L'Autorita' d'ambito applica la tariffa di cui al comma 1 secondo il principio della gradualita' e comunque entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Convenzioni tra le Autorita' d'ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 36/1994, i rapporti tra le Autorita' d'ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione.
2. Detta convenzione e' stipulata sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 4.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, le Autorita' d'ambito procedono agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 3 della legge 36/1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge.
4. La convenzione disciplina inoltre le modalita' di applicazione e riscossione della tariffa, determina il corrispettivo da riconoscere al soggetto gestore per il servizio prestato e definisce le modalita' di attribuzione e di individuazione dei soggetti cui sono assegnati i proventi destinati agli investimenti.
5. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi idrici di proprieta' degli Enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, salvo diverse disposizioni della predetta convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione medesima e dal relativo disciplinare.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 36/1994, le aziende speciali, gli Enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorita' d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Entro i successivi sessanta giorni gli Enti locali partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate ai sensi dell'articolo 7.

Art. 10.
(Rapporti tra le Autorita' d'ambito)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o piu' Autorita' d'ambito, il Presidente dell'Autorita' d'ambito avente la competenza prevalente sull'opera o sugli interventi o programmi di intervento promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2. Con le stesse modalita' sono regolati i rapporti relativi ai trasferimenti di risorsa idrica tra ambiti territoriali ottimali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Capo IV. - Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali regionali in materia di risorse idriche

Art. 11.
(Pianodirettore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche)

1. La Regione Piemonte approva ed aggiorna con deliberazione del Consiglio regionale il Piano-direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche finalizzato al risanamento, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzazione a scopo multiplo delle acque in Piemonte.
2. Il Piano-direttore di cui al comma 1 assicura il coordinamento con la pianificazione di bacino del fiume Po e rappresenta le linee di indirizzo della Regione in materia di risorse idriche e relative politiche di intervento.

Art. 12.
(Conferenza regionale delle risorse idriche. Comitato tecnico)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche, nonche' per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri e' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Conferenza regionale delle risorse idriche.
2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;
b) i Presidenti delle province o gli Assessori delegati;
c) i Presidenti delle Autorita' d'ambito o loro delegati, limitatamente alla trattazione della materia inerente il servizio idrico integrato;
d) i Presidenti delle comunita' montane o loro delegati, limitatamente alla trattazione delle materie di loro interesse.
3. Svolge funzioni di segreteria della Conferenza il Settore Pianificazione e gestione delle risorse idriche della Regione.
4. La Conferenza regionale dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
5. La Conferenza regionale si avvale di un proprio Comitato tecnico, composto da:
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;
c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna Autorita' d'ambito, designato dal Presidente limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato.
6. In relazione agli argomenti trattati, i Presidenti della Conferenza regionale e del Comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri Enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia.

Capo V. - Disposizioni finanziarie e norme transitorie

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

1. In sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 si provvedera' alla costituzione del "Fondo integrativo per il cofinanziamento delle infrastrutture idriche" la cui dotazione finanziaria verra' determinata con la legge di bilancio.
2. A tal fine verranno istituiti appositi capitoli il cui stanziamento sara' determinato utilizzando:
a) una quota dell'ammontare dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 18, comma 4 della legge 36/1994;
b) altre disponibilita' del bilancio regionale e finanziamenti statali e comunitari.
3. L'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e' effettuata con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 12.

Art. 14.
(Onere per la prima organizzazione degli uffici delle)

Autorita' d'ambito 1. Per avviare l'organizzazione degli uffici delle Autorita' d'ambito di cui all'articolo 4 e' istituito, nel bilancio per l'anno 1996, apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi alle Autorita' d'ambito per l'organizzazione degli uffici".
2. Alla eventuale spesa per gli anni 1996 e successivi si fara' fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci o di variazione degli stessi.
3. L'entita' del contributo di cui al comma 1 da assegnare a ciascun ambito e' definita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Autorita' d'ambito.

Allegato A.

- Cartina degli ambiti territoriali ottimali (articolo 2, comma 2).
OMISSIS

Allegato B.

- Ambito 1 Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese (articolo 2, comma 2).
OMISSIS

Allegato C.

- Ambito 2 Biellese, Vercellese, Casalese (articolo 2, comma 2).
OMISSIS

Allegato D.

- Ambito 3 Torinese (articolo 2, comma 2).
OMISSIS

Allegato E.

- Ambito 4 Cuneese (articolo 2, comma 2).
OMISSIS

Allegato F.

- Ambito 5 Astigiano, Monferrato (articolo 2, comma 2).
OMISSIS

Allegato G.

- Ambito 6 Alessandrino (articolo 2, comma 2).
OMISSIS