Disegno di legge regionale, n. 6056.
Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio
della strumentazione urbanistica. 1. Allo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali,
paesistiche, culturali e produttive del territorio, la Regione
Piemonte sostiene finanziariamente l'adeguamento obbligatorio della
strumentazione urbanistica dei Comuni con popolazione inferiore ai 5
mila abitanti, motivato dall'approvazione di piani, progetti e
provvedimenti regionali ovvero dovuto a calamita' naturali ovvero
reso necessario da condizioni di elevato rischio geologico e
ambientale. 1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti
di cui all'articolo 1 sono concessi ai Comuni nella misura massima
del settanta per cento della spesa calcolata nei preventivi di
parcella, e nelle relative convenzioni, redatti dai professionisti
incaricati e vidimati dai rispettivi ordini professionali, fino ad
un contributo massimo di lire 50 milioni per il progetto urbanistico
e le relative indagini. 1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati con
le modalita' stabilite nelle disposizioni che seguono. 1. L'ammissione a contributo e' riservata ai Comuni obbligati
all'adeguamento dello strumento urbanistico da specifiche previsioni
di piani, progetti, provvedimenti regionali approvati oltreche' ai
Comuni interessati da calamita' naturali o da elevato rischio
geologico ed ambientale per i quali la Giunta regionale abbia
espressamente previsto il sostegno finanziario per l'adeguamento
della strumentazione urbanistica. 1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari e' disposta
con deliberazione della Giunta Regionale secondo i seguenti criteri: 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono revocati: 1. Dall'entrata in vigore della presente legge, non verranno piu'
concessi nuovi contributi ai sensi della legge regionale 22 dicembre
1978, n. 82 "Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni,
loro Consorzi e alle Comunita' Montane per la formazione di
strumenti urbanistici e per il funzionamento degli uffici
intercomunali di piano". 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con
l'istituzione, nel bilancio 1996, di un nuovo capitolo di spesa
avente la denominazione "Contributi per l'adeguamento obbligatorio
della strumentazione urbanistica".
(Finalita' della legge)
2. Per tali fini, e in generale per favorire l'adeguamento degli
strumenti urbanistici alle scelte della pianificazione regionale, la
Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta
Regionale, concede contributi in conto capitale per la redazione:
a) delle varianti generali o specifiche al piano regolatore
generale PRG rese obbligatorie da specifiche previsioni di piani,
progetti e provvedimenti approvati dalla Giunta o dal Consiglio
Regionale;
b) delle varianti al PRG rese necessarie da urgenti motivazioni
conseguenti a calamita' naturali.
(Concessione di contributi)
2. Sono esclusi dai contributi di cui all'articolo 1 i Comuni con
popolazione superiore a 5 mila abitanti, al momento del conferimento
dell'incarico.
(Domanda di contributo)
2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della
Giunta regionale entro la data del 31 marzo di ogni anno.
3. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine, e'
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione un apposito
avviso, a norma del comma 1l dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
4. Le domande devono essere corredate:
a) dalla certificazione attestante l'obbligatorieta' della variante
e dagli estremi di approvazione del relativo provvedimento;
b) dalla documentazione relativa all'avvenuto conferimento
dell'incarico di redazione della variante di cui all'articolo 1;
c) dai preventivi di spesa, e dalle relative convenzioni se
stipulate, per la redazione della variante di cui all'articolo 1,
comprensivi degli oneri per le consulenze e le indagini preliminari,
vidimati dai rispettivi ordini professionali;
d) dalla copia del prospetto riassuntivo dell'ultimo bilancio
preventivo approvato dal Comune.
(Concessione del contributo)
2. L'ammissione a contributo e' effettuata con riferimento alle
priorita' di seguito elencate, ulteriormente specificabili con
deliberazione della Giunta regionale assunta secondo i principi
dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
a) la rilevanza e l'urgenza degli adeguamenti proposti in ordine
all'attuazione di direttive specificamente previste dagli strumenti
di pianificazione regionali o provinciali;
b) l'urgenza degli adeguamenti motivati da gravi calamita' naturali
o da elevato rischio geologico e ambientale;
c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni
con minore popolazione;
d) la previsione, nell'ambito del territorio comunale, di ulteriori
provvedimenti regionali di tutela, recupero e valorizzazione;
e) la formazione di strumenti urbanistici in forma associata tra
Comuni.
3. La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata da
parte degli uffici regionali competenti in ordine all'accoglibilita'
e al grado di priorita' delle domande secondo i criteri elencati al
comma precedente, approva il programma annuale di finanziamenti e
procede, contestualmente, all'impegno di spesa.
4. I Comuni che abbiano gia' ottenuto finanziamenti da altri Enti
per le stesse finalita', possono essere ammessi al contributo di cui
alla presente legge esclusivamente per la quota costituita dalla
differenza tra il contributo previsto dall'articolo 2 comma 1 e
quello gia' assegnato.
(Erogazione del contributo)
a) con un acconto fino al cinquanta per cento del contributo
stesso, contestualmente all'inserimento del Comune nel programma di
finanziamento;
b) con il saldo della restante parte di contributo, dopo
l'approvazione della variante da parte del competente organo.
(Revoca del contributo)
a) decorso il termine di due anni dalla data della deliberazione
della Giunta regionale di concessione del contributo senza che il
relativo piano sia stato trasmesso per l'approvazione;
b) decorso il termine di un anno dalla data dell'eventuale
provvedimento di restituzione per rielaborazione ai sensi del comma
19 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
"Tutela ed uso del suolo" come da ultimo modificato dall'articolo 2
della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, senza che il relativo
piano sia stato ritrasmesso per l'approvazione.
2. La Giunta Regionale pronuncia la revoca del contributo e dispone
il recupero delle somme erogate a norma dell'articolo 2 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato".
(Disposizioni transitorie)
2. I programmi di contributo in conto capitale ai Comuni, loro
Consorzi e alle Comunita' Montane per la formazione di strumenti
urbanistici, gia' approvati dalla Giunta regionale ai sensi della
legge regionale n. 82/1978 anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, producono pienamente i propri effetti e le
conseguenti attivita' procedimentali di impegno e liquidazione dei
relativi contributi sono regolate dalle medesime disposizioni,
mantenendosi pertanto in essere ad esaurimento, fino alla completa e
totale erogazione dei medesimi contributi, il capitolo n. 26640 del
bilancio regionale denominato "Contributi in conto capitale a
Comuni, loro Consorzi e Comunita' Montane per la formazione degli
strumenti urbanistici ed il funzionamento degli uffici intercomunali
di piano ai sensi della legge regionale n. 82/1978".
(Copertura finanziaria)
2. La dotazione per l'anno 1996 e' prevista in lire 1 miliardo e 600
milioni e per gli anni successivi sara' determinata in sede di
approvazione dei relativi bilanci.