Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6054.

Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 'Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale'.

Presentata da PEANO PIERGIORGIO, RIBA LIDO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 e' sostituito dal seguente:
"a) categoria A1: sbarramenti che non superano i due metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a cinque mila metri cubi; sbarramenti che determinino un volume di invaso inferiore a mille metri cubi;
categoria A2: sbarramenti che non superano cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 20 mila metri cubi.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 58/1995 sostituire le parole "centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" con: "il 31 marzo 1996 per gli invasi ascritti alla categoria C); ed entro il 30 giugno 1996 per gli invasi ascritti alle categorie A1 A2 B".

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 58/1995 e' cosi' sostituito: "2. Per le opere di cui articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 58/1995 lettera a) categoria A1 la scheda di denuncia e' inoltrata al Presidente della Giunta regionale, tramite la struttura regionale tecnica decentrata ed e' corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata dal gestore dell'invaso, attestante l'appartenenza dell'invaso in questione alla categoria A1. Copia della denuncia e della relativa dichiarazione dell'atto di notorieta' e' contestualmente inviata al Sindaco".

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 58/1995 il comma 2 bis: "2 bis. Per le opere di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 58/1995 lettera a) categoria A2, b) e c) la scheda di denuncia e' inoltrata al Presidente della Giunta regionale, tramite la struttura regionale tecnica decentrata ed e' corredata da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere abilitato che attesti le condizioni dell'opera nei confronti della pubblica incolumita'. Copia della denuncia e della relativa perizia giurata e' contestualmente inviata al Sindaco".

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 58/1995 sostituire la lettera a) con la seguente: "a) categoria A1: 1) corografia del bacino tributario in scala 1:25000"; categoria A2: 1) la relazione tecnica con l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza, della consistenza del corpo diga, delle modalita' di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosita', nonche' delle eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino; rispetto al corpo diga e' specificato, in particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume, il tipo di ammorsamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la larghezza al coronamento, il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi; sino, infine, indicati la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed e' precisato se la zona adiacente l'invaso e' protetta da adeguata recinzione; 2) la corografia del bacino tributario in scala 1: 25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1: 200; la planimetria in scala 1: 500; i particolari degli organi di scarico in scala 1: 50; 3) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento; 4) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza".