Proposta di legge regionale, n. 6054.
Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 'Norme in
materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
idrico di competenza regionale'. 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale
11 aprile 1995, n. 58 e' sostituito dal seguente: 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 58/1995
sostituire le parole "centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge" con: "il 31 marzo 1996 per gli invasi ascritti
alla categoria C); ed entro il 30 giugno 1996 per gli invasi
ascritti alle categorie A1 A2 B". 1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 58/1995 e'
cosi' sostituito: "2. Per le opere di cui articolo 1 comma 2 della
legge regionale n. 58/1995 lettera a) categoria A1 la scheda di
denuncia e' inoltrata al Presidente della Giunta regionale, tramite
la struttura regionale tecnica decentrata ed e' corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata dal
gestore dell'invaso, attestante l'appartenenza dell'invaso in
questione alla categoria A1. Copia della denuncia e della relativa
dichiarazione dell'atto di notorieta' e' contestualmente inviata al
Sindaco". 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n.
58/1995 il comma 2 bis: "2 bis. Per le opere di cui all'articolo 1
comma 2 della legge regionale n. 58/1995 lettera a) categoria A2, b)
e c) la scheda di denuncia e' inoltrata al Presidente della Giunta
regionale, tramite la struttura regionale tecnica decentrata ed e'
corredata da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere
abilitato che attesti le condizioni dell'opera nei confronti della
pubblica incolumita'. Copia della denuncia e della relativa perizia
giurata e' contestualmente inviata al Sindaco". 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 58/1995
sostituire la lettera a) con la seguente: "a) categoria A1: 1)
corografia del bacino tributario in scala 1:25000"; categoria A2: 1)
la relazione tecnica con l'indicazione della estensione del bacino
imbrifero di influenza, della consistenza del corpo diga, delle
modalita' di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi
di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo
ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di
scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino
imbrifero sotteso ed alla massima piovosita', nonche' delle
eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del
bacino; rispetto al corpo diga e' specificato, in particolare:
l'altezza massima, la lunghezza, il volume, il tipo di ammorsamento,
il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei
paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la
larghezza al coronamento, il franco, inteso come differenza tra
quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento
dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali
costituenti i manufatti stessi; sino, infine, indicati la natura dei
terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva,
piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro)
ed e' precisato se la zona adiacente l'invaso e' protetta da adeguata
recinzione; 2) la corografia del bacino tributario in scala 1: 25000
ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in
scala 1: 200; la planimetria in scala 1: 500; i particolari degli
organi di scarico in scala 1: 50; 3) la documentazione fotografica
del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti
lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei
paramenti e della larghezza al coronamento; 4) la frequenza dei
controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza".
Art. 1, 2, 3, 4, 5
"a) categoria A1: sbarramenti che non superano i due metri di altezza e che
determinano un volume di invaso inferiore a cinque mila metri cubi;
sbarramenti che determinino un volume di invaso inferiore a mille
metri cubi;
categoria A2: sbarramenti che non superano cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 20 mila metri cubi.