Disegno di legge regionale, n. 6045.
Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi
consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n.
10. 1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformita'
delle norme del regolamento consiliare, collaborano con il
Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza
nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative
all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono
l'attivita' dei Gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal
regolamento. 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo
ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno
integrativo mansile. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 1 della
legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 dopo le parole "Assessori
regionali e Vice Presidenti del Consiglio regionale 20 per cento"
sono aggiunte le parole: "Presidenti di Gruppi consiliari: 15 per
cento". 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del
bilancio regionale per l'anno 1995, che verra' integrato se
necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli
negli esercizi successivi.
Art. 1, 2, 3
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal regolamento
consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari
per il loro funzionamento ai sensi delle leggi regionali 16 ottobre
1972, n. 12 e successive modificazioni e presentano ogni anno
all'Ufficio di Presidenza, con le modalita' previste dall'articolo 4
della legge regionale citata come modificato dall'articolo 3 della
legge regionale n. 77/1980 e sostituito dalla legge regionale n.
14/1994, una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi
erogati al gruppo nell'anno precedente;
b) gestiscono il personale distaccato presso il gruppo consiliare
ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di
personale dei Gruppi dalla legge regionale n. 20/1981 e n. 2/1992 e
successive modifiche.