Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6045.

Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10.

Presentata da BENSO TERESA ANNA MARIA, DEORSOLA SERGIO, FOCO ANDREA, MINERVINI CALANDRI MARTA, PEANO PIERGIORGIO, PICCHIONI ROLANDO.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformita' delle norme del regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attivita' dei Gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal regolamento.
2. Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) provvedono alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi delle leggi regionali 16 ottobre 1972, n. 12 e successive modificazioni e presentano ogni anno all'Ufficio di Presidenza, con le modalita' previste dall'articolo 4 della legge regionale citata come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 77/1980 e sostituito dalla legge regionale n. 14/1994, una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nell'anno precedente;
b) gestiscono il personale distaccato presso il gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei Gruppi dalla legge regionale n. 20/1981 e n. 2/1992 e successive modifiche.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mansile. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 dopo le parole "Assessori regionali e Vice Presidenti del Consiglio regionale 20 per cento" sono aggiunte le parole: "Presidenti di Gruppi consiliari: 15 per cento".

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verra' integrato se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.