Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6042.

Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Allegato

Art. 2. Fonti;
Art. 3. Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa;
Art. 4. Potere di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro;
Art. 5. Criteri di organizzazione;
Art. 6. Gestione delle risorse umane;
Art. 7. Sistema delle relazioni sindacali, Art. 8. Pubblicita' degli atti. CAPO II le strutture organizzative regionali Art. 9. Assetto complessivo;
Art. 10. Le Direzioni Regionali;
Art. 11. I Settori;
Art. 12. I Progetti;
Art. 13. Le Unita' Operative Organiche;
Art. 14. Le Strutture organizzative speciali;
Art. 15. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
Art. 16. Il Coordinatore generale della comunicazione istituzionale;
Art. 17. L'Ufficio di segreteria della Giunta regionale;
Art. 18 L'Avvocatura;
Art. 19. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
Art. 20. Lo Sportello del cittadino;
Art. 21. I Gruppi di lavoro. CAPO III Funzioni di indirizzo politico-amministrativo Art. 22. Competenze degli organi di direzione politica;
Art. 23. Competenze della Giunta regionale in materia di organizzazione. CAPO IV La dirigenza Art. 24. Qualifica e funzioni dirigenziali;
Art. 25. Posizioni di staff e tecnico-professionali;
Art. 26. Attribuzioni della dirigenza;
Art. 27. Competenze dei direttori regionali;
Art. 28. Competenze dei direttori regionali con funzioni di coordinamento generale;
Art. 29. Affidamento della funzione di direttore regionale;
Art. 30. Affidamento delle altre funzioni dirigenziali;
Art. 31. Durata delle funzioni dirigenziali;
Art. 32. Responsabilita' dirigenziali;
Art. 33. Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento;
Art. 34. Assenza o impedimento dei dirigenti;
Art. 35. Formazione dei dirigenti;
Art. 36. Conflitti di competenza;
Art. 37. Trattamento economico della dirigenza. CAPO V Piante organiche ed accesso all'impiego regionale Art. 38. Ridefinizione delle strutture e delle piante organiche;
Art. 39. Assunzioni;
Art. 40. Requisiti di accesso e modalita' concorsuali;
Art. 41. Accesso alla qualifica di dirigente;
Art. 42. Assunzione e sede di prima destinazione. CAPO VI Ordinamento del personale Art. 43. Disciplina del rapporto di lavoro;
Art. 44. Trattamento economico;
Art. 45. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi;
Art. 46. Mansioni;
Art. 47. Attribuzione temporanea di mansioni superiori;
Art. 48. Mobilita' del personale;
Art. 49. Formazione e aggiornamento professionale;
Art. 50. Responsabilita';
Art. 51. Procedimento disciplinare e collegio arbitrale;
Art. 52. Partecipazione del comitato per le pari opportunita';
Art. 53. Tentativo di conciliazione delle controversie individuali. CAPO VII Norme sull'organizzazione degli uffici e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale Art. 54. Competenze dell'Ufficio di Presidenza;
Art. 55. Competenze in materia di gestione del personale del ruolo del Consiglio regionale;
Art. 56. Servizi comuni;
Art. 57. Mobilita' del personale tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta. CAPO VIII Analisi e controllo dei costi e della produttivita' Art. 58. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controllo;
Art. 59. Il controllo di gestione;
Art. 60. Interventi correttivi del costo del personale; CAPO IX Norme transitorie e finali Art. 61. Prima attuazione della struttura;
Art. 62. Norma transitoria per l'accesso;
Art. 63. Norma transitoria in materia di mobilita' tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta;
Art. 64. Norma di rinvio;
Art. 65. Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione;
Art. 66. Norma finale;
Art. 67. Abrogazione di norme;
Art. 68. Norma finanziaria;
Art. 69. Dichiarazione d'urgenza.

Capo I. - Principi generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, secondo i principi di imparzialita', di pubblicita', di trasparenza, di economicita' ed al fine di garantire la piu' ampia tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini anche in attuazione dei principi di decentramento delle funzioni stabiliti dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La presente legge si propone, in armonia con i principi fissati dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 di:
a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per il miglior soddisfacimento dei bisogni del cittadino;
b) accrescere la capacita' di innovazione e la competitivita' del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;
c) assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
d) razionalizzare il costo del lavoro del personale contenendone la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica;
e) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Art. 2.
(Fonti)

1. Gli uffici della Regione sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. Il rapporto di lavoro e' disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 2 bis e 3 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale dipendente.

Art. 3.
(Distinzione tra ruolo di direzione politicoamministrativa e di gestione amministrativa)

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 4.
(Potere di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione opera, nelle materie soggette alla disciplina di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legisltivo 29/1993 e successive modifiche, secondo i poteri riconosciuti al datore di lavoro dal codice civile adottando, secondo le norme della presente legge, tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 5.
(Criteri di organizzazione)

1. L'organizzazione degli uffici e' attuata in base ai seguenti criteri:
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) articolazione sul territorio regionale delle strutture organizzative;
c) collegamento delle attivita' delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella legge regionale 31 agosto 1993, n. 45 e nel rispetto dei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27;
d) trasparenza anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un'unica struttura della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge regionale 27/1994;
e) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) flessibilita' nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale all'interno della Regione nonche' tra la stessa Regione ed enti diversi;
g) soppressione di uffici e trasferimento del relativo personale a seguito dell'attuazione di deleghe di funzioni verso gli enti locali;
h) pari opportunita' fra uomo e donna in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi, alle posizioni organizzative, all'affidamento degli incarichi di responsabilita', assicurando le condizioni che rendono effettiva tale parita'.

Art. 6.
(Gestione delle risorse umane)

1. Nella gestione delle risorse umane la Regione si attiene ai principi fissati dall'articolo 7 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.
2. Per comprovate esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio e nel rispetto della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione puo' affidare studi e ricerche ad universita', istituti, enti ed a esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 7.
(Sistema delle relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'Amministrazione e dei sindacati, e' strutturato in conformita' alle disposizioni di Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente.
2. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: contrattazione decentrata, esame, consultazione, informazione, procedura di conciliazione e di mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, e si svolgono sulle materie e con le modalita' previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente.
3. Per la materia riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'amministrazione consulta il rappresentante per la sicurezza di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 nei casi e con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto.

Art. 8.
(Pubblicita' degli atti)

1. Il Consiglio regionale, sulla base delle prescrizioni di cui all'articolo 65 dello Statuto e nel rispetto delle norme e dei principi della legge regionale 27/1994, approva apposito regolamento per la disciplina della pubblicita' degli atti della Regione, siano essi adottati dagli organi di direzione politica che dai dirigenti regionali.
2. Al riguardo la Regione realizza un sistema di pubblicita' dei propri atti che ne permetta l'effettiva ed agevole conoscenza da parte dei cittadini.

Capo II. - Le strutture organizzative regionali

Art. 9.
(Assetto complessivo)

1. Le strutture organizzative sono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5 tenendo anche conto della rilevanza e complessita' dei procedimenti amministrativi.
2. Le strutture organizzative stabili sono costituite dalle direzioni regionali che di norma si articolano, anche territorialmente, in settori e unita' operative organiche. Le strutture temporanee sono costituite dai progetti.
3. In attuazione dell'articolo 81 dello Statuto e per assicurare la piena autonomia funzionale dell'Assemblea legislativa, sono istituiti ruoli organici e strutture distinti rispettivamente per la Giunta e per il Consiglio.

Art. 10.
(Le Direzioni Regionali)

1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili costituite per lo svolgimento di attivita' amministrative riferite ad un complesso omogeneo di funzioni regionali.
2. All'istituzione, modifica e soppressione delle direzioni regionali si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) omogeneita' e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) specificita' dei compiti assegnati;
c) organicita' e complessita' dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
3. Il numero delle direzioni regionali non puo' superare il triplo di quello che si determina dalla somma dei componenti della Giunta incrementato di due.

Art. 11.
(I Settori)

1. I settori sono strutture organizzative stabili subordinate alle direzioni regionali preposte allo svolgimento di parti omogenee delle attivita' di competenza delle direzioni medesime.
2. Alla istituzione, modifica e soppressione dei settori si provvede con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata previo parere del direttore regionale.
3. Il numero dei settori sommato a quello delle direzioni regionali non puo' essere superiore a 190.

Art. 12.
(I Progetti)

1. Per la realizzazione di specifici fini progettuali, la Giunta, previo parere del direttore regionale interessato o della Conferenza dei coordinatori di cui all'articolo 33, puo' istituire strutture temporanee denominate "progetti" anche di livello non dirigenziale.
2. Con il provvedimento istitutivo, la Giunta regionale:
a) definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
b) stabilisce la durata della struttura;
c) individua, previo parere della Conferenza dei coordinatori generali di cui all'articolo 33 nel caso di progetti che interessano piu' direzioni, la direzione in cui viene incardinata la struttura temporanea.
3. Nel caso in cui il progetto riguardi attivita' di competenza di strutture anche del Consiglio regionale, la Giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2 previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 13.
(Le unita' operative organiche)

1. Le unita' operative organiche sono strutture organizzative elementari per lo svolgimento di attivita' di carattere omogeneo aventi continuita' operativa e autonomia funzionale o di attivita' di carattere progettuale.
2. All'istituzione, modifica e soppressione delle unita' operative organiche si provvede con deliberazione della Giunta, su proposta del direttore regionale interessato, formulata previo parere del responsabile della struttura nella quale l'unita' operativa organica e' incardinata.

Art. 14.
(Le Strutture organizzative speciali)

1. Per garantire il necessario supporto agli organi di direzione politica, sono istituite le seguenti strutture speciali:
a) Servizio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale;
b) Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale;
c) Ufficio per il difensore civico. Il livello della struttura e' definito nella deliberazione di riorganizzazione di cui agli articoli 38 e 61;
d) n. 15 uffici di comunicazione corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7. Essi curano i rapporti degli organi di direzione politica all'interno ed all'esterno dell'ente con particolare riferimento alle attivita' di comunicazione. Per tale ultimo aspetto, gli uffici di comunicazione della Giunta regionale si raccordano con quello della Presidenza della Giunta. La dotazione organica degli uffici e' incrementata di una unita' di personale di qualifica funzionale non superiore all'ottava rispetto a quella definita con legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7. Il livello della struttura, le qualifiche, i profili professionali nonche' le modalita' di affidamento degli incarichi di direzione della medesima sia per dipendenti di ruolo sia per soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono definiti nella deliberazione di riorganizzazione di cui agli articoli 38 e 61;
e) segreterie dei Gruppi consiliari, di cui alle leggi regionali 8 giugno 1981, n. 20, 14 gennaio 1992, n. 2 e 17 agosto 1995, n. 69. Il livello della struttura e' definito nella deliberazione di riorganizzazione di cui agli articoli 38 e 61.
2. La direzione delle strutture di cui al comma 1 lettera a) e b) e' affidata, con incarico a tempo determinato, a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o esperti provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29. Gli incarichi si risolvono di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi corrispondenti e sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta dei titolari degli organi stessi. Agli incaricati si applicano le disposizioni dell'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quelle dell'articolo 37 comma 2 lettera a).
3. All'istituzione, modifica e soppressione delle strutture di cui al comma 1 lettera a) e b), si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'istituzione, modifica e soppressione degli uffici di cui al comma 1 alla lettera d) si provvede con deliberazione della Giunta regionale ad eccezione di quelli riferiti al Presidente e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i quali si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 54.
5. All'istituzione, modifica e soppressione delle segreterie dei Gruppi consiliari di cui al comma 1 lettera e) si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 54.

Art. 15.
(Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale)

1. Per garantire il necessario supporto al Presidente della Giunta regionale e' istituito l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.
2. Al Capo di Gabinetto compete il coordinamento delle strutture poste alle dirette dipendenze del Presidente e il raccordo tra il Presidente stesso e le strutture della Giunta regionale nonche', il raccordo con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere nazionale ed internazionale.
3. Il Capo di Gabinetto convoca almeno mensilmente la Conferenza di cui all'articolo 33 e adotta i provvedimenti per l'esecuzione delle decisioni assunte.
4. La funzione di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e' affidata con incarico a tempo determinato, a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e 4. L'incarico si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico conferito al Presidente della Giunta ed e' revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente medesimo.
5. Al Capo di Gabinetto si applicano le disposizioni dell'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quelle di cui all'articolo 37 comma 2 lettera b).

Art. 16.
(Il coordinatore generale della comunicazione istituzionale)

1. Il direttore regionale al quale viene attribuita la funzione di coordinamento generale della comunicazione istituzionale e' posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.
2. La funzione di cui al comma 1 e' affidata con incarico a tempo determinato, a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e 4. L'incarico si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico conferito al Presidente della Giunta ed e' revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente medesimo.
3. Al coordinatore generale della comunicazione istituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quelle di cui all'articolo 37 comma 2 lettera b).

Art. 17.
(L'Ufficio di segreteria della Giunta regionale)

1. Per garantire il necessario supporto al funzionamento della Giunta regionale e la verifica di legittimita' delle proposte dei provvedimenti degli organi di direzione politica nonche' il raccordo con l'Organo di controllo e' istituita apposita struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente e dotata di ampia autonomia funzionale.
2. La struttura di cui al comma 1 provvede anche agli adempimenti connessi alla promulgazione ed alla pubblicazione delle leggi regionali.
3. La direzione della struttura di cui al comma 1 e' affidata, con incarico a tempo determinato a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e 4.
4. Al titolare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quella di cui all'articolo 37 comma 2 lettera b).

Art. 18.
(L'Avvocatura)

1. Per garantire lo svolgimento di compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, e' istituita apposita struttura, denominata Avvocatura, posta alle dirette dipendenze del Presidente e dotata di ampia autonomia funzionale.
2. Alla struttura di cui al comma 1 compete l'attivita' di consulenza generale alla Giunta regionale e alle direzioni regionali su questioni tecnico-giuridiche, l'espressione di pareri e interpretazioni a supporto dell'attivita' dei medesimi nonche' l'elaborazione di proposte e iniziative volte ad assicurare la legittimita' dell'azione amministrativa.
3. Tale struttura provvede, altresi', all'adempimento delle procedure connesse all'attuazione del contenzioso amministrativo per violazione delle norme nelle materie di competenza regionale, quando non delegate agli enti infraregionali.
4. La direzione della struttura di cui al comma 1 e' affidata, con incarico a tempo determinato a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e 4.
5. Al titolare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quella di cui all'articolo 37 comma 2 lettera b).

Art. 19.
(L'Ufficio per le relazioni con il pubblico)

1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, struttura organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio, ha lo scopo di:
a) dare attuazione al principio della trasparenza dell'attivita' amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione;
b) rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita';
c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalita' con cui l'amministrazione si propone all'utenza;
d) collaborare, in raccordo con l'ufficio competente alle iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilita'.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli uffici regionali sono tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
3. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera sul territorio avvalendosi delle strutture decentrate dell'amministrazione regionale ed in particolare degli sportelli del cittadino di cui al successivo articolo 20.
4. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 241/1990 la Regione collabora con gli uffici delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 20.
(Lo sportello del cittadino)

1. Lo sportello del cittadino, struttura organizzativa decentrata a carattere polifunzionale:
a) fornisce informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali, allo stato delle pratiche alle quali l'utente sia interessato e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;
b) riceve e verifica l'ammissibilita' di richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell'amministrazione regionale e le inoltra agli uffici competenti;
c) provvede alle altre attivita' affidate dalla Giunta regionale.
2. L'organizzazione delle strutture regionali, in aderenza al criterio di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 5, favorisce il decentramento polifunzionale sul territorio.

Art. 21.
(I Gruppi di lavoro)

1. Al fine di garantire la massima flessibilita' organizzativa, i dirigenti, nell'ambito della rispettiva struttura cui sono preposti, possono istituire gruppi di lavoro per far fronte a particolari situazioni di lavoro.
2. Analogamente provvede la Giunta regionale per far fronte a situazioni di lavoro che interessano piu' Settori di competenza della medesima Giunta.

Capo III. - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 22.
(Competenze degli organi di direzione politica)

1. Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:
a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorita', l'emanazione periodica e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio delle direttive generali per l'azione amministrativa;
b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalita';
c) l'assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi e ai programmi da realizzare;
d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dalla struttura di cui all'articolo 59 comma 2;
e) la definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse a soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti nonche' la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;
f) la determinazione di tariffe, canoni e rette;
g) l'affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;
h) l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;
i) l'emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;
l) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonche' degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione regionale;
m) la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in giudizio dell'ente;
n) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale.

Art. 23.
(Competenze della Giunta regionale in materia di organizzazione)

1. La Giunta regionale specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
2. La Giunta inoltre:
a) individua le funzioni per accedere alle quali e' richiesto il possesso di specifici titoli di studio ed eventualmente della abilitazione o certificazione professionale o della iscrizione ad albo professionale;
b) adotta i provvedimenti necessari per garantire ad ogni direzione, le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati;
c) definisce i criteri generali per la disciplina degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici regionali in conformita' al disposto dell'articolo 5 lettera e), informandone le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
d) verifica la funzionalita' e l'efficienza delle strutture organizzative mediante l'utilizzo della struttura di cui all'articolo 59 comma 2.
e) individua, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22 comma 1 lettera e), il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento amministrativo.

Capo IV. - La dirigenza

Art. 24.
(Qualifica e funzioni dirigenziali)

1. La dirigenza regionale si configura nell'unica qualifica di "dirigente" articolata in livelli diversificati di funzione.
2. La graduazione delle funzioni e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto della complessita' organizzativa, delle responsabilita' gestionali e della dimensione delle risorse da gestire.
3. Il direttore regionale e', limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato agli altri dirigenti. Il dirigente di settore e' sovraordinato agli altri dirigenti assegnati al settore.
4. Le qualifiche dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate "ad personam" fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista al comma 1.
5. Il personale rivestente le qualifiche di cui al comma 4 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo per l'area dirigenziale del comparto. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la prima qualifica dirigenziale.
(verificare se entrato in vigore il contratto).

Art. 25.
(Posizioni di staff e tecnicoprofessionali)

1. All'interno delle direzioni regionali possono essere previste singole posizioni dirigenziali di staff per lo svolgimento di funzioni tecniche, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e di ricerca. Possono del pari essere previste singole posizioni dirigenziali tecnico-professionali per l'assolvimento di prestazioni di natura professionale quali disciplinate dai rispettivi ordinamenti professionali di riferimento.
2. Le posizioni di cui al comma 1 non possono eccedere complessivamente il 35 per cento del numero indicato all'articolo 11 comma 3 con arrotondamento all'unita' superiore.
3. Il personale di cui al comma 1 dipende funzionalmente dal dirigente della struttura cui e' assegnato.
4. All'istituzione, modifica e soppressione delle posizioni di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta su proposta del direttore regionale interessato.

Art. 26.
(Attribuzioni della dirigenza)

1. I dirigenti attuano gli obiettivi ed i programmi secondo le direttive generali fissate dagli organi di direzione politica.
2. Ai dirigenti compete:
a) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa;
b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
d) la rappresentazione, agli organi di governo, degli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
e) l'adozione degli atti di gestione del personale e l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, definiti dai contratti collettivi nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 49 comma 3 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche;
f) la promozione delle liti attive e passive con il potere di conciliare e transigere;
g) l'informazione alle Organizzazioni Sindacali Aziendali, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 29/1993 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
h) la responsabilita' dei procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23 comma 5 della legge regionale 27/1994 per i procedimenti di loro competenza;
i) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti;
l) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari secondo le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonche' le disposizioni della presente legge;
m) l'attuazione delle attivita' previste agli articoli 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42.

Art. 27.
(Competenze dei direttori regionali)

1. I direttori regionali:
a) provvedono alla direzione delle strutture organizzative cui sono preposti e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate. Provvedono altresi' nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, alla mobilita' del personale all'interno della direzione, sentito il dirigente interessato;
b) propongono agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne curano l'attuazione;
c) sono responsabili dei procedimenti che interessano una pluralita' di settori all'interno della direzione regionale con facolta' di delega ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27/1994;
d) adottano i provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 5 della legge regionale 27/1994 per i procedimenti di loro competenza;
e) determinano, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 23, comma 2 lettera c) gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;
f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate;
g) definiscono i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate dai dirigenti;
h) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;
i) forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) nominano e revocano, su proposta dei dirigenti interessati, i responsabili delle unita' operative organiche;
m) affidano, sentito il dirigente interessato, gli incarichi di consulenza per le questioni complesse attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate e nel rispetto dell'articolo 6 comma 2;
n) curano tutti gli adempimenti relativi alle prestazioni di servizio dei dirigenti assegnati alla direzione;
o) svolgono le altre funzioni previste dalla presente legge e quelle non attribuite agli organi di direzione politica.
2. Al fine di ricondurre ad unitarieta' l'azione amministrativa per un piu' efficace perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, ad un numero di direttori non inferiore al numero dei componenti della Giunta incrementato di una unita' per il Consiglio, viene attribuita dalla Giunta regionale, la funzione di coordinamento generale delle direzioni regionali. Tale numero e' ulteriormente incrementato di una unita' per garantire la funzione di coordinamento generale della comunicazione istituzionale.
3. Le materie riferite ai singoli coordinamenti generali sono definite nella deliberazione di riorganizzazione di cui agli articoli 38 e 61.

Art. 28.
(Competenze dei direttori regionali con funzioni di coordinamento generale)

1. Ai direttori regionali ai quali viene affidata la funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 27, comma 2 compete, oltre la direzione delle strutture cui sono preposti:
a) il coordinamento delle direzioni regionali ed il raccordo delle medesime con l'organo di direzione politica di riferimento;
b) l'emanazione di disposizioni generali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi di direzione politica;
c) la presentazione alla Giunta regionale del programma annuale attuativo delle funzioni attribuite e della relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente evidenziando le cause che ne abbiano reso impossibile la realizzazione e proponendo i correttivi necessari;
d) la convocazione mensile della riunione dei direttori regionali per la verifica del programma di coordinamento e per assicurare il miglior flusso informativo fra le direzioni regionali;
e) la proposta alla Giunta regionale dell'istituzione di strutture temporanee per la realizzazione di specifici progetti che interessano piu' direzioni, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;
f) la predisposizione di idonei strumenti per attuare il controllo di gestione all'interno delle direzioni coordinate e la produzione di dati e di elementi alla struttura di cui all'articolo 59 comma 2;
g) la definizione dei conflitti di competenza che dovessero insorgere tra le direzioni regionali;
h) l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti coordinati;
i) l'annullamento d'ufficio o su denunzia degli atti posti in essere dai dirigenti coordinati viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Art. 29.
(Affidamento della funzione di direttore regionale)

1. La funzione di direttore regionale e' conferita dalla Giunta a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea e dotati di professionalita', capacita' e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali. La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina in via preventiva i criteri per l'affidamento della funzione valutando:
a) la preparazione professionale tenendo anche conto della partecipazione ad attivita' formative di livello adeguato;
b) la capacita' di definizione delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione di programmi definiti dagli organi di direzione politica;
c) l'attitudine espressa nella direzione di struttura in relazione al grado di attinenza con l'incarico da conferire.
2. La funzione puo' essere altresi' conferita a persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche nonche' dei seguenti ulteriori requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' minima di trentacinque anni;
c) diploma di laurea e/o documentata qualificazione, nel campo di attivita' al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonche' da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
3. Non possono essere nominati direttori regionali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri di violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata.
4. Non possono essere nominati direttori regionali, dipendenti regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a riposo.
5. Al personale di cui al comma 2 si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', previste per i dirigenti regionali.
6. La funzione di direttore regionale e' conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
7. I dirigenti a cui viene conferita la funzione di direttore regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.
8. In sede di prima applicazione della presente legge, per i dirigenti interni, la funzione di direttore regionale, e' conferita anche in deroga al possesso del diploma di laurea.

Art. 30.
(Affidamento delle altre funzioni dirigenziali)

1. Le altre funzioni dirigenziali sono conferite, previo parere del direttore regionale interessato, con provvedimento della Giunta.
2. La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina in via preventiva i criteri per l'affidamento delle funzioni nel rispetto dei principi stabiliti nell'articolo 19 del decreto legislativo 29/1993. Nella formulazione dei criteri dovra' in ogni caso valutarsi:
a) la preparazione professionale tenendo anche conto della partecipazione ad attivita' formative di livello adeguato;
b) l'attitudine ed esperienza espresse in attivita' di studio, ricerca ed elaborazione, in relazione al grado di attinenza con la funzione da conferire.

Art. 31.
(Durata delle funzioni dirigenziali)

1. Le funzioni dirigenziali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Il rinnovo e' disposto prima della scadenza con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, al grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati nonche' al livello di efficienza raggiunto dalla struttura affidata.
2. Le funzioni dirigenziali possono essere revocate, in qualsiasi momento, secondo la disciplina della presente legge.

Art. 32.
(Responsabilita' dirigenziali)

1. I direttori regionali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dalle strutture cui sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, della osservanza delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politica.
2. All'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio i dirigenti presentano al direttore regionale, e questi alla Giunta, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della collaborazione della struttura di cui all'articolo 59, comma 2.
4. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione dei dirigenti puo' comportare, previa formale contestazione e controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 per la durata massima di un anno con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alla funzione. Il provvedimento e' adottato dalla Giunta regionale su proposta del competente direttore regionale. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere alla copertura dei corrispondenti posti di organico.
5. Qualora l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione siano accertati nei confronti di un direttore regionale, la Giunta dispone la risoluzione del contratto e, nell'ipotesi di cui all'articolo 29 comma 7, la eventuale destinazione dell'interessato ad altro incarico o l'applicazione della sanzione di cui al comma 4. In caso di responsabilita' particolarmente gravi e reiterate, puo' essere disposto, in contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione.
6. Oltre a quanto previsto dal comma 4, si applicano nei confronti dei dirigenti le disposizioni del codice civile in materia nonche' quelle dei contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale al tempo vigenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 33.
(Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento)

1. Per assicurare l'unitarieta' complessiva dell'attivita' gestionale della Giunta ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative, e' istituita la Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento.
2. La Conferenza, presieduta dal Capo di Gabinetto della Giunta regionale, esprime pareri e formula proposte operative agli organi di direzione politica in merito:
a) alle attivita' da promuovere con criteri di priorita';
b) alle modalita' di integrazione e di coordinamento operativo tra le diverse strutture organizzative per il raggiungimento di obiettivi intersettoriali;
c) alla istituzione o alla previsione di procedure trasversali o che riguardano la generalita' delle strutture organizzative dell'ente;
d) all'istituzione di strutture temporanee per la realizzazione di specifici progetti che interessano piu' Settori di competenza della Giunta regionale con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;
e) all'organizzazione degli uffici per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. I titolari delle strutture di cui agli articoli 17 comma 1, 18 comma 1 e 59 comma 2 partecipano ai lavori della Conferenza in qualita' di componenti.
4. Il Presidente ed i singoli Assessori possono partecipare ai lavori della Conferenza.
5. La Conferenza, insediata dal Presidente della Giunta, adotta un apposito regolamento di funzionamento nel quale vengono definiti, tra l'altro, i termini entro i quali devono essere resi i pareri richiesti.

Art. 34.
(Assenza o impedimento dei dirigenti)

1. La Giunta, sentito il direttore regionale, designa fra i dirigenti della direzione il vicario che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Al dirigente con funzioni vicarie del direttore regionale compete una quota integrativa del trattamento economico accessorio individuato secondo le modalita' dell'articolo 37 comma 2 lettera a).
3. Il dirigente di settore, in caso di assenza o impedimento di durata non superiore a novanta giorni, e' sostituito da altro dirigente designato dal direttore regionale.

Art. 35.
(Formazione dei dirigenti)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale dirigenziale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacita' individuali, nonche' del piu' efficace espletamento dell'attivita' amministrativa sia nell'ambito della struttura regionale sia a supporto di possibili esigenze di mobilita' verso altre pubbliche amministrazioni.
2. A tali fini la Giunta regionale attiva iniziative e programmi realizzandoli, sia direttamente, sia tramite istituzioni o strutture esterne esitenti o da costituire, sia tramite esperti nei settori interessati.
3. I programmi formativi sono finalizzati al miglioramento delle capacita' organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante la conoscenza informatica e l'approfondimento di tecniche gestionali manageriali della pubblica amministrazione prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale. A quest'ultimo fine deve essere anche previsto il perfezionamento dei dirigenti in almeno una lingua straniera.

Art. 36.
(Conflitti di competenza)

1. I conflitti di competenza fra i settori della direzione regionale sono risolti con decisione del direttore regionale, sentiti i dirigenti interessati.
2. Analoghe controversie che dovessero insorgere tra diverse direzioni regionali vengono definite dal direttore regionale con funzioni di coordinamento.

Art. 37.
(Trattamento economico della dirigenza)

1. Il trattamento economico dei dirigenti e' determinato dal contratto collettivo per l'area dirigenziale del comparto. Fino alla data di entrata in vigore del contratto di lavoro della dirigenza, l'indennita' di funzione prevista dall'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 e' graduata in relazione ai livelli di funzione determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il trattamento economico dei direttori regionali, concordato fra l'amministrazione ed i singoli interessati nell'ambito del contratto di cui all'articolo 29 comma 6, e' definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso tale trattamento non puo' eccedere:
a) per i direttori regionali quello previsto per i dirigenti di settore incrementato del 90 per cento;
b) per i direttori regionali con funzioni di coordinamento generale quello di cui alla lettera a) incrementato di un'indennita' pari al 25 per cento.
3. Gli oneri relativi al trattamento economico di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio regionale ed iscritti in un apposito capitolo di spesa.

Capo V. - Piante organiche ed accesso all'impiego regionale

Art. 38.
(Ridefinizione delle strutture e delle piante organiche)

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, ridefinisce le strutture organizzative dell'ente e, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello decentrato, o ai rappresentanti dei dipendenti designati dalla rappresentanza sindacale unitaria ove costituita, ridetermina, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 e dei carichi di lavoro, le dotazioni organiche articolate per direzioni regionali distinte, rispettivamente, per la Giunta e per il Consiglio.
2. Il Consiglio regionale, con le modalita' di cui al comma 1, provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale alla rideterminazione delle piante organiche. Il Consiglio regionale provvede, altresi', ogni qualvolta si renda necessario, ad adeguare, le strutture e le piante organiche, a disposizioni statali che prevedano trasferimenti o deleghe di funzioni amministrative alle Regioni.
3. Qualora la rideterminazione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di copertura.
4. Negli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si osservano le finalita' generali della presente legge e i criteri di cui all'articolo 5.

Art. 39.
(Assunzioni)

1. L'assunzione agli impieghi nella Regione avviene nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.

Art. 40.
(Requisiti di accesso e modalita' concorsuali)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, disciplina con regolamento i requisiti di accesso all'impiego regionale e le modalita' concorsuali in armonia con la normativa prevista per le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 29/1993 e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 41.
(Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso pubblico per esami.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche del comparto ove sono ricomprese le Regioni, in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nell'ottava qualifica funzionale. Possono altresi' essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private purche' siano muniti del prescritto titolo di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggioritario rispetto ai posti disponibili di una percentuale da stabilirsi tra il 25 ed il 50 per cento, candidati in possesso di diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni, per i dipendenti di ruolo il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata massima di due anni ed e' seguito, previo superamento di esame-concorso, da un semestre di applicazione presso aziende pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggioritario, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla meta' di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti, ai fini della nomina, ad un esame-concorso limitato ai soli posti messi a concorso.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.
6. Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono definite, per entrambe le modalita' di accesso ed in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi, per il concorso, ovvero nel triennio successivo, per il corso-concorso. In tali casi le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora la procedura concorsuale venga espletata prima;
b) la percentuale dei posti da riservare al personale di ruolo della Regione nel concorso per titoli ed esami;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
7. In assenza di apposita scuola regionale di formazione dei dipendenti e dirigenti, per l'espletamento delle procedure del corso-concorso possono essere stipulate convenzioni con Universita' od Istituti specializzati.

Art. 42.
(Assunzione e sede di prima destinazione)

1. Gli assunti all'impiego sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a quattro anni, con la esclusione in tale periodo della possibilita' di trasferimenti, comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun trasferimento, comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.

Capo VI. - Ordinamento del personale

Art. 43.
(Disciplina del rapporto di lavoro)

1. Nel rispetto delle fonti richiamate dall'articolo 2, comma 2 i rapporti individuali di lavoro e di impiego del personale sono regolati contrattualmente.
2. La Regione osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.

Art. 44.
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 3 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche, e' definito dai contratti collettivi.
2. La Regione garantisce ai dipendenti parita' di trattamento economico contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi.
3. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi di lavoro.
4. La Regione, in applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro, promuove e garantisce il riconoscimento delle capacita' progettuali dei dipendenti ed in particolare di quelli titolari delle strutture di cui all'articolo 12.
5. La Regione promuove altresi', nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro le opportune iniziative volte allo sviluppo e al riconoscimento delle capacita' professionali delle posizioni direttive anche attraverso la previsione, ove possibile, dell'area quadri.

Art. 45.
(Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi)

1. Per le incompatibilita', il cumulo di impieghi e il conferimento di incarichi si applicano la normativa regionale in materia e le altre disposizioni contenute nell'articolo 58 del decreto legislativo 29/1993.

Art. 46.
(Mansioni)

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Il dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui e' assegnato, senza che cio' comporti alcuna variazione del trattamento economico.

Art. 47.
(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)

1. La utilizzazione del personale in mansioni superiori, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche nonche' dei criteri generali elaborati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, e' disposta dal direttore regionale per le funzioni dirigenziali e dai competenti dirigenti di settore per le funzioni relative alle altre qualifiche funzionali.

Art. 48.
(Mobilita' del personale)

1. I criteri per l'attuazione della mobilita' del personale sono disciplinati dalla Giunta regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle norme contenute nel decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.
2. Il personale che non ottemperi ad eventuali trasferimenti d'ufficio disposti nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 72 testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. La mobilita' fra le direzioni regionali, fra la Regione e le altre amministrazioni pubbliche e' disposta con provvedimento del direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1.

Art. 49.
(Formazione e aggiornamento professionale)

1. La Regione promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale e a tal fine istituisce nel bilancio di previsione apposito capitolo di spesa.
2. L'accesso alle attivita' formative e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
3. Gli interventi di formazione del personale vengono attuati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 50.
(Responsabilita')

1. Per i dipendenti regionali, fatto salvo per la sola dirigenza quanto disposto dall'articolo 32, commi 4 e 5, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 51.
(Procedimento disciplinare e collegio arbitrale)

1. Per le procedure, le modalita' ed i termini concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali.
2. E' competente a contestare e ad irrogare le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) il direttore regionale della struttura a cui sono assegnati i dipendenti che abbiano commesso i fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni. Tale funzione e' attribuita al direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale, nei confronti dei dipendenti assegnati agli uffici di comunicazione di cui all'articolo 14 comma 1 lettera d), al Servizio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a), all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 15, ai Gruppi Consiliari di cui all'articolo 14 comma 1 lettera e) e all'Ufficio per il difensore civico di cui all'articolo 14 comma 1 lettera c).
3. Al direttore regionale , competente, tra l'altro, in materia di personale, spetta la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura).
4. Il direttore, individuato ai sensi del comma 2, che venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compie gli opportuni accertamenti. Se ritiene che il fatto possa essere sanzionato col rimprovero verbale vi provvede direttamente. Qualora ritenga che debba essere irrogata la censura contesta per iscritto l'addebito e irroga la sanzione. Qualora la sanzione da comminare non sia di sua competenza trasmette gli atti e segnala i fatti da contestare al direttore competente, tra l'altro, in materia di personale entro dieci giorni dalla avvenuta conoscenza.
5. Previa richiesta del dipendente puo' essere applicata la sanzione immediatamente inferiore a quella prevista per l'infrazione contestata. In tal caso la sanzione non e' piu' suscettibile di impugnazione.
6. Entro 20 giorni dalla data della notifica della sanzione comminata il dipendente puo', anche per mezzo di un procuratore o dall'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato impugnarla davanti al Collegio arbitrale di disciplina della Regione.
7. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno scelto, di comune accordo, tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione agli albi professionali. In difetto di accordo l'amministrazione ne richiede la designazione all'Ordine degli avvocati e procuratori di Torino.
8. Il Collegio arbitrale di disciplina decide entro novanta giorni dall'impugnazione; all'esecuzione della decisione provvede il direttore regionale competente tra l'altro in materia di personale.
9. Sino alla pronuncia del collegio arbitrale di disciplina la sanzione rimane sospesa.
10. Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono stabilite le modalita' e i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialita'.
11. L'entita' dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale, nonche' le condizioni e le modalita' di erogazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 52.
(Partecipazione del comitato per le pari opportunita')

1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunita' sulle misure generali che incidono sulla qualita' dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attivita' lavorativa, nonche' sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunita'.
2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonche' dalle direttive della Comunita' europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.

Art. 53.
(Tentativo di conciliazione delle controversie individuali)

1. Il tentativo di conciliazione delle controversie individuali e' esperito con le modalita' previste dall'articolo 69 del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.

Capo VII. - Norme sull'organizzazione degli uffici e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale

Art. 54.
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)

1. Sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale le attribuzioni e gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale in servizio presso il Consiglio che la legislazione regionale vigente assegna rispettivamente alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta ad eccezione di quelli indicati agli articoli 37 comma 2 lettere a) e b), 49 comma 3, 51 comma 7, 59 e 60.
2. Spetta inoltre all'Ufficio di Presidenza, relativamente alle strutture del Consiglio regionale:
a) l'approvazione del piano annuale delle assunzioni, quale componente autonoma del piano occupazionale della Regione da approvarsi dalla Giunta;
b) la deliberazione del programma annuale di formazione del personale quale componente autonoma del complessivo programma annuale da approvarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49;
c) l'indizione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti come individuati nel piano delle assunzioni salvo che non si proceda con concorsi unici per i ruoli della Giunta e del Consiglio;
d) la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, banditi distintamente per il ruolo del Consiglio regionale attenendosi alle disposizioni della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26. In tal caso, uno dei membri e' nominato su designazione della Giunta.

Art. 55.
(Competenze in materia di gestione del personale del ruolo del Consiglio regionale)

1. Per il personale del ruolo del Consiglio regionale, i provvedimenti di cui all'articolo 51 comma 3 sono adottati dal direttore regionale del ruolo del Consiglio regionale competente, fra l'altro, in materia di personale. Sono del pari attribuiti al predetto direttore tutti gli altri provvedimenti che la presente legge assegna al direttore regionale competente in materia di personale.

Art. 56.
(Servizi comuni)

1. Previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale puo' essere disposta attraverso uno specifico regolamento, la gestione comune di alcuni istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. In tal caso, i relativi provvedimenti sono assunti dall'Organo o dal dirigente competenti per il personale assegnato al ruolo della Giunta.

Art. 57.
(Mobilita' del personale tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 42 il personale in servizio presso la Giunta o presso il Consiglio regionale puo' a domanda essere trasferito da uno all'altro ruolo organico secondo i criteri e con le modalita' previste dall'articolo 48.
2. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilita' e' attuata d'intesa fra i direttori regionali competenti, tra l'altro, in materia di personale dei rispettivi ruoli.

Capo VIII. - Analisi e controllo dei costi e della produttivita'

Art. 58.
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controllo)

1. La Regione adotta tutte le misure affinche' la spesa del personale sia interamente evidenziata, certa e prevedibile nella sua evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. La Regione collabora con le competenti amministrazioni statali nelle attivita' finalizzate al controllo ed alla razionalizzazione della spesa pubblica secondo i criteri fissati nel Titolo V del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.

Art. 59.
(Il controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione consiste nella verifica trimestrale della corretta ed efficace gestione delle risorse finanziarie assegnate e della coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati anche ai fini della valutazione degli apporti individuali dei dirigenti nonche' degli effetti finanziari positivi conseguiti all'intensificazione delle attivita' svolte dalle strutture che comportano economie di gestione.
2. Nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale, il controllo di gestione e' esercitato da apposita struttura posta alle dirette dipendenze del Presidente e dotata di ampia autonomia funzionale.
3. La direzione della struttura di cui al comma 2 e' affidata, con incarico a tempo determinato a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e 4.
4. Al titolare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quella di cui all'articolo 37 comma 2 lettera b).
5. La struttura di cui al comma 2 puo' essere coadiuvata da un "Nucleo per il controllo di gestione" istituito dalla Giunta regionale e composto da tre esperti, estranei all'amministrazione, provvisti di alta e comprovata esperienza e qualificazione nelle discipline del controllo di gestione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Uno degli esperti e' designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
6. Il nucleo di cui al comma 5 resta in carica per un periodo non superiore a cinque anni. I componenti del nucleo hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture.
7. Il Consiglio regionale approva apposito regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio del controllo di gestione.
8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo' avvalersi della struttura di cui al comma 2 per quanto attiene le strutture del Consiglio regionale.

Art. 60.
(Interventi correttivi del costo del personale)

1. Qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta, adotta o propone al Consiglio regionale, anche su segnalazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a seconda della rispettiva competenza, l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.

Capo IX. - Norme transitorie e finali

Art. 61.
(Prima attuazione della struttura)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, ridefinisce le strutture organizzative dell'ente e con le modalita' di cui all'articolo 38 comma 1 ridetermina le dotazioni organiche articolate per direzioni regionali distinte, rispettivamente, per la Giunta e per il Consiglio. Qualora la ridefinizione delle strutture e la rideterminazione delle dotazioni organiche comporti una maggiore spesa rispetto a quella riferita alla dotazione organica provvisoria rideterminata alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della legge n. 537/93, esclusi gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si provvede con legge di copertura.
2. Qualora in occasione della ridefinizione delle strutture e della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il numero dei posti dirigenziali previsti a regime risulti inferiore a quello dei dirigenti in servizio, il Consiglio regionale, con la stessa deliberazione, istituisce in organico posizioni di staff "ad esaurimento" in numero pari a tale differenza. La graduale eliminazione delle posizioni avviene a mano a mano che si verificano cessazioni dal servizio di dirigenti. A tale scopo:
a) si prevede il blocco dell'accesso dall'esterno al turn-over dirigenziale ad eccezione dei posti resisi disponibili relativi a specifici profili non copribili con mobilita' dei dirigenti in servizio;
b) si dispone la mobilita' verso enti strumentali o dipendenti dalla Regione e si favorisce la mobilita' verso altri enti pubblici, Aziende Sanitarie in posizioni funzionali corrispondenti a quelle previste presso la Regione;
c) si attua la delega di funzioni verso gli enti locali con contestuale trasferimento del personale;
d) si favorisce, attraverso opportune intese, la mobilita' verso gli enti locali ed in particolare verso le nuove province del Verbano-Cusio-Ossola e di Biella.
3. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, nei termini sottoindicati provvedono:
a) entro trenta giorni dalla istituzione delle direzioni regionali alla nomina dei rispettivi direttori ed entro i successivi dieci all'affidamento dell'incarico di coordinamento;
b) nei successivi dieci giorni con le modalita' di cui all'articolo 30 comma 1 alla nomina dei dirigenti di settore e dei dirigenti in posizione di staff e tecnico professionali.
4. Espletati gli adempimenti di cui al comma 3, il direttore regionale sentiti i dirigenti assegnati alla direzione, procede, entro dieci giorni, al riparto del personale all'interno della direzione e alla nomina dei responsabili di unita' operativa organica con le modalita' di cui all'articolo 27 comma 1 lettera l).
5. Durante i periodi di tempo previsti ai commi 3 e 4, continuano ad operare le previgenti strutture e restano validi gli incarichi affidati.

Art. 62.
(Norma transitoria per l'accesso)

1. Alle selezioni e ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di organico istituiti con la rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 38 possono partecipare per una sola volta anche i dipendenti ai quali sono state conferite, con formale provvedimento della Giunta regionale adottato fra la data di entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 e quella del decreto legislativo 29/1993, mansioni superiori corrispondenti a quelle dei posti messi a concorso purche' in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto dalla legge per l'accesso dall'esterno.

Art. 63.
(Norma transitoria in materia di mobilita' tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, e' consentita la mobilita' fra i ruoli della Giunta e del Consiglio per i dipendenti che ne facciano richiesta e nei limiti delle disponibilita' di organico. Le relative modalita' sono definite d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 64.
(Norma di rinvio)

1. Per la disciplina transitoria del rapporto di impiego dei dipendenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 72 del decreto legislativo 29/1993.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 /1993, e successive modifiche e le altre leggi statali e regionali non in contrasto con la presente legge.

Art. 65.
(Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Gli enti di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della pianta organica, evidenziando i relativi oneri e mezzi di copertura, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La direzione regionale competente e' tenuta a presentare sulla base delle proprie valutazioni una proposta di provvedimento deliberativo alla Giunta regionale entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorsi complessivamente 90 giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non puo' effettuare assunzione di personale.
3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 2, risultino disponibilita' di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilita' con la Regione.
4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione, una proposta di rideterminazione della pianta organica, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessita' organizzativa il Consiglio regionale puo' autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

Art. 66.
(Norma finale)

1. I dirigenti regionali, inquadrati nella seconda qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale e' tuttora pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati in tale qualifica e nel relativo trattamento economico dalla data di svolgimento delle funzioni formalmente affidate dalla Giunta regionale fino a quella delle nomine conseguenti all'esito di un eventuale rifacimento della procedura concorsuale e comunque per non oltre sei mesi dalla data di notifica della sentenza.

Art. 67.
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare le seguenti norme:
a) articoli 8, 39, 47 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22;
b) articolo 5, capo II e III (articoli 21, 22, 23, 25, 32, 33), titolo II (articoli 35, 36, 37, 38 e 39) e gli allegati 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6;
c) legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e relativi allegati;
d) articolo 15, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5;
e) legge regionale 18 febbraio 1981, n. 6;
f) legge regionale 2 giugno 1981, n. 17;
g) legge regionale 2 settembre 1981, n. 38;
h) legge regionale 26 gennaio 1986, n. 2;
i) articoli 1, 2, 3, 4 , commi 1 e 3, articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, comma 5, articoli 18, 20, commi 1, 2, 3, 4, 6, articolo 23, capo II (articoli 24, 25, 26 e 27), titolo I (28, 29 30, 31, 32, 33) della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42;
l) articolo 8 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29;
m) legge regionale 24 luglio 1989, n. 44;
n) articolo 5 comma 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27.

Art. 68.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 69.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.