Disegno di legge regionale, n. 6042.
Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del
personale regionale. Allegato Art. 2. Fonti; Capo I. - Principi generali 1. La presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, secondo i principi di imparzialita', di pubblicita',
di trasparenza, di economicita' ed al fine di garantire la piu'
ampia tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini
anche in attuazione dei principi di decentramento delle funzioni
stabiliti dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Gli uffici della Regione sono ordinati secondo disposizioni di
legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante
atti di organizzazione. 1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e
promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite. 1. La Regione opera, nelle materie soggette alla disciplina di cui
all'articolo 2 comma 2 del decreto legisltivo 29/1993 e successive
modifiche, secondo i poteri riconosciuti al datore di lavoro dal
codice civile adottando, secondo le norme della presente legge,
tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei
rapporti di lavoro. 1. L'organizzazione degli uffici e' attuata in base ai seguenti
criteri: 1. Nella gestione delle risorse umane la Regione si attiene ai
principi fissati dall'articolo 7 del decreto legislativo 29/1993 e
successive modifiche. 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'Amministrazione e
dei sindacati, e' strutturato in conformita' alle disposizioni di
Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente. 1. Il Consiglio regionale, sulla base delle prescrizioni di cui
all'articolo 65 dello Statuto e nel rispetto delle norme e dei
principi della legge regionale 27/1994, approva apposito regolamento
per la disciplina della pubblicita' degli atti della Regione, siano
essi adottati dagli organi di direzione politica che dai dirigenti
regionali. Capo II. - Le strutture organizzative regionali 1. Le strutture organizzative sono individuate nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 5 tenendo anche conto della rilevanza e
complessita' dei procedimenti amministrativi. 1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili
costituite per lo svolgimento di attivita' amministrative riferite
ad un complesso omogeneo di funzioni regionali. 1. I settori sono strutture organizzative stabili subordinate alle
direzioni regionali preposte allo svolgimento di parti omogenee
delle attivita' di competenza delle direzioni medesime. 1. Per la realizzazione di specifici fini progettuali, la Giunta,
previo parere del direttore regionale interessato o della Conferenza
dei coordinatori di cui all'articolo 33, puo' istituire strutture
temporanee denominate "progetti" anche di livello non dirigenziale. 1. Le unita' operative organiche sono strutture organizzative
elementari per lo svolgimento di attivita' di carattere omogeneo
aventi continuita' operativa e autonomia funzionale o di attivita'
di carattere progettuale. 1. Per garantire il necessario supporto agli organi di direzione
politica, sono istituite le seguenti strutture speciali: 1. Per garantire il necessario supporto al Presidente della Giunta
regionale e' istituito l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale. 1. Il direttore regionale al quale viene attribuita la funzione di
coordinamento generale della comunicazione istituzionale e' posto
alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. 1. Per garantire il necessario supporto al funzionamento della
Giunta regionale e la verifica di legittimita' delle proposte dei
provvedimenti degli organi di direzione politica nonche' il raccordo
con l'Organo di controllo e' istituita apposita struttura posta alle
dirette dipendenze del Presidente e dotata di ampia autonomia
funzionale. 1. Per garantire lo svolgimento di compiti di rappresentanza e
difesa in giudizio della Regione, e' istituita apposita struttura,
denominata Avvocatura, posta alle dirette dipendenze del Presidente
e dotata di ampia autonomia funzionale. 1. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, struttura
organizzativa centrale di comunicazione articolata sul territorio,
ha lo scopo di: 1. Lo sportello del cittadino, struttura organizzativa decentrata a
carattere polifunzionale: 1. Al fine di garantire la massima flessibilita' organizzativa, i
dirigenti, nell'ambito della rispettiva struttura cui sono preposti,
possono istituire gruppi di lavoro per far fronte a particolari
situazioni di lavoro. Capo III. - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo 1. Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione
e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le
rispettive attribuzioni, competono: 1. La Giunta regionale specifica le attribuzioni e i compiti
connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre
funzioni di livello dirigenziale. Capo IV. - La dirigenza 1. La dirigenza regionale si configura nell'unica qualifica di
"dirigente" articolata in livelli diversificati di funzione. 1. All'interno delle direzioni regionali possono essere previste
singole posizioni dirigenziali di staff per lo svolgimento di
funzioni tecniche, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio
e di ricerca. Possono del pari essere previste singole posizioni
dirigenziali tecnico-professionali per l'assolvimento di prestazioni
di natura professionale quali disciplinate dai rispettivi
ordinamenti professionali di riferimento. 1. I dirigenti attuano gli obiettivi ed i programmi secondo le
direttive generali fissate dagli organi di direzione politica. 1. I direttori regionali: 1. Ai direttori regionali ai quali viene affidata la funzione di
coordinamento generale di cui all'articolo 27, comma 2 compete,
oltre la direzione delle strutture cui sono preposti: 1. La funzione di direttore regionale e' conferita dalla Giunta a
dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea e dotati di
professionalita', capacita' e attitudine adeguate alle funzioni da
svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze
acquisite in funzioni dirigenziali. La Giunta, previa intesa con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina in via
preventiva i criteri per l'affidamento della funzione valutando: 1. Le altre funzioni dirigenziali sono conferite, previo parere del
direttore regionale interessato, con provvedimento della Giunta. 1. Le funzioni dirigenziali hanno durata quadriennale e sono
rinnovabili. Il rinnovo e' disposto prima della scadenza con
provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, al
grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati
nonche' al livello di efficienza raggiunto dalla struttura affidata. 1. I direttori regionali e i dirigenti sono responsabili del
risultato dell'attivita' svolta dalle strutture cui sono preposti,
della gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali ad essi assegnate, della osservanza delle direttive
generali emanate dagli organi di direzione politica. 1. Per assicurare l'unitarieta' complessiva dell'attivita'
gestionale della Giunta ed accrescere l'integrazione tra le
strutture organizzative, e' istituita la Conferenza dei direttori
regionali con funzioni di coordinamento. 1. La Giunta, sentito il direttore regionale, designa fra i
dirigenti della direzione il vicario che coadiuva il direttore
nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento. 1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale
dirigenziale sono assunti quale metodo permanente ai fini della
valorizzazione delle capacita' individuali, nonche' del piu'
efficace espletamento dell'attivita' amministrativa sia nell'ambito
della struttura regionale sia a supporto di possibili esigenze di
mobilita' verso altre pubbliche amministrazioni. 1. I conflitti di competenza fra i settori della direzione
regionale sono risolti con decisione del direttore regionale,
sentiti i dirigenti interessati. 1. Il trattamento economico dei dirigenti e' determinato dal
contratto collettivo per l'area dirigenziale del comparto. Fino alla
data di entrata in vigore del contratto di lavoro della dirigenza,
l'indennita' di funzione prevista dall'articolo 38 della legge
regionale 23 aprile 1990, n. 36 e' graduata in relazione ai livelli
di funzione determinati dalla Giunta regionale, sentito l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio. Capo V. - Piante organiche ed accesso all'impiego regionale 1. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta
della Giunta, ridefinisce le strutture organizzative dell'ente e,
previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello decentrato, o ai rappresentanti dei
dipendenti designati dalla rappresentanza sindacale unitaria ove
costituita, ridetermina, sulla base dei criteri di cui all'articolo
5 e dei carichi di lavoro, le dotazioni organiche articolate per
direzioni regionali distinte, rispettivamente, per la Giunta e per
il Consiglio. 1. L'assunzione agli impieghi nella Regione avviene nel rispetto
dei principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo
29/1993 e successive modifiche. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, disciplina con
regolamento i requisiti di accesso all'impiego regionale e le
modalita' concorsuali in armonia con la normativa prevista per le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 29/1993 e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso
pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di
formazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a
professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso
pubblico per esami. 1. Gli assunti all'impiego sono tenuti a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a quattro anni, con
la esclusione in tale periodo della possibilita' di trasferimenti,
comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete
nella qualifica posseduta. Non puo' essere inoltre attivato alcun
trasferimento, comando o distacco ove la sede di prima destinazione
abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il
dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente. Capo VI. - Ordinamento del personale 1. Nel rispetto delle fonti richiamate dall'articolo 2, comma 2 i
rapporti individuali di lavoro e di impiego del personale sono
regolati contrattualmente. 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del
personale, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 3 del decreto
legislativo 29/1993 e successive modifiche, e' definito dai contratti
collettivi. 1. Per le incompatibilita', il cumulo di impieghi e il conferimento
di incarichi si applicano la normativa regionale in materia e le
altre disposizioni contenute nell'articolo 58 del decreto
legislativo 29/1993. 1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo
svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento
degli obiettivi di lavoro. 1. La utilizzazione del personale in mansioni superiori, nel
rispetto della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto
legislativo 29/1993 e successive modifiche nonche' dei criteri
generali elaborati dalla Giunta regionale, previa intesa con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, e' disposta dal direttore
regionale per le funzioni dirigenziali e dai competenti dirigenti di
settore per le funzioni relative alle altre qualifiche funzionali. 1. I criteri per l'attuazione della mobilita' del personale sono
disciplinati dalla Giunta regionale nel rispetto delle vigenti
disposizioni e delle norme contenute nel decreto legislativo 29/1993
e successive modifiche. 1. La Regione promuove e favorisce la formazione e l'aggiornamento
del personale e a tal fine istituisce nel bilancio di previsione
apposito capitolo di spesa. 1. Per i dipendenti regionali, fatto salvo per la sola dirigenza
quanto disposto dall'articolo 32, commi 4 e 5, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche. 1. Per le procedure, le modalita' ed i termini concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le
disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali. 1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunita' sulle
misure generali che incidono sulla qualita' dell'ambiente di lavoro,
sull'organizzazione dell'attivita' lavorativa, nonche' sugli
interventi che concretizzano azioni positive a favore delle
lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di
condizioni di pari opportunita'. 1. Il tentativo di conciliazione delle controversie individuali e'
esperito con le modalita' previste dall'articolo 69 del decreto
legislativo 29/1993 e successive modifiche. Capo VII. - Norme sull'organizzazione degli uffici e
l'ordinamento del personale del Consiglio regionale 1. Sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente
del Consiglio regionale le attribuzioni e gli adempimenti relativi
all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale in
servizio presso il Consiglio che la legislazione regionale vigente
assegna rispettivamente alla Giunta regionale e al Presidente della
Giunta ad eccezione di quelli indicati agli articoli 37 comma 2
lettere a) e b), 49 comma 3, 51 comma 7, 59 e 60. 1. Per il personale del ruolo del Consiglio regionale, i
provvedimenti di cui all'articolo 51 comma 3 sono adottati dal
direttore regionale del ruolo del Consiglio regionale competente,
fra l'altro, in materia di personale. Sono del pari attribuiti al
predetto direttore tutti gli altri provvedimenti che la presente
legge assegna al direttore regionale competente in materia di
personale. 1. Previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale
puo' essere disposta attraverso uno specifico regolamento, la
gestione comune di alcuni istituti attinenti allo stato giuridico e
al trattamento economico del personale. In tal caso, i relativi
provvedimenti sono assunti dall'Organo o dal dirigente competenti
per il personale assegnato al ruolo della Giunta. 1. Salvo quanto previsto all'articolo 42 il personale in servizio
presso la Giunta o presso il Consiglio regionale puo' a domanda
essere trasferito da uno all'altro ruolo organico secondo i criteri
e con le modalita' previste dall'articolo 48. Capo VIII. - Analisi e controllo dei costi e della
produttivita' 1. La Regione adotta tutte le misure affinche' la spesa del
personale sia interamente evidenziata, certa e prevedibile nella sua
evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio. 1. Il controllo di gestione consiste nella verifica trimestrale
della corretta ed efficace gestione delle risorse finanziarie
assegnate e della coerenza dei risultati in rapporto agli obiettivi
prefissati anche ai fini della valutazione degli apporti individuali
dei dirigenti nonche' degli effetti finanziari positivi conseguiti
all'intensificazione delle attivita' svolte dalle strutture che
comportano economie di gestione. 1. Qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa,
scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese
destinate al personale, la Giunta, adotta o propone al Consiglio
regionale, anche su segnalazione dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale a seconda della rispettiva competenza,
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio
del bilancio. Capo IX. - Norme transitorie e finali 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il Consiglio regionale, con deliberazione adottata su proposta
della Giunta, ridefinisce le strutture organizzative dell'ente e con
le modalita' di cui all'articolo 38 comma 1 ridetermina le dotazioni
organiche articolate per direzioni regionali distinte,
rispettivamente, per la Giunta e per il Consiglio. Qualora la
ridefinizione delle strutture e la rideterminazione delle dotazioni
organiche comporti una maggiore spesa rispetto a quella riferita
alla dotazione organica provvisoria rideterminata alla data del 31
agosto 1993, ai sensi della legge n. 537/93, esclusi gli oneri
derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, si provvede con legge di copertura. 1. Alle selezioni e ai concorsi pubblici per la copertura dei posti
di organico istituiti con la rideterminazione delle dotazioni
organiche ai sensi dell'articolo 38 possono partecipare per una sola
volta anche i dipendenti ai quali sono state conferite, con formale
provvedimento della Giunta regionale adottato fra la data di entrata
in vigore della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 e quella del
decreto legislativo 29/1993, mansioni superiori corrispondenti a
quelle dei posti messi a concorso purche' in possesso del titolo di
studio immediatamente inferiore a quello previsto dalla legge per
l'accesso dall'esterno. 1. In fase di prima attuazione della presente legge, e' consentita
la mobilita' fra i ruoli della Giunta e del Consiglio per i
dipendenti che ne facciano richiesta e nei limiti delle
disponibilita' di organico. Le relative modalita' sono definite
d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza. 1. Per la disciplina transitoria del rapporto di impiego dei
dipendenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 72 del
decreto legislativo 29/1993. 1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le
agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26
aprile 1993, n. 11, i provvedimenti amministrativi per i quali la
presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della
Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente,
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti. 1. I dirigenti regionali, inquadrati nella seconda qualifica
dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale e'
tuttora pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati in tale
qualifica e nel relativo trattamento economico dalla data di
svolgimento delle funzioni formalmente affidate dalla Giunta
regionale fino a quella delle nomine conseguenti all'esito di un
eventuale rifacimento della procedura concorsuale e comunque per non
oltre sei mesi dalla data di notifica della sentenza. 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente
legge ed in particolare le seguenti norme: 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si
fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio
regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno
iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e
dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Art. 3. Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa
e di gestione amministrativa;
Art. 4. Potere di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro;
Art. 5. Criteri di organizzazione;
Art. 6. Gestione delle risorse umane;
Art. 7. Sistema delle relazioni sindacali,
Art. 8. Pubblicita' degli atti.
CAPO II le strutture organizzative regionali
Art. 9. Assetto complessivo;
Art. 10. Le Direzioni Regionali;
Art. 11. I Settori;
Art. 12. I Progetti;
Art. 13. Le Unita' Operative Organiche;
Art. 14. Le Strutture organizzative speciali;
Art. 15. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale;
Art. 16. Il Coordinatore generale della comunicazione
istituzionale;
Art. 17. L'Ufficio di segreteria della Giunta regionale;
Art. 18 L'Avvocatura;
Art. 19. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
Art. 20. Lo Sportello del cittadino;
Art. 21. I Gruppi di lavoro.
CAPO III Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Art. 22. Competenze degli organi di direzione politica;
Art. 23. Competenze della Giunta regionale in materia di
organizzazione.
CAPO IV La dirigenza
Art. 24. Qualifica e funzioni dirigenziali;
Art. 25. Posizioni di staff e tecnico-professionali;
Art. 26. Attribuzioni della dirigenza;
Art. 27. Competenze dei direttori regionali;
Art. 28. Competenze dei direttori regionali con funzioni di
coordinamento generale;
Art. 29. Affidamento della funzione di direttore regionale;
Art. 30. Affidamento delle altre funzioni dirigenziali;
Art. 31. Durata delle funzioni dirigenziali;
Art. 32. Responsabilita' dirigenziali;
Art. 33. Conferenza dei direttori regionali con funzioni di
coordinamento;
Art. 34. Assenza o impedimento dei dirigenti;
Art. 35. Formazione dei dirigenti;
Art. 36. Conflitti di competenza;
Art. 37. Trattamento economico della dirigenza.
CAPO V Piante organiche ed accesso all'impiego regionale
Art. 38. Ridefinizione delle strutture e delle piante organiche;
Art. 39. Assunzioni;
Art. 40. Requisiti di accesso e modalita' concorsuali;
Art. 41. Accesso alla qualifica di dirigente;
Art. 42. Assunzione e sede di prima destinazione.
CAPO VI Ordinamento del personale
Art. 43. Disciplina del rapporto di lavoro;
Art. 44. Trattamento economico;
Art. 45. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi;
Art. 46. Mansioni;
Art. 47. Attribuzione temporanea di mansioni superiori;
Art. 48. Mobilita' del personale;
Art. 49. Formazione e aggiornamento professionale;
Art. 50. Responsabilita';
Art. 51. Procedimento disciplinare e collegio arbitrale;
Art. 52. Partecipazione del comitato per le pari opportunita';
Art. 53. Tentativo di conciliazione delle controversie individuali.
CAPO VII Norme sull'organizzazione degli uffici e l'ordinamento del
personale del Consiglio regionale
Art. 54. Competenze dell'Ufficio di Presidenza;
Art. 55. Competenze in materia di gestione del personale del ruolo
del Consiglio regionale;
Art. 56. Servizi comuni;
Art. 57. Mobilita' del personale tra i ruoli del Consiglio
regionale e della Giunta.
CAPO VIII Analisi e controllo dei costi e della produttivita'
Art. 58. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controllo;
Art. 59. Il controllo di gestione;
Art. 60. Interventi correttivi del costo del personale;
CAPO IX Norme transitorie e finali
Art. 61. Prima attuazione della struttura;
Art. 62. Norma transitoria per l'accesso;
Art. 63. Norma transitoria in materia di mobilita' tra i ruoli del
Consiglio regionale e della Giunta;
Art. 64. Norma di rinvio;
Art. 65. Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione;
Art. 66. Norma finale;
Art. 67. Abrogazione di norme;
Art. 68. Norma finanziaria;
Art. 69. Dichiarazione d'urgenza.
(Finalita')
2. La presente legge si propone, in armonia con i principi fissati
dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 di:
a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per
il miglior soddisfacimento dei bisogni del cittadino;
b) accrescere la capacita' di innovazione e la competitivita' del
sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire
l'integrazione con altre Regioni europee;
c) assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
d) razionalizzare il costo del lavoro del personale contenendone la
spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della
finanza pubblica;
e) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato.
(Fonti)
2. Il rapporto di lavoro e' disciplinato secondo le disposizioni
dell'articolo 2, commi 2, 2 bis e 3 del decreto legislativo 29/1993
e successive modifiche e dei Contratti Collettivi Nazionali di
lavoro del personale dipendente.
(Distinzione tra ruolo di direzione
politicoamministrativa e di gestione amministrativa)
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.
(Potere di organizzazione e gestione dei rapporti di
lavoro)
(Criteri di organizzazione)
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee distinguendo
tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) articolazione sul territorio regionale delle strutture
organizzative;
c) collegamento delle attivita' delle strutture attraverso il
dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici in applicazione
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nella legge regionale 31 agosto 1993, n. 45 e nel
rispetto dei limiti della riservatezza e della segretezza di cui
all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge
regionale 25 luglio 1994, n. 27;
d) trasparenza anche attraverso l'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento,
attribuzione ad un'unica struttura della responsabilita' complessiva
dello stesso, nel rispetto della legge regionale 27/1994;
e) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunita' europea, nonche'
con quelli del lavoro privato, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) flessibilita' nella organizzazione delle strutture e nella
gestione delle risorse umane anche mediante processi di
riconversione professionale e di mobilita' del personale all'interno
della Regione nonche' tra la stessa Regione ed enti diversi;
g) soppressione di uffici e trasferimento del relativo personale a
seguito dell'attuazione di deleghe di funzioni verso gli enti
locali;
h) pari opportunita' fra uomo e donna in ordine agli accessi
all'impiego, ai percorsi formativi, alle posizioni organizzative,
all'affidamento degli incarichi di responsabilita', assicurando le
condizioni che rendono effettiva tale parita'.
(Gestione delle risorse umane)
2. Per comprovate esigenze cui non possa farsi fronte con personale
in servizio e nel rispetto della legge regionale 25 gennaio 1988 n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione puo' affidare
studi e ricerche ad universita', istituti, enti ed a esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
(Sistema delle relazioni sindacali)
2. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, le relazioni
sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione decentrata, esame, consultazione, informazione,
procedura di conciliazione e di mediazione dei conflitti e di
risoluzione delle controversie interpretative, e si svolgono sulle
materie e con le modalita' previste dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del personale dipendente.
3. Per la materia riguardante il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'amministrazione
consulta il rappresentante per la sicurezza di cui all'articolo 18
comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 nei casi e
con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto.
(Pubblicita' degli atti)
2. Al riguardo la Regione realizza un sistema di pubblicita' dei
propri atti che ne permetta l'effettiva ed agevole conoscenza da
parte dei cittadini.
(Assetto complessivo)
2. Le strutture organizzative stabili sono costituite dalle
direzioni regionali che di norma si articolano, anche
territorialmente, in settori e unita' operative organiche. Le
strutture temporanee sono costituite dai progetti.
3. In attuazione dell'articolo 81 dello Statuto e per assicurare la
piena autonomia funzionale dell'Assemblea legislativa, sono
istituiti ruoli organici e strutture distinti rispettivamente per la
Giunta e per il Consiglio.
(Le Direzioni Regionali)
2. All'istituzione, modifica e soppressione delle direzioni
regionali si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su
proposta della Giunta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) omogeneita' e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) specificita' dei compiti assegnati;
c) organicita' e complessita' dell'azione amministrativa affidata e
della struttura organizzativa;
d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste
dall'interesse pubblico perseguito.
3. Il numero delle direzioni regionali non puo' superare il triplo
di quello che si determina dalla somma dei componenti della Giunta
incrementato di due.
(I Settori)
2. Alla istituzione, modifica e soppressione dei settori si
provvede con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale formulata previo parere del direttore
regionale.
3. Il numero dei settori sommato a quello delle direzioni regionali
non puo' essere superiore a 190.
(I Progetti)
2. Con il provvedimento istitutivo, la Giunta regionale:
a) definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie;
b) stabilisce la durata della struttura;
c) individua, previo parere della Conferenza dei coordinatori
generali di cui all'articolo 33 nel caso di progetti che interessano
piu' direzioni, la direzione in cui viene incardinata la struttura
temporanea.
3. Nel caso in cui il progetto riguardi attivita' di competenza di
strutture anche del Consiglio regionale, la Giunta adotta il
provvedimento di cui al comma 2 previa intesa con l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio.
(Le unita' operative organiche)
2. All'istituzione, modifica e soppressione delle unita' operative
organiche si provvede con deliberazione della Giunta, su proposta
del direttore regionale interessato, formulata previo parere del
responsabile della struttura nella quale l'unita' operativa organica
e' incardinata.
(Le Strutture organizzative speciali)
a) Servizio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale;
b) Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale;
c) Ufficio per il difensore civico. Il livello della struttura e'
definito nella deliberazione di riorganizzazione di cui agli
articoli 38 e 61;
d) n. 15 uffici di comunicazione corrispondenti alle preesistenti
segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8
settembre 1986, n. 42 come sostituito dall'articolo 1 della legge
regionale 22 febbraio 1993, n. 7. Essi curano i rapporti degli
organi di direzione politica all'interno ed all'esterno dell'ente
con particolare riferimento alle attivita' di comunicazione. Per
tale ultimo aspetto, gli uffici di comunicazione della Giunta
regionale si raccordano con quello della Presidenza della Giunta. La
dotazione organica degli uffici e' incrementata di una unita' di
personale di qualifica funzionale non superiore all'ottava rispetto
a quella definita con legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7. Il
livello della struttura, le qualifiche, i profili professionali
nonche' le modalita' di affidamento degli incarichi di direzione
della medesima sia per dipendenti di ruolo sia per soggetti esterni
all'Amministrazione regionale sono definiti nella deliberazione di
riorganizzazione di cui agli articoli 38 e 61;
e) segreterie dei Gruppi consiliari, di cui alle leggi regionali 8
giugno 1981, n. 20, 14 gennaio 1992, n. 2 e 17 agosto 1995, n. 69.
Il livello della struttura e' definito nella deliberazione di
riorganizzazione di cui agli articoli 38 e 61.
2. La direzione delle strutture di cui al comma 1 lettera a) e b) e'
affidata, con incarico a tempo determinato, a dirigenti regionali o
comandati da altre pubbliche amministrazioni del comparto o esperti
provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina
prevista dall'articolo 29. Gli incarichi si risolvono di diritto
quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi corrispondenti e
sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta dei titolari degli
organi stessi. Agli incaricati si applicano le disposizioni
dell'articolo 29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quelle
dell'articolo 37 comma 2 lettera a).
3. All'istituzione, modifica e soppressione delle strutture di cui
al comma 1 lettera a) e b), si provvede con deliberazione del
Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'istituzione, modifica e soppressione degli uffici di cui al
comma 1 alla lettera d) si provvede con deliberazione della Giunta
regionale ad eccezione di quelli riferiti al Presidente e
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i quali si provvede con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 54.
5. All'istituzione, modifica e soppressione delle segreterie dei
Gruppi consiliari di cui al comma 1 lettera e) si provvede con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 54.
(Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale)
2. Al Capo di Gabinetto compete il coordinamento delle strutture
poste alle dirette dipendenze del Presidente e il raccordo tra il
Presidente stesso e le strutture della Giunta regionale nonche', il
raccordo con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli
organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere nazionale ed
internazionale.
3. Il Capo di Gabinetto convoca almeno mensilmente la Conferenza di
cui all'articolo 33 e adotta i provvedimenti per l'esecuzione delle
decisioni assunte.
4. La funzione di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale e' affidata con incarico a tempo determinato, a dirigenti
regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni del
comparto o provenienti da settori privati nel rispetto della
disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e 4. L'incarico
si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico conferito al
Presidente della Giunta ed e' revocabile in qualsiasi momento su
richiesta del Presidente medesimo.
5. Al Capo di Gabinetto si applicano le disposizioni dell'articolo
29 commi 6 e 7 e per il trattamento economico quelle di cui
all'articolo 37 comma 2 lettera b).
(Il coordinatore generale della comunicazione
istituzionale)
2. La funzione di cui al comma 1 e' affidata con incarico a tempo
determinato, a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche
amministrazioni del comparto o provenienti da settori privati nel
rispetto della disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1, 2, 3 e
4. L'incarico si risolve di diritto con la cessazione dell'incarico
conferito al Presidente della Giunta ed e' revocabile in qualsiasi
momento su richiesta del Presidente medesimo.
3. Al coordinatore generale della comunicazione istituzionale si
applicano le disposizioni dell'articolo 29 commi 6 e 7 e per il
trattamento economico quelle di cui all'articolo 37 comma 2 lettera
b).
(L'Ufficio di segreteria della Giunta regionale)
2. La struttura di cui al comma 1 provvede anche agli adempimenti
connessi alla promulgazione ed alla pubblicazione delle leggi
regionali.
3. La direzione della struttura di cui al comma 1 e' affidata, con
incarico a tempo determinato a dirigenti regionali o comandati da
altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da
settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo
29 commi 1, 2, 3 e 4.
4. Al titolare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29
commi 6 e 7 e per il trattamento economico quella di cui
all'articolo 37 comma 2 lettera b).
(L'Avvocatura)
2. Alla struttura di cui al comma 1 compete l'attivita' di
consulenza generale alla Giunta regionale e alle direzioni regionali
su questioni tecnico-giuridiche, l'espressione di pareri e
interpretazioni a supporto dell'attivita' dei medesimi nonche'
l'elaborazione di proposte e iniziative volte ad assicurare la
legittimita' dell'azione amministrativa.
3. Tale struttura provvede, altresi', all'adempimento delle
procedure connesse all'attuazione del contenzioso amministrativo per
violazione delle norme nelle materie di competenza regionale, quando
non delegate agli enti infraregionali.
4. La direzione della struttura di cui al comma 1 e' affidata, con
incarico a tempo determinato a dirigenti regionali o comandati da
altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da
settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo
29 commi 1, 2, 3 e 4.
5. Al titolare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29
commi 6 e 7 e per il trattamento economico quella di cui
all'articolo 37 comma 2 lettera b).
(L'Ufficio per le relazioni con il pubblico)
a) dare attuazione al principio della trasparenza dell'attivita'
amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una
corretta informazione;
b) rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di
soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e collaborare per
adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita';
c) proporre adeguamenti e correttivi per favorire l'ammodernamento
delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento
delle modalita' con cui l'amministrazione si propone all'utenza;
d) collaborare, in raccordo con l'ufficio competente alle
iniziative in materia di comunicazione di pubblica utilita'.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli uffici regionali sono
tenuti a garantire la collaborazione e le informazioni richieste
dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico, compreso l'accesso ai
documenti amministrativi detenuti dagli uffici stessi.
3. L'Ufficio relazioni con il pubblico opera sul territorio
avvalendosi delle strutture decentrate dell'amministrazione
regionale ed in particolare degli sportelli del cittadino di cui al
successivo articolo 20.
4. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 241/1990 la
Regione collabora con gli uffici delle altre pubbliche
amministrazioni.
(Lo sportello del cittadino)
a) fornisce informazioni in ordine alle competenze degli uffici
regionali, allo stato delle pratiche alle quali l'utente sia
interessato e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento
complessivo degli uffici regionali;
b) riceve e verifica l'ammissibilita' di richieste degli operatori
sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali
dell'amministrazione regionale e le inoltra agli uffici competenti;
c) provvede alle altre attivita' affidate dalla Giunta regionale.
2. L'organizzazione delle strutture regionali, in aderenza al
criterio di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 5, favorisce il
decentramento polifunzionale sul territorio.
(I Gruppi di lavoro)
2. Analogamente provvede la Giunta regionale per far fronte a
situazioni di lavoro che interessano piu' Settori di competenza
della medesima Giunta.
(Competenze degli organi di direzione politica)
a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare,
l'indicazione delle priorita', l'emanazione periodica e comunque
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio delle direttive
generali per l'azione amministrativa;
b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle
diverse finalita';
c) l'assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte
del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi e ai
programmi da realizzare;
d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle
direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse
dalla struttura di cui all'articolo 59 comma 2;
e) la definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse a
soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri
analoghi provvedimenti nonche' la definizione dei criteri per la
determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;
f) la determinazione di tariffe, canoni e rette;
g) l'affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie
degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;
h) l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dalle
vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti
dalla legge regionale;
i) l'emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;
l) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali
in seno ad enti ed organismi esterni, nonche' degli atti di nomina o
di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni
all'amministrazione regionale;
m) la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in
giudizio dell'ente;
n) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su
altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente
demandati ai dirigenti dalla legge regionale.
(Competenze della Giunta regionale in materia di
organizzazione)
2. La Giunta inoltre:
a) individua le funzioni per accedere alle quali e' richiesto il
possesso di specifici titoli di studio ed eventualmente della
abilitazione o certificazione professionale o della iscrizione ad
albo professionale;
b) adotta i provvedimenti necessari per garantire ad ogni
direzione, le condizioni organizzative idonee per il conseguimento
degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati;
c) definisce i criteri generali per la disciplina degli orari di
servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici regionali
in conformita' al disposto dell'articolo 5 lettera e), informandone
le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
d) verifica la funzionalita' e l'efficienza delle strutture
organizzative mediante l'utilizzo della struttura di cui
all'articolo 59 comma 2.
e) individua, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22 comma
1 lettera e), il termine entro cui deve concludersi ciascun
procedimento amministrativo.
(Qualifica e funzioni dirigenziali)
2. La graduazione delle funzioni e' effettuata con deliberazione
della Giunta regionale tenendo conto della complessita'
organizzativa, delle responsabilita' gestionali e della dimensione
delle risorse da gestire.
3. Il direttore regionale e', limitatamente alla durata
dell'incarico, sovraordinato agli altri dirigenti. Il dirigente di
settore e' sovraordinato agli altri dirigenti assegnati al settore.
4. Le qualifiche dirigenziali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sono conservate "ad personam" fino
all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di
dirigente prevista al comma 1.
5. Il personale rivestente le qualifiche di cui al comma 4 mantiene
il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore
della presente legge fino alla data della sottoscrizione del primo
contratto collettivo per l'area dirigenziale del comparto. Fino a
tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di
dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento
economico in atto previsto per la prima qualifica dirigenziale.
(verificare se entrato in vigore il contratto).
(Posizioni di staff e tecnicoprofessionali)
2. Le posizioni di cui al comma 1 non possono eccedere
complessivamente il 35 per cento del numero indicato all'articolo 11
comma 3 con arrotondamento all'unita' superiore.
3. Il personale di cui al comma 1 dipende funzionalmente dal
dirigente della struttura cui e' assegnato.
4. All'istituzione, modifica e soppressione delle posizioni di cui
al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta su proposta
del direttore regionale interessato.
(Attribuzioni della dirigenza)
2. Ai dirigenti compete:
a) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la
verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi e dei
rendimenti dell'attivita' amministrativa;
b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa
l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di
vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
d) la rappresentazione, agli organi di governo, degli elementi di
conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e
la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
e) l'adozione degli atti di gestione del personale e l'attribuzione
dei trattamenti economici accessori, definiti dai contratti
collettivi nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 49 comma 3
del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche;
f) la promozione delle liti attive e passive con il potere di
conciliare e transigere;
g) l'informazione alle Organizzazioni Sindacali Aziendali, in
conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 29/1993 e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro;
h) la responsabilita' dei procedimenti amministrativi ivi compresi
quelli relativi agli appalti e ai concorsi, l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 23 comma 5 della legge regionale
27/1994 per i procedimenti di loro competenza;
i) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la
stipulazione dei contratti;
l) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari secondo le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonche' le
disposizioni della presente legge;
m) l'attuazione delle attivita' previste agli articoli 15 e 16
della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42.
(Competenze dei direttori regionali)
a) provvedono alla direzione delle strutture organizzative cui sono
preposti e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie e di controllo assegnate. Provvedono altresi' nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai
sensi dell'articolo 48, alla mobilita' del personale all'interno
della direzione, sentito il dirigente interessato;
b) propongono agli organi di direzione politica i programmi
attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie
e ne curano l'attuazione;
c) sono responsabili dei procedimenti che interessano una
pluralita' di settori all'interno della direzione regionale con
facolta' di delega ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale
27/1994;
d) adottano i provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 5 della
legge regionale 27/1994 per i procedimenti di loro competenza;
e) determinano, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi
dell'articolo 23, comma 2 lettera c) gli orari di servizio, di
apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario
contrattuale di lavoro informandone le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale;
f) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e quelli di acquisizione delle entrate;
g) definiscono i limiti di valore delle spese che possono essere
impegnate dai dirigenti;
h) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di
inerzia dei dirigenti subordinati;
i) forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza;
l) nominano e revocano, su proposta dei dirigenti interessati, i
responsabili delle unita' operative organiche;
m) affidano, sentito il dirigente interessato, gli incarichi di
consulenza per le questioni complesse attinenti l'esercizio delle
funzioni affidate, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate e
nel rispetto dell'articolo 6 comma 2;
n) curano tutti gli adempimenti relativi alle prestazioni di
servizio dei dirigenti assegnati alla direzione;
o) svolgono le altre funzioni previste dalla presente legge e
quelle non attribuite agli organi di direzione politica.
2. Al fine di ricondurre ad unitarieta' l'azione amministrativa per
un piu' efficace perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi
di direzione politica, ad un numero di direttori non inferiore al
numero dei componenti della Giunta incrementato di una unita' per il
Consiglio, viene attribuita dalla Giunta regionale, la funzione di
coordinamento generale delle direzioni regionali. Tale numero e'
ulteriormente incrementato di una unita' per garantire la funzione
di coordinamento generale della comunicazione istituzionale.
3. Le materie riferite ai singoli coordinamenti generali sono
definite nella deliberazione di riorganizzazione di cui agli
articoli 38 e 61.
(Competenze dei direttori regionali con funzioni di
coordinamento generale)
a) il coordinamento delle direzioni regionali ed il raccordo delle
medesime con l'organo di direzione politica di riferimento;
b) l'emanazione di disposizioni generali per l'attuazione degli
obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi di direzione
politica;
c) la presentazione alla Giunta regionale del programma annuale
attuativo delle funzioni attribuite e della relazione sui risultati
raggiunti nell'anno precedente evidenziando le cause che ne abbiano
reso impossibile la realizzazione e proponendo i correttivi
necessari;
d) la convocazione mensile della riunione dei direttori regionali
per la verifica del programma di coordinamento e per assicurare il
miglior flusso informativo fra le direzioni regionali;
e) la proposta alla Giunta regionale dell'istituzione di strutture
temporanee per la realizzazione di specifici progetti che
interessano piu' direzioni, con l'indicazione delle relative
previsioni di bilancio;
f) la predisposizione di idonei strumenti per attuare il controllo
di gestione all'interno delle direzioni coordinate e la produzione
di dati e di elementi alla struttura di cui all'articolo 59 comma 2;
g) la definizione dei conflitti di competenza che dovessero
insorgere tra le direzioni regionali;
h) l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di
inerzia dei dirigenti coordinati;
i) l'annullamento d'ufficio o su denunzia degli atti posti in
essere dai dirigenti coordinati viziati da incompetenza, eccesso di
potere o violazione di legge.
(Affidamento della funzione di direttore regionale)
a) la preparazione professionale tenendo anche conto della
partecipazione ad attivita' formative di livello adeguato;
b) la capacita' di definizione delle strategie per il
raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione di programmi
definiti dagli organi di direzione politica;
c) l'attitudine espressa nella direzione di struttura in relazione
al grado di attinenza con l'incarico da conferire.
2. La funzione puo' essere altresi' conferita a persone estranee
all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 29/1993 e
successive modifiche nonche' dei seguenti ulteriori requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' minima di trentacinque anni;
c) diploma di laurea e/o documentata qualificazione, nel campo di
attivita' al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal
corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonche' da
eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti
richiesti dall'articolo 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
3. Non possono essere nominati direttori regionali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso
dei poteri di violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166
del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per
il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
4. Non possono essere nominati direttori regionali, dipendenti
regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni,
decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno
cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a
riposo.
5. Al personale di cui al comma 2 si applicano, per tutta la durata
dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di
incompatibilita', previste per i dirigenti regionali.
6. La funzione di direttore regionale e' conferita con contratto di
diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a
cinque anni, rinnovabile.
7. I dirigenti a cui viene conferita la funzione di direttore
regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il
periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di
servizio.
8. In sede di prima applicazione della presente legge, per i
dirigenti interni, la funzione di direttore regionale, e' conferita
anche in deroga al possesso del diploma di laurea.
(Affidamento delle altre funzioni dirigenziali)
2. La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale determina in via preventiva i criteri per
l'affidamento delle funzioni nel rispetto dei principi stabiliti
nell'articolo 19 del decreto legislativo 29/1993. Nella formulazione
dei criteri dovra' in ogni caso valutarsi:
a) la preparazione professionale tenendo anche conto della
partecipazione ad attivita' formative di livello adeguato;
b) l'attitudine ed esperienza espresse in attivita' di studio,
ricerca ed elaborazione, in relazione al grado di attinenza con la
funzione da conferire.
(Durata delle funzioni dirigenziali)
2. Le funzioni dirigenziali possono essere revocate, in qualsiasi
momento, secondo la disciplina della presente legge.
(Responsabilita' dirigenziali)
2. All'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio i
dirigenti presentano al direttore regionale, e questi alla Giunta,
una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, la Giunta
regionale si avvale della collaborazione della struttura di cui
all'articolo 59, comma 2.
4. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo
della gestione dei dirigenti puo' comportare, previa formale
contestazione e controdeduzioni degli interessati, il collocamento a
disposizione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748 per la durata massima di un anno con conseguente perdita del
trattamento economico accessorio connesso alla funzione. Il
provvedimento e' adottato dalla Giunta regionale su proposta del
competente direttore regionale. Per effetto del collocamento a
disposizione non si puo' procedere alla copertura dei corrispondenti
posti di organico.
5. Qualora l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo
della gestione siano accertati nei confronti di un direttore
regionale, la Giunta dispone la risoluzione del contratto e,
nell'ipotesi di cui all'articolo 29 comma 7, la eventuale
destinazione dell'interessato ad altro incarico o l'applicazione
della sanzione di cui al comma 4. In caso di responsabilita'
particolarmente gravi e reiterate, puo' essere disposto, in
contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio
anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a
disposizione.
6. Oltre a quanto previsto dal comma 4, si applicano nei confronti
dei dirigenti le disposizioni del codice civile in materia nonche'
quelle dei contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale al
tempo vigenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e
disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
(Conferenza dei direttori regionali con funzioni di
coordinamento)
2. La Conferenza, presieduta dal Capo di Gabinetto della Giunta
regionale, esprime pareri e formula proposte operative agli organi
di direzione politica in merito:
a) alle attivita' da promuovere con criteri di priorita';
b) alle modalita' di integrazione e di coordinamento operativo tra
le diverse strutture organizzative per il raggiungimento di
obiettivi intersettoriali;
c) alla istituzione o alla previsione di procedure trasversali o
che riguardano la generalita' delle strutture organizzative
dell'ente;
d) all'istituzione di strutture temporanee per la realizzazione di
specifici progetti che interessano piu' Settori di competenza della
Giunta regionale con l'indicazione delle relative previsioni di
bilancio;
e) all'organizzazione degli uffici per migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. I titolari delle strutture di cui agli articoli 17 comma 1, 18
comma 1 e 59 comma 2 partecipano ai lavori della Conferenza in
qualita' di componenti.
4. Il Presidente ed i singoli Assessori possono partecipare ai
lavori della Conferenza.
5. La Conferenza, insediata dal Presidente della Giunta, adotta un
apposito regolamento di funzionamento nel quale vengono definiti,
tra l'altro, i termini entro i quali devono essere resi i pareri
richiesti.
(Assenza o impedimento dei dirigenti)
2. Al dirigente con funzioni vicarie del direttore regionale
compete una quota integrativa del trattamento economico accessorio
individuato secondo le modalita' dell'articolo 37 comma 2 lettera
a).
3. Il dirigente di settore, in caso di assenza o impedimento di
durata non superiore a novanta giorni, e' sostituito da altro
dirigente designato dal direttore regionale.
(Formazione dei dirigenti)
2. A tali fini la Giunta regionale attiva iniziative e programmi
realizzandoli, sia direttamente, sia tramite istituzioni o strutture
esterne esitenti o da costituire, sia tramite esperti nei settori
interessati.
3. I programmi formativi sono finalizzati al miglioramento delle
capacita' organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti
mediante la conoscenza informatica e l'approfondimento di tecniche
gestionali manageriali della pubblica amministrazione prevedendo
anche il necessario scambio di esperienze con i settori
dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale.
A quest'ultimo fine deve essere anche previsto il perfezionamento
dei dirigenti in almeno una lingua straniera.
(Conflitti di competenza)
2. Analoghe controversie che dovessero insorgere tra diverse
direzioni regionali vengono definite dal direttore regionale con
funzioni di coordinamento.
(Trattamento economico della dirigenza)
2. Il trattamento economico dei direttori regionali, concordato fra
l'amministrazione ed i singoli interessati nell'ambito del contratto
di cui all'articolo 29 comma 6, e' definito assumendo come parametri
quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica
ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
In ogni caso tale trattamento non puo' eccedere:
a) per i direttori regionali quello previsto per i dirigenti di
settore incrementato del 90 per cento;
b) per i direttori regionali con funzioni di coordinamento generale
quello di cui alla lettera a) incrementato di un'indennita' pari al
25 per cento.
3. Gli oneri relativi al trattamento economico di cui al comma 2
sono posti a carico del bilancio regionale ed iscritti in un
apposito capitolo di spesa.
(Ridefinizione delle strutture e delle piante
organiche)
2. Il Consiglio regionale, con le modalita' di cui al comma 1,
provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale alla
rideterminazione delle piante organiche. Il Consiglio regionale
provvede, altresi', ogni qualvolta si renda necessario, ad adeguare,
le strutture e le piante organiche, a disposizioni statali che
prevedano trasferimenti o deleghe di funzioni amministrative alle
Regioni.
3. Qualora la rideterminazione delle piante organiche comporti
maggiori oneri finanziari si provvede con legge di copertura.
4. Negli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si osservano le
finalita' generali della presente legge e i criteri di cui
all'articolo 5.
(Assunzioni)
(Requisiti di accesso e modalita' concorsuali)
(Accesso alla qualifica di dirigente)
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni pubbliche del comparto ove sono
ricomprese le Regioni, in possesso del diploma di laurea e che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo
nell'ottava qualifica funzionale. Possono altresi' essere ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture
pubbliche o private purche' siano muniti del prescritto titolo di
studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, in numero maggioritario rispetto ai posti disponibili di
una percentuale da stabilirsi tra il 25 ed il 50 per cento,
candidati in possesso di diploma di laurea e di eta' non superiore a
trentacinque anni, per i dipendenti di ruolo il limite di eta' e'
elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata massima di due anni ed e' seguito, previo
superamento di esame-concorso, da un semestre di applicazione presso
aziende pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di
applicazione sono ammessi candidati in numero maggioritario,
rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla
meta' di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i
candidati sono sottoposti, ai fini della nomina, ad un
esame-concorso limitato ai soli posti messi a concorso.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.
6. Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, sono definite, per entrambe le
modalita' di accesso ed in armonia con la disciplina stabilita per
i dirigenti delle amministrazioni statali dal D.P.C.M. 21 aprile
1994, n. 439:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente
disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non
inferiore al trenta per cento, al corso-concorso. Si considerano
posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli
che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti
nei dodici mesi successivi, per il concorso, ovvero nel triennio
successivo, per il corso-concorso. In tali casi le relative nomine
sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora la
procedura concorsuale venga espletata prima;
b) la percentuale dei posti da riservare al personale di ruolo
della Regione nel concorso per titoli ed esami;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti
al corso-concorso.
7. In assenza di apposita scuola regionale di formazione dei
dipendenti e dirigenti, per l'espletamento delle procedure del
corso-concorso possono essere stipulate convenzioni con Universita'
od Istituti specializzati.
(Assunzione e sede di prima destinazione)
(Disciplina del rapporto di lavoro)
2. La Regione osserva gli obblighi assunti con i contratti
collettivi stipulati ai sensi del Titolo III del decreto legislativo
29/1993 e successive modifiche.
(Trattamento economico)
2. La Regione garantisce ai dipendenti parita' di trattamento
economico contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli
previsti dai contratti collettivi.
3. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori, secondo le modalita' previste dai contratti
collettivi di lavoro.
4. La Regione, in applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del
contratto collettivo nazionale di lavoro, promuove e garantisce il
riconoscimento delle capacita' progettuali dei dipendenti ed in
particolare di quelli titolari delle strutture di cui all'articolo
12.
5. La Regione promuove altresi', nell'ambito della sperimentazione
di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro
le opportune iniziative volte allo sviluppo e al riconoscimento
delle capacita' professionali delle posizioni direttive anche
attraverso la previsione, ove possibile, dell'area quadri.
(Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi)
(Mansioni)
2. Il dipendente puo' essere adibito a svolgere compiti specifici
non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e
ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni
immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura
organizzativa cui e' assegnato, senza che cio' comporti alcuna
variazione del trattamento economico.
(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)
(Mobilita' del personale)
2. Il personale che non ottemperi ad eventuali trasferimenti
d'ufficio disposti nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 e'
collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 72 testo unico
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. La mobilita' fra le direzioni regionali, fra la Regione e le
altre amministrazioni pubbliche e' disposta con provvedimento del
direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di
personale, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1.
(Formazione e aggiornamento professionale)
2. L'accesso alle attivita' formative e' disciplinato da apposito
regolamento approvato dal Consiglio regionale.
3. Gli interventi di formazione del personale vengono attuati sulla
base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nei
limiti dello stanziamento di bilancio.
4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la
Regione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e
i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. Qualora i corsi
si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti,
l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la
normativa vigente.
(Responsabilita')
(Procedimento disciplinare e collegio arbitrale)
2. E' competente a contestare e ad irrogare le sanzioni
disciplinari del rimprovero verbale e del rimprovero scritto
(censura) il direttore regionale della struttura a cui sono
assegnati i dipendenti che abbiano commesso i fatti che danno luogo
all'applicazione delle sanzioni. Tale funzione e' attribuita al
direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di
personale, nei confronti dei dipendenti assegnati agli uffici di
comunicazione di cui all'articolo 14 comma 1 lettera d), al Servizio
di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale di cui
all'articolo 14 comma 1 lettera a), all'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale di cui all'articolo 15, ai Gruppi
Consiliari di cui all'articolo 14 comma 1 lettera e) e all'Ufficio
per il difensore civico di cui all'articolo 14 comma 1 lettera c).
3. Al direttore regionale , competente, tra l'altro, in materia di
personale, spetta la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni
superiori al rimprovero scritto (censura).
4. Il direttore, individuato ai sensi del comma 2, che venga a
conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una
sanzione disciplinare, compie gli opportuni accertamenti. Se ritiene
che il fatto possa essere sanzionato col rimprovero verbale vi
provvede direttamente. Qualora ritenga che debba essere irrogata la
censura contesta per iscritto l'addebito e irroga la sanzione.
Qualora la sanzione da comminare non sia di sua competenza trasmette
gli atti e segnala i fatti da contestare al direttore competente,
tra l'altro, in materia di personale entro dieci giorni dalla
avvenuta conoscenza.
5. Previa richiesta del dipendente puo' essere applicata la
sanzione immediatamente inferiore a quella prevista per l'infrazione
contestata. In tal caso la sanzione non e' piu' suscettibile di
impugnazione.
6. Entro 20 giorni dalla data della notifica della sanzione
comminata il dipendente puo', anche per mezzo di un procuratore o
dall'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato
impugnarla davanti al Collegio arbitrale di disciplina della
Regione.
7. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri,
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui
due rappresentanti dell'amministrazione e due rappresentanti dei
dipendenti ed e' presieduto da un esterno scelto, di comune accordo,
tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione agli albi
professionali. In difetto di accordo l'amministrazione ne richiede
la designazione all'Ordine degli avvocati e procuratori di Torino.
8. Il Collegio arbitrale di disciplina decide entro novanta giorni
dall'impugnazione; all'esecuzione della decisione provvede il
direttore regionale competente tra l'altro in materia di personale.
9. Sino alla pronuncia del collegio arbitrale di disciplina la
sanzione rimane sospesa.
10. Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono stabilite le modalita' e
i criteri per la designazione dei rappresentanti
dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per
garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione
dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscano l'imparzialita'.
11. L'entita' dei compensi spettanti ai componenti del collegio
arbitrale, nonche' le condizioni e le modalita' di erogazione sono
stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
(Partecipazione del comitato per le pari opportunita')
2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e
promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva,
nazionale e decentrata, nonche' dalle direttive della Comunita'
europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche
su richiesta del comitato.
(Tentativo di conciliazione delle controversie
individuali)
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
2. Spetta inoltre all'Ufficio di Presidenza, relativamente alle
strutture del Consiglio regionale:
a) l'approvazione del piano annuale delle assunzioni, quale
componente autonoma del piano occupazionale della Regione da
approvarsi dalla Giunta;
b) la deliberazione del programma annuale di formazione del
personale quale componente autonoma del complessivo programma
annuale da approvarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
49;
c) l'indizione delle procedure concorsuali per la copertura dei
posti vacanti come individuati nel piano delle assunzioni salvo che
non si proceda con concorsi unici per i ruoli della Giunta e del
Consiglio;
d) la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, banditi
distintamente per il ruolo del Consiglio regionale attenendosi alle
disposizioni della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26. In tal
caso, uno dei membri e' nominato su designazione della Giunta.
(Competenze in materia di gestione del personale
del ruolo del Consiglio regionale)
(Servizi comuni)
(Mobilita' del personale tra i ruoli del Consiglio
regionale e della Giunta)
2. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la
mobilita' e' attuata d'intesa fra i direttori regionali competenti,
tra l'altro, in materia di personale dei rispettivi ruoli.
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controllo)
2. La Regione collabora con le competenti amministrazioni statali
nelle attivita' finalizzate al controllo ed alla razionalizzazione
della spesa pubblica secondo i criteri fissati nel Titolo V del
decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche.
(Il controllo di gestione)
2. Nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale,
il controllo di gestione e' esercitato da apposita struttura posta
alle dirette dipendenze del Presidente e dotata di ampia autonomia
funzionale.
3. La direzione della struttura di cui al comma 2 e' affidata, con
incarico a tempo determinato a dirigenti regionali o comandati da
altre pubbliche amministrazioni del comparto o provenienti da
settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo
29 commi 1, 2, 3 e 4.
4. Al titolare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29
commi 6 e 7 e per il trattamento economico quella di cui
all'articolo 37 comma 2 lettera b).
5. La struttura di cui al comma 2 puo' essere coadiuvata da un
"Nucleo per il controllo di gestione" istituito dalla Giunta
regionale e composto da tre esperti, estranei all'amministrazione,
provvisti di alta e comprovata esperienza e qualificazione nelle
discipline del controllo di gestione nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni. Uno degli esperti e' designato dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
6. Il nucleo di cui al comma 5 resta in carica per un periodo non
superiore a cinque anni. I componenti del nucleo hanno accesso ai
documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto
informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle
strutture.
7. Il Consiglio regionale approva apposito regolamento per la
disciplina delle modalita' di esercizio del controllo di gestione.
8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo' avvalersi
della struttura di cui al comma 2 per quanto attiene le strutture
del Consiglio regionale.
(Interventi correttivi del costo del personale)
(Prima attuazione della struttura)
2. Qualora in occasione della ridefinizione delle strutture e della
rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, il
numero dei posti dirigenziali previsti a regime risulti inferiore a
quello dei dirigenti in servizio, il Consiglio regionale, con la
stessa deliberazione, istituisce in organico posizioni di staff "ad
esaurimento" in numero pari a tale differenza. La graduale
eliminazione delle posizioni avviene a mano a mano che si verificano
cessazioni dal servizio di dirigenti. A tale scopo:
a) si prevede il blocco dell'accesso dall'esterno al turn-over
dirigenziale ad eccezione dei posti resisi disponibili relativi a
specifici profili non copribili con mobilita' dei dirigenti in
servizio;
b) si dispone la mobilita' verso enti strumentali o dipendenti
dalla Regione e si favorisce la mobilita' verso altri enti pubblici,
Aziende Sanitarie in posizioni funzionali corrispondenti a quelle
previste presso la Regione;
c) si attua la delega di funzioni verso gli enti locali con
contestuale trasferimento del personale;
d) si favorisce, attraverso opportune intese, la mobilita' verso
gli enti locali ed in particolare verso le nuove province del
Verbano-Cusio-Ossola e di Biella.
3. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per
le rispettive competenze, nei termini sottoindicati provvedono:
a) entro trenta giorni dalla istituzione delle direzioni regionali
alla nomina dei rispettivi direttori ed entro i successivi dieci
all'affidamento dell'incarico di coordinamento;
b) nei successivi dieci giorni con le modalita' di cui all'articolo
30 comma 1 alla nomina dei dirigenti di settore e dei dirigenti in
posizione di staff e tecnico professionali.
4. Espletati gli adempimenti di cui al comma 3, il direttore
regionale sentiti i dirigenti assegnati alla direzione, procede,
entro dieci giorni, al riparto del personale all'interno della
direzione e alla nomina dei responsabili di unita' operativa
organica con le modalita' di cui all'articolo 27 comma 1 lettera l).
5. Durante i periodi di tempo previsti ai commi 3 e 4, continuano
ad operare le previgenti strutture e restano validi gli incarichi
affidati.
(Norma transitoria per l'accesso)
(Norma transitoria in materia di mobilita' tra i
ruoli del Consiglio regionale e della Giunta)
(Norma di rinvio)
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 29 /1993, e successive
modifiche e le altre leggi statali e regionali non in contrasto con
la presente legge.
(Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
2. Gli enti di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la
proposta di definizione della struttura organizzativa e della pianta
organica, evidenziando i relativi oneri e mezzi di copertura, nel
rispetto dei criteri di cui all'articolo 31 comma 1 lettera b) del
decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e della legge 24
dicembre 1993, n. 537. La direzione regionale competente e' tenuta a
presentare sulla base delle proprie valutazioni una proposta di
provvedimento deliberativo alla Giunta regionale entro e non oltre
60 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente
dipendente. Decorsi complessivamente 90 giorni dalla predetta data
senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si
intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non
puo' effettuare assunzione di personale.
3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle piante organiche
di cui al comma 2, risultino disponibilita' di posti di livello
dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al
reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di
mobilita' con la Regione.
4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque
a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per
l'approvazione, una proposta di rideterminazione della pianta
organica, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31 comma 1
lettera b) del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessita' organizzativa
il Consiglio regionale puo' autorizzare, con deliberazione adottata
su proposta della Giunta, l'istituzione di una struttura direzionale
di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui
alla presente legge.
(Norma finale)
(Abrogazione di norme)
a) articoli 8, 39, 47 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22;
b) articolo 5, capo II e III (articoli 21, 22, 23, 25, 32, 33),
titolo II (articoli 35, 36, 37, 38 e 39) e gli allegati 1, 2, 3 e 4
della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6;
c) legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e relativi allegati;
d) articolo 15, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 1981, n.
5;
e) legge regionale 18 febbraio 1981, n. 6;
f) legge regionale 2 giugno 1981, n. 17;
g) legge regionale 2 settembre 1981, n. 38;
h) legge regionale 26 gennaio 1986, n. 2;
i) articoli 1, 2, 3, 4 , commi 1 e 3, articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14, comma 5, articoli 18, 20, commi 1, 2, 3, 4, 6, articolo 23,
capo II (articoli 24, 25, 26 e 27), titolo I (28, 29 30, 31, 32, 33)
della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42;
l) articolo 8 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29;
m) legge regionale 24 luglio 1989, n. 44;
n) articolo 5 comma 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27.
(Norma finanziaria)
(Dichiarazione d'urgenza)