Disegno di legge regionale, n. 6034.
Interventi straordinari per consentire la realizzazione degli
interventi di edilizia sanitaria inseriti nel piano straordinario
previsto dall'articolo 20 della legge 67/88. 1. La presente legge consente, anche al fine del rispetto dei
termini stabiliti dal decreto legge 219/95, di autorizzare la
copertura degli oneri finanziari di finanziamenti volti a
consentire l'approvazione di progetti esecutivi di lotti
funzionanti e funzionali di interventi inseriti nel piano
straordinario predisposto in attuazione dell'articolo 20 della
legge 67/88 integrata ai sensi ed in applicazione di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13
aprile 1995, n. 64. 1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 possono essere
autorizzati in considerazione e nei limiti di quanto previsto
nell'ambito dei finanziamenti recati dal secondo triennio di cui
all'articolo 20 della legge 67/88. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutati in lire 1 miliardo per l'anno 1996 ed in lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede in sede di
predisposizione dei relativi bilanci.
(Finalita')
(Modalita')
2. L'erogazione dei finanziamenti deve essere correlata con le
effettive necessita' finanziarie derivanti dall'andamento dei
lavori.
3. Il tasso di interesse deve essere concordato con l'Istituto di
Credito o il pool di Istituti di Credito, ma non puo' essere in
ogni caso superiore al tasso di riferimento autorizzato per gli
investimenti di cui all'articolo 20 della legge 67/88, diminuito di
tre punti.
(Disposizioni finanziarie)
2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, viene
conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente
denominazione: "Oneri finanziari derivanti dai finanziamenti
attivati per consentire la realizzazione degli interventi di
edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 67/88" e con
la dotazione di lire 1 miliardo.
3. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si
provvede con una disponibilita', di pari ammontare, delle somme
iscritte nel bilancio pluriennale 1995-1997 tra gli oneri non
ripartibili.