Disegno di legge regionale, n. 6030.
Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale
piemontese. Allegato 1. Finalita'; 1. La Regione Piemonte, allo scopo di favorire lo sviluppo del
sistema agroindustriale piemontese, con la presente legge si propone
di: 1. La presente legge riguarda interventi, da realizzare in
un'ottica di filiera e di distretto, relativi: 1. La Giunta regionale approva, sentite la Commissione consiliare
competente e la Commissione di cui all'articolo 11, piani regionali
di settore per le principali produzioni agricole. 1. I soggetti destinatari dei benefici regionali previsti dalla
presente legge sono: 1. Per poter beneficiare delle provvidenze previste dalla presente
legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 devono
dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 1. La Giunta regionale puo' concedere contributi per la
realizzazione di organici programmi economico finanziari,
riguardanti interventi di impianto, consolidamento e sviluppo, che
dovranno dimostrare l'idoneita' a conseguire, nel tempo di tre anni,
risultati di valorizzazione delle produzioni agricole ed
agroindustriali piemontesi e produrre effetti strutturali e duraturi
per il settore interessato. 1. Sono interventi ordinari: il credito di conduzione; le
anticipazioni ai produttori agricoli conferenti; l'assistenza
tecnica alla cooperazione; la formazione e l'aggiornamento di
dirigenti ed amministratori delle cooperative agricole e delle
associazioni dei produttori agricoli; l'adeguamento tecnologico di
impianti di trasformazione e commercializzazione; l'acquisto di
macchinari ed attrezzature; i contributi per l'introduzione di
innovazioni finalizzate alla realizzazione di sistemi di qualita'. 1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentite la Commissione consiliare
competente e la Commissione di cui all'articolo 11, le istruzioni
operative riguardanti in particolare i criteri, le metodologie, la
documentazione, le scadenze e quant'altro necessario per
l'applicazione della presente legge. 1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentite la Commissione consiliare
competente e la Commissione di cui all'articolo 11, le istruzioni
operative riguardanti in particolare i criteri, le metodologie, la
documentazione, le scadenze e quant'altro necessario per
l'applicazione della presente legge. 1. In alternativa ai finanziamenti previsti dalla presente legge, i
soggetti di cui all'articolo 4 possono accedere al finanziamento del
Fondo Investimenti Piemonte di cui agli articoli 10 e successivi
della Legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 per: 1. A partire dal 1996, e' istituita presso l'Assessorato
Agricoltura e Foreste la Commissione regionale per l'agroindustria,
cosi' composta: 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura
l'Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese. 1. Sono soggetti e strumenti di intervento per l'attuazione della
presente legge gli organismi interprofessionali, i consorzi e le
societa' consortili costituiti ai sensi delle disposizioni
comunitarie e nazionali; le finanziarie agroindustriali di cui
all'articolo 14. 1. La Giunta regionale con propria deliberazione puo' autorizzare
la Finpiemonte SpA a partecipare, nella misura massima del 51 per
cento, al capitale sociale di societa' finanziarie agroindustriali
per azioni operanti per le finalita' di cui alla presente legge e la
cui restante parte di capitale sociale sia sottoscritta dagli
organismi interprofessionali, dai consorzi e dalle societa'
consortili di cui all'articolo 13, da istituti di credito e da altri
soggetti pubblici e privati. 1. Gli oneri generali di attuazione della presente legge, compresi
i costi di documentazione e informazione e del sistema informativo a
supporto, i costi per la predisposizione dei piani di settore di cui
all'articolo 3 e i costi di funzionamento del nucleo di valutazione
di cui all'articolo 9 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 12
sono quantificati in milioni 400 per l'anno 1995 e in milioni 350
per ciascuno dei due esercizi successivi. 1. Le strutture fisse realizzate con i contributi previsti dalla
presente legge non possono essere distolte dalle finalita' e
dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici per un periodo di
dieci anni; i macchinari e le attrezzature mobili per un periodo di
cinque anni. 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni:
All. 1., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Articolo 2. Ambito degli interventi, settori e distretti;
Articolo 3. Piani di settore e piani di distretto di intervento;
Articolo 4. Destinatari degli interventi;
Articolo 5. Criteri e priorita';
Articolo 6. Interventi di impianto, consolidamento e sviluppo;
Articolo 7. Interventi ordinari;
Articolo 8. Istruzioni operative per gli interventi di impianto,
consolidamento e sviluppo;
Articolo 9. Istruzioni operative per gli interventi ordinari;
Articolo 10. Accesso al Fondo Investimenti Piemonte di cui alla
legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43;
Articolo 11. Commissione regionale consultiva per l'agroindustria;
Articolo 12. Osservatorio sul sistema agroindustriale piemontese;
Articolo 13. Altri soggetti e strumenti per l'attuazione della
legge;
Articolo 14. Finanziarie agroindustriali;
Articolo 15. Disposizioni finanziarie;
Articolo 16. Disposizioni varie;
Articolo 17. Norme transitorie e finali.
(Finalita')
a) valorizzare le produzioni agricole e zootecniche nel rispetto
delle caratteristiche specifiche degli animali;
b) sviluppare il sistema delle imprese agricole e zootecniche
mediante programmi finalizzati alla concentrazione dell'offerta ed
all'integrazione verticale dei componenti delle diverse filiere
agroindustriali;
c) tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli;
d) accrescere l'efficienza e la competitivita' del sistema
agroindustriale;
e) favorire, nell'ottica della metodologia della qualita' globale
ed ai fini della certificazione, la realizzazione di appropriati
sistemi di qualita' aziendale;
f) promuovere la trasformazione, la commercializzazione ed il
consumo di prodotti agricoli ed agroindustriali piemontesi ed in
particolare di quelli ottenuti con metodi che salvaguardino
l'ambiente e la salute degli agricoltori e dei consumatori;
g) contribuire a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle
imprese che operano nella raccolta, condizionamento, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e nei
servizi annessi.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la
legge:
a) disciplina gli interventi di competenza regionale in materia ed
individua obiettivi e strumenti per la realizzazione degli
interventi per il miglioramento delle strutture di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione raccordandosi con la normativa
nazionale e comunitaria;
b) prevede azioni in grado di contribuire alla riqualificazione
delle risorse umane, allo sviluppo ed alla diffusione di
informazioni ed orientamenti di mercato e delle innovazioni;
c) individua strumenti per l'elaborazione di strategie di
marketing;
d) sostiene lo sviluppo delle relazioni fra le varie componenti
delle filiere.
(Ambito degli interventi, settori e distretti)
a) alle fasi della raccolta, condizionamento, conservazione,
trattamento e trasformazione dei prodotti dei diversi settori
agricoli e del riciclo di sottoprodotti o dei residui di
fabbricazione nonche' l'eliminazione o la depurazione dei rifiuti;
b) alla commercializzazione, promozione e valorizzazione dei
prodotti agricoli ed agroindustriali e le attivita' connesse.
2. I settori interessati sono quelli elencati all'articolo 3, comma
2.
3. Ai fini della presente legge si definiscono distretti
agroindustriali sistemi territoriali caratterizzati dalla presenza
consistente di una produzione agricola specializzata e da una
rilevante integrazione con le attivita' di trasformazione e
commercializzazione e con le altre componenti della filiera.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione
di cui all'articolo 11, possono essere individuati Distretti
agroindustriali in riferimento ai settori di cui all'articolo 3,
comma 2.
(Piani di settore e piani di distretto)
2. Tali piani riguardano tutti i settori dell'agricoltura e in
particolare quelli del latte, delle carni, della vitivinicoltura,
dell'ortofrutta, dei cereali, del florovivaismo.
3. I piani di settore sono elaborati in coerenza con le
disposizioni e i programmi comunitari e nazionali di sviluppo
agricolo, agroindustriale e rurale e con i contenuti del Programma
regionale di sviluppo di cui all'articolo 5 della legge regionale 18
ottobre 1994, n. 43. I piani di settore possono essere articolati in
piani di distretto, che individuano, all'interno del piano di
settore, obiettivi, politiche e scelte.
4. I piani di settore fissano le priorita', nel rispetto delle
disposizioni recate nella decisione 94/173/CE e successive modifiche
e integrazioni, per la formazione delle graduatorie dei progetti da
avviare al finanziamento sul regolamento (CEE) n. 866/90 del
Consiglio, per il periodo di programmazione 1994/1999.
5. I piani di settore costituiscono altresi' la base in materia di
investimenti agroindustriali per la redazione di apposite schede
guida ai sensi dell'articolo 12 della l.r. n. 43/1994 e il quadro di
riferimento per la definizione dei programmi attuativi di iniziative
comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo agricolo,
agroindustriale e rurale.
6. I piani di settore devono comprendere almeno i seguenti
elementi:
a) l'analisi della situazione attuale con riferimento, in
particolare, agli aspetti strutturali e territoriali della
produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei
prodotti;
b) la valenza socio economica del settore nell'ambito dell'economia
agricola ed agroindustriale regionale e dei distretti;
c) le prospettive del settore in termini di quantita', qualita',
attrattivita' e competitivita' delle produzioni, integrazione
orizzontale e verticale, flussi di commercializzazione, mercati di
sbocco;
d) le misure di sostegno esistenti;
e) gli obiettivi e le politiche, della qualita' globale, della
ricerca, della sperimentazione e dei servizi reali alle imprese,
della produzione, dell'aggregazione fra imprese e dell'offerta,
della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione
e della promozione;
f) le misure di carattere legislativo, amministrativo e finanziario
da adottare per realizzare il piano;
g) l'indicazione delle priorita' per la formazione delle
graduatorie dei progetti da finanziare sul regolamento CEE n.
866/90, nel rispetto della decisione 94/173/CE e successive
modifiche o integrazioni;
h) la stima degli effetti sociali ed economici previsti a livello
delle aziende agricole;
i) sistemi di controllo;
l) il recupero di sottoprodotti e residui di fabbricazione;
m) i metodi di valutazione ex post del piano.
7. I piani sono riferiti al periodo 1996/99 e sono approvati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
possono essere aggiornati con la procedura di cui al comma 1.
8. Per la redazione dei programmi operativi di intervento e dei
piani di settore la Giunta regionale, oltre ai propri uffici e agli
enti strumentali, puo' avvalersi di istituzioni pubbliche o private
con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.
9. I piani di settore concorrono alla definizione degli strumenti
di pianificazione territoriale secondo il disposto della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e
integrazioni.
(Destinatari degli interventi)
a) le cooperative agricole ed i loro consorzi, iscritti nella
sezione agricola del Registro prefettizio;
b) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato
o dalla Regione;
c) le societa' di capitali nelle quali la maggioranza del capitale
sociale sia di proprieta' di soggetti di cui alle lettere a) e b) e
di imprenditori agricoli singoli a titolo principale. La quota
capitale puo' essere raggiunta anche mediante la partecipazione
congiunta di enti pubblici e/o societa' a capitale prevalentemente
pubblico;
d) gli imprenditori e le imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali, limitatamente
all'articolo 7, comma 7, e all'articolo 10, comma 1, lettera c);
e) i consorzi per il contingentamento della produzione o degli
scambi, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
Codice civile, senza scopi di lucro, i cui fini sociali riguardino
il trattamento di sottoprodotti inquinanti il cui recupero puo'
trovare utilizzazioni diverse anche in altri settori.
2. Negli articoli successivi per ogni intervento vengono
specificati i beneficiari fra quelli riportati al comma 1.
(Criteri e priorita')
a) per le cooperative, disporre di un conferimento da parte dei
soci pari ad almeno il 60 per cento del quantitativo dei prodotti
trasformati e commercializzati, salvo comprovati motivi di forza
maggiore;
b) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori
di prodotti di base ai vantaggi economici derivanti;
c) per i soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 5,
comma 1, punti 3 e 4, sottoscrivere accordi interprofessionali e
stipulare contratti di coltivazione e vendita ai sensi della Legge
16 marzo 1988, n. 88, unicamente per i soggetti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere c) e d).
2. Gli impianti oggetto degli aiuti regionali devono avere sede nel
territorio piemontese.
3. Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la Regione
finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e
gli interessi economici piemontesi.
4. Per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge, i
programmi presentati devono essere coerenti con gli obiettivi, le
politiche ed i contenuti individuati dai piani di settore di cui al
precedente articolo 3. Limitatamente agli interventi di impianto,
consolidamento e sviluppo di cui all'articolo 6, i programmi devono
prevedere il conseguimento di economie di scala mediante iniziative
di concentrazione o di significativo ampliamento della base
produttiva ovvero di riconversione.
(Interventi di impianto, consolidamento e sviluppo)
2. Nel programma devono essere ricompresi uno o piu' dei seguenti
interventi:
a) aumento del capitale sociale delle cooperative e loro consorzi
ai fini di un equilibrato rapporto fra i mezzi propri ed i capitali
investiti; detto aumento deve essere destinato alla realizzazione di
investimenti previsti alle lettere successive;
b) costruzione, acquisto e/o potenziamento di impianti produttivi
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed
agroindustriali nonche' per la raccolta e il trasporto di prodotti e
sottoprodotti;
c) acquisto di macchinari, strumentazioni analitiche e
apparecchiature informatiche e telematiche hardware e software;
d) acquisto di aziende o rami d'azienda, reti commerciali, marchi
ai fini dello sviluppo della presenza sui mercati nazionali ed
internazionali;
e) progetti commerciali e di marketing; all'uopo possono essere
concessi contributi per l'acquisizione di specifiche consulenze
professionali per lo studio di fattibilita' e l'avvio di progetti
commerciali e di marketing aventi carattere innovativo;
f) impiego di personale qualificato e specializzato per
l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione
tecnologica. I relativi contributi potranno riguardare al massimo un
triennio e dovranno essere decrescenti nel tempo, fino ad un massimo
del 50 per cento delle spese di personale sostenute nel primo anno,
fino ad un massimo del 35 per cento nel secondo anno e fino ad un
massimo del 20 per cento nel terzo anno;
g) realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, mediante
l'acquisizione di apparecchi e strumenti di prova, controllo e
collaudo e relativi software;
h) promozione dei marchi aziendali, nel rispetto della legislazione
comunitaria e statale;
i) acquisto di partecipazioni, anche di minoranza, in enti e/o
societa' commerciali ai fini della migliore collocazione dei
prodotti agroindustriali.
3. Possono altresi' essere oggetto di contributo gli eventuali
studi di fattibilita', la formazione e l'aggiornamento di dirigenti
ed amministratori di cooperative agricole finalizzati all'attuazione
dei programmi.
4. La Regione puo' concedere garanzia fideiussoria per mutui
inseriti in programmi presentati da cooperative agricole e loro
consorzi, con riduzione del contributo pubblico per gli stessi
investimenti tenuto conto dell'onere equivalente della prestazione
di garanzia.
5. Per l'aumento del capitale sociale di cui al comma 2, lettera a)
puo' essere concesso un contributo in conto capitale fino
all'entita' del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai
soci.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere b), c), d), i)
inseriti nel programma possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
7. In alternativa al contributo in conto capitale possono essere
concessi contributi negli interessi di entita' equivalente per
prestiti agrari e mutui agrari oppure possono essere concesse forme
combinate fra contributi in capitale e contributi negli interessi
complessivamente di entita' equivalente al contributo in conto
capitale.
8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), e
di cui al comma 3, inseriti nel programma, possono essere concessi
contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
9. I contributi per gli interventi di cui al comma 2, lettere b),
c), d), e), h), i) possono essere concessi con riferimento anche a
contratti di franchising, joint venture ed istituti similari.
10. Il programma puo' basarsi anche su interventi finanziati dalla
Unione Europea, dallo Stato nonche' su altri finanziamenti in valuta
estera.
11. L'entita' degli aiuti di cui al presente articolo sara'
contenuta nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione
Europea.
(Interventi ordinari)
2. Tali interventi sono finanziabili nei limiti e con le modalita'
di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3. Credito di conduzione: puo' essere concesso, ai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), un contributo in conto
interesse fino a dodici mesi su prestiti agrari di conduzione
concessi da istituti bancari oppure contributi su finanziamenti,
contratti per le finalita' della conduzione, con onere a carico
della Regione non superiore a quello relativo ai prestiti agrari di
conduzione. I contributi possono essere corrisposti direttamente
agli istituti di credito oppure ai beneficiari.
4. Anticipazioni ai produttori agricoli conferenti: al concorso nel
pagamento degli interessi sui prestiti agrari e sui finanziamenti
contratti per la corresponsione di anticipazioni della durata
massima di dodici mesi, sono ammesse le cooperative agricole e le
associazioni dei produttori di cui all'articolo della presente legge
che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione,
lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e
zootecnici. A carico dei beneficiari dovra' gravare un interesse non
superiore a quello agevolato vigente per i prestiti di conduzione.
Tale contributo puo' essere corrisposto ai beneficiari oppure
direttamente agli Istituti di credito che abbiano concesso i
prestiti o i finanziamenti di cui al presente comma.
5. Assistenza tecnica alla cooperazione: il contributo regionale
per l'assistenza tecnica alla cooperazione puo' essere concesso ai
consorzi regionali di cooperative agricole di emanazione degli enti
regionali di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola per
l'attuazione di idonei programmi di assistenza tecnica,
amministrativa, gestionale, di auditing ambientale e di marketing a
favore delle cooperative agricole associate. I contributi sono
concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa.
6. Formazione e aggiornamento di dirigenti ed amministratori delle
Cooperative agricole e delle Associazioni dei produttori agricoli: i
contributi possono essere concessi:
a) ai consorzi regionali di cooperative agricole di emanazione
degli enti regionali di rappresentanza e tutela della cooperazione
agricola nella misura massima del 50 per cento della spesa;
b) alle associazioni dei produttori agricole riconosciute dallo
Stato o dalla Regione, con priorita' ad iniziative promosse
congiuntamente da piu' associazioni dei produttori; i contributi
sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa.
7. Adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e
commercializzazione: per la costruzione, l'acquisto e il
potenziamento di strutture e di attrezzature occorrenti ad
assicurare la produzione, la conservazione, la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli
possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 4:
a) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributi negli interessi di entita' equivalente;
c) forme combinate fra contributi in capitale e contributi negli
interessi complessivamente di entita' equivalente al contributi in
capitale.
8. Acquisto di macchinari e attrezzature: possono essere concessi
ai soggetti di cui all'articolo 4, contributi in conto interesse per
l'agevolazione di prestiti a cinque anni.
9. L'entita' degli aiuti di cui al presente articolo sara'
contenuta nei limiti previsti dalle disposizione dell'Unione
Europea.
(Istruzioni operative per gli interventi di impianto,
consolidamento e sviluppo)
2. Gli aiuti vengono concessi con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 11.
3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, fissa,
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie accertate,
l'entita' degli aiuti entro i limiti massimi stabiliti dalla
presente legge, le priorita' fra i settori e le diverse tipologie di
interventi.
4. E' comunque accordata una priorita' generale ai programmi che
prevedano aggregazioni e rilevanti economie di scala fra i
beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
5. Per la valutazione tecnica ed economica dei programmi,
l'Assessorato all'Agricoltura si avvale di un apposito nucleo di
valutazione, composto da esperti di provata capacita' ed esperienza
in materia di economia agraria, economia aziendale, marketing
agroindustriale, scelti fra il personale docente dell'Universita'
degli Studi, di Istituti specializzati di livello universitario
nonche' fra componenti di societa' di consulenza e/o di revisione.
6. Il nucleo di valutazione, nominato con deliberazione della
Giunta regionale, e' composto da non piu' di quattro esperti
designati dall'Assessore all'Agricoltura ed e' presieduto da un
dirigente regionale designato dall'Assessore all'Agricoltura.
7. Il nucleo di valutazione, in relazione a particolari esigenze,
potra' ricorrere all'apporto di tecnici specialisti in campi
determinati designati dall'Assessore all'Agricoltura.
8. Con la deliberazione di nomina vengono inoltre stabiliti gli
emolumenti degli esperti esterni, calcolati sulla base di tariffe
professionali ritenute adeguate, nonche' vengono indicati i tempi
per la conclusione dei lavori.
(Istruzioni operative per gli interventi ordinari)
2. Gli aiuti vengono concessi con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 11.
3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, fissa,
compatibilmente con le disponibilita' finanziarie accertate,
l'entita' degli aiuti entro i limiti massimi stabiliti dalla
presente legge, le priorita' fra i settori e le diverse tipologie di
interventi.
(Accesso al Fondo Investimenti Piemonte di cui alla
legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43)
a) gli interventi di impianto, consolidamento e sviluppo di cui
all'articolo 6, comma 2, e lettere b), c) e d);
b) gli interventi ordinari di cui all'articolo 7, commi 7 e 8;
c) i progetti di trasformazione agroindustriale presentati al
finanziamento sul regolamento CEE n. 866/90, ammissibili e non
finanziati per carenza di fondi, nella misura massima del 50 per
cento della spesa ammissibile.
(Commissione regionale consultiva per l'agroindustria)
a) l'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste o suo
delegato, che la presiede;
b) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale operanti in ogni provincia;
c) un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni
cooperativistiche agricole nazionalmente riconosciute maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni
dei produttori agricoli o loro unioni riconosciute ai sensi della
legislazione vigente;
e) un rappresentante delle associazioni degli imprenditori
agroindustriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dell'agroindustria maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante delle associazioni del commercio e della
distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) un rappresentante delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale;
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.
3. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale e dura quanto
il Consiglio regionale.
4. Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a
partecipare rappresentanti delle Associazioni dei produttori
agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione interessate agli
argomenti all'ordine del giorno. Possono essere altresi' invitati
dal Presidente operatori ed esperti nei settori oggetto di
trattazione.
5. La Commissione regionale consultiva viene sentita per:
a) le proposte di piani di settore di cui all'articolo 3;
b) le proposte di istruzioni operative di cui agli articoli 8 e 9;
c) gli aiuti concessi ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente
legge;
d)l'esame sull'andamento dei mercati;
e) la definizione di criteri per i contratti di coltivazione e
vendita;
f) la disciplina dei marchi.
6. Nell'anno 1995, la Giunta regionale si avvale, per le finalita'
di cui al comma 5 del presente articolo, della Commissione regionale
consultiva per l'agricoltura e le foreste di cui alla legge
regionale 28 ottobre 1986, n. 44.
(Osservatorio sul sistema agroindustriale piemontese)
2. Le finalita' dell'Osservatorio sono:
a) elaborare le analisi dei settori, delle filiere e dei distretti;
b) fornire il supporto informativo alle scelte di mercato dei
soggetti del sistema agroindustriale piemontese.
3. L'Osservatorio opera sulla base di un programma annuale
approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui
all'articolo 11.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale lo stato di attuazione della presente legge al
31 dicembre dell'anno precedente predisposto dall'Osservatorio.
5. Le informazioni prodotte dall'Osservatorio sono periodicamente
divulgate attraverso gli strumenti di informazione della Regione.
(Altri soggetti e strumenti per l'attuazione della
legge)
(Finanziarie agroindustriali)
(Disposizioni finanziarie)
2. Gli oneri per gli interventi previsti dalla presente legge sono
quantificati per gli esercizi finanziari 1995/1997 per un complesso
di lire 70.000 milioni, di cui lire 24.700 milioni per l'esercizio
1995 e lire 22.650 per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, e si
distribuiscono nella misura seguente, in lire:
a) milioni 10.000 per ciascun esercizio per gli interventi di cui
al precedente articolo 6;
b) milioni 3.000 per ciascun esercizio per gli interventi di cui al
precedente articolo 7, comma 3;
c) milioni 4.000 per ciascun esercizio per gli interventi di cui al
precedente articolo 7, comma 4;
d) milioni 600 per ciascun esercizio per gli interventi di cui al
precedente articolo 7, comma 5;
e) milioni 200 per ciascun esercizio per gli interventi di cui al
precedente articolo 7, comma 6;
f) milioni 6.000 per l'esercizio 1995 e milioni 4.000 per ciascuno
degli esercizi 1996 e 1997 per gli interventi di cui al precedente
articolo 7, comma 7;
g) milioni 500 per ciascun esercizio per gli interventi di cui al
precedente articolo 8.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 sono
istituiti i seguenti capitoli con le seguenti denominazioni:
a) "Spese per oneri generali connessi all'attuazione della legge
regionale relativa allo sviluppo del sistema agroindustriale del
Piemonte" con stanziamento di competenza e di cassa di lire 400
milioni;
b) "Contributi in capitale per interventi di impianto, di
consolidamento e di sviluppo a favore di cooperative e degli altri
beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e
cassa pari a 7.500 milioni;
c) "Contributi negli interessi attualizzati su mutui fino a 15 anni
per interventi di impianto, di consolidamento e di sviluppo a favore
di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con
stanziamento di competenza e cassa pari a 2.500 milioni;
d) "Contributi negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per
favorire l'accesso al credito agrario di conduzione di cooperative e
degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di
competenza e cassa pari a 3.000 milioni;
e) "Contributi negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per le
anticipazioni ai conferenti di cooperative e degli altri beneficiari
di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a
4.000 milioni;
f) "Contributi ai consorzi regionali della cooperazione agricola
per programmi di assistenza tecnica alla cooperazione" con
stanziamento di competenza e cassa pari a 600 milioni;
g) "Contributi ai consorzi regionali della cooperazione agricola e
alle associazioni dei produttori per la realizzazione di iniziative
di formazione e aggiornamento di dirigenti ed amministratori" con
stanziamento di competenza e cassa pari a 200 milioni;
h) "Contributi in capitale per l'adeguamento tecnologico di
impianti di trasformazione e commercializzazione a favore di
cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con
stanziamento di competenza e cassa pari a 4.500 milioni;
i) "Contributi negli interessi attualizzati su mutui fino a 15 anni
per l'adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e
commercializzazione a favore di cooperative e degli altri
beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e
cassa pari a 1.500 milioni;
l) "Contributi in capitale e contributi negli interessi
attualizzati su prestiti fino a 5 anni per l'acquisto di macchinari
ed attrezzature a favore di cooperative e degli altri beneficiari di
cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a
500 milioni.
4. Agli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e al comma 1 del presente
articolo si fa fronte per gli esercizi 1995, 1996 e 1997 nella
misura rispettivamente di lire 24.700 milioni, di lire 22.650
milioni e di lire 22.650 milioni nel modo seguente: per l'esercizio
1995 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato
di previsione della spesa n. 21350 per lire 2.500 milioni, n. 21930
per lire 3.000 milioni n. 21730 per lire 5.000 milioni e n. 22030
per lire 14.200 milioni. Il Presidente della Giunta regionale e'
autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorenti
variazioni di bilancio; per gli esercizi 1996 e 1997 mediante
utilizzazione di pari importo di quota parte delle assegnazioni che
saranno disposte a favore della Regione Piemonte a valere
sull'accantonamento disposto per i medesimi esercizi a favore del
Ministero delle Risorse agricole nella tabella B) della legge 23
dicembre 1994, n. 725.
5. Agli oneri di cui all'articolo 10, quantificati in lire 8.000
milioni per l'esercizio 1995 e in lire 12.000 milioni per ciascuno
degli esercizi 1996 e 1997 si fa fronte per l'anno 1995 con lo
stanziamento di pari ammontare sull'elenco 6 del capitolo dello
stato di previsione della spesa n. 27160 e per gli esercizi 1996 e
1997 mediante utilizzazione di pari importo delle dotazioni
finanziarie del Fondo Investimenti Piemonte di cui alla l.r.
43/1994, per i rispettivi esercizi.
(Disposizioni varie)
2. Il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ritenuto
ammissibile al fine della concessione del contributo in conto
capitale di cui all'articolo 6 della presente legge non puo' essere
rimborsato ai soci nel triennio in cui si attua il programma di
consolidamento e sviluppo successivo all'esercizio in cui il
capitale sociale e' stato sottoscritto e versato.
3. Il contributo in conto capitale erogato per la capitalizzazione
deve essere iscritto in un apposito fondo del passivo patrimoniale
ai sensi della Legge 16 dicembre 1977, n. 904 denominato "Fondo di
cui alla legge regionale n. ". Detto Fondo non puo' essere
utilizzato per il ripiano di perdite di esercizio nel triennio
decorrente dall'esercizio nel quale e' stato iscritto in bilancio,
pena la restituzione del contributo concesso.
4. In caso di liquidazione, volontaria o coatta, della societa' o
di fallimento, la Regione procede al recupero del contributo
concesso.
5. I finanziamenti agevolati mediante credito agrario verranno
regolati mediante convenzione fra la Regione Piemonte e gli istituti
di credito, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
6. In assenza della convenzione di cui al comma precedente si
applicano le seguenti disposizioni:
a) le operazioni di credito agrario assistite dal concorso
regionale negli interessi sono effettuate al tasso di riferimento
stabilito dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994 e i tassi minimi
agevolati a carico dei beneficiari sono determinati sulla base del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) il contributo negli interessi puo' essere versato in unica
soluzione agli istituti di credito mediante attualizzazione da
calcolarsi al costo della provvista;
c) il contributo negli interessi di preammortamento e' riconosciuto
nella misura massima di due annualita' e puo' essere versato in via
anticipata agli istituti di credito a presentazione di rendiconti
semestrali; a carico dei beneficiari gli interessi di
preammortamento saranno gia' a tasso agevolato.
7. Le operazioni di credito agrario agevolate ai sensi della
presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 385/1993.
8. E' consentita l'estinzione anticipata dei mutui; puo' essere
autorizzata l'attualizzazione delle residue rate di concorso
regionale a favore dei beneficiari a partire dalla scadenza dei
vincoli di destinazione di cui al comma 1.
9. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 6, comma 4, lettera
b) puo' essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale con
riserva, a favore della Amministrazione regionale, del beneficio
della previa escussione del debitore principale.
(Norme transitorie e finali)
a) gli ultimi quattro commi dell'articolo 11 della Legge regionale
12 ottobre 1978, n.63;
b) la legge regionale 14 agosto 1987, n.40, salvo l'articolo 8.
2. In fase di prima applicazione, ed entro 60 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale consultiva per l'agricoltura e le foreste di
cui alla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44, adotta per l'anno
1995, programmi operativi di intervento per i settori produttivi
indicati all'articolo 3, comma 2.
3. I programmi operativi di intervento sono finalizzati a: qualita'
globale; introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
realizzazione di sistemi aziendali di qualita'; introduzione di
sistemi rispettosi dell'ambiente e che prevedano un uso razionale
dell'energia; collaborazione ed aggregazione fra imprese, anche di
altre Regioni e di Paesi esteri, e fra queste e Centri di ricerca
pubblici e privati; accesso a nuovi sbocchi di mercato;
realizzazione di programmi di marketing dei prodotti agricoli ed
agroindustriali piemontesi; salvaguardia dei livelli occupazionali.
4. Tali programmi definiscono tra l'altro i criteri per l'accesso
agli aiuti, le entita' degli aiuti, le priorita' fra i settori e le
diverse tipologie di intervento di cui agli articoli 8 e 9.
5. Per la redazione dei programmi operativi di intervento la Giunta
regionale, oltre ai propri uffici e agli enti strumentali, puo'
avvalersi di istituzioni pubbliche e private con le quali stipula
apposite convenzioni.
6. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge sara'
disposta dopo il parere dell'Unione Europea sulla legge.