Disegno di legge regionale, n. 6029.
Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni
Provinciali e Regionale per l'Artigianato di cui alla legge
regionale 6 luglio 1987 n. 38 recante: norme per la tenuta degli
Albi Provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi
di tutela e di rappresentanza dell'artigianato, e successive
modifiche e integrazioni. Provinciali e Regionale per l'artigianato.
1. In presenza di procedure avviate di revisione degli albi delle
imprese artigiane e in preparazione delle operazioni elettorali, le
Commissioni provinciali per l'Artigianato sono ricostituite in via
straordinaria con Decreto del Presidente della Giunta regionale
nominando i componenti di cui all'articolo 8, lettera a) della legge
regionale 6 luglio 1987 n. 38 "Tra i titolari di imprese artigiane
operanti nella provincia da almeno tre anni", sulla base di
designazione delle Associazioni artigiane della provincia aderenti
alle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative,
firmatarie di contratti collettivi di lavoro. 1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per
l'artigianato attualmente in carica continuano a svolgere le
funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge fino
all'insediamento delle Commissioni costituite ai sensi dell'articolo
1 e comunque non oltre i termini previsti dall'articolo 3 della
legge 444/94. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli
127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Costituzione in via straordinaria delle Commissioni)
2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione
entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1 e 2 e
quando sussistano le condizioni per le nomine dei componenti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), ed f) della legge regionale
38/87, vengono costituite in via straordinaria le Commissioni
provinciali di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, le quali assumono
nel rispettivo territorio di competenza le funzioni previste
dall'articolo 7 della legge regionale 38/87, attualmente svolte in
via transitoria dalle Commissioni provinciali di Vercelli e di
Novara.
4. Le Commissioni di cui ai precedenti commi, nonche' la
Commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito
del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in carica fino
all'insediamento delle nuove Commissioni a seguito dell'espletamento
delle operazioni elettorali previste dal capo IV della legge
regionale 6 luglio 1987, n. 38 e successive modifiche e integrazioni
da concludere comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1996.
(Proroga funzioni)
(Dichiarazione d'urgenza)