Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6029.

Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987 n. 38 recante: norme per la tenuta degli Albi Provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Costituzione in via straordinaria delle Commissioni)

Provinciali e Regionale per l'artigianato. 1. In presenza di procedure avviate di revisione degli albi delle imprese artigiane e in preparazione delle operazioni elettorali, le Commissioni provinciali per l'Artigianato sono ricostituite in via straordinaria con Decreto del Presidente della Giunta regionale nominando i componenti di cui all'articolo 8, lettera a) della legge regionale 6 luglio 1987 n. 38 "Tra i titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni", sulla base di designazione delle Associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi di lavoro.
2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1 e 2 e quando sussistano le condizioni per le nomine dei componenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), ed f) della legge regionale 38/87, vengono costituite in via straordinaria le Commissioni provinciali di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, le quali assumono nel rispettivo territorio di competenza le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 38/87, attualmente svolte in via transitoria dalle Commissioni provinciali di Vercelli e di Novara.
4. Le Commissioni di cui ai precedenti commi, nonche' la Commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in carica fino all'insediamento delle nuove Commissioni a seguito dell'espletamento delle operazioni elettorali previste dal capo IV della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e successive modifiche e integrazioni da concludere comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 2.
(Proroga funzioni)

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato attualmente in carica continuano a svolgere le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge fino all'insediamento delle Commissioni costituite ai sensi dell'articolo 1 e comunque non oltre i termini previsti dall'articolo 3 della legge 444/94.

Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.